TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3065/2024 promosso da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. MATTEO RORATO e con l'Avv. ROBERTO FINOTTO
- appellante - contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. MARIA CELESTE ARBIA
- appellata -
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- appellato contumace-
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte appellante: in via istruttoria come in atti e “Nel merito
1. In via principale, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del signor
per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado, e, per l'effetto, condannarlo, Controparte_2 in solido con la propria compagnia assicurativa, , a corrispondere al signor la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 7.619,29 a titolo di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
2. in via subordinata, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare la percentuale di concorso rivestita da ciascun conducente nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannare in solido gli appellati al risarcimento del danno subito pari a Euro 7.619,29 o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, detraendo la sola parte corrispondente alla percentuale di concorso riferibile alla conducente del veicolo di proprietà dell'appellante;
3. in ogni caso, vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi, comprese spese generali, IVA e CPA come per legge.” 1
Per parte appellata in via istruttoria come in atti e nel merito, Controparte_1
“Nell'ipotesi in cui non si ritenga di pronunciare nell'immediato l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348 bis e ss.
c.p.c., rigettarsi lo stesso in quanto infondato per le ragioni sin qui esposte, confermando integralmente l'impugnata pronuncia del Giudice di Pace, n. 1400/2023 del 18.12.2023, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito ribadite:
Nel merito in via principale: rigettarsi ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito in via subordinata: accertato l'effettivo ammontare dei danni subiti dal signor Parte_1 in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria in capo alla compagnia convenuta, liquidarsi secondo giustizia la somma dovuta in favore dell'attore, tenuto conto della sussistenza di un prevalente concorso di colpa del danneggiato, anche in applicazione del disposto di cui all'art.
1227 c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 e ss. c.p.c. di entrambi i gradi.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 17.5.2024 proponeva appello nei Parte_1 confronti della sentenza n. 1400/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 18.12.2023 a definizione del giudizio R.G. 1743/2023.
Allegava:
- che in data 27.8.2021 verso le ore 12:40 il mezzo di propria titolarità targato FH133BG, condotto nell'occasione da , veniva coinvolto in un sinistro stradale in Via Dosa Persona_1 di Sotto, all'altezza del civico 54/56, nel Comune di Chiarano (TV);
- che, in particolare, la conducente dell'auto, nel percorrere una curva sinistrorsa in direzione
Cessalto, si imbatteva nella Volkswagen Golg tg. FB152AY condotta da che, Controparte_2 proveniente dall'opposto senso di marcia, nell'affrontare la stessa curva a visuale non libera, invadeva la corsia su cui stava viaggiando e, avvedutosi troppo tardi del veicolo Per_1 antagonista, effettuava una manovra con cui costringeva a sterzare repentinamente verso Per_1 destra per evitare uno scontro frontale;
- che la brusca manovra di , dipesa dalla turbativa creata da controparte, determinava la Per_1 fuoriuscita di strada del proprio mezzo con arresto su una recinzione e lesioni della conducente giudicate guaribili in 5 giorni;
- che l'auto di invece, proprio perché occupava il centro della strada riusciva a rimanere in CP_2 carreggiata e a non riportare alcun danno;
2
- che lo stesso ammetteva a Carabinieri e testimoni di non aver mantenuto rigorosamente CP_2 la destra e di aver viaggiato troppo verso il centro della strada, invadendo l'opposta corsia;
- di aver quindi rivolto in data 8.10.2021, per il tramite del proprio difensore, richiesta di risarcimento al danneggiante e alla sua Compagnia assicurativa;
- che tuttavia, in data 4.11.2021 rifiutava il risarcimento;
Controparte_1
- di aver quindi proposto domanda avanti al G.d.P. di Treviso con instaurazione di giudizio in cui si costituiva la sola essendo rimasto contumace;
CP_1 CP_2
- che il processo veniva istruito con interrogatorio formale di e assunzione di un testimone CP_2
e definito con la sentenza gravata che rigettava le proprie richieste, con condanna a rifondere a le spese del giudizio. CP_1
Impugnava la sentenza per i seguenti MOTIVI:
i) travisamento delle prove assunte e violazione dei relativi principi di legge: il Giudice avrebbe errato nel negare qualsiasi apporto causale alla condotta di – qualificando quindi come autonoma CP_2 fuoriuscita quella di – non considerando la dichiarazione resa da ai Carabinieri Per_1 CP_2 intervenuti sul luogo del sinistro, cui confessava di non aver tenuto rigorosamente la destra, valorizzando quanto dallo stesso dichiarato a proprio favore in sede di interrogatorio, omettendo di attribuire valore alle dichiarazioni dell'unico teste sentito e valorizzando invece la mancata elevazione di contestazioni a carico di da parte delle Forze dell'Ordine; CP_2
ii) erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e violazione dell'art. 2054, comma 1, c.c.;
iii) violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per non aver il Giudice applicato quantomeno tale secondo comma;
iv) errata valutazione da parte del G.d.P. sul fatto che l'attore non avrebbe fornito prova del danno, essendo stata prodotta in giudizio perizia dello stesso assicuratore che stimava i costi di riparazione, non essendoci quindi reale contestazione sugli stessi, fermo che era stata formulata, nel caso in cui il Giudice ritenesse non provato il danno, istanza di C.T.U.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della responsabilità del convenuto e, per l'effetto, la sua condanna in solido con l'assicuratrice al risarcimento dei danni subiti.
