Sentenza 28 aprile 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per eccesso di delega, in riferimento all'art. 77, comma secondo, Cost., nella parte in cui ha eliminato il presupposto dell'avviso orale del Questore, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, anche nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi indicati nel previgente art. 1, n. 3), l. 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto tale intervento costituisce una estrinsecazione del criterio direttivo di cui all'art. 1, comma terzo, della legge-delega 13 agosto 2010, n. 136, rappresentato dall'esigenza di armonizzazione organica dell'intera legislazione in materia di misure di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2015, n. 35087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35087 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 28/04/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 907
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 43752/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA MA NI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto della Corte d'appello di Catanzaro, n. 59/14, pronunciato in data 23 maggio 2014 e depositato il 9 giugno 2014;
Sentita la relazione svolta dal consigliere relatore, dott. Giovanni Diotallevi;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Piero Gaeta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. MA MA NI propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Catanzaro, n. 59/14, pronunciato in data 23 maggio 2014 e depositato il 9 giugno 2014. Il provvedimento impugnato ha confermato l'applicazione, nei confronti dell'odierno ricorrente, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.
2. Il ricorso si articola in quattro distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, è sollevata questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 6, per eccesso della delega conferita dalla L. n. 136 del 2010, in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art.
3. Nello specifico, si argomenta che il suddetto art. 6, nel disciplinare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avrebbe modificato la norma precedentemente contenuta nell'art. 3 della citata L. n. 1423, eliminando il presupposto costituito dall'avviso orale. Ciò, a detta del ricorrente, sarebbe avvenuto al di là dei limiti posti dalla legge delega L. n. 136, che, all'art. 1, avrebbe attribuito al Governo un potere di mera compilazione della disciplina legislativa previgente, senza consentirgli di apportare modifiche, se non nei termini espressamente consentiti dalla delega. La questione di costituzionalità così delineata si risolverebbe, in caso di accoglimento, in un vizio di violazione di legge, censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), dal momento che nel caso di specie la misura della sorveglianza speciale non è stata preceduta dal menzionato avviso.
2.2. Con il secondo motivo, si evidenzia un difetto di coerenza tra i due decreti pronunciati nei gradi precedenti, sul punto relativo alla mancata trattazione del procedimento in pubblica udienza. Più precisamente, la Corte territoriale avrebbe rilevato l'assenza di una richiesta in tal senso da parte del prevenuto, laddove invece il Tribunale, in primo grado, aveva parlato di una tardiva manifestazione della volontà da parte del relativo difensore. Inoltre, il giudice dell'appello avrebbe fatto confusione tra istanza di udienza pubblica ed istanza di partecipazione personale all'udienza del prevenuto, scambiando la mancata presentazione della seconda con la rinuncia alla prima. Tra le due istanze, e tra i rispettivi diritti processuali con esse esercitati, vi sarebbe però una differenza strutturale, che non permetterebbe alcuna sovrapposizione.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta una violazione della legge penale sostanziale, con riferimento all'accertamento della pericolosità sociale del prevenuto.
Più precisamente, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fornito una risposta adeguata ai rilievi, formulati nella memoria difensiva prodotta in appello e allegata al ricorso qui esaminato, tesi ad evidenziare che il MA era stato indagato una sola volta per delitti commessi in materia di spaccio, riportando un'assoluzione, e che la sentenza di condanna per omicidio e porto d'armi emessa nei suoi confronti era stata annullata con rinvio dalla Cassazione, onde consentire al giudice del rinvio di verificare la sussistenza dell'attenuante della "provocazione". In particolare, con riguardo a questo secondo punto, si argomenta che un simile annullamento non poteva non incidere sulla valutazione circa la pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, in quanto la risposta ad un'altrui provocazione dimostrerebbe una personalità meno insofferente alle regole del vivere comune e proclive all'aggressività.
Le dedotte carenze motivazionali si sarebbero quindi tradotte in una falsa applicazione delle disposizioni, in materia di misure di prevenzione, contenute nel D. Lgs. n. 159 del 2011. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), vizio di violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 6 nonché degli artt. 192, 238-bis e 187 c.p.p., e vizio di motivazione, in relazione all'art. 111 Cost., comma 7, del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, 4 e 6 e art. 125 c.p.p.. Più in dettaglio, si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la presenza, agli atti, di sentenze definitive, e quindi di accertamenti di cognizione piena, in grado, per la loro stessa natura, di sovrastare gli elementi di carattere indiziario.
