CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18.02.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.2107/2024 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Galoppi
appellante e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Matera e dall'Avv. Guerrina Crescentini appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. n. 285/2024 del
19/06/2024. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato il impugnava il licenziamento irrogatogli dalla CP_1 [...]
l 22.6.2023 premettendo in fatto che: Parte_1
1) era stato assunto dalla società presso il SERD nella sua sede di Parte_1
Civitavecchia con contratto a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2021 con qualifica di addetto ai servizi fiduciari e di portierato livello D presso la Asl Roma 4;
2) il contratto di assunzione prevedeva l'impiego del lavoratore “in tutti i presidi nazionali affidati alla società”;
3) l'azienda datrice di lavoro superava le soglie dimensionali di cui l'articolo 18 della legge 300 nel 1970 avendo più di 15 dipendenti;
4) in data 19 maggio 2023 gli veniva comunicata una contestazione disciplinare sulla base di una email pervenuta al datore di lavoro dal dirigente responsabile del SERD Parte_1
dell' con la quale si chiedeva l'immediata Parte_2
sostituzione del lavoratore per sopraggiunti motivi di incompatibilità ambientale;
5) la medesima comunicazione riguardante la contestazione disciplinare si riferiva a un'ulteriore comunicazione ricevuta dal dirigente dell'ASL il dottor il quale chiedeva Testimone_1
l'allontanamento del lavoratore da tutte le sedi dell'ente in attesa dei dovuti accertamenti in corso;
6) gli veniva, pertanto, comunicata la seguente contestazione disciplinare: “Alle ore 9.48 del
26.04.2023, è giunta sulla email istituzionale dell'Ufficio del personale del nostro Istituto di
Vigilanza Privata, una email da parte della dott.ssa , Responsabile SerD1 Parte_2 dell'azienda ospedaliera Roma4, con la quale veniva richiesta la Sua immediata sostituzione per “sopraggiunti gravi motivi di incompatibilità ambientale". Il successivo 5.05.2023 è giunta sulla email istituzionale del Comandante del nostro Istituto di Vigilanza Privata una email da part del Dott.. dell' con la quale veniva richiesto il Testimone_1 Parte_2
Suo allontanamento temporaneo da tutte le sedi aziendali del servizio di guardiania ''in attesa dell'esito dei dovuti accertamenti in corso". Più specificamente, dalle informazioni assunte e riferite dalla Asl Roma4 con nota n. prot. 0029040-2023 dcl 16/05/2023, l'Ente contesta a noi una Sua condotta e precisamente: "nella mattinata del (21 aprile u.s., l'operatore addetto al servizio di guardiania presso la sede SerD Disrretto 1, ubicata all'interno del
[...]
, Largo Donatori del Sangue, si era reso protagonista Controparte_2 in un giorno imprecisato di una sezione particolarmente grave consistente nell'acquisizione e divulgazione illecita di un documento contenente dati personali e sensibili di un utente in carico al servizio, custodito presso l'archivio delle cartelle cliniche» e, per l'effetto , veniva sospeso cautelativamente, ex art. l02 del CCNL di riferimento, dal servizio con effetto immediato;
7) in data 23 maggio 2023 il lavoratore rassegnava le giustificazioni richieste contestando la genericità dei fatti addebitatigli, non essendo chiaro nemmeno il giorno in cui sarebbero avvenuti, sostenendo in ogni caso di non aver mai divulgato alcun documento presso il presidio e chiedeva, inoltre, di essere sentito a difesa personalmente, invano;
Pt_2
8) in data 22/06/2023 il datore di lavoro gli irrogava il licenziamento disciplinare ritenendo provati gli addebiti e inidonee le giustificazioni da lui fornite;
9) in data 14/07/2023 il lavoratore impugnava il licenziamento tempestivamente ai sensi dell'articolo 32 della Legge 183/2010.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ”Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla al Sig. Parte_1 CP_1
con nota del 22/06/2023 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, la
[...]
società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio 9 | Pag.11 posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori,
a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro. 2) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. 3) In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, la società lla riassunzione Parte_1
del sig. nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro Controparte_1
il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese competenze di lite”.
