Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1095
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al D.L. 21 giugno 1993 n. 198, convertito nella legge 9 agosto 1993 n. 292, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990 n. 218, che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", comporta il diritto degli avvocati e procuratori cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e procuratori, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano. A tal fine restano irrilevanti eventuali successivi fenomeni successori (nella specie, relativi al frazionamento delle attività Enel) ed è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della normativa in esame, in relazione alla disparità di trattamento con le società di capitali che non possono valersi della difesa di un proprio dipendente, o, per le medesime ragioni, tra le parti di un medesimo processo, trattandosi di normativa giustificata dalla necessità di regolare una particolare situazione transitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1095
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1095
    Data del deposito : 24 gennaio 2003

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