Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali di un contributo straordinario di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.
E' autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali di un contributo straordinario di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.