Articolo 9 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1965
Art. 9.
In deroga a quanto stabilito dall' articolo 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nel testo modificato dagli articoli 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:
a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilita' anche nell'ipotesi che uno dei con titolari di essa divenga pensionato di invalidita' o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;
b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidita' o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilita' integrata al minimo.
Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorche' rimanga unico titolare della pensione di riversibilita' e di quella diretta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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