Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari (nella specie, la previsione del divieto di allontanarsi dall'abitazione estesa all'intera giornata) è fungibile con la pena inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2012, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/01/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 108
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 10863/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO AL N. IL 04/03/1966;
avverso l'ordinanza n. 302/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 25/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. SPINACI Sante, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 25 gennaio 2011 e depositata il 26 gennaio 2011, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata dal condannato ON AL per la imputazione alla pena espianda, giusta sentenza di quella Corte territoriale 18 marzo 2009 (irrevocabile dal 10 dicembre 2009), del periodo di applicazione della misura coercitiva dell'obbligo di dimora pari a un anno, otto mesi e ventitrè giorni - dal 17 marzo 2009 al 10 dicembre 2010 - motivando:
l'obbligo di dimora non è fungibile colla pena inflitta;
per effetto della ridetta misura "la libertà di movimento dell'imputato" non è stata compressa "se non dal controllo da parte della polizia giudiziaria"; e ogni eventuale doglianza in proposito "andava eventualmente avanzata a suo tempo con ricorso per cassazione proposto in termini".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Fiumefreddo, mediante atto recante la data del 9 febbraio 2011 col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), inosservanza dell'art. 657 cod. proc. pen., comma 1, deducendo: col provvedimento del 17 marzo 2009, il giudice della cautela, contestualmente alla estinzione degli arresti domiciliari, per effetto della scadenza del termine di fase, ha in realtà ripristinato la medesima misura, in quanto unitamente alla applicazione dell'obbligo di dimora ha imposto al ON l'abnorme divieto di allontanarsi dalla sua abitazione, senza autorizzazione della autorità giudiziaria, mentre la legge prevede esclusivamente la possibilità della imposizione all'imputato dell'"obbligo di non allontanarsi dall'abitazione solo in alcune ore del giorno"; e tanto ha finito col riconoscere lo stesso giudice della esecuzione, ammettendo, con richiamo giurisprudenziale, che l'obbligo di dimora comporta la compressione della libertà dell'imputato nei limiti esclusivi del controllo programmato della polizia giudiziaria;
al 26 gennaio 2011, in dipendenza della applicazione del condono, giusta ordinanza di pari data della Corte territoriale, la pena residua espianda risultava pari a un anno e quattro mesi di reclusione;
sicché il riconoscimento della fungibilità del ridetto periodo di un anno, otto mesi e ventitrè giorni, comporta la liberazione immediata del condannato;
laddove costui è in atto ristretto pur avendo completamente espiato la pena.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 14 settembre 2011, ha rilevato: la misura coercitiva dell'obbligo di dimora, imposta al ricorrente, non è equiparabile a quella degli arresti domiciliari;
non è, pertanto, fungibile con la pena inflitta;
mentre la dedotta violazione concernente "l'ampiezza temporale del divieto di allontanamento dalla abitazione" avrebbe dovuto essere denunciata mediante impugnazione della ordinanza cautelare impositiva.
4. - Il ricorso è fondato.
Invero non è in discussione il principio della infungibilità, in relazione alla previsione dell'art. 657 cod. proc. pen., del tempo trascorso in costanza della imposizione della misura coercitiva dell'obbligo di dimora.
Il dato è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte suprema (Sez. 1^, 28 novembre 2007, n. 47428, Montanari, massima n. 238174:
"Ai fini della determinazione della pena detentiva da e-seguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso non è fungibile con la pena inflitta"), la quale ha, altresì, ritenuto manifestamente infondata - in relazione agli articoli 3, 13 e 16 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen. nella parte in cui non equipara l'obbligo di dimora alla custodia cautelare in carcere ai fini della fungibilità della pena espianda (Sez. 6^, 23 marzo 1995, n. 1171, Dhaoudi, massima n. 201445; Sez. 1^, 5 giugno 1995, ti. 3372, Mariani, massima n. 202407; Sez. 1^, 30 settembre 1997, n. 5376, Balbo, massima n. 209128 e Sez. 1^, 26 febbraio 2001, n. 17223, Burani, massima n. 218764).
La questione che rileva nella sede del presente scrutinio di legittimità è, piuttosto, se la misura coercitiva imposta all'imputato nel corso del giudizio, dal 17 marzo 2009 (giusta ordinanza di pari data) fino al 10 dicembre 2010, a dispetto della qualificazione operata dal giudice della cautela - in termini di obbligo di dimora - abbia il contenuto degli arresti domiciliari, sicché, in virtù della fictio iuris, stabilita dall'art. 284 cod. proc. pen., comma 5, il periodo della coercizione patita debba essere computato, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., comma 1, per la determinazione della pena da eseguire.
