Sentenza 17 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/05/2022, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00782/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di CC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC, domiciliata in CC, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di CC prot. -OMISSIS- del 02.07.2020, notificato il successivo 14/07/2020, con il quale il Prefetto di CC (Vice Prefetto vicario), ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, ha così disposto: “Al sig. -OMISSIS-, in premessa generalizzato, è fatto divieto, per tutte le ragioni sopraesposte, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo”
nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to M. Corvaglia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato l’epigrafato decreto prot. -OMISSIS- del 02/07/2020, con cui il Prefetto di CC, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, ha “vietato al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.11, 39, 43 T.U.L.P.S. - VIOLAZIONE ARTT.3 E 6 DELLA L. N.241/1990 - CARENZA DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITA’ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990.
VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 10, 11, 43 DEL T.U.L.P.S. - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 SOTTO ALTRO ASPETTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA - ILLOGITA’ MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’.
Il 17.11.2020 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno e la Prefettura di CC.
Nella pubblica udienza del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Con un primo ordine di censure, il ricorrente deduce il deficit motivazionale, sotto i profili rubricati, del provvedimento prefettizio impugnato.
Osserva, il Tribunale, che l’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) dispone che: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Ciò premesso, occorre, subito, sottolineare “come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone” (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 19 settembre 2018, n. 1296).
Per giurisprudenza pacifica, “l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 11 marzo 2015, n. 1270): sicchè <<il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche>> (e persino) “in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, n. 4666 del 19 settembre 2013; Sezione Terza, cit., 11 marzo 2015, n. 1270).
In definitiva, la competente Autorità di Pubblica Sicurezza può senz’altro valutare l’assenza della affidabilità a un corretto uso delle armi, anche in relazione a fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 4 settembre 2018, n. 1244).
Quanto, poi, all’ampiezza del potere amministrativo di revoca - o di riesame della stessa - esercitato, “il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l’interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Seconda, 10 marzo 2017, n. 375); sussiste, infatti, “nei predetti casi una ampia discrezionalità con riguardo all’apprezzamento di tutti gli elementi dai quali poter dedurre, in un giudizio prognostico, la piena affidabilità del soggetto istante che aspiri al rilascio, al rinnovo e al mantenimento del titolo di polizia, essendo sufficiente, ai fini de quibus, “un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 luglio 2014, n. 3341), sicchè “al giudice amministrativo non compete sostituirsi all’autorità amministrativa nel valutare, a sua volta, se il soggetto sia più o meno affidabile, bensì solo verificare se l’autorità amministrativa, decidendo come ha deciso sulla base degli elementi a sua disposizione, sia incorsa nei vizi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, 3 ottobre 2018, n. 1680).
2.2. Applicando le suindicate coordinate giurisprudenziali, osserva il Collegio che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il provvedimento prefettizio impugnato è esente dai vizi di legittimità prospettati da parte ricorrente, tenuto conto, da un lato, dell’ampia discrezionalità spettante in “subiecta materia” all’Autorità di Pubblica Sicurezza e dall’altro dall’ampia motivazione che lo sorregge (“ il sig. -OMISSIS- ha a suo diverse condanne per delitto: un decreto penale del GIP del tribunale di CC datato 02/04/2009 per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali; una sentenza del tribunale di CC-Sez. distaccata di Casarano datata 16/04/2009 per il reato di falsità materiale commessa in qualità di pubblico ufficiale in certificati; una sentenza della Corte d’Appello in data 30/10/2013 per il reato di omesso versamento di ritenute certificate; che il sig. -OMISSIS- non ha allo stato attuale i requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia di armi per continuare a detenere le medesime per il carattere violento e minaccioso è ritenuto capace di abusare delle armi ”).
Da tanto discende come, nel caso in esame, il giudizio di inaffidabilità alla detenzione delle armi e munizioni espresso nell’atto gravato risulta non solo ricostruibile nel suo iter logico-giuridico ma anche coerente nelle premesse e nelle conclusioni e quindi esercitato mediante un corretto e proporzionato esercizio del potere amministrativo (ampiamente discrezionale) spettante in subiecta materia all’Autorità di p.s..
2.3. Peraltro, quanto alle memorie difensive presentate dal ricorrente il 3.8.2018 a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità Prefettizia ha dato atto di averle esaminate (pur non ravvisando elementi di novità o comunque determinanti ai fini di una diversa valutazione), nonchè di averle sottoposte all’esame della Questura di CC, sicchè non sussiste il lamentato deficit istruttorio e motivazionale.
In ogni caso, secondo quieti principi giurisprudenziali, l’Amministrazione procedente non ha l’obbligo di una formale e analitica confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell'art. 3 della stessa legge, un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (ex multis T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 7 novembre 2012, n.1041; T.A.R. Campania – Napoli, n.3072 del 2012).
2.4. Quanto alle circostanze prese in esame dall’Autorità prefettizia resistente, con particolare riferimento alla natura delle condotte poste in essere dal ricorrente, e alle asserite risalenti circostanze di tempo e di fatto in cui esse si collocano, rileva, il Tribunale, che la giurisprudenza amministrativa ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte Costituzionale n. 440 del 1993; Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018).
Inoltre, non rileva neppure l’ottenimento della riabilitazione, risultando la stessa intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato.
Orbene, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.u.l.p.s. n. 773/1931, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Consiglio Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini del diniego di rilascio della licenza (e anche ai fini del riesame della licenza medesima), l’Autorità di Pubblica Sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).
Ne consegue che il particolare rigore nell’apprezzamento delle circostanze suindicate ai fini dell’affidabilità nell’uso delle armi risulta del tutto giustificato dalla finalità perseguita dall’Amministrazione di ridurre drasticamente il rischio e prevenire con fermezza eventi negativi per l’ordine pubblico e la sicurezza.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che, in assenza di profili di illogicità, erroneità e deficit istruttori e motivazionali, l'Amministrazione resistente, abbia legittimamente e correttamente valutato, oltre ai requisiti soggettivi riguardanti il ricorrente, anche le circostanze oggettive delle condanne subite dal ricorrente, le quali sono comunque indicative, nel complesso, di una non sicura affidabilità nel rispetto delle regole generali di condotta poste dall’ordinamento giuridico a tutela della collettività.
Inoltre, si rileva sia che il ricorrente è stato destinatario, in precedenza, di un provvedimento del Questore di CC del 28 febbraio 2018, di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per tiro a volo basato sulle medesime circostanze ostative, rimasto inoppugnato, sia che al momento dell’adozione del provvedimento gravato nel presente giudizio la riabilitazione penale non era stata ancora concessa al predetto.
3. In definitiva, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e ragioni equitative) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in CC nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.