Sul punto si ravvisa poi una carenza motivazionale, dal momento che il giudice dell'appello si sarebbe limitato a fare rinvio alla motivazione espressa dal giudice di primo grado, senza prendere in esame le specifiche doglianze e, soprattutto, le prove dedotte dal prevenuto con l'atto di appello.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 23 febbraio 2015, il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Piero Geta, ha concluso per la fondatezza del ricorso, rilevando un difetto motivazionale del provvedimento impugnato, stante la genericità e la contraddittorietà degli elementi forniti a supporto del giudizio di pericolosità sociale emesso nei confronti del prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini che saranno di seguito precisati.
2. Anzitutto, va rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata con il primo motivo di ricorso che, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 2, impedisce a questo Collegio di sollevare la medesima questione dinanzi alla Consulta.
2.1. A questo proposito, occorre anzitutto spiegare che, nel periodo antecedente al riordino della normativa in materia di misure di prevenzione, la L. n. 1423 del 1956 statuiva, in effetti, che l'applicazione della misura della sorveglianza speciale potesse essere applicata unicamente previo avviso orale da parte del questore della provincia nella quale il prevenuto dimorava (v. art. 3, comma 1 e art. 4, comma 1, della legge in parola). Il campo di applicazione di questo presupposto era però stato circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità ai soli procedimenti di prevenzione relativi alla categoria di soggetti di cui all'art. 1, n. 3), della medesima legge, dal momento che la L. n. 152 del 1975, art. 19 aveva equiparato il trattamento dei soggetti di cui ai primi due numeri del precitato art. 1 a quello previsto dalla L. n. 575 del 1965 per le persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso (cfr. Cass. pen., Sez. 4, 29 agosto 1996, dep. 10 settembre 1996, Mazzarella, n. 2051, rv. 206141 e Sez. 1, 27 febbraio 1993, dep. 6 aprile 1993, Venuto, n. 819, rv. 193629).
Il D.Lgs. n. 159 del 2011, nell'operare il riordino cui sopra si è accennato, ha superato questa residua difformità, quanto ai presupposti delle misure di prevenzione personali, tra la legislazione preventiva antimafia e la disciplina sancita dalla prefata L. n. 1423; infatti, gli artt. 4 e ss. del medesimo decreto, nel disciplinare le misure di prevenzione personali, tra cui rientra, per quanto qui specificamente interessa, la sorveglianza speciale (art. 6), nei confronti di tutti i soggetti che esprimano una pericolosità sociale, ivi compresi anche i soggetti di cui al prefato art. 1, n. 3), non fanno più riferimento, neppure relativamente ai soggetti da ultimo indicati, all'avviso orale come precondizione per l'applicazione, in concreto, di dette misure.
2.2. Ciò posto, il ricorrente sostiene che la rilevata "innovazione" configurerebbe un eccesso della delega legislativa nell'esercizio della quale è stato adottato il suindicato D.Lgs. n. 159, delega contenuta nella L. n. 136 del 2010, art.
1. La quaestio legitimitatis così tratteggiata è sicuramente rilevante nel presente giudizio, rientrando l'attuale ricorrente nella categoria di cui alla L. n. 1423 del 1956, "vecchio" art. 1, n. 3); tale dato si ricava dalla lettura di pag. 2 del decreto impugnato, dove si precisa che il MA è stato sottoposto a misura di prevenzione in quanto dedito abitualmente alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità della collettività (l'art. 1, n. 3, individuava, infatti, la seguente categoria di soggetti socialmente pericolosi: "coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica").
Tuttavia, la medesima questione è manifestamente infondata, in quanto una lettura attenta e "costituzionalmente orientata" della legge-delega porta ineludibilmente ad escludere il lamentato eccesso di potere normativo. L'art. 1 della legge da ultimo richiamata, al comma 3, alinea, ha attribuito al Governo la delega a "... coordinare e armonizzare in modo organico...", "... previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione...", la stessa normativa di prevenzione.