Chiedendo in via subordinata l'accertamento delle rispettive responsabilità.
− Si costituiva il 13.11.2024 chiedendo il rigetto dell'appello e allegando Controparte_1
l'infondatezza degli avversi motivi e, in particolare:
i) che mai affermava di aver invaso l'opposta corsia e che dal verbale dei Carabinieri CP_2 emergeva, invece, che entrambi i conducenti non si tenevano scrupolosamente alla propria destra e che la fuoriuscita dell'appellante era dovuta a una brusca sterzata a destra probabilmente dovuta a una velocità non consona, che gli impediva di mantenere il controllo del mezzo;
che l'unica testimonianza assunta era smentita da quanto riportato a verbale dai Carabinieri oltre
3
ad essere inattendibile per il rapporto del teste con la conducente del mezzo dell'appellante e per la non conoscenza diretta dell'accaduto;
ii) erroneità dell'invocazione da parte dell'appellante del disposto dell'art. 2054, comma 1, c.p.c.;
iii) inapplicabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c. in assenza di prova di nesso di causa tra la condotta di guida del conducente del veicolo non coinvolto e la fuoriuscita;
iv) irrilevanza della perizia del proprio Consulente.
Chiedeva, quindi, in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 e ss. c.p.c.
e, in subordine, il rigetto dello stesso.
− Con ordinanza del 2.12.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura CP_2 per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusionale e all'esito riservandosi per la decisione.
* * *
Sulla dinamica del sinistro
− Nel rapporto di sinistro n. 27/18-0/2021 i Carabinieri della Stazione di Motta di Livenza (TV) danno atto di essere intervenuti il 27.8.2021 verso le 14:00 a seguito di un sinistro verificatosi circa un'ora prima nel comune di Chiarano, Via Dosa di Sotto, all'altezza dei civici 54/56 per la “fuoriuscita dalla sede stradale” di un veicolo.
Il sinistro si verificava in strada asfaltata, a doppio senso di marcia, con “curva a visuale non libera”, in tratto con limite di 50 km/h e con condizioni di meteo sereno.
− Nel verbale si dà atto della fuoriuscita del veicolo di proprietà dell'appellante che subiva “forte ammaccatura parte anteriore destra e rottura parti meccaniche” impattando contro la recinzione di un'abitazione, mentre alcun danno veniva riportato dal veicolo dell'appellato.
− Quanto alla dinamica del sinistro i Carabinieri scrivevano “Il conducente del veicolo “A” autovettura
Volkswagen Golf targata FH133BG stava percorrendo la Via Dosa di Sotto di Chiarano con direzione di marcia
Cessalto. Giunto all'altezza del civico 56 nell'affrontare una curva sinistrorsa incrociava il veicolo B autovettura
Volkswagen Golf targata FB162AY, proveniente dall'opposto senso di marcia, entrambi i veicoli circolavano, come riferito dal conducente del veicolo B, verso il centro strada. Tra i veicoli non c'è stato alcun impatto. Il conducente del veicolo A si spostava sulla sua destra frenando in corrispondenza del passo carrabile dell'abitazione del civico 56 dove era presente della sabbia/sassetti, perdendo il controllo del veicolo, uscendo di strada e terminando la sua corsa con tro la recinzione della stessa abitazione. Il conducente dei veicolo B, che subito di era fermato, ma poi allontanatosi per andare al lavoro, alle ore 15:00 ritornava sul posto e ribadiva il fatto che entrambi stavano circolando non mantenendo rigorosamente la destra, e al momento di incrociarsi lui si spostava sulla destra rimanendo in carreggiata mentre il veicolo
A usciva di strada sulla sua destra. Dopo l'impatto il conducente del veicolo A veniva trasportato all'ospedale di Oderzo per le cure del caso e giudicato guaribile in gg. 5 s.c.”.
