Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al D.L. 21 giugno 1993 n. 198, convertito nella legge 9 agosto 1993 n. 292, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990 n. 218, che, a favore dei dipendenti, fa salvi "i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", comporta il diritto degli avvocati e procuratori cosiddetti interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e procuratori, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano. A tal fine restano irrilevanti eventuali successivi fenomeni successori (nella specie, relativi al frazionamento delle attività Enel) ed è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della normativa in esame, in relazione alla disparità di trattamento con le società di capitali che non possono valersi della difesa di un proprio dipendente, o, per le medesime ragioni, tra le parti di un medesimo processo, trattandosi di normativa giustificata dalla necessità di regolare una particolare situazione transitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. SIMONESCHI Guglielmo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENNIO COLOMBO, VINCENZO STANCHI, giusta procura in atti del notaio F. BRAMBILLA di Milano del 23.2.2000, Rep. n. 157250;
- ricorrente -
contro
FI IO, CH EN, DA RL, NI RL, PE OB, HI OB;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 09051/200 proposto da:
FI IO, CH EN, DA RL, NI RL, PE OB, HI OB, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO DOLFI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENNIO COLOMBO, VINCENZO STANCHI, giusta procura notarile in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 44/99 del Tribunale di PAVIA, depositata il 13/03/99 - R.G.N. 36 e 127/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato STANCHI VINCENZO;
udito l'Avvocato DOLFI EMILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale, per quanto riguarda la remissione alle SS.UNITE, non sussistono le condizioni di legge per la remissione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Pavia sia TU AR, CO CH, CA NZ, CA AG, OB CA, OB AS, da un lato, sia l'Enel s.p.a. dall'altro, appellavano la sentenza con cui il locale Pretore aveva dichiarato inadempiente detta azienda per non avere provveduto alle riduzioni dell'orario di lavoro settimanale previste dai contratti collettivi del 1986 e del 1989 nei confronti i dipendenti con mansioni di letturista, mediante proporzionale riduzione delle rese stabilite dagli accordi di zona, e aveva condannato la medesima azienda ad effettuare dette riduzioni e a corrispondere ai lavoratori le somme dovute per le rese prestate in eccedenza, secondo la formula delle c.d. extra-rese. Il Tribunale, con sentenza depositata il 13 marzo 1999 rigettava entrambi gli appelli. Per quanto ancora rileva, osservava che costituiva punto fermo ed incontestabile che la riduzione dell'orario settimanale da 40 a 39 ore prevista dal c.c.n.l. 22.4.1986 e quella a 38 ore prevista dal c.c.n.l. 21.2.1989
riguardava tutti i dipendenti Enel, compresi i letturisti. Quanto alla dichiarazione a verbale contenuta nel secondo di detti contratti, secondo cui (secondo il testo riportatone in sentenza) "in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, prevista con decorrenza dal 1^ luglio '90, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1^ marzo 1990 alfine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento della attivita' (recte: 'delle attivita'', come indicato negli atti delle parti contrapposte) di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di letture apporterà all'attività stessa", il giudice di merito riteneva che la stessa avesse un carattere meramente programmatico, cosicché dal mancato incontro tra le parti collettive non poteva farsi discendere la vanificazione del contenuto normativo del c.c.n.l., mediante un'interpretazione in senso abrogativo del suo contenuto.
Nell'esaminare le conseguenze dell'inerzia delle parti, il Tribunale, pur incidentalmente osservando che dal mancato incontro non debba necessariamente derivare un'automatica riduzione proporzionale delle rese, rilevava che il giudice non può sostituirsi alle parti sociali, ed alla volontà dalle stesse manifestata in sede contrattuale. Pertanto giustamente il giudice di primo grado non aveva dato ingresso alle prove richieste dall'Enel al fine di dimostrare l'incidenza sui tempi dei mutati sistemi di lettura e aveva ritenuto inevitabile che la riduzione dell'orario si traducessi in una proporzionale riduzione delle rese. Relativamente alla quantificazione delle pretese economiche dei lavoratori, riteneva che dovesse adottarsi il criterio specifico previsto dall'accordo locale per il compenso delle extra-rese. Contro detta sentenza ricorre per cassazione l'Enel-distribuzione s.p.a., in quanto succeduta all'Enel s.p.a. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 79/1999, sulla base di Liti Unico motivo di ricorso.