Ora, la su richiamata "armonizzazione organica" implica, senza dubbio, l'imposizione di una disciplina unitaria dei presupposti e delle modalità procedimentali di applicazione delle diverse tipologie di misure preventive presenti nell'ordinamento, nei confronti di tutte le categorie di persone a queste assoggettabili. Contrariamente a quanto argomentato dalla parte impugnante, siffatto compito non può essere ridotto ad una mera e pedissequa "compilazione" della legislazione preesistente e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, il concetto stesso di "armonizzazione" fa pensare ad un'operazione attiva tesa a portare armonia e, quindi, unitarietà di disciplina in un ambito caratterizzato dalla giustapposizione e dalla stratificazione di discipline difformi succedutesi nel tempo. Secondariamente, il fatto che la disposizione delegante abbia distinto, in modo esplicito, tra la pocanzi menzionata "armonizzazione" e la "previa ricognizione" lascia intendere che la prima non possa coincidere con quell'attività ordinatoria e compilatoria che sembra piuttosto caratterizzare il secondo dei concetti ora richiamati.
La conclusione che si è precedentemente raggiunta non viene messa in crisi neppure qualora si evidenzi, come in parte fa il ricorrente, che l'art. 1, stesso comma 3 della legge-delega (L. n. 136 del 2010) elenca una serie di "novità" da introdurre in materia di misure di prevenzione, tra le quali non rientra il mutamento apportato ai presupposti previsti, con riferimento alla sola categoria di soggetti di cui alla L. n. 1423 del 1956, previgente art. 1, comma 3), artt. 3 e 4, di questa stessa legge. Ad un esame meno superficiale, risulta infatti evidente che l'elencazione in parola riguarda le modifiche da apportare al sistema normativo delle misure di prevenzione inteso nel suo complesso, attraverso l'introduzione di regole e forme precedentemente non previste all'interno di quest'ultimo, per nessuna delle categorie di soggetti socialmente pericolosi;
si pensi, a titolo di esempio, alla possibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniale indipendentemente da quelle personali nonché dall'accertamento della attuale pericolosità sociale del prevenuto (v. L. n. 136 del 2010, art. 3, comma 1, lett. c), poi attuato dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18), sulla quale si sono di recente pronunciate le Sezioni unite di questa Suprema Corte (v. sent. 26 giugno 2014, dep. 2 febbraio 2015, Spinelli e altro, n. 4880, rv. 262603).
Viceversa, la cancellazione del presupposto dell'avviso orale ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale con riferimento a quella categoria di soggetti socialmente pericolosi rispetto ai quali siffatta regula iuris continuava, anteriormente all'operazione di riordino realizzata dal legislatore delegato, a risultare vigente non ha introdotto una modalità procedimentale anteriormente non prevista nell'ambito della complessiva legislazione in materia di misure di prevenzione, ma ha semplicemente espunto un elemento di specialità che caratterizzava la disciplina della categoria in questione, estendendo ad essa la disciplina, ormai definibile come generale, applicabile a tutte le altre categorie di persone socialmente pericolose.
Pertanto, risulta chiaro che quest'ultimo "mutamento", consistendo nella definitiva generalizzazione di un modello normativo già presente all'interno del sistema delle misure preventive, si pone su di un piano completamente diverso rispetto a quello delle "novelle" elencate dalla precitata L. n. 136, art. 1, comma 3, lett. a) e ss., che concernono l'immissione nel detto sistema di norme e procedure non precedentemente conosciute dal sistema stesso.
2.3. In conclusione, è manifesta l'assenza dell' "eccesso di delega" lamentato dal ricorrente, dal momento che il definitivo superamento della subordinazione della misura della sorveglianza speciale al previo avviso orale del questore, da parte del D.Lgs. n. 159 del 2011, costituisce estrinsecazione del criterio direttivo, posto dalla legge-delega, rappresentato dall'esigenza di "armonizzazione organica" dell'intera legislazione in materia di misure di prevenzione.
3. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, esso non può trovare accoglimento.
3.1. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 1, prevede che il procedimento di prevenzione debba svolgersi in pubblica udienza qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta. Tale disposizione ha recepito le indicazioni provenienti dalla Corte E.D.U. (v. Sez. 2, Bocellari e Rizza c. Italia, 13 novembre 2007, n. rie. 339/02) e dalla Corte costituzionale (v. le sentt. n. 80 del 2011 e n. 93 del 2010), che avevano evidenziato la contrarietà della normativa previgente in materia di misure di prevenzione ai principi del giusto processo, stante proprio l'impossibilità per il prevenuto di richiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria procedente lo svolgimento del procedimento in questione secondo le forme della pubblica udienza. La giurisprudenza di legittimità successiva alle pronunce da ultimo richiamate e all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, cit., ha quindi ribadito che la necessità di procedere in udienza pubblica sussiste unicamente in presenza di una esplicita richiesta in tal senso avanzata dallo stesso prevenuto, direttamente ovvero a mezzo del proprio difensore (cfr., in particolare, Cass. pen., Sez. 6, 18 giugno 2014, dep. 12 settembre 2014, Cappello e altro, n. 37659, rv. 260342 e Sez. 6, 11 luglio 2013, dep. 9 gennaio 2014, Travali e altro, n. 617, rv. 257843).
