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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1078 del R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) e , nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Martellotta, presso il cui studio, in C.F._2
AN TE (CS), via Fratelli Rosselli n. 87, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), rappresentata e difesa dall'avv. William Quintieri, presso il cui studio, in AN
[...]
TE (CS), via Roma n. 124, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria e divisione;
conclusioni delle parti: all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata a trattazione cartolare, entrambe hanno chiesto l'assegnazione, in sentenza, dei cespiti ereditari, secondo l'accordo nelle more raggiunto.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, i germani e Parte_1
premettevano e documentavano la loro qualità di figli ed eredi – Parte_2 anche per testamento olografo del 28.09.2020, pubblicato dal Notaio il 22.10.2021 - Persona_1 di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
22.12.2020, elencando gli ulteriori beni facenti parte dell'asse ereditario, nonché le passività del medesimo, ed invocando lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione con la coniuge del de cuius, Controparte_1
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, con conseguente improcedibilità della domanda, spiegando in
1 ogni caso riconvenzionale di restituzione delle spese sostenute, ed altresì per la lesione di legittima insita nelle disposizioni testamentarie. Alla prima udienza di trattazione della causa le parti rappresentavano la pendenza di trattative di bonario componimento, che sfociavano nella transazione della lite, in base alla quale instavano, all'udienza figurata del 16 dicembre 2025, per l'assegnazione dei cespiti, come concordata. Tanto premesso, l'accordo rappresentato dalle parti sullo scioglimento della comunione ereditaria e sulla divisione può essere ratificato nella odierna sentenza, sulla base della documentazione versata in atti, dalla quale è possibile inferire la consistenza dei cespiti ereditari, la loro provenienza nella comproprietà indivisa iure successionis tra attori e convenuta, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi. Le spese di lite vanno nondimeno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione di , nato a [...] il Persona_2
23.03.1942 ed ivi deceduto il 22.12.2020;
- dichiara altresì lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti, e, per l'effetto:
Assegna a , in epigrafe generalizzata: Parte_1
a) l'unità immobiliare costituita da piano terra, primo e secondo, adibita a civile abitazione, ubicata in c.da Rinacchio n. 16 e censita nel N.C.E.U del comune di AN TE (CS) al foglio di mappa n. 20 con le particelle graffate 145 sub 13 e 400 sub 10; b) l'unità immobiliare costituita dal piano seminterrato, adibita a locale garage, ubicata in c.da Rinacchio n. 16 e censita in N.C.E.U del comune di AN TE (CS) al foglio di mappa n. 20 con la sola particella 400 sub 5; c) i terreni ubicati nel comune di AN TE (CS), in c.da Rinacchio ed in loc. Cerro del Gaudio, censiti in N.C.T. al foglio di mappa n. 20 particelle nn. 401, 378 e 379; d) i terreni ubicati nel comune di AN TE (CS), in loc. Cerro del Gaudio, censiti in N.C.T. al foglio di mappa n. 19 particelle n. 70 e 74; e) la piena ed esclusiva proprietà e/o il pieno ed esclusivo diritto su uno dei tre loculi liberi, siti nella struttura cimiteriale del Comune di AN TE, e precisamente il primo loculo a partire dal livello del suolo;
f) la metà (50%) delle somme giacenti, a qualunque titolo, sui conti correnti e sui conti titoli intestati al de cuius Sig. presso Persona_2 Controparte_2 filiale di SA MA EN (CS), senza alcuna decurtazione per spese, oneri o debiti ereditari di qualsiasi natura, ad esclusione delle spese di estinzione e oneri dell'Istituto di credito;
Assegna a , in epigrafe generalizzato: Parte_2
1) i terreni ubicati nel comune di AN TE (CS), in loc. Martino, censiti in N.C.T. al foglio di mappa n. 25, particelle nn. 137, 138, 189, 227, 141, 272, 273, 310 e 313;
2 2) la piena ed esclusiva proprietà e/o il pieno ed esclusivo diritto su uno dei tre loculi liberi, siti nella struttura cimiteriale del Comune di AN TE, e precisamente il secondo loculo a partire dal livello del suolo;
3) l'autovettura Golf Volkswagen tg. BP788NL e il veicolo macchina agricola + rimorchio tg. CS012420;
Assegna ad , in epigrafe generalizzata: Controparte_1
a) la metà (50%) delle somme giacenti, a qualunque titolo, sui conti correnti e sui conti titoli intestati al de cuius Sig. presso , filiale Persona_2 Controparte_2 di SA MA EN (CS), senza alcuna decurtazione per spese, oneri o debiti ereditari di qualsiasi natura, ad esclusione delle spese di estinzione e oneri dell'Istituto di credito;
b) la piena ed esclusiva proprietà e/o il pieno ed esclusivo diritto su uno dei tre loculi liberi, siti nella struttura cimiteriale del Comune di AN TE, e precisamente il terzo loculo a partire dal livello del suolo;
le spese relative alla successione, tra cui le imposte, saranno divise tra le parti nella misura di 1/3 ciascuna;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
3
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1078 del R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) e , nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Martellotta, presso il cui studio, in C.F._2
AN TE (CS), via Fratelli Rosselli n. 87, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._3
), rappresentata e difesa dall'avv. William Quintieri, presso il cui studio, in AN
[...]