Sotto tale aspetto è irrilevante ogni considerazione circa la illegittimità della misura applicata sotto il profilo della non corrispondenza al modello tipizzato dall'art. 283 cod. proc. pen. e affatto priva di pregio giuridico è la obiezione che l'imputato avrebbe dovuto tempestivamente promuovere procedimento di impugnazione incidentale de liberiate.
Ai fini del computo del cd. presofferto conta (soltanto) la custodia cautelare effettivamente patita, senza che sia richiesto il concorso dell'ulteriore condizione della legittimità della applicazione della misura coercitiva. E, infatti, fuori discussione la fungibilità della custodia in carcere, ancorché sofferta dall'imputato affatto illegittimamente, exempli gratia perché il titolo del reato non ne consentiva l'applicazione ovvero per la protrazione della coercizione dopo la scadenza dei relativi termini (di fase o massimo), stabiliti dall'art. 303 cod. proc. pen.. Nè può, invero, ragionevolmente opporsi al condannato di non aver esperito a suo tempo il rimedio della impugnazione incidentale de liberiate.
Orbene, l'art. 283 cod. proc. pen., comma 3, contempla la possibilità della (discrezionale) prescrizione all'imputato della dichiarazione "all'autorità di polizia (de)gli orari e (de)i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti". Tanto comporta innanzi tutto che il giudice della cautela non ha la potestà di imporre all'imputato (sottoposto all'obbligo dimora) di trattenersi presso la propria abitazione per un determinato lasso di tempo, ai fini dei controlli della autorità di polizia, stabilendo, invece, la norma che spetta all'imputato (scegliere e) indicare orari e luoghi (anche diversi dalla abitazione) della quotidiana reperibilità, finalizzata ai controlli.
Epperò, già sotto tale primo aspetto, la misura applicata al ricorrente risulta esorbitante rispetto al modello normativo dell'obbligo di dimora.
Ma è decisivo il rilievo che la imposizione del divieto - indiscriminato e temporalmente illimitato - di allontanamento dalla abitazione (senza autorizzazione del giudice), concretizza la perfetta sovrapposizione e corrispondenza della coercizione, in concreto effettivamente applicata al ON, al modello della misura degli arresti domiciliari, colla quale per l'appunto - recita l'art. 284 cod. proc. pen., comma 1,- "il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione", etc. La chiave di volta di tutta l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte sul tema della fungibilità delle misure coercitive risiede, infatti, nella considerazione della limitazione sostanziale "della libertà del soggetto" e della equivalenza della afflizione che ne consegue rispetto alla custodia cautelare.
Pertanto la sottoposizione del ricorrente alla patita coercizione, esattamente corrispondente agli arresti domiciliari, per la durata di un anno, otto mesi e ventitrè giorni, ne impone il computo, quale sanzione presofferta, ai fini della determinazione della pena da eseguire.
La conclusione raggiunta trova, peraltro, conforto nell'arresto (ancorché non recente) di questa stessa Corte suprema in tema di computo della pena in relazione determinazione della residua sanzione espianda, in esito al rinvio della esecuzione, alla stregua del principio di diritto secondo il quale "la concessione del rinvio dell'esecuzione della pena con la contestuale arbitraria imposizione al condannato di obblighi tali da far configurare il periodo di differimento come un vero e proprio regime di sostanziale detenzione domiciliare comporta la necessità di computare detto periodo ai fini della determinazione della sanzione da espiare" (Sez. 1^, 22 settembre 1994, n. 3790, Alampi, massima n. 199592). Conclusivamente, poiché col provvedimento del 26 gennaio 2011 la Corte territoriale ha determinato la residua pena espianda nella minor misura di un anno e quattro mesi di reclusione (inferiore a quella presofferta da computare), conseguono l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. l), colla declaratoria della intervenuta espiazione della pena e la liberazione del condannato se non ristretto per altro titolo.
A norma dell'art. 626 cod. proc. pen. che trova applicazione - anche all'infuori dei casi, espressamente contemplati, della cessazione di un misura cautelare, di una misura di sicurezza o di una pena accessoria - pur quando deve sospendersi la esecuzione della pena principale (Cass, Sez. 4^, 18 aprile 1995, n. 1377, Balil, massima n. 201032; cui adde: Sez. 1^, 12 gennaio 2011, n. 5122, Lamberti, non massimata), la cancelleria provvedere alla immediata comunicazione del dispositivo al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata;
dichiara interamente espiata la pena inflitta a CC AL;
ordina la liberazione del condannato, se non detenuto per altro titolo;
e manda la Cancelleria per la comunicazione al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012