Si costituiva la la quale contestava il ricorso in fatto e diritto, sosteneva Parte_1
la legittimità del licenziamento per violazione non solo del dovere di diligenza, ex art. 2104 cod. civ., ma anche del dovere di fedeltà all'impresa, di cui all'art. 2105 cod. civ. e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande contenute nel ricorso introduttivo e comunque rigettarle integralmente poiché infondate, in fatto ed in diritto, non sussistendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese, IVA e CPA.”.
Il Tribunale di Civitavecchia, rilevata la carenza di prova del fatto materiale contestato al lavoratore ed applicato l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, così statuiva: “1. - annulla il licenziamento intimato a da condanna la datrice di Controparte_1 Parte_1 lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
2. - condanna al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €4.241,78, di cui €3.688,50 a titolo di compensi ed €553,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.”.
2.Proponeva appello la on unico ed articolato motivo: Parte_1
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ ART.
2697 C.C. – ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA
VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE PROVE ARTICOLATE E DEDOTTE
DALL'APPELLANTE – LEGITTIMITÁ DEL LICENZIAMENTO IMPUGNATO.
Resisteva nel grado l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale ha così motivato: “Come noto, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa del licenziamento grava sul datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione dell'addebito formulata dal ricorrente, sarebbe stato onere della società fornire la prova dei fatti posti a fondamento del recesso, prova che non è stata in alcun modo fornita.
E invero l'assoluta genericità dei fatti contestati (che non chiariscono né quando sarebbe avvenuto il fatto, né quale documento sarebbe stato acquisito, né in che modo e a chi sarebbe stato divulgato) non può che riflettersi nei capitoli di prova articolati – ritenuti pertanto non ammissibili – ove si chiedeva di provare che, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla ASL, è risultata dimostrata la violazione dell'archivio contenente le cartelle cliniche con trafugamento di documentazione, senza neanche individuare il ricorrente come il soggetto che avrebbe effettuato detto trafugamento. Né la prova della mera circostanza che il ricorrente aveva accesso all'archivio sarebbe stata sufficiente al fine di dimostrare che sia stato proprio il lavoratore ad acquisire un documento contenente dati sensibili di un utente e, peraltro, a divulgarlo.
Non può inoltre certamente ritenersi sufficiente al fine della prova dei fatti contestati la nota della
ASL del 16 maggio 2023 – in cui sono indicati i fatti poi addebitati al ricorrente nella lettera di contestazione disciplinare – in quanto, in disparte ogni altra considerazione, non vi è alcun espresso riferimento al ricorrente, riferendosi la stessa solo al soggetto che svolgeva il servizio di guardiania
“in un giorno imprecisato” (cfr. doc. n. 5 fasc. ric.).
Inoltre non dimostra la sussistenza dei fatti addebitati né la circostanza che la ASL abbia sporto denuncia presso la Procura di Civitavecchia, né il fatto che la Procura abbia avviato un procedimento per accertare i fatti denunciati”.
3.1 L'appellante sostiene di aver correttamente individuato il soggetto autore del fatto pregiudizievole al momento dell'invio della lettera di contestazione disciplinare in virtù dei fatti rappresentati dall'
[...]
e che unicamente quest'ultima avrebbe potuto accertare internamente i fatti;
rileva, inoltre, Pt_2
che i fatti contestati fossero sufficientemente specifici.
La doglianza non coglie nel segno.
Va premesso in diritto che la Suprema Corte di Cassazione-con arresto cui si intende dare continuità- ha sancito il seguente principio di diritto-nel caso deciso dalla Corte in materia di pubblico impiego ma applicabile anche al rapporto di lavoro di diritto privato siccome esplicativo del diritto di difesa del lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare ex art. 7 St. Lav.- secondo cui: “In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001” (Sez. L - , Sentenza n. 23771 del 01/10/2018).
In parte motiva la Cassazione ha così argomentato: “Si è precisato, peraltro, che l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è
l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa
( cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014,
27842/2009). Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn.