TE (CS), via Roma n. 124, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria e divisione;
conclusioni delle parti: all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata a trattazione cartolare, entrambe hanno chiesto l'assegnazione, in sentenza, dei cespiti ereditari, secondo l'accordo nelle more raggiunto.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, i germani e Parte_1
premettevano e documentavano la loro qualità di figli ed eredi – Parte_2 anche per testamento olografo del 28.09.2020, pubblicato dal Notaio il 22.10.2021 - Persona_1 di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_2
22.12.2020, elencando gli ulteriori beni facenti parte dell'asse ereditario, nonché le passività del medesimo, ed invocando lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione con la coniuge del de cuius, Controparte_1
Quest'ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, con conseguente improcedibilità della domanda, spiegando in
1 ogni caso riconvenzionale di restituzione delle spese sostenute, ed altresì per la lesione di legittima insita nelle disposizioni testamentarie. Alla prima udienza di trattazione della causa le parti rappresentavano la pendenza di trattative di bonario componimento, che sfociavano nella transazione della lite, in base alla quale instavano, all'udienza figurata del 16 dicembre 2025, per l'assegnazione dei cespiti, come concordata. Tanto premesso, l'accordo rappresentato dalle parti sullo scioglimento della comunione ereditaria e sulla divisione può essere ratificato nella odierna sentenza, sulla base della documentazione versata in atti, dalla quale è possibile inferire la consistenza dei cespiti ereditari, la loro provenienza nella comproprietà indivisa iure successionis tra attori e convenuta, nonché l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui medesimi. Le spese di lite vanno nondimeno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sentenza nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- dichiara aperta la successione di , nato a [...] il Persona_2
23.03.1942 ed ivi deceduto il 22.12.2020;
- dichiara altresì lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti, e, per l'effetto:
Assegna a , in epigrafe generalizzata: Parte_1
a) l'unità immobiliare costituita da piano terra, primo e secondo, adibita a civile abitazione, ubicata in c.da Rinacchio n. 16 e censita nel N.C.E.U del comune di AN TE (CS) al foglio di mappa n. 20 con le particelle graffate 145 sub 13 e 400 sub 10; b) l'unità immobiliare costituita dal piano seminterrato, adibita a locale garage, ubicata in c.da Rinacchio n. 16 e censita in N.C.E.U del comune di AN TE (CS) al foglio di mappa n. 20 con la sola particella 400 sub 5; c) i terreni ubicati nel comune di AN TE (CS), in c.da Rinacchio ed in loc. Cerro del Gaudio, censiti in N.C.T. al foglio di mappa n. 20 particelle nn. 401, 378 e 379; d) i terreni ubicati nel comune di AN TE (CS), in loc. Cerro del Gaudio, censiti in N.C.T. al foglio di mappa n. 19 particelle n. 70 e 74; e) la piena ed esclusiva proprietà e/o il pieno ed esclusivo diritto su uno dei tre loculi liberi, siti nella struttura cimiteriale del Comune di AN TE, e precisamente il primo loculo a partire dal livello del suolo;
f) la metà (50%) delle somme giacenti, a qualunque titolo, sui conti correnti e sui conti titoli intestati al de cuius Sig. presso Persona_2 Controparte_2 filiale di SA MA EN (CS), senza alcuna decurtazione per spese, oneri o debiti ereditari di qualsiasi natura, ad esclusione delle spese di estinzione e oneri dell'Istituto di credito;
Assegna a , in epigrafe generalizzato: Parte_2
1) i terreni ubicati nel comune di AN TE (CS), in loc. Martino, censiti in N.C.T. al foglio di mappa n. 25, particelle nn. 137, 138, 189, 227, 141, 272, 273, 310 e 313;
2 2) la piena ed esclusiva proprietà e/o il pieno ed esclusivo diritto su uno dei tre loculi liberi, siti nella struttura cimiteriale del Comune di AN TE, e precisamente il secondo loculo a partire dal livello del suolo;
3) l'autovettura Golf Volkswagen tg. BP788NL e il veicolo macchina agricola + rimorchio tg. CS012420;
Assegna ad , in epigrafe generalizzata: Controparte_1
a) la metà (50%) delle somme giacenti, a qualunque titolo, sui conti correnti e sui conti titoli intestati al de cuius Sig. presso , filiale Persona_2 Controparte_2 di SA MA EN (CS), senza alcuna decurtazione per spese, oneri o debiti ereditari di qualsiasi natura, ad esclusione delle spese di estinzione e oneri dell'Istituto di credito;
b) la piena ed esclusiva proprietà e/o il pieno ed esclusivo diritto su uno dei tre loculi liberi, siti nella struttura cimiteriale del Comune di AN TE, e precisamente il terzo loculo a partire dal livello del suolo;
le spese relative alla successione, tra cui le imposte, saranno divise tra le parti nella misura di 1/3 ciascuna;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio le conseguenti trascrizioni, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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