− Durante il primo grado di giudizio, all'udienza del 14.9.2023, veniva interrogato che Controparte_2
4
dichiarava:
- (Sub cap. 1: “Vero che il giorno 27 agosto 2021, alla guida della sua auto Golf targata FB162AY percorreva via Dosa di Sotto in Comune di Chiarano in direzione Chiarano e, all'atto di affrontare la curva destrorsa all'altezza del civico 56, lei viaggiava spostato verso il centro della carreggiata sino a invadere parzialmente la corsia opposta al suo senso di marcia”):
“No, non ho invaso alcuna corsia. Forse non ero rigorosamente a destra per dieci centimetri ma non ho invaso la semicarreggiata opposta […] Anche ai Carabinieri ho solo detto che non ero rigorosamente a destra, nulla più”.
- (Sub cap. 2: “Vero che, avvedutosi dell'arrivo di un autoveicolo incrociante impegnato nella medesima curva Lei, anziché riportare il proprio veicolo verso il margine destro della carreggiata, sterzava ancor di più verso sinistra invadendo ulteriormente la corsia opposta al suo senso di marcia”):
“No, non è vero […] Confermo di essermi spostato verso destra della carreggiata, per evitare l'impatto con la macchina guidata da [..] Confermo quanto è scritto nel verbale dei Carabinieri però la signora è Per_1 Per_1 andata via dritta tagliando la curva senza frenare”.
− All'udienza del 14.11.2023 veniva sentito , teste dell'odierno appellante, che Testimone_1 così rispondeva:
- (Sub cap. 3: “Vero che il giorno 27 agosto 2021, giunto sul luogo del sinistro stradale avvenuto all'altezza del civico 56 di Via Dosa di Sotto in Comune di Chiarano pochi minuti dopo la fuoriuscita di strada di uno dei veicoli coinvolti, aveva modo di sentire il sig. affermare di aver impegnato la curva viaggiando al centro Controparte_2 della carreggiata e di aver autonomamente invaso la corsia opposta al suo senso di marcia”):
“Sì, ho sentito quello che ha detto il sig. , perché quel giorno avevo prestato la mia macchina al CP_2 Parte_1
appena occorso il fatto”.
[...]
− Preliminarmente, quanto a tale testimonianza si rileva che la stessa risulta essere de relato, rispetto a quanto sarebbe stato detto da nell'immediatezza del sinistro. CP_2
Come noto, la testimonianza de relato ex parte ove si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735c.c., comma 1, secondo periodo" (così,Cass. 1320/2017); se invece sono riferite circostanze favorevoli alla parte, essendo la fonte la parte medesima, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla" (così da ultimo Cass. 7746/2020).
− Sul punto si rileva fin d'ora che il capitolo di prova formulato dall'attore – e confermato per relationem dal teste - diverge dalle stesse allegazioni di parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio laddove si afferma che “nell'immediatezza dei fatti, davanti ad alcune persone accorse dopo essersi accorte dell'incidente, il sig.
affermava di aver parzialmente invaso la corsia percorsa dalla sig.ra ”: nessuna allegazione in tale CP_2 Per_1 atto sul fatto che avrebbe viaggiato al centro della carreggiata. CP_2
*
− Ciò posto quanto alle prove assunte, va rilevato quanto segue.
5
− L'art. 2054 c.c. “Circolazione di veicoli”, testualmente prevede:
- comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”;
- comma 2: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
− Il primo comma della norma obbliga quindi il conducente a risarcire il danno dallo stesso cagionato a persone o a cose, con responsabilità solidale del proprietario che non dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
− Il comma 2, invece, prevede una presunzione di uguale concorso applicabile laddove non sia possibile in concreto determinare le rispettive quote di responsabilità dei veicoli coinvolti.
− Anche in caso di mancata collisione di veicoli può configurarsi la responsabilità di uno dei conducenti qualora venga provato il nesso di causalità tra la condotta di guida di detto conducente e l'evento dannoso, ovvero qualora risulti che la circolazione del veicolo di quest'ultimo conducente abbia costituito la causa materiale dell'evento, cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto, dell'evento medesimo.
− La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (C. 8249/1998).
− La presunzione di pari colpa è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (C. 19282/2022; C. 3764/2021).
− Da quanto affermato si evince che la responsabilità del conducente ha un contenuto oggettivo derivante dal collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione del veicolo: l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno significa che esso si è prodotto indipendentemente dal comportamento soggettivo dell'agente, che deve essere imputato al caso fortuito o ad altra causa efficiente nel processo causale.
− Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito.
− Nel caso di specie, l'appellato ha dichiarato ai Carabinieri, e poi confermato in sede di interrogatorio,
6
che non avrebbe tenuto rigorosamente la destra.
− Il teste sentito ha poi riferito – pur in modo generico, senza specificare a chi l'appellato nella circostanza avrebbe rivolto tale confessione - che l'appellato avrebbe anche dichiarato di aver invaso l'opposta corsia di marcia.