5115/2010, 10662/2014, 29240/2017). A detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e l'integrazione, necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato. Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa. (…) L'art. 55 bis comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, nel prevedere che «il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento», assicura un'ulteriore garanzia difensiva al dipendente incolpato, il quale per poter efficacemente difendersi deve poter conoscere gli atti istruttori sui quali si fonda l'accusa disciplinare. Il diritto di accesso, peraltro, si aggiunge e non è sostitutivo della garanzia data dal requisito della specificità della contestazione, perché quest'ultimo è volto ad assicurare che il contraddittorio si svolga sullo specifico addebito contestato ed allo stesso si correla l'altro fondamentale principio sul quale il procedimento disciplinare è fondato, ossia quello dell'immutabilità della contestazione. Ne discende che l'eventuale genericità dell'incolpazione non può essere superata facendo leva sul fatto che l'accesso agli atti avrebbe consentito al dipendente di conoscere tutti i dati necessari a circostanziare l'addebito disciplinare”.
Dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie emerge la genericità della contestazione de qua, non essendo state sufficientemente specificate le condotte contestate al né sotto il profilo spazio-temporale (il che incide sulla stessa individuazione di CP_1 quest'ultimo quale lavoratore in servizio sulla base del foglio presenze), né si comprende quale sia la natura del presunto documento trafugato, in che cosa sia consistita la relativa diffusione, nè soprattutto-e ciò con efficacia dirimente sul punto-come le stesse fossero imputabili all'odierno appellato.
Deve poi escludersi che la suddetta contestazione fosse suscettibile di integrazione per iniziativa del lavoratore come preteso dalla società appellante -esattamente in violazione del principio di diritto di cui sopra-nella memoria di costituzione di primo grado.
Dunque la contestazione disciplinare del 19.5.2023 era generica e come tale inidonea ad assolvere alla propria funzione di legittimo avvio dell'iter disciplinare, che pertanto ne risultava inevitabilmente viziato.
3.2 Ritiene, poi, la Corte che la censura dell'appellante sulla ritenuta rilevanza ed ammissibilità delle prove articolate dalle parti, invero solo apparentemente ammesse dal giudice di prime cure all'udienza del 21.03.2024 -invero trattavasi di mero errore materiale reso evidente dalla contestuale concessione di un termine per il deposito di note difensive e dal rinvio per discussione, e non per l'escussione per testi- e dichiarate inammissibili dal Tribunale nella sentenza impugnata, non sia condivisibile.
Per completezza espositiva giova riportare i capitoli di prova offerti dall'appellante in primo grado richiamati nel grado:
“1. “Vero che il sig. nello svolgimento delle sue mansioni, aveva accesso agli archivi ed CP_1 aree riservate della SerD, Distretto 1”?;
2. “Vero che il personale della ASL ha compiuto una indagine interna sul trafugamento di notizie contenute negli archivi delle cartelle cliniche?”;
3. “Vero che, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla è risultata la violazione Parte_2 dell'archivio contenente le cartelle cliniche con trafugamento di documentazione inerente ad un utente in carico al servizio SerD, Distretto 1?”
4. “Vero che a seguito di questi accertamenti la ha provveduto a presentare esposto Parte_2
presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, ed attualmente pende procedimento penale in danno del ricorrente?”.
La suddetta prova testimoniale era generica e inconcludente ai fini della decisione della causa, difettando qualsivoglia riferimento non solo temporale, ma soprattutto-come condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure- al fatto stesso che il fosse stato coinvolto in CP_1
qualche modo nella vicenda.
All'evidenza la circostanza che il lavoratore avesse accesso all'archivio non poteva dimostrare ex se un presunto trafugamento e diffusione di dati sottoposti alla normativa sulla privacy, in assenza di ulteriori circostanze indispensabili a ricollegare all'odierno appellato la condotta materiale contestata
(trafugamento di un non meglio precisato documento dagli archivi e successiva diffusione, anche qui senza alcuna migliore specificamente delle relative modalità).
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'appellante non avesse assolto al proprio onere probatorio inerente la prova della sussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente applicazione dell'apparato rimediale vigente ratione temporis.
3.3 Si rileva, infine, che l'ordine di esibizione ex art. 210-213 cpc risulta richiesto per la prima volta in appello, non figurando nella memoria di costituzione di primo grado, e, pertanto, è inammissibile ex art. 437 c.p.c.