I lavoratori resistono con controricorso e propongono un motivo di ricorso incidentale. In via pregiudiziale eccepiscono l'inammissibilità del ricorso principale sotto il profilo della sua sottoscrizione da parte di un difensore che, in quanto dipendente della stessa Enel distribuzione s.p.a., era privo dei requisiti di legge per essere iscritto nell'albo degli avvocati cassazionisti. Eccepiscono l'inammissibilità del ricorso anche sotto il profilo della effettiva mancanza nelle copie notificate della procura alle liti a margine, nonché, in relazione alle posizioni di AR, NZ, AG e CA, i cui rapporti di lavoro erano cessati già prima dell'inizio del giudizio di merito, il difetto di legittimazione ad impugnare della s.p.a. Enel Distribuzione. L'Enel Distribuzione resiste con controricorso al ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 3378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto aventi ad oggetto la stessa sentenza.
La società ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e difetto di motivazione, nonché violazione degli artt. 1174, 1175, 1374 e 1375 c.c., violazione degli artt. 1362 c.c.
nell'interpretazione degli accordi per i letturisti nazionali e locali, oltre che difetto di motivazione. Osserva che costituisce una petizione di principio e una palese contraddizione con la riconosciuta discrezionalità della valutazione effettuata dalle parti collettive, ritenere la riduzione delle rese una conseguenza automatica della riduzione dell'orario di lavoro, poiché l'orario di lavoro è solo uno degli elementi presi in considerazione nella determinazione contrattuale delle rese dovute e, d'altra parte, il concetto di "resa" è concettualmente ben distinto da quello di orario di lavoro (anche se connesso con quest'ultimo), perché la resa di quanto tempo il lavoratore debba rimanere in servizio, bensì di quanta attività egli debba svolgere: le due nozioni richiedono due discipline specifiche, senza che la seconda sia null'altro che la trasposizione della prima mediante un mero fattore di conversione.
Pertanto solo fornendo la prova che l'effettuazione delle letture richieda un tempo superiore all'orario di lavoro vigente il letturista avrebbe diritto al pagamento del lavoro effettuato in eccedenza.
Inoltre, la tesi della mancanza di un matematico automatismo tra riduzione dell'orario e proporzionale riduzione delle rese Pattuite trova conforto nel comportamento assunto dalle parti in occasione della seconda riduzione dell'orario da 39 a 38 ore settimanali, anche se il Tribunale, nel valutare la portata della dichiarazione a verbale n. 3, pur riconoscendo che essa dimostrava che le parti avevano ben presente la peculiarità dell'attività svolta dal letturisti e ritenevano necessaria una valutazione degli effetti della riduzione di orario sull'attività medesima, aveva poi contraddittoriamente ritenuto che, nell'inerzia delle parti sociali, spettasse al giudice decidere come in concreto la riduzione di orario dovesse tradursi. In realtà, la dichiarazione a verbale, letta conformemente ai criteri di ermeneutica contrattuale - e interpretando le clausole nel senso in cui possano avere qualche effetto - non può che essere interpretata nel senso che la stessa rimetteva ad un successivo incontro la valutazione delle possibili, ma non automatiche, conseguenze della riduzione di orario sulle rese.
E la sentenza impugnata doveva ritenersi illogica perché, sulla base della premessa che la riduzione dell'orario di lavoro si applicava anche ai letturisti, e del rilievo che l'incidenza sulla riduzione dell'orario era destinata ad essere oggetto di un successivo incontro (e accordo sindacale), aveva ritenuto sussistente un'automatica riduzione delle rese, proporzionale alla riduzione dell'orario. In realtà l'accordo in sostanza chiariva che il nuovo numero di rese - necessario solo ove la riduzione dell'orario non trovasse un sufficiente bilanciamento nell'accelerazione delle operazioni di lettura - non poteva che risultare da un nuovo accordo sindacale.
