Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 2
L'inosservanza del termine prescritto dall'art. 42 della legge 4 luglio 1967 n. 580 per la comunicazione all'interessato del risultato della prima analisi, ancorché definito perentorio dalla legge stessa, è in realtà un termine ordinatorio, impropriamente definito perentorio, la cui inosservanza non può comportare la nullità del giudizio, sia perché non si tratta di un termine processuale, sia perché la nullità non è prevista da alcuna disposizione. Dalla inosservanza di tale termine non deriva, pertanto, alcuna improcedibilità dell'azione penale, ma consegue soltanto lo spostamento del termine stabilito per la istanza di revisione.
Il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 cod.proc.pen. non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1998, n. 11640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11640 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 14.7.1998
2. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
3. Dott. Olindo Schettino Consigliere N. 2646
4. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 18553/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI TA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 19 febbraio 1998 dalla corte d'appello di Caltanissetta;
Udita nella pubblica udienza del 14 luglio 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GERACI VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Il pretore di Enna, con sentenza del 7 aprile 1994, dichiarò NI TA colpevole del reato di cui all'art. 515 cod. pen, per avere, quale titolare di un molino, posto in vendita farina di semola di grano per panificazione diversa per qualità da quella dichiarata (farina di semola di grano duro solo per panificazione) perché contenente in misura del 10% farina di semola di grano tenero, e la condannò alla pena di lire un milione di multa, oltre la pena accessoria della pubblicazione.
La corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza del 19 febbraio 1998, confermò la decisione di primo grado. La IN propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione ed erronea applicazione degli artt. 486, quinto comma, 96, 97, 108, 178, 179 cod. proc. pen. Lamenta che erroneamente la corte d'appello non ha disposto un rinvio dell'udienza del 19 febbraio 1998, pur avendo il difensore preavvertito che avrebbe aderito alla astensione dalle udienze. In ogni caso, al difensore di ufficio nominato in sostituzione non è stato concesso un congruo termine a difesa.
b) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, primo e secondo comma, cod. proc. pen., dell'art. 515 cod. pen., dell'art. 44 della legge 580 del 1967 e dell'art. 9 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689; mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Lamenta che mancava la prova che il sacco dal quale era stato prelevato il campione provenisse dal suo molino e che fosse sigillato. In ogni caso i risultati delle analisi erano stati comunicati oltre il termine di venti giorni privandola del diritto di chiedere una revisione. Infine, poiché tutte le violazioni della legge 580/67 sono state depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per il principio di specialità trova applicazione solo la legge speciale, che prevede una sanzione amministrativa, e non l'art. 515 cod. pen. Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, l'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze può costituire legittimo impedimento del difensore e determinare il rinvio del dibattimento, ma, affinché ciò si verifichi, è necessario, da un lato, che l'adesione del difensore allo sciopero di categoria venga comunicata tempestivamente all'ufficio procedente (Sez. III, 1 luglio 1994, Riccio, m. 198.701;
Sez. fer., 24 agosto 1993, Capaci, m. 195.162) e, da un altro lato, che non sussistano validi motivi di urgenza nella celebrazione del processo, ad esempio perché è prossimo a scadere il termine di prescrizione del reato. In quest'ultimo caso, legittimamente il giudice, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, può dare la prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell'imputato concernente l'esercizio del suo diritto di astenersi dal partecipare alle udienze, e può quindi legittimamente disattendere la richiesta di rinvio del dibattimento e nominare all'imputato un difensore di ufficio (Sez. IV, 17 dicembre 1992, Montagnoli, m. 195.252). Nella specie, la corte d'appello ritenne appunto "prevalente sulle ragioni, pur meritevoli di tutela, prospettate dal difensore, la trattazione del processo avente per oggetto reato il cui termine di prescrizione verrà a scadere il 29/7/98". La decisione fu quindi del tutto legittima e corretta.
Non sussiste poi la denunciata violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. Tale disposizione, infatti, dispone che, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, sia dato un congruo termine al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne faccia richiesta. Essa quindi non trova applicazione nel caso di specie in cui non vi è stata nessuna rinuncia o revoca o incompatibilità ne' vi è stato abbandono della difesa, ma vi è semplicemente stata la dichiarazione del difensore di volersi astenere dal partecipare all'udienza a seguito della agitazione proclamata dalla classe forense, dichiarazione che, essendo prossima la scadenza della prescrizione, non fu ritenuta idonea a giustificare il rinvio del giudizio. Del resto, è evidente che, se fosse obbligatorio concedere anche in questo caso un termine a difesa, sarebbe in ogni ipotesi frustrato a priori proprio uno degli interessi che il giudice è invece chiamato a bilanciare, e cioè l'interesse dello Stato diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione.
Con il secondo motivo vengono pedissequamente riproposte le stesse eccezioni che erano già state avanzate con l'appello avverso la sentenza del pretore e che sono già state disattese dalla corte d'appello. In ogni modo, trattasi di eccezioni infondate. Quanto alla responsabilità dell'imputata, invero, i giudici del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, hanno ritenuto che il sacco da cui fu prelevato il campione provenisse dal molino della NI e che fosse regolarmente sigillato.
Quanto al mancato rispetto del termine di venti giorni per la comunicazione dei risultati della analisi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per la comunicazione all'interessato del risultato della prima analisi, ancorché definito "perentorio" dalla legge stessa, non può importare la nullità del giudizio sia perché non si tratta di termine processuale sia perché la nullità non è prevista da alcuna disposizione. Si tratta, invero, di un termine ordinatorio, impropriamente definito perentorio, la cui inosservanza può, tutt'al più, importare conseguenze disciplinari ed amministrative a carico dell'analista che lo ha lasciato trascorrere inutilmente, ma che non può spiegare, in ogni caso, influenza sullo svolgimento del processo. Dalla sua inosservanza, quindi, non deriva alcuna improcedibilità dell'azione penale, ma consegue soltanto lo spostamento del termine stabilito per la istanza di revisione (Sez. VI, 28 febbraio 1972, De Luca, m. 121.628; Sez. VI, 14 aprile 1971, Federici, m. 119.341; Sez. VI, 3 febbraio 1970, Zinoni, m. 114.408;
Sez. VI, 16 marzo 1978, Montella, m. 139.113; Sez. VI, 1 luglio 1977, Colombo, m. 136.752; Sez. VI, 21 gennaio 1975, Bacchini, m. 130.090;
Sez. VI, 19 giugno 1972, Musumeci, m. 122.2 56). Esattamente, pertanto, la corte d'appello ha messo in rilievo che l'imputata non può dolersi per il mancato rispettò del termine nè ha motivo di contestare il risultato delle analisi dal momento che ha di fatto rinunciato alla facoltà di proporre domanda di revisione delle analisi stesse entro il termine prorogato. Quanto alla depenalizzazione delle violazioni previste dalla legge 580/1967 ed alla pretesa applicazione del principio di specialità, si rileva che il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 cod. pen. (contestato nella specie all'imputata) non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580/1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati al l'alimentazione (Sez. VI, 19 novembre 1982, Lo Russo, m. 157.172;
Sez. VI, 18 gennaio 1982, Mastromauro, m. 159.223). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1998