4. Per quanto innanzi esposto deve essere confermata la sentenza di primo grado.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento e l'attività professionale svolta.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.861,00 oltre Cpa e Iva, con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 18.02.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
Dott. Glauco ZACCARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 18.02.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.2107/2024 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Galoppi
appellante e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Matera e dall'Avv. Guerrina Crescentini appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. n. 285/2024 del
19/06/2024. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato il impugnava il licenziamento irrogatogli dalla CP_1 [...]
l 22.6.2023 premettendo in fatto che: Parte_1
1) era stato assunto dalla società presso il SERD nella sua sede di Parte_1
Civitavecchia con contratto a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2021 con qualifica di addetto ai servizi fiduciari e di portierato livello D presso la Asl Roma 4;
2) il contratto di assunzione prevedeva l'impiego del lavoratore “in tutti i presidi nazionali affidati alla società”;
3) l'azienda datrice di lavoro superava le soglie dimensionali di cui l'articolo 18 della legge 300 nel 1970 avendo più di 15 dipendenti;
4) in data 19 maggio 2023 gli veniva comunicata una contestazione disciplinare sulla base di una email pervenuta al datore di lavoro dal dirigente responsabile del SERD Parte_1
dell' con la quale si chiedeva l'immediata Parte_2
sostituzione del lavoratore per sopraggiunti motivi di incompatibilità ambientale;
5) la medesima comunicazione riguardante la contestazione disciplinare si riferiva a un'ulteriore comunicazione ricevuta dal dirigente dell'ASL il dottor il quale chiedeva Testimone_1
l'allontanamento del lavoratore da tutte le sedi dell'ente in attesa dei dovuti accertamenti in corso;
6) gli veniva, pertanto, comunicata la seguente contestazione disciplinare: “Alle ore 9.48 del
26.04.2023, è giunta sulla email istituzionale dell'Ufficio del personale del nostro Istituto di
Vigilanza Privata, una email da parte della dott.ssa , Responsabile SerD1 Parte_2 dell'azienda ospedaliera Roma4, con la quale veniva richiesta la Sua immediata sostituzione per “sopraggiunti gravi motivi di incompatibilità ambientale". Il successivo 5.05.2023 è giunta sulla email istituzionale del Comandante del nostro Istituto di Vigilanza Privata una email da part del Dott.. dell' con la quale veniva richiesto il Testimone_1 Parte_2
Suo allontanamento temporaneo da tutte le sedi aziendali del servizio di guardiania ''in attesa dell'esito dei dovuti accertamenti in corso". Più specificamente, dalle informazioni assunte e riferite dalla Asl Roma4 con nota n. prot. 0029040-2023 dcl 16/05/2023, l'Ente contesta a noi una Sua condotta e precisamente: "nella mattinata del (21 aprile u.s., l'operatore addetto al servizio di guardiania presso la sede SerD Disrretto 1, ubicata all'interno del
[...]
, Largo Donatori del Sangue, si era reso protagonista Controparte_2 in un giorno imprecisato di una sezione particolarmente grave consistente nell'acquisizione e divulgazione illecita di un documento contenente dati personali e sensibili di un utente in carico al servizio, custodito presso l'archivio delle cartelle cliniche» e, per l'effetto , veniva sospeso cautelativamente, ex art. l02 del CCNL di riferimento, dal servizio con effetto immediato;
7) in data 23 maggio 2023 il lavoratore rassegnava le giustificazioni richieste contestando la genericità dei fatti addebitatigli, non essendo chiaro nemmeno il giorno in cui sarebbero avvenuti, sostenendo in ogni caso di non aver mai divulgato alcun documento presso il presidio e chiedeva, inoltre, di essere sentito a difesa personalmente, invano;
Pt_2
8) in data 22/06/2023 il datore di lavoro gli irrogava il licenziamento disciplinare ritenendo provati gli addebiti e inidonee le giustificazioni da lui fornite;
9) in data 14/07/2023 il lavoratore impugnava il licenziamento tempestivamente ai sensi dell'articolo 32 della Legge 183/2010.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ”Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento per giusta causa comunicato dalla al Sig. Parte_1 CP_1
con nota del 22/06/2023 e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, la
[...]
società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio 9 | Pag.11 posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori,
a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro. 2) Condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. 3) In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, la società lla riassunzione Parte_1
del sig. nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica entro Controparte_1
il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese competenze di lite”.
Si costituiva la la quale contestava il ricorso in fatto e diritto, sosteneva Parte_1
la legittimità del licenziamento per violazione non solo del dovere di diligenza, ex art. 2104 cod. civ., ma anche del dovere di fedeltà all'impresa, di cui all'art. 2105 cod. civ. e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande contenute nel ricorso introduttivo e comunque rigettarle integralmente poiché infondate, in fatto ed in diritto, non sussistendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese, IVA e CPA.”.