I ricorrenti in via incidentale denunciano violazione dell'art. 119 c.p.c., degli artt. 2108 c.c. e 2100 c.c., nonché degli artt. 1362 e segg. C.c., nell'interpretazione degli accordi nazionali sindacali e della zona di Pavia, unitamente a vizio di motivazione, con riferimento al computo dei compensi per le ore di lavoro straordinario.
Si osserva preliminarmente che ad avviso di questo Collegio non sussistono i presupposti per una rimessione dei ricorsi al Primo Presidente, al fine di un'eventuale assegnazione degli stessi alle Sezioni unite, poiché le questioni poste dagli stessi, riguardanti essenzialmente l'interpretazione e l'applicazione di clausole di contratti collettivi di diritto comune, non sembrano essere qualificabili come "questioni di massima di particolare importanza", mentre sulle stesse si è formato da alcuni anni un indirizzo giurisprudenziale tendenzialmente concordante, compatibilmente con le particolarità delle singole vicende processuali (cfr. Cass. n. 480/1999, 6670/2000, 9647/2000, 3198/2001, 5820/2002, 8720/2002, 9008/2002). In via pregiudiziale devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale.
Esse non sono fondate.
Deve ritenersi rituale la sottoscrizione del ricorso da parte dell'avv. Ennio Colombo, iscritto all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Milano e a quello dei patrocinanti in cassazione, in quanto facente parte dell'ufficio legale dell'Enel Distribuzione s.p.a.. Nella specie trova applicazione l'art. 18, comma 1, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, nel testo integrato dall'art. 2 del d.l. 21 giugno 1993 n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 1993 n. 292.
Detta disposizione, nel prevedere la possibilità di trasformare in società per azioni gli enti pubblici economici con deliberazione del CIPE, ha stabilito l'applicabilità, alle società derivanti da tale trasformazione, dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990 n. 218, il quale ha previsto, in relazione alle vicende di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, che nei confronti dei dipendenti degli stessi enti rimanevano salvi "i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza". Tra tali diritti quesiti, come ripetutamente precisato da questa Corte, è compreso il diritto degli avvocati e procuratori c.d. interni di mantenere l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano (Cass. n. 12286/1997 e 5820/2002; Cass. S.U. n. 5301/1997 e 763/2002). Nè può attribuirsi efficacia ostativa alla circostanza che, dopo l'originaria trasformazione dell'Enel (di cui l'avv. Colombo era dipendente) in società per azioni, è intervenuto il frazionamento in diverse nuove società per azioni delle attività dell'Enel, in applicazione dell'art. 13 e segg. del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, con cui è stata prevista, nell'ambito di una nuova disciplina del mercato elettrico, la costituzione da parte dell'Enel di una serie di società separate per lo svolgimento delle attività di produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, per l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione, ecc. È evidente, infatti, che nell'ambito dei fenomeni successori inerenti a detti trasferimenti di rami di azienda, non sono rimasti pregiudicati i diritti acquisiti dei lavoratori già dipendenti dell'ente pubblico. Del resto le società per azioni cui fa riferimento il citato art. 3, comma 2, della l. n. 218/1990, di cui in definitiva deve farsi applicazione, possono derivare dall'ente pubblico anche in base a successive trasformazioni (cfr. l'art. 1 della stessa legge, cui rinvia l'art. 3). D'altra parte, non è normativamente e logicamente giustificata la distinzione - proposta dalla difesa dei controricorrenti - tra attività stragiudiziali, cui ali avvocati interni transitati dall'ente pubblico alla società per azioni sarebbero abilitati, e attività giudiziali, che agli stessi sarebbe preclusa. Neanche può ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della normativa in esame, prospettata dalla medesima difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo: a) della disparità di trattamento che si determinerebbe tra le società di capitali che non possono farsi difendere da un proprio dipendente e le società che possono farlo, rimanendo esenti dai costi di una difesa affidata ad un avvocato del libero foro;
b) tra le parti dello stesso processo, per analoghe ragioni. Quanto al profilo sub a) è sufficiente rilevare che le ragioni della diversità di disciplina si rinvengono nella necessità di regolare situazioni transitorie particolari, che si prospettano solo per le società per azioni derivanti dalla trasformazione di un ente pubblico e che indubbiamente comportano per queste società anche oneri che le altre non hanno. Relativamente al profilo sub b) deve osservarsi che è in questione una disciplina, transitoriamente estesa a talune società in relazione alla precedente natura giuridica del medesimo soggetto giuridico, di cui in genere usufruiscono gli enti pubblici (anche economici) che istituiscano al loro interno un ufficio legale fruente di una sua autonomia. La specialità della disciplina è quindi indubbiamente connessa a condizioni specifiche che possono caratterizzare determinati soggetti, con conseguente non configurabilità della lesione del principio disuguaglianza. Nè la disciplina stessa, come è evidente, incide minimamente sul diritto di difesa dei terzi.