− Alla luce di quanto in atti, si ritiene che sussistano i presupposti – diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado – per affermare il nesso di causa tra la condotta di guida dell'appellato e la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo dell'appellante.
− Risulta, infatti, in base a quanto dichiarato da che lo stesso, incrociando in curva il veicolo CP_2 di controparte, non manteneva strettamente la destra, tanto da doversi spostare a destra per evitare l'impatto, mentre nello stesso frangente l'altro veicolo perdeva il controllo.
− Tuttavia, visto quanto sopra riportato, non si ritiene che sussistano i presupposti per attribuire alla condotta di guida dell'appellato l'esclusiva responsabilità del sinistro.
− Infatti, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
− Nel caso di specie tale prova non risulta fornita dall'appellante: il conducente del veicolo dell'appellante, infatti, incrociava il veicolo di controparte e, a differenza di quest'ultima, non riusciva a mantenere il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla sede stradale e ciò nonostante la mancanza di impatto tra i due veicoli.
− La prova che non circolasse strettamente alla propria destra non è infatti idonea di per sé sola CP_2
a dimostrare che il veicolo dell'appellante viaggiasse correttamente a destra, né a una velocità adeguata,
o, in ogni caso, che non avesse altra alternativa che porre in essere la manovra che ne ha determinato la fuoriuscita.
− Tantopiù che nel proprio atto introduttivo, parte attrice allegava che la propria manovra sarebbe stata specificamente determinata dal fatto che avvedutosi dell'altra auto, anziché rientrare nella CP_2 propria corsia avrebbe invaso ancora di più quella opposta, allegazione questa, rimasta del tutto indimostrata.
− Alla luce di quanto sopra, va affermata una pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'evento.
***
Sul danno subito dal veicolo dell'appellante
− Risultano in atti due perizie di stima relative al danno subito dal veicolo dell'appellante (docc. 3 e 8 appellante), una delle quali (doc. 3) risulta redatta dal perito incaricato da per un Controparte_1 totale di € 7.619,29, mentre l'altra (doc. 8) risulta essere il preventivo di intervento della carrozzeria
7
interpellata dall'appellante, pari a € 7.581,98.
− Quanto in particolare alla perizia dell'incaricato di si ritiene l'idoneità della stessa a provare CP_1
l'entità del danno subito, non essendo stata specificamente contestata la relativa quantificazione dall'appellata che si è limitata genericamente a contestarne la valenza probatoria in quanto perizia di parte.
− La giurisprudenza invocata sul punto, però, riguarda perizie di provenienza della stessa parte che le invoca: la ratio di tale giurisprudenza, infatti, è quella di tenere conto dell'ontologica non terzietà di detta valutazione, che si presume proprio per la provenienza poter essere interessata.
− Nel caso in esame, la provenienza di una delle due perizie dalla parte che tale danno dovrebbe risarcire
– oltre che la sostanziale sovrapponibilità rispetto al preventivo allegato dall'appellante – permette di prenderla in considerazione al fine dell'accertamento del danno subito dall'appellante, anche alla luce del fatto che, come già accennato, parte appellata non ha specificamente dedotto perché tale perizia dovrebbe considerarsi inattendibile o errata.
− Quanto alla contestazione sollevata dall'appellata per cui mancherebbe in atti prova dell'esborso, va rilevato che, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. Sez. 3 Num.
17670/2024), la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni da effettuare non è idonea, di per sé sola considerata, a escludere il diritto al risarcimento, incombendo al giudice del merito il compito di verificare se sussistano i danni lamentati al veicolo – e quindi se sussista la necessità di porvi rimedio – con conseguente sussistenza di un danno al patrimonio dell'attore quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio.
***
Sulle spese di lite
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod., ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore di accoglimento della domanda e dell'attività effettivamente espletata.
- Quanto alle spese del primo grado di giudizio, come noto in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Corte di cassazione civile, ord. n.
854/2025; Cass. civ. ord. n. 16526/2024).
- In riforma della pronuncia di primo grado, gli appellati vanno condannati a rimborsare all'appellante 8
le spese del giudizio avanti al Giudice di Pace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
3065/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1400/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 18.12.2023 a definizione del giudizio R.G. 1743/2023, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro a pagare ad l'importo di € 3.809,65 oltre agli interessi legali dal Parte_1 dovuto al saldo;
− condanna parte appellante a rimborsare ad le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 382,50 per anticipazioni, € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna e in solido tra loro, a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_2 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 264,00 Parte_1 per anticipazioni e in € 1.265,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Treviso, 30.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3065/2024 promosso da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. MATTEO RORATO e con l'Avv. ROBERTO FINOTTO
- appellante - contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. MARIA CELESTE ARBIA
- appellata -
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- appellato contumace-
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte appellante: in via istruttoria come in atti e “Nel merito
1. In via principale, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del signor
per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado, e, per l'effetto, condannarlo, Controparte_2 in solido con la propria compagnia assicurativa, , a corrispondere al signor la Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 7.619,29 a titolo di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
2. in via subordinata, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare la percentuale di concorso rivestita da ciascun conducente nella causazione dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannare in solido gli appellati al risarcimento del danno subito pari a Euro 7.619,29 o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, detraendo la sola parte corrispondente alla percentuale di concorso riferibile alla conducente del veicolo di proprietà dell'appellante;
3. in ogni caso, vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi, comprese spese generali, IVA e CPA come per legge.” 1
Per parte appellata in via istruttoria come in atti e nel merito, Controparte_1
“Nell'ipotesi in cui non si ritenga di pronunciare nell'immediato l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348 bis e ss.
