Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Francesca Sansone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 487/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Cantelmi, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 9, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Controparte_1 C.F._2 Romanazzi e/o dall'avv. Leonardo Biscotti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Termoli (CB), alla Via E. De Nicola n. 2/B
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione delle parti del 27.11.2024, il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione, il quale ha sortito esito positivo. Le parti hanno, dunque, raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “assegno di mantenimento nella misura di € 275,00 mensili, spese straordinarie al 50%; assegno unico universale interamente alla sig.ra con esercizio del diritto di visita come da Pt_1 ricorso”. Disposta la trasformazione del rito, gli atti sono stati trasmessi al P.M. e la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
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Con ricorso depositato il 08.07.2024, - premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con , dalla quale è nata la figlia (prossima ai 4 anni); che la Controparte_1 Per_1 relazione tra i due si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento della minore , alle seguenti condizioni: “la minore verrà Per_1 Per_1 affidata, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, in modo disgiunto per quelle di ordinaria amministrazione;
la stessa avrà domiciliazione privilegiata presso la madre,
[...]
, nella abitazione in cui attualmente entrambi risiedono, sita in Termoli (CB) alla via Firenze Pt_1
n.23 o altra abitazione che Ella potrà condurre in locazione;
il padre potrà tenere la figlia due giorni a settimana, il mercoledì ed il giovedì, durante il periodo scolastico: dalle 8.30 alle 15.00 opp. dall'uscita di scuola dalle 15.00 alle 20.00; nel periodo estivo: dalle 8.30 alle 15.00 oppure dalle 17.00 alle 22.00 in modo da cenare con il padre ed essere ricondotta a casa, dalla madre;
A fine settimana alternati con la madre la piccola pernotterà dal padre, quindi starà con lui dalle 12.00 del sabato alle ore 10,00 della domenica successiva, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della bambina e lavorativi dei genitori;
Per quanto riguarda le festività, Natale, Pasqua
e Lunedì in Albis (ecc. ecc.), ad anni alterni i genitori passeranno con la piccola i seguenti periodi: o dal 24 dicembre sera al 25 dicembre mattino, oppure dal 31.12 al 01.01- Il periodo si intenderà dalle ore 18 del giorno di competenza sino alle ore 10,00 del giorno di conclusione - Pasqua e Lunedì in
Albis invertiti, sempre ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 20.00; Nel giorno del suo compleanno la piccola starà ad anni alternati con un genitore e con l'altro. Nel giorno del compleanno di ogni genitore la piccola trascorrerà l'intera giornata con lo stesso;
In estate la minore trascorrerà un periodo continuativo di una settimana con il padre (da concordarsi entro il mese di maggio), a partire dal compimento del 5 anno di età della bambina;
Nei periodi lunghi in cui la bambina starà con il padre (quindi, fine settimana, vacanze natalizie, pasquali ed estive) lo stesso dovrà occuparsi, in maniera scrupolosa, dell'igiene personale della piccola ed alla stessa dovrà essere consentito di parlare telefonicamente con la madre e viceversa. - inoltre, il padre nelle giornate di visita dovrà recarsi a prendere la figlia minore ed a ricondurla presso la madre;
Il sig. verserà, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della minore, la somma, rivalutabile Istat, di € 450,00, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con bonifico bancario, su conto corrente intestato alla sig.ra
; I genitori concorreranno alle spese straordinarie nella misura del 50% e le stesse si Parte_1 intendono regolate secondo le modalità di cui al protocollo tra COA e Tribunale di Larino”.
Regolarmente evocato, si è costituito in giudizio, chiedendo di: “a) Dichiarare che Controparte_1 la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi – affido condiviso – Persona_2 ed allocata presso la madre sua “collocataria” presso l'abitazione di Termoli alla Via Firenze n. 23; b) che la figlia minore verrà affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i coniugi che avranno pari diritti e doveri, ma vivrà stabilmente con la madre fermo restando i diritti minimi di visita così come stabiliti da controparte in quanto condivisibili;
c) la figlia, trascorrerà, ad anni alterni, una volta con il padre e una volta con la madre, una settimana durante le festività natalizie, comprendendo alternativamente il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, ed altresì almeno due giorni durante le festività pasquali, comprendendo alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia almeno 15/quindici giorni durante il periodo estivo, da concordare ed individuare comunque d'intesa con l'altro genitore nel periodo che va dal mese di giugno a settembre. Naturalmente dette puntuazioni potranno essere liberamente derogate previo accordo dei ricorrenti via che le esigenze di vita della figlia consentiranno una migliore modulazione degli incontri e delle visite spettanti al padre, dovendosi riconoscere e tutelare la bi-genitorialità; d) disporre un assegno mensile a favore della figlia di € 150,00 a titolo di mantenimento e che tutte le Persona_2 spese straordinarie mediche e/o scolastiche e/o extrascolastiche (gite, attività ludiche, spese sanitarie pagina 2 di 3 ecc.) e/o sportive e/o straordinarie che si dovessero rendere necessarie siano da porre a carico di entrambe le parti al 50% secondo il protocollo d'intesa depositato presso il Tribunale di Larino”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 27.11.2024, il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione, il quale ha sortito esito positivo e le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: assegno di mantenimento nella misura di €. 275,00 mensili spese straordinarie al 50%; assegno unico universale interamente alla sig.ra con esercizio del diritto di visita come da Pt_1 ricorso.
Disposta la trasformazione del rito, gli atti sono stati trasmessi al P.M. e la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 08.07.2024 da , nata a [...] [...],
contro
Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra
[...] istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 17.02.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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