L'eccezione relativa alla mancata presenza della procura a margine nelle copie notificate del ricorso è priva di fondamento. In realtà, infatti, la sottoscrizione del ricorso da parte dell'avv. Colombo è basata su procura notarile indicata nell'epigrafe del ricorso e regolarmente depositata insieme ad esso, come peraltro ricordato nel controricorso al ricorso incidentale (mentre solo per errore in calce al ricorso si è preannunziato il deposito dell'originale del ricorso con procura alle liti a margine dello stesso).
Quanto alla legittimazione dell'Enel Distribuzione s.p.a. ad impugnare la sentenza d'appello (pronunciata nei confronti dell'Enel s.p.a.), anche nei confronti dei dipendenti precedentemente cessati dal servizio, va rilevato che la successione a titolo particolare nei diritti controversi, abilitante all'impugnazione la società di nuova costituzione, è configurabile anche nei confronti di detti lavoratori. Infatti in sede di conferimento alla nuova società di un ramo dell'azienda (atto regolarmente prodotto) le parti convennero la cessione di tutti i beni e rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale, ivi compreso il contenzioso anche futuro relativo ai dipendenti già collocati in quiescenza. Ciò, del resto, in armonia con le previsioni dell'art. 13 del d.lgs. n. 79/1999, il cui comma 3 prevede il conferimento alle nuove società di "tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attività ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito".
Quanto alle questioni che formano oggetto del ricorso principale, è opportuno ricordare che questa Corte ha già avuto occasione di prenderle in considerazione approfonditamente, in numerose sentenze espressione di un indirizzo ormai tendenzialmente omogeneo, compatibilmente con le particolarità delle singole vicende processuali (cfr. Cass. n. 480/1999, 6670/2000, 9647/2000, 3198/2001, 5820/2002, 8720/2002, 9008/2002). Detto orientamento ha preso inizio con Cass. n. 480 del 1999, che, tuttavia, sotto taluni aspetti approfondisce quanto già rilevato da Cass. n. 4807 del 1996. Detta sentenza del 1999 (peraltro pronunciata nell'ambito di una vicenda processuale in cui si era già formata, in senso favorevole ai lavoratori, la cosa giudicata circa la parte della domanda relativa all'incidenza sulle rese della riduzione d'orario da 40 a 39 ore) osserva in termini generali, sul piano logico-giuridico, che stabilita una disciplina delle "rese" intesa come previsione del numero minimo di letture la cui effettuazione quotidiana sia obbligatoria, deve rilevarsi che una simile pattuizione non attiene affatto all'orarlo di lavoro giornaliero, ma alla prestazione di lavoro (giornaliero): essa costituisce specificazione non già di quanto tempo il lavoratore debba essere in servizio, bensì di quanta attività egli debba svolgere. Pertanto "rese" ed orario di lavoro rappresentano due nozioni in concreto connesse ma concettualmente ben distinte, senza che la seconda possa ritenersi la mera trasposizione della prima mediante un mero fattore di conversione per passare dal numero delle ore di lavoro al numero delle rese. Considerata tale distinzione, nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda la riduzione dell'orario di lavoro ma non modifichi gli accordi specifici circa il numero delle rese, i lavoratori, che rimangono obbligati al medesimo numero di rese, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario solo in caso di conseguente effettivo superamento dell'orario di lavoro. Relativamente all'interpretazione della dichiarazione a verbale n. 3 all'art. 3 del c.c.n. del 1989, la sentenza già citata innanzitutto rileva che era corretto attribuire alla stessa un'efficacia interpretativa delle clausole del contratto collettivo, in coerenza coli la natura negoziale della dichiarazione stessa, del suo tenore e con il canone ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), che funzionale all'attuazione del principio della ricerca della comune intenzione delle parti - come precisato in varie occasioni da questa Corte - deve essere applicato con rigore in occasione dell'interpretazione di contratti collettivi e delle relative dichiarazioni a verbale (cfr. Cass. n. 8569/1996). Con specifico riferimento all'interpretazione compiuta dal giudice a quo, osserva che quest'ultimo, mentre giustamente aveva ritenuto che la dichiarazione a verbale si riferisse alle "conseguenze" della riduzione dell'orario di lavoro, e cioè alle rese, aveva poi illogicamente ritenuto che, in attesa o in mancanza dell'incontro previsto dalle parti, vi sarebbe stata un'automatica riduzione delle rese, proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. Tale conclusione, rileva la S.C., era contraddittoria perché rappresentava la negazione del fatto che l'incidenza dell'orario di lavoro sulle rese sarebbe stato oggetto del successivo incontro, e che quindi al momento della stipula del contratto collettivo tale incidenza non era affatto stabilita ed era prevista solo come possibile.
