Articolo 9 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1965
Art. 9.
L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidita' e vecchia la per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonche' l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalita' di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , nonche' le disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739 .
Ai fini dell'assicurazione dell'invalidita' e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma, sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani.
Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidita' e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore, diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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