Il Tribunale di Civitavecchia, rilevata la carenza di prova del fatto materiale contestato al lavoratore ed applicato l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, così statuiva: “1. - annulla il licenziamento intimato a da condanna la datrice di Controparte_1 Parte_1 lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra;
2. - condanna al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €4.241,78, di cui €3.688,50 a titolo di compensi ed €553,28 a titolo di spese generali, oltre IVA e CPA.”.
2.Proponeva appello la on unico ed articolato motivo: Parte_1
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ ART.
2697 C.C. – ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA
VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE PROVE ARTICOLATE E DEDOTTE
DALL'APPELLANTE – LEGITTIMITÁ DEL LICENZIAMENTO IMPUGNATO.
Resisteva nel grado l'appellato.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale ha così motivato: “Come noto, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa del licenziamento grava sul datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione dell'addebito formulata dal ricorrente, sarebbe stato onere della società fornire la prova dei fatti posti a fondamento del recesso, prova che non è stata in alcun modo fornita.
E invero l'assoluta genericità dei fatti contestati (che non chiariscono né quando sarebbe avvenuto il fatto, né quale documento sarebbe stato acquisito, né in che modo e a chi sarebbe stato divulgato) non può che riflettersi nei capitoli di prova articolati – ritenuti pertanto non ammissibili – ove si chiedeva di provare che, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla ASL, è risultata dimostrata la violazione dell'archivio contenente le cartelle cliniche con trafugamento di documentazione, senza neanche individuare il ricorrente come il soggetto che avrebbe effettuato detto trafugamento. Né la prova della mera circostanza che il ricorrente aveva accesso all'archivio sarebbe stata sufficiente al fine di dimostrare che sia stato proprio il lavoratore ad acquisire un documento contenente dati sensibili di un utente e, peraltro, a divulgarlo.
Non può inoltre certamente ritenersi sufficiente al fine della prova dei fatti contestati la nota della
ASL del 16 maggio 2023 – in cui sono indicati i fatti poi addebitati al ricorrente nella lettera di contestazione disciplinare – in quanto, in disparte ogni altra considerazione, non vi è alcun espresso riferimento al ricorrente, riferendosi la stessa solo al soggetto che svolgeva il servizio di guardiania
“in un giorno imprecisato” (cfr. doc. n. 5 fasc. ric.).
Inoltre non dimostra la sussistenza dei fatti addebitati né la circostanza che la ASL abbia sporto denuncia presso la Procura di Civitavecchia, né il fatto che la Procura abbia avviato un procedimento per accertare i fatti denunciati”.
3.1 L'appellante sostiene di aver correttamente individuato il soggetto autore del fatto pregiudizievole al momento dell'invio della lettera di contestazione disciplinare in virtù dei fatti rappresentati dall'
[...]
e che unicamente quest'ultima avrebbe potuto accertare internamente i fatti;
rileva, inoltre, Pt_2
che i fatti contestati fossero sufficientemente specifici.
La doglianza non coglie nel segno.
Va premesso in diritto che la Suprema Corte di Cassazione-con arresto cui si intende dare continuità- ha sancito il seguente principio di diritto-nel caso deciso dalla Corte in materia di pubblico impiego ma applicabile anche al rapporto di lavoro di diritto privato siccome esplicativo del diritto di difesa del lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare ex art. 7 St. Lav.- secondo cui: “In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001” (Sez. L - , Sentenza n. 23771 del 01/10/2018).
In parte motiva la Cassazione ha così argomentato: “Si è precisato, peraltro, che l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è
l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa
( cfr. fra le tante Cass. nn. 6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014,
27842/2009). Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn.