c.p.c., rigettarsi lo stesso in quanto infondato per le ragioni sin qui esposte, confermando integralmente l'impugnata pronuncia del Giudice di Pace, n. 1400/2023 del 18.12.2023, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito ribadite:
Nel merito in via principale: rigettarsi ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito in via subordinata: accertato l'effettivo ammontare dei danni subiti dal signor Parte_1 in conseguenza dei fatti per cui è causa, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria in capo alla compagnia convenuta, liquidarsi secondo giustizia la somma dovuta in favore dell'attore, tenuto conto della sussistenza di un prevalente concorso di colpa del danneggiato, anche in applicazione del disposto di cui all'art.
1227 c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 e ss. c.p.c. di entrambi i gradi.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 17.5.2024 proponeva appello nei Parte_1 confronti della sentenza n. 1400/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 18.12.2023 a definizione del giudizio R.G. 1743/2023.
Allegava:
- che in data 27.8.2021 verso le ore 12:40 il mezzo di propria titolarità targato FH133BG, condotto nell'occasione da , veniva coinvolto in un sinistro stradale in Via Dosa Persona_1 di Sotto, all'altezza del civico 54/56, nel Comune di Chiarano (TV);
- che, in particolare, la conducente dell'auto, nel percorrere una curva sinistrorsa in direzione
Cessalto, si imbatteva nella Volkswagen Golg tg. FB152AY condotta da che, Controparte_2 proveniente dall'opposto senso di marcia, nell'affrontare la stessa curva a visuale non libera, invadeva la corsia su cui stava viaggiando e, avvedutosi troppo tardi del veicolo Per_1 antagonista, effettuava una manovra con cui costringeva a sterzare repentinamente verso Per_1 destra per evitare uno scontro frontale;
- che la brusca manovra di , dipesa dalla turbativa creata da controparte, determinava la Per_1 fuoriuscita di strada del proprio mezzo con arresto su una recinzione e lesioni della conducente giudicate guaribili in 5 giorni;
- che l'auto di invece, proprio perché occupava il centro della strada riusciva a rimanere in CP_2 carreggiata e a non riportare alcun danno;
2
- che lo stesso ammetteva a Carabinieri e testimoni di non aver mantenuto rigorosamente CP_2 la destra e di aver viaggiato troppo verso il centro della strada, invadendo l'opposta corsia;
- di aver quindi rivolto in data 8.10.2021, per il tramite del proprio difensore, richiesta di risarcimento al danneggiante e alla sua Compagnia assicurativa;
- che tuttavia, in data 4.11.2021 rifiutava il risarcimento;
Controparte_1
- di aver quindi proposto domanda avanti al G.d.P. di Treviso con instaurazione di giudizio in cui si costituiva la sola essendo rimasto contumace;
CP_1 CP_2
- che il processo veniva istruito con interrogatorio formale di e assunzione di un testimone CP_2
e definito con la sentenza gravata che rigettava le proprie richieste, con condanna a rifondere a le spese del giudizio. CP_1
Impugnava la sentenza per i seguenti MOTIVI:
i) travisamento delle prove assunte e violazione dei relativi principi di legge: il Giudice avrebbe errato nel negare qualsiasi apporto causale alla condotta di – qualificando quindi come autonoma CP_2 fuoriuscita quella di – non considerando la dichiarazione resa da ai Carabinieri Per_1 CP_2 intervenuti sul luogo del sinistro, cui confessava di non aver tenuto rigorosamente la destra, valorizzando quanto dallo stesso dichiarato a proprio favore in sede di interrogatorio, omettendo di attribuire valore alle dichiarazioni dell'unico teste sentito e valorizzando invece la mancata elevazione di contestazioni a carico di da parte delle Forze dell'Ordine; CP_2
ii) erronea ricostruzione della dinamica del sinistro e violazione dell'art. 2054, comma 1, c.c.;
iii) violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. per non aver il Giudice applicato quantomeno tale secondo comma;
iv) errata valutazione da parte del G.d.P. sul fatto che l'attore non avrebbe fornito prova del danno, essendo stata prodotta in giudizio perizia dello stesso assicuratore che stimava i costi di riparazione, non essendoci quindi reale contestazione sugli stessi, fermo che era stata formulata, nel caso in cui il Giudice ritenesse non provato il danno, istanza di C.T.U.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della responsabilità del convenuto e, per l'effetto, la sua condanna in solido con l'assicuratrice al risarcimento dei danni subiti.
