Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE 0,24 00/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 10267/98 Dott. Erminio RAVAGNANI Rel. Consigliere Cron.4960 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig per diritti13000 sul ricorso proposto da: 19/2/04 in IL CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMABARBANO MARCO, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio 2000 dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e 5105 -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata m² del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 98/98 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 16/04/98 R.G.N. 510/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 7 6 2 10 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Casale Monferrato, il ricorrente indicato in epigrafe, deducendo essere stato dipendente della ETERNIT s.p.a. e di essersi trovato ad operare in ambiente esposto alle polveri di amianto, chiedeva che fosse dichiarato in suo favore il diritto alla ricostituzione della pensione con il beneficio previsto dall'art. 13, commi 8°, legge n. 257 del 1992 e che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) fosse condannato a riliquidare la pensione medesima, applicando il coefficiente moltiplicatore ivi indicato. L'Istituto convenuto contestava la fondatezza della domanda che il Pretore adito accoglieva con sentenza avverso la quale l'INPS interponeva gravame. La controparte resisteva all'impugnazione. Il Tribunale di Casale Monferrato rigettava l'appello, osservando che, come si evince dalla lettera della norma di cui all'art. 13 legge n. 271 del 1993, il beneficio in questione è conseguibile non soltanto dai lavoratori ancora in attività di servizio, ma an- che da quelli che siano già titolari di pensione. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico complesso motivo. La controparte non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione L'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, come modificato dal DL n. 169 del 1993, convertito con modificazioni, in legge n. 271 del 1993, lamenta che i giudici dell'appello non ab- biano rilevato che la legge ha previsto il beneficio della rivalutazione contributiva, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni e non ancora affetti da malattie professionali, allo scopo di far cessare il più presto possibile l'attività lavorativa a rischio e far loro ottenere la prestazione pensionistica anticipatamente, con il raggiun- gimento della soglia minima per accedere alla pensione di vecchiaia, non già allo scopo di indennizzare, risarcire o determinare un aumento della pensione, così confondendo l'attribuzione della pensione, che esaurisce il rapporto giuridico previdenziale, con la concessione del beneficio di una maggiore anzianità contributiva da valere ai fini della futura pensione. Ad avviso dell'Istituto, pertanto, debbono ritenersi esclusi dal detto be- neficio i lavoratori che già siano titolari di pensione diversa da quella di invalidità. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisio- ni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 7 luglio 1998 n.6620, 28 luglio 1998 n.7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n.10557), le quali hanno ritenuto che l'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 DL. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coeffi- ciente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto compete ai "lavoratori” e non invece a coloro che, al momento della en- trata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Tanto, sul rilievo che, mentre scopo generale della legge è quello di sostenere i lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art. 13 mirano spe- cificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte - si sottolinea ancora nelle ricordate decisioni contrastano con l'ipotesi interpretativa -> dell'estensione del beneficio ai pensionati di vecchiaia e di anzianità elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza 4 T della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previ- sione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensio- nati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13. I suesposti principi - in mancanza di validi argomenti che inducano a discostarsene. sono condivisi dal Collegio, il quale condivide, altresì, l'affermazione (della già citata decisione di questa Corte n.6620 del 1998) della spettanza del beneficio ai titolari di pensione o assegno di in- validità, data la non equiparabilità della loro condizione a quella dei tito- lari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Non sembra, infatti, contesta- bile che i titolari di tali trattamenti di invalidità siano da considerare pur sempre "lavoratori” e non pensionati, poiché il godimento di una presta- zione di invalidità (in quanto collegata a una mera riduzione e non alla perdita totale della capacità di lavoro) non preclude la continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e che anche per costoro sussista l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa. Resta da aggiungere che identico beneficio è da riconoscere ai su- 佩 perstiti del titolare di una pensione o assegno di invalidità quando il de- cesso di tale titolare sia posteriore al momento di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, avendo costui, in tale momento, acquisito al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione dalla stessa legge introdotta ed essendo ovviamente esclusa, nell'opposta ipotesi di decesso anteriore alla legge suddetta, ogni possibilità di svol- gimento di ulteriore attività lavorativa. Pertanto, il ricorso dell'INPS, che nega l'applicabilità della rivalu- tazione prevista dall'art. 13 della legge n.257/92 e successive modifiche ai soggetti "già pensionati" alla data della introduzione del beneficio, è me- ritevole di accoglimento solo per quanto concerne l'ipotesi di titolarità di pensione di vecchiaia o di anzianità, mentre non è condivisibile laddove sembra includere in questa espressione anche la situazione dei titolari di pensione o assegno di invalidità. 5 Peraltro, poiché nella presente controversia non risulta accertato di quale pensione fruisse in concreto l'attuale resistente, la verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza va, a tal fi- ne, rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Torino, si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: "La maggiorazione se- condo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 DL 5 giugno 1993 n. 169, come modifi- cato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre va ri- conosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di asse- dei titolari di dite purjione gno di invalidità, come pure ai loro superstity, sempre che, in tal caso, il decesso di detti titolari sia successivo alla introduzione del beneficio". Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la impu- gnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 Il consigliere estensore Мое Ма слогий Лишний Ravagnam Il Presidente 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L N , A L ' A O L 3 S L S Still 7 E E - I P S 8 D D - I I 1 A S N IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 1 T N G S E Depositata in Cancelleria O E O S P G A I M D G A I E E , O 19 FEB. 2001 L A T O D oggi, T IL COLLABORATORE R I A E T L R T S I I A L CANCELLERIA N M D E G E E E R D S O R P E A