3.2. Ora, nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che la richiesta de qua non era stata formulata dalla difesa (v. pag. 2 della sentenza impugnata) dinanzi al giudice di primo grado e tale rilievo, indipendentemente dalle successive considerazioni, svolte dal medesimo giudice, in ordine alla mancata comparizione personale dell'interessato, era indubbiamente sufficiente ad escludere la lamentata nullità del decreto di prime cure.
Ciò posto, le doglianze proposte, sul punto, dalla parte ricorrente non appaiono in grado di superare la motivazione pocanzi riportata.
3.2.1. Il motivo di ricorso in esame, per prima cosa, afferma un presunto difetto di coerenza tra i decreti di primo e secondo grado, sostenendo che quest'ultimo avrebbe disconosciuto la sussistenza, agli atti, dell'istanza di pubblica udienza, laddove invece il primo aveva rilevato la tardività della volontà manifestata dal difensore. Tuttavia, anche laddove si dovesse ammettere che tale difformità effettivamente sussista essa non potrebbe comunque ritenersi causa di invalidità del decreto in questa sede censurato, dal momento che l'effetto devolutivo tipico dell'appello consente al giudice del gravame di sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice, anche per quanto concerne i fatti processuali. Il predetto principio devolutivo fa sì, inoltre, che la decisione resa in sede di appello si sostituisca a quella di prime cure, rendendo così non esaminabili, da parte di questa Corte, i profili di censura, sollevati dal ricorrente, tesi a contestare la ratio decidendi asseritamente espressa dal provvedimento di primo grado e fondata, come si è accennato, sulla tardività della volontà espressa dal difensore.
3.2.2. In secondo luogo, la parte impugnante censura la motivazione del provvedimento contestato nella parte in cui fa riferimento alla mancata comparizione in udienza del soggetto interessato, senza tuttavia avvedersi che, come si è mostrato in precedenza, la decisione del giudice di seconde cure di non dichiarare la nullità del decreto emesso dal Tribunale trovava, comunque, una propria base adeguata e sufficiente nel rilievo della mancanza, agli atti, dell'istanza tesa a chiedere lo svolgimento del procedimento in corso in pubblica udienza.
3.2.3. In definitiva, le doglianze qui analizzate hanno mancato di esprimere delle deduzioni che fossero adeguatamente correlate alle ragioni su cui era fondato il decreto impugnato, ossia capaci di esprimere una critica specifica e puntuale nei confronti del provvedimento sottoposto a scrutinio, con ciò violando il principio di specificità dei mezzi di impugnazione, sancito dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., comma unico, lett. c),
(cfr., a tal riguardo, ex permultis, Cass. pen., Sez. 1, 30 settembre 2004, dep. 11 ottobre 2004, Burzotta, n. 39598, rv. 230634, nonché, recentior, Cass. pen., Sez. 2, 29 gennaio 2014, dep. 13 marzo 2014, Lavorato, n. 11951, rv. 259425, Cass. pen., Sez. 5, 15 febbraio 2013, 26 giugno 2013, Sammarco, n. 28011, rv. 255568 e Cass. pen., Sez. 4, 9 febbraio 2012, dep. 16 maggio 2012, Pezzo, n. 18826, rv. 253849). Riassumendo, va osservato che il ricorrente avrebbe dovuto formulare, in questa sede di legittimità, una tesi contraria a quella ricavabile dall'argomento decisivo posto alla base del decreto di appello, riguardo all'aspetto qui considerato, costituito dalla ritenuta mancanza di qualsiasi richiesta, proveniente dal prevenuto, di celebrazione del procedimento de quo in pubblica udienza;
in altri termini, il ricorrente era tenuto ad affermare la sussistenza della necessaria richiesta di udienza pubblica, indicando altresì l'atto specifico contenente la richiesta di cui il Tribunale aveva rilevato la mancanza, così permettendo a questa Corte di verificare la veridicità dell'indicazione, mediante l'accesso agli atti del procedimento. Nulla di tutto ciò emerge dal ricorso oggetto di trattazione.