Chiedendo in via subordinata l'accertamento delle rispettive responsabilità.
− Si costituiva il 13.11.2024 chiedendo il rigetto dell'appello e allegando Controparte_1
l'infondatezza degli avversi motivi e, in particolare:
i) che mai affermava di aver invaso l'opposta corsia e che dal verbale dei Carabinieri CP_2 emergeva, invece, che entrambi i conducenti non si tenevano scrupolosamente alla propria destra e che la fuoriuscita dell'appellante era dovuta a una brusca sterzata a destra probabilmente dovuta a una velocità non consona, che gli impediva di mantenere il controllo del mezzo;
che l'unica testimonianza assunta era smentita da quanto riportato a verbale dai Carabinieri oltre
3
ad essere inattendibile per il rapporto del teste con la conducente del mezzo dell'appellante e per la non conoscenza diretta dell'accaduto;
ii) erroneità dell'invocazione da parte dell'appellante del disposto dell'art. 2054, comma 1, c.p.c.;
iii) inapplicabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c. in assenza di prova di nesso di causa tra la condotta di guida del conducente del veicolo non coinvolto e la fuoriuscita;
iv) irrilevanza della perizia del proprio Consulente.
Chiedeva, quindi, in via principale la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 e ss. c.p.c.
e, in subordine, il rigetto dello stesso.
− Con ordinanza del 2.12.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura CP_2 per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusionale e all'esito riservandosi per la decisione.
* * *
Sulla dinamica del sinistro
− Nel rapporto di sinistro n. 27/18-0/2021 i Carabinieri della Stazione di Motta di Livenza (TV) danno atto di essere intervenuti il 27.8.2021 verso le 14:00 a seguito di un sinistro verificatosi circa un'ora prima nel comune di Chiarano, Via Dosa di Sotto, all'altezza dei civici 54/56 per la “fuoriuscita dalla sede stradale” di un veicolo.
Il sinistro si verificava in strada asfaltata, a doppio senso di marcia, con “curva a visuale non libera”, in tratto con limite di 50 km/h e con condizioni di meteo sereno.
− Nel verbale si dà atto della fuoriuscita del veicolo di proprietà dell'appellante che subiva “forte ammaccatura parte anteriore destra e rottura parti meccaniche” impattando contro la recinzione di un'abitazione, mentre alcun danno veniva riportato dal veicolo dell'appellato.
− Quanto alla dinamica del sinistro i Carabinieri scrivevano “Il conducente del veicolo “A” autovettura
Volkswagen Golf targata FH133BG stava percorrendo la Via Dosa di Sotto di Chiarano con direzione di marcia
Cessalto. Giunto all'altezza del civico 56 nell'affrontare una curva sinistrorsa incrociava il veicolo B autovettura
Volkswagen Golf targata FB162AY, proveniente dall'opposto senso di marcia, entrambi i veicoli circolavano, come riferito dal conducente del veicolo B, verso il centro strada. Tra i veicoli non c'è stato alcun impatto. Il conducente del veicolo A si spostava sulla sua destra frenando in corrispondenza del passo carrabile dell'abitazione del civico 56 dove era presente della sabbia/sassetti, perdendo il controllo del veicolo, uscendo di strada e terminando la sua corsa con tro la recinzione della stessa abitazione. Il conducente dei veicolo B, che subito di era fermato, ma poi allontanatosi per andare al lavoro, alle ore 15:00 ritornava sul posto e ribadiva il fatto che entrambi stavano circolando non mantenendo rigorosamente la destra, e al momento di incrociarsi lui si spostava sulla destra rimanendo in carreggiata mentre il veicolo
A usciva di strada sulla sua destra. Dopo l'impatto il conducente del veicolo A veniva trasportato all'ospedale di Oderzo per le cure del caso e giudicato guaribile in gg. 5 s.c.”.
− Durante il primo grado di giudizio, all'udienza del 14.9.2023, veniva interrogato che Controparte_2
4
dichiarava:
- (Sub cap. 1: “Vero che il giorno 27 agosto 2021, alla guida della sua auto Golf targata FB162AY percorreva via Dosa di Sotto in Comune di Chiarano in direzione Chiarano e, all'atto di affrontare la curva destrorsa all'altezza del civico 56, lei viaggiava spostato verso il centro della carreggiata sino a invadere parzialmente la corsia opposta al suo senso di marcia”):
“No, non ho invaso alcuna corsia. Forse non ero rigorosamente a destra per dieci centimetri ma non ho invaso la semicarreggiata opposta […] Anche ai Carabinieri ho solo detto che non ero rigorosamente a destra, nulla più”.
