Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2002, n. 763
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Sentenza 23 gennaio 2002

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L'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, che, nel caso di trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, consente - attraverso la previsione di salvezza dei diritti quesiti, degli effetti di leggi speciali e di quelli rinvenienti dalla originaria pubblica dell'ente di appartenenza - il mantenimento dell'iscrizione degli avvocati dipendenti nell'elenco speciale annesso all'albo, detta una disciplina non limitata al caso in cui l'ente pubblico creditizio si trasformi puramente e semplicemente in società per azioni, ma comprensiva di tutte le ipotesi in cui detta società derivi da operazioni, concernenti l'ente pubblico creditizio, di fusione, trasformazione o conferimento; conserva, pertanto, il diritto a rimanere iscritto nell'albo speciale l'avvocato interno già dipendente del Mediocredito centrale (originariamente ente pubblico, poi trasformato in società per azioni dalla legge 26 novembre 1993, n. 489) trasferito alla SpA SIMEST - succeduta al Mediocredito, per effetto dell'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, nella gestione degli interventi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo - purché anche in detta società per azioni sussista un ufficio legale presso il quale il dipendente svolga le sue funzioni, secondo la previsione dell'art. 3, ultimo comma, lett. b, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2002, n. 763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 763
    Data del deposito : 23 gennaio 2002

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