Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2015, n. 35087
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Sentenza 28 aprile 2015

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In tema di misure di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per eccesso di delega, in riferimento all'art. 77, comma secondo, Cost., nella parte in cui ha eliminato il presupposto dell'avviso orale del Questore, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, anche nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi indicati nel previgente art. 1, n. 3), l. 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto tale intervento costituisce una estrinsecazione del criterio direttivo di cui all'art. 1, comma terzo, della legge-delega 13 agosto 2010, n. 136, rappresentato dall'esigenza di armonizzazione organica dell'intera legislazione in materia di misure di prevenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2015, n. 35087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35087
    Data del deposito : 28 aprile 2015

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