- (Sub cap. 2: “Vero che, avvedutosi dell'arrivo di un autoveicolo incrociante impegnato nella medesima curva Lei, anziché riportare il proprio veicolo verso il margine destro della carreggiata, sterzava ancor di più verso sinistra invadendo ulteriormente la corsia opposta al suo senso di marcia”):
“No, non è vero […] Confermo di essermi spostato verso destra della carreggiata, per evitare l'impatto con la macchina guidata da [..] Confermo quanto è scritto nel verbale dei Carabinieri però la signora è Per_1 Per_1 andata via dritta tagliando la curva senza frenare”.
− All'udienza del 14.11.2023 veniva sentito , teste dell'odierno appellante, che Testimone_1 così rispondeva:
- (Sub cap. 3: “Vero che il giorno 27 agosto 2021, giunto sul luogo del sinistro stradale avvenuto all'altezza del civico 56 di Via Dosa di Sotto in Comune di Chiarano pochi minuti dopo la fuoriuscita di strada di uno dei veicoli coinvolti, aveva modo di sentire il sig. affermare di aver impegnato la curva viaggiando al centro Controparte_2 della carreggiata e di aver autonomamente invaso la corsia opposta al suo senso di marcia”):
“Sì, ho sentito quello che ha detto il sig. , perché quel giorno avevo prestato la mia macchina al CP_2 Parte_1
appena occorso il fatto”.
[...]
− Preliminarmente, quanto a tale testimonianza si rileva che la stessa risulta essere de relato, rispetto a quanto sarebbe stato detto da nell'immediatezza del sinistro. CP_2
Come noto, la testimonianza de relato ex parte ove si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima (che funge da fonte referente) presenta "natura giuridica di prova testimoniale d'una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo", e quindi, "in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735c.c., comma 1, secondo periodo" (così,Cass. 1320/2017); se invece sono riferite circostanze favorevoli alla parte, essendo la fonte la parte medesima, "la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla" (così da ultimo Cass. 7746/2020).
− Sul punto si rileva fin d'ora che il capitolo di prova formulato dall'attore – e confermato per relationem dal teste - diverge dalle stesse allegazioni di parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio laddove si afferma che “nell'immediatezza dei fatti, davanti ad alcune persone accorse dopo essersi accorte dell'incidente, il sig.
affermava di aver parzialmente invaso la corsia percorsa dalla sig.ra ”: nessuna allegazione in tale CP_2 Per_1 atto sul fatto che avrebbe viaggiato al centro della carreggiata. CP_2
*
− Ciò posto quanto alle prove assunte, va rilevato quanto segue.
5
− L'art. 2054 c.c. “Circolazione di veicoli”, testualmente prevede:
- comma 1: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”;
- comma 2: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
− Il primo comma della norma obbliga quindi il conducente a risarcire il danno dallo stesso cagionato a persone o a cose, con responsabilità solidale del proprietario che non dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
− Il comma 2, invece, prevede una presunzione di uguale concorso applicabile laddove non sia possibile in concreto determinare le rispettive quote di responsabilità dei veicoli coinvolti.
− Anche in caso di mancata collisione di veicoli può configurarsi la responsabilità di uno dei conducenti qualora venga provato il nesso di causalità tra la condotta di guida di detto conducente e l'evento dannoso, ovvero qualora risulti che la circolazione del veicolo di quest'ultimo conducente abbia costituito la causa materiale dell'evento, cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto, dell'evento medesimo.
− La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (C. 8249/1998).
− La presunzione di pari colpa è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (C. 19282/2022; C. 3764/2021).
− Da quanto affermato si evince che la responsabilità del conducente ha un contenuto oggettivo derivante dal collegamento tra l'attività del conducente e la circolazione del veicolo: l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno significa che esso si è prodotto indipendentemente dal comportamento soggettivo dell'agente, che deve essere imputato al caso fortuito o ad altra causa efficiente nel processo causale.
− Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito.
− Nel caso di specie, l'appellato ha dichiarato ai Carabinieri, e poi confermato in sede di interrogatorio,
6
che non avrebbe tenuto rigorosamente la destra.
− Il teste sentito ha poi riferito – pur in modo generico, senza specificare a chi l'appellato nella circostanza avrebbe rivolto tale confessione - che l'appellato avrebbe anche dichiarato di aver invaso l'opposta corsia di marcia.