5115/2010, 10662/2014, 29240/2017). A detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e l'integrazione, necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato. Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa. (…) L'art. 55 bis comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, nel prevedere che «il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento», assicura un'ulteriore garanzia difensiva al dipendente incolpato, il quale per poter efficacemente difendersi deve poter conoscere gli atti istruttori sui quali si fonda l'accusa disciplinare. Il diritto di accesso, peraltro, si aggiunge e non è sostitutivo della garanzia data dal requisito della specificità della contestazione, perché quest'ultimo è volto ad assicurare che il contraddittorio si svolga sullo specifico addebito contestato ed allo stesso si correla l'altro fondamentale principio sul quale il procedimento disciplinare è fondato, ossia quello dell'immutabilità della contestazione. Ne discende che l'eventuale genericità dell'incolpazione non può essere superata facendo leva sul fatto che l'accesso agli atti avrebbe consentito al dipendente di conoscere tutti i dati necessari a circostanziare l'addebito disciplinare”.
Dall'applicazione del suddetto principio di diritto al caso di specie emerge la genericità della contestazione de qua, non essendo state sufficientemente specificate le condotte contestate al né sotto il profilo spazio-temporale (il che incide sulla stessa individuazione di CP_1 quest'ultimo quale lavoratore in servizio sulla base del foglio presenze), né si comprende quale sia la natura del presunto documento trafugato, in che cosa sia consistita la relativa diffusione, nè soprattutto-e ciò con efficacia dirimente sul punto-come le stesse fossero imputabili all'odierno appellato.
Deve poi escludersi che la suddetta contestazione fosse suscettibile di integrazione per iniziativa del lavoratore come preteso dalla società appellante -esattamente in violazione del principio di diritto di cui sopra-nella memoria di costituzione di primo grado.
Dunque la contestazione disciplinare del 19.5.2023 era generica e come tale inidonea ad assolvere alla propria funzione di legittimo avvio dell'iter disciplinare, che pertanto ne risultava inevitabilmente viziato.
3.2 Ritiene, poi, la Corte che la censura dell'appellante sulla ritenuta rilevanza ed ammissibilità delle prove articolate dalle parti, invero solo apparentemente ammesse dal giudice di prime cure all'udienza del 21.03.2024 -invero trattavasi di mero errore materiale reso evidente dalla contestuale concessione di un termine per il deposito di note difensive e dal rinvio per discussione, e non per l'escussione per testi- e dichiarate inammissibili dal Tribunale nella sentenza impugnata, non sia condivisibile.
Per completezza espositiva giova riportare i capitoli di prova offerti dall'appellante in primo grado richiamati nel grado:
“1. “Vero che il sig. nello svolgimento delle sue mansioni, aveva accesso agli archivi ed CP_1 aree riservate della SerD, Distretto 1”?;
2. “Vero che il personale della ASL ha compiuto una indagine interna sul trafugamento di notizie contenute negli archivi delle cartelle cliniche?”;
3. “Vero che, a seguito degli accertamenti eseguiti dalla è risultata la violazione Parte_2 dell'archivio contenente le cartelle cliniche con trafugamento di documentazione inerente ad un utente in carico al servizio SerD, Distretto 1?”
4. “Vero che a seguito di questi accertamenti la ha provveduto a presentare esposto Parte_2
presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, ed attualmente pende procedimento penale in danno del ricorrente?”.
La suddetta prova testimoniale era generica e inconcludente ai fini della decisione della causa, difettando qualsivoglia riferimento non solo temporale, ma soprattutto-come condivisibilmente evidenziato dal giudice di prime cure- al fatto stesso che il fosse stato coinvolto in CP_1
qualche modo nella vicenda.
All'evidenza la circostanza che il lavoratore avesse accesso all'archivio non poteva dimostrare ex se un presunto trafugamento e diffusione di dati sottoposti alla normativa sulla privacy, in assenza di ulteriori circostanze indispensabili a ricollegare all'odierno appellato la condotta materiale contestata
(trafugamento di un non meglio precisato documento dagli archivi e successiva diffusione, anche qui senza alcuna migliore specificamente delle relative modalità).
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'appellante non avesse assolto al proprio onere probatorio inerente la prova della sussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente applicazione dell'apparato rimediale vigente ratione temporis.
3.3 Si rileva, infine, che l'ordine di esibizione ex art. 210-213 cpc risulta richiesto per la prima volta in appello, non figurando nella memoria di costituzione di primo grado, e, pertanto, è inammissibile ex art. 437 c.p.c.
4. Per quanto innanzi esposto deve essere confermata la sentenza di primo grado.
5.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento e l'attività professionale svolta.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.861,00 oltre Cpa e Iva, con attribuzione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
-dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 18.02.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
Dott. Glauco ZACCARDI