In alcune successive sentenze di questa Corte è stato rilevato come dalla portata della citata dichiarazione a verbale possano trarsi argomenti rilevanti per valutazioni circa la (non) incidenza automatica sulle rese anche della riduzione da 40 a 39 ore, prevista dal contratto collettivo del 1986 (Cass. n. 5820, 8720 e 9008 del 2002, già citate). Questo Collegio condivide i rilievi di tipo logico-giuridico sviluppati nella sentenza di questa Corte n. 480/1999, nonché i principi dalla stessa enunciati circa la rilevanza delle note a verbale nell'interpretazione dei contratti collettivi. Con riferimento specifico ai motivi del ricorso, deve in particolare rilevarsi che la sentenza impugnata è priva di un'adeguata e logica motivazione quanto all'interpretazione dell'accordo quadro nazionale 22.9.1983 in materia di rese, e del conseguente accordo locale, nel momento in cui, sulla base del solo rilievo che per garantire il rispetto dell'orario di lavoro da parte dei letturisti era stato introdotto il criterio della resa, e che i c.c.n.l. del 1986 e del 1989 non avevano escluso il medesimo personale dalle riduzioni dell'orario di lavoro, ha ritenuto che queste ultime riduzioni comportassero la riduzione delle rese.
Su un piano concettuale, infatti, come già osservato, ed orario di lavoro rappresentano due nozioni in concreto connesse ma concettualmente ben distinte, ne' la seconda può ritenersi la mera trasposizione della prima mediante un mero fattore di conversione da utilizzare per passare dal numero delle ore di lavoro al numero delle rese. Del resto, come rilevato dalla ricorrente, sono complessi i fattori - peraltro suscettibili di variazioni nel corso del tempo - che concorrono, nelle varie situazioni, alla determinazione delle rese giornaliere, oltre all'orarlo di lavoro. Il Giudice di merito, poi, nell'interpretazione della richiamata dichiarazione a verbale al c.c.n.l. del 1989 (la quale evidentemente può essere rilevante anche ai fini dell'interpretazione del precedente contratto collettivo, a norma dell'art. 1362, secondo comma, c.c., che richiede la valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto), è incorso in evidente contraddittorietà, nel momento in cui egli stesso ha preliminarmente rilevato che dal mancato incontro delle parti contrattuali non necessariamente doveva derivare un'automatica riduzione delle rese, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, e ha dato atto che dalla clausola in esame si evince che le parti hanno demandato al programmato successivo incontro la valutazione circa l'incidenza della riduzione dell'orario di lavoro sul numero delle rese. Non è consequenziale quindi la successiva affermazione - peraltro basata sulla già incensurata affermazione implicita sull'operatività di un vincolante rapporto orario - rese desumbile dagli accordi sulle rese, e sulla apodittica affermazione circa il carattere meramente programmatico della dichiarazione a verbale - che l'attuazione del c.c.n.l. del 1989, che prevede la riduzione per i letturisti dell'orario lavorativo, non può che tradursi in una proporzionale diminuzione delle rese.
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del ricorso incidentale, attinente al quantum. La causa viene rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003