Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 11640
CASS
Sentenza 14 luglio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'inosservanza del termine prescritto dall'art. 42 della legge 4 luglio 1967 n. 580 per la comunicazione all'interessato del risultato della prima analisi, ancorché definito perentorio dalla legge stessa, è in realtà un termine ordinatorio, impropriamente definito perentorio, la cui inosservanza non può comportare la nullità del giudizio, sia perché non si tratta di un termine processuale, sia perché la nullità non è prevista da alcuna disposizione. Dalla inosservanza di tale termine non deriva, pertanto, alcuna improcedibilità dell'azione penale, ma consegue soltanto lo spostamento del termine stabilito per la istanza di revisione.

Il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 cod.proc.pen. non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 11640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11640
    Data del deposito : 14 luglio 1998

    Testo completo