Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
Atteso che,ai sensi dell'art.1 d.P.R. 352/1988, richiamato dal successivo art.3 in materia di valutazione di patrimoni,l'onorario a percentuale del consulente tecnico d'ufficio deve essere determinato con riferimento al valore del bene od altra utilita oggetto dell'accertamento,il calcolo dell'onorario non può tenere conto anche del passivo patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO FERRI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI NN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato PIERFRANCESCO SCHIAFFINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ZA UL, ZA AN AB, GI OD SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso l'ordinanza cronol. 185 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato FERRI Ferdinando, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato ROMANELLI Guido, difensore della resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per accoglimento primo e terzo motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UD PA ha proposto ricorso, affidato a quattro censure, ai sensi dell'art. 111 secondo comma Cost., avverso l'ordinanza 9- 18.3.2000 con la quale il Tribunale di Genova, in parziale riforma del decreto con il quale il giudice istruttore dello stesso Ufficio Giudiziario, in data 22 settembre 1999, nella causa avente per oggetto la divisione ereditaria conseguente alla successione legittima da ZZ SE, aveva liquidato al ctu Dott. Dall'Aglio l'onorario complessivo di L. 60.000.000, compensando tra le parti le spese, del procedimento.
L'intimato resiste con controricorso,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 epe, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 352/88. Lamenta la ricorrente che il Tribunale, nonostante la chiarezza del dato normativo secondo il quale, per la determinazione degli onorari a percentuale, doveva aversi riguardo, per la consulenza tecnica, al valore della controversia, criterio seguito nell'impugnato decreto dal giudice istruttore, che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 cpc, aveva conteggiato l'onorario sulle sole poste attive, aveva tenuto conto anche di poste passive costituite dai saldi negativi di un conto corrente bancario, nonché di un debito fidejussorio. La doglianza va accolta.
Il Tribunale, nel ritenere non condivisibile, con riguardo ai debiti ereditari di cui al quesito n. 2 sottoposto al consulente tecnico d'ufficio, la tesi dell'attuale ricorrente secondo cui tali poste negative non andavano prese in considerazione quale base di calcolo per la determinazione degli onorari a percentuale in quanto intrinsecamente non riconducibili al concetto di "bene od altra utilità" di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 352/88, ha affermato che, al contrario, anche tali poste passive dovevano esser considerate quali componenti, ancorché negative, del "patrimonio" ereditario, tal che era corretto da parte dell'ausiliare calcolare su di esse gli onorari in base al criterio suggerito dall'art. 3 dello stesso DPR per la valutazione dei "patrimoni" in generale, dal momento che l'art. 3 della legge n. 319/1980 ammette l'applicazione analogica degli onorari variabili anche per prestazioni analoghe a quelle previste nelle tabelle.
Ebbene, ad avviso del Collegio, non si vede proprio come, a fronte del chiaro dettato normativo che individua, all'art. 1 del DPR n. 352 del 1988, per la determinazione degli onorari a percentuale, il
"valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento...", si possano ricondurre in via analogica a tale concetto poste debitorie intrinsecamente diverse dalle "utilità" previste dalla citata norma, e comunque non risultano affatto spiegate le ragioni in base alle quali il calcolo di tali poste troverebbe la sua giustificazione nei criteri suggeriti dall'art. 3 della stessa norma (nel suo collegamento con l'art. 3 della legge n. 319/80) per la valutazione dei "patrimoni" in generale.
L'impugnata ordinanza va pertanto sul punto cassata, con rinvio, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Genova, in diversa composizione, che provvedere altresì sulle spese del giudizio di Cassazione, mentre restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, in quanto strettamente collegati alla soluzione della questione rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, allo stesso Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003