3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, appaiono viceversa fondati.
La motivazione che sostiene il decreto d'appello in questa sede impugnato risulta infatti del tutto apparente quanto alla individuazione degli elementi da cui è stata inferita la pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, specie se correlata ai precisi rilievi difensivi contenuti nella memoria prodotta in sede di gravame ed allegata al ricorso qui scrutinato.
L'accennata apparenza integra, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il presente Collegio ritiene di dover confermare, quella violazione di legge richiesta, oggi, dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, affinché il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento che applichi una misura personale di prevenzione possa considerarsi ammissibile (cfr., a tal proposito, ex plurimis, Sez. un., 29 maggio 2014, dep. 29 luglio 2014, Repaci e altri, n. 33451, rv. 260246, Sez. 6, 28 febbraio 2013, dep. 14 maggio 2013, Buonocore e altri, n. 20816, rv. 257007 e Sez. 6, 15 gennaio 2013, dep. 4 giugno 2013, P.G. in proc. Pascali e altri, n. 24272, rv. 256805). Essa emerge, anzitutto, dal generico riferimento ad una serie di vicende giudiziarie, non accompagnato dall'esito delle stesse o comunque da una precisa indicazione degli elementi indiziari da queste vicende ricavabili ed utili a fondare il giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti del prevenuto (v. pag. 2 del provvedimento impugnato). A ciò deve poi aggiungersi che, nella parte motiva del decreto d'appello, continua a parlarsi di fatti di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, nonostante la sopravvenuta assoluzione del MA dai fatti in questione, per effetto della sentenza del Tribunale di Castrovillari allegata al ricorso qui discusso e già prodotta nel corso del giudizio di secondo grado (sent. n. 165/12, pronunciata il 13 marzo 2012 e depositata l'8 giugno 2012). È senz'altro vero che una pronuncia assolutoria non esclude, di per sè, la pericolosità sociale del soggetto assolto e la conseguente applicabilità nei suoi confronti di una misura di prevenzione, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento volto ad accertare la responsabilità penale per un dato fatto;
tuttavia, ciò non toglie che, in una simile situazione, il giudice della prevenzione debba comunque specificare quegli elementi indiziari, eventualmente tratti dallo stesso procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento, che lo inducano a ritenere integrati i presupposti per l'applicazione, in concreto, di una determinata misura preventiva (cfr. Cass. pen., Sez. 6, 18 settembre 2014, dep. 4 dicembre 2014, Catalano, n. 50946, rv. 261591 e Sez. 5, 17 gennaio 2006, dep. 17 marzo 2006, Pangallo e altro, n. 9505, rv. 233892). Un siffatto obbligo motivazionale non è stato di certo assolto dalla Corte territoriale.
Riguardo poi all'intervenuta condanna per omicidio tentato, il giudice dell'appello ha svalutato l'intervenuto annullamento con rinvio della medesima condanna ad opera di questa Suprema Corte (v. il dispositivo allegato al ricorso per cassazione), affermando che esso ha inciso unicamente sulla pena. In realtà, il ricorrente, nella memoria con motivi aggiunti depositata in appello e allegata al ricorso per cassazione, aveva fatto notare come il predetto annullamento fosse stato disposto al fine di verificare nuovamente la sussistenza dell'attenuante della "provocazione" e come il riconoscimento della stessa avrebbe inciso in maniera decisiva sul giudizio, da svolgersi nell'ambito del procedimento di prevenzione, relativo alla sussistenza o, quantomeno, all'intensità della pericolosità sociale del prevenuto.
A questa specifica deduzione non è stato risposto alcunché e si può quindi addirittura parlare di totale assenza della motivazione sul punto.
4. Per le ragioni pocanzi illustrate, si rende quindi inevitabile l'annullamento del provvedimento oggetto di censura, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro affinché questa verifichi nuovamente la sussistenza di elementi indiziari dimostrativi della pericolosità sociale del MA ed idonei a giustificare l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, tenendo in debito conto gli atti giurisdizionali, relativi ai collegati procedimenti penali di merito, prima menzionati.
5. Le ulteriori doglianze sollevate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso restano assorbite nel disposto annullamento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2015