Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 1
In sede di regolamento di giurisdizione, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio "ex" art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., determina l'improcedibilità del ricorso quando l'esame di detto fascicolo, non allegato agli atti del processo, risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte regolatrice.
Commentario • 1
- 1. Fascicolo d'ufficio - Pagina 3https://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3136 del 7 maggio 1983 «Il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è, a norma degli artt. 47 e 369 c.p.c., causa d'improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza nel caso in cui l'esame di detto fascicolo (non acquisito) sia...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7075 del 25 novembre 1983 «Il principio, secondo il quale il ricorso per cassazione, diretto a denunciare errores in procedendo, è inammissibile, per il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma c.p.c., ove...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1681 del 17 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7869 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO GENTILE 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE FEIS, che lo rappresenta difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR LO, PROVINCIA DI TARANTO;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione n. 5596/99 del Pretore di TARANTO, depositata il 15/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per in via principale, acquisizione fascicolo d'ufficio; in subordine giurisdizione dell'A.G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro PA CC conveniva In giudizio il liceo musicale provinciale Paisiello di Taranto, l'amministrazione provinciale di Taranto e NO PI, deducendo di aver presentato al direttore del liceo domanda di assunzione con contratto a termine quale accompagnatore di pianoforte: tale domanda era stata esaminata da apposita commissione che aveva predisposto la graduatoria in cui erano stati collocati al 3 posto ex aequo il ricorrente e il PI. Il direttore dell'Istituto aveva proceduto all'assunzione di quest'ultimo in ragione della maggiore età.
Il CC chiedeva quindi l'accertamento del proprio diritto all'assunzione, previa disapplicazione di tutti 0 atti comunque ostativi, e la condanna dell'amministrazione provinciale di Taranto e comunque dell'Istituto Musicale Paisiello al pagamento delle retribuzioni dovute.
Nel giudizio così instaurato si è costituito con controricorso NO PI, il quale ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Le altre parti non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, che ai sensi dell'art. 369, ultimo comma cod.proc.civ. determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione quando l'esame di detto fascicolo risulti Indispensabile ai fini della decisione di legittimità (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 11 febbraio 1998 n. 1385, 6 marzo 1999 n. 1926, 9 giugno 2000 n. 7892). Nella specie, l'impossibilità di esaminare tale fascicolo, non allegato agli atti del giudizio, preclude in particolare la verifica della regolarità della costituzione del contraddittorio con tutte le parti presenti nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Taranto.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile. Non si deve provvedere sulle spese, non essendosi costituite le altre parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001