− Alla luce di quanto in atti, si ritiene che sussistano i presupposti – diversamente da quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado – per affermare il nesso di causa tra la condotta di guida dell'appellato e la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo dell'appellante.
− Risulta, infatti, in base a quanto dichiarato da che lo stesso, incrociando in curva il veicolo CP_2 di controparte, non manteneva strettamente la destra, tanto da doversi spostare a destra per evitare l'impatto, mentre nello stesso frangente l'altro veicolo perdeva il controllo.
− Tuttavia, visto quanto sopra riportato, non si ritiene che sussistano i presupposti per attribuire alla condotta di guida dell'appellato l'esclusiva responsabilità del sinistro.
− Infatti, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
− Nel caso di specie tale prova non risulta fornita dall'appellante: il conducente del veicolo dell'appellante, infatti, incrociava il veicolo di controparte e, a differenza di quest'ultima, non riusciva a mantenere il controllo del mezzo, fuoriuscendo dalla sede stradale e ciò nonostante la mancanza di impatto tra i due veicoli.
− La prova che non circolasse strettamente alla propria destra non è infatti idonea di per sé sola CP_2
a dimostrare che il veicolo dell'appellante viaggiasse correttamente a destra, né a una velocità adeguata,
o, in ogni caso, che non avesse altra alternativa che porre in essere la manovra che ne ha determinato la fuoriuscita.
− Tantopiù che nel proprio atto introduttivo, parte attrice allegava che la propria manovra sarebbe stata specificamente determinata dal fatto che avvedutosi dell'altra auto, anziché rientrare nella CP_2 propria corsia avrebbe invaso ancora di più quella opposta, allegazione questa, rimasta del tutto indimostrata.
− Alla luce di quanto sopra, va affermata una pari responsabilità dei conducenti nella causazione dell'evento.
***
Sul danno subito dal veicolo dell'appellante
− Risultano in atti due perizie di stima relative al danno subito dal veicolo dell'appellante (docc. 3 e 8 appellante), una delle quali (doc. 3) risulta redatta dal perito incaricato da per un Controparte_1 totale di € 7.619,29, mentre l'altra (doc. 8) risulta essere il preventivo di intervento della carrozzeria
7
interpellata dall'appellante, pari a € 7.581,98.
− Quanto in particolare alla perizia dell'incaricato di si ritiene l'idoneità della stessa a provare CP_1
l'entità del danno subito, non essendo stata specificamente contestata la relativa quantificazione dall'appellata che si è limitata genericamente a contestarne la valenza probatoria in quanto perizia di parte.
− La giurisprudenza invocata sul punto, però, riguarda perizie di provenienza della stessa parte che le invoca: la ratio di tale giurisprudenza, infatti, è quella di tenere conto dell'ontologica non terzietà di detta valutazione, che si presume proprio per la provenienza poter essere interessata.
− Nel caso in esame, la provenienza di una delle due perizie dalla parte che tale danno dovrebbe risarcire
– oltre che la sostanziale sovrapponibilità rispetto al preventivo allegato dall'appellante – permette di prenderla in considerazione al fine dell'accertamento del danno subito dall'appellante, anche alla luce del fatto che, come già accennato, parte appellata non ha specificamente dedotto perché tale perizia dovrebbe considerarsi inattendibile o errata.
− Quanto alla contestazione sollevata dall'appellata per cui mancherebbe in atti prova dell'esborso, va rilevato che, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. Sez. 3 Num.
17670/2024), la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni da effettuare non è idonea, di per sé sola considerata, a escludere il diritto al risarcimento, incombendo al giudice del merito il compito di verificare se sussistano i danni lamentati al veicolo – e quindi se sussista la necessità di porvi rimedio – con conseguente sussistenza di un danno al patrimonio dell'attore quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio.
***
Sulle spese di lite
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss. mod., ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore di accoglimento della domanda e dell'attività effettivamente espletata.
- Quanto alle spese del primo grado di giudizio, come noto in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Corte di cassazione civile, ord. n.
854/2025; Cass. civ. ord. n. 16526/2024).
- In riforma della pronuncia di primo grado, gli appellati vanno condannati a rimborsare all'appellante 8
le spese del giudizio avanti al Giudice di Pace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
3065/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1400/2023 del Giudice di Pace di Treviso, pubblicata il 18.12.2023 a definizione del giudizio R.G. 1743/2023, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro a pagare ad l'importo di € 3.809,65 oltre agli interessi legali dal Parte_1 dovuto al saldo;
− condanna parte appellante a rimborsare ad le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 382,50 per anticipazioni, € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna e in solido tra loro, a rimborsare ad Controparte_1 Controparte_2 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 264,00 Parte_1 per anticipazioni e in € 1.265,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Treviso, 30.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
9