Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 430/2023 promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
MANETTI ALESSIO, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
CF: rappresentata e difesa dall'Avv. MASI KATIUSCIA, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 7
la Sig.ra alle seguenti condizioni: - 1) I coniugi, che già vivono separati, CP_1
continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, ciascun genitore curerà il costante rispetto dei figli verso l'altro genitore. - 2) la figlia , domiciliata presso la madre Per_1 nell'immobile ex casa coniugale, la quale attualmente non frequenta il padre, potrà, nell'auspicata ipotesi in cui i rapporti tra padre e figlia migliorino, frequentare il padre quando e come vorrà; - 3)
Sarà condiviso dai genitori l'affidamento del figlio minore , che continuerà a risiedere con la Per_2
madre. Il padre terrà il figlio con sé secondo le modalità sotto specificate. Sono fatte salve Per_2
eventuali variazioni che le parti dovessero, di volta in volta, concordare in ragione di esigenze di lavoro, dei figli o per altri motivi personali. a) potrà stare con il padre per un pernotto infra- Per_2
settimanale e un pomeriggio e cena sempre infra-settimanale riaccompagnando a scuola la Per_2
mattina successiva o presso la casa della madre entro le ore 9,00 nel primo caso e a casa della madre entro le ore 20,30 nel secondo caso. Detti giorni saranno stabiliti di mese in mese sulla base dei turni lavorativi paterni (mattina, pomeriggio, notte) e materni (mattina e pomeriggio). Conseguentemente i turni andranno incrociati e il padre in via di massima potrà stare con il figlio nei giorni di lunedì con pernotto e il giorno di giovedì per il pomeriggio-cena, salvo diversi impegni scolastici ed extra- scolastici di . Inoltre, il padre potrà stare con un fine settimana al mese prevedendo il Per_2 Per_2
pernotto dal venerdì alla domenica mattina ore 9,00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, salvo diversi accordi con la madre stessa, considerato che i turni paterni diversamente da quelli della madre non permettono. Si precisa che in ipotesi il padre non abbia la possibilità di pernottare e/o stare con il figlio nei giorni stabiliti quest'ultimo dovrà essere riaccompagnato a casa della madre. b) Un anno, per i giorni della vigilia di Pasqua, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e per i giorni del 30, 31 dicembre e del 1° gennaio, mentre trascorrerà con la madre quelli del 24, 25, 26 dicembre e Per_2 del 5 e 6 gennaio seguenti. L'anno successivo, il contrario. E così, alternando di anno in anno, anche in base alla reciproca e concordata turnazione lavorativa. c) Durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, anche non consecutive. Identico lasso di tempo trascorrerà con la madre. I Per_2
periodi indicati andranno concordati dai genitori entro il 15 maggio di ogni anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo di dimora del figlio per i periodi indicati. - 4) L'uso della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, posta in Prato, Via Padre Pio Da Pietrelcina, 14, int. 10, è assegnato alla Signora quale genitore convivente con i figli. - 5) Il Signor CP_1 Pt_1
contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il giorno 30 del mese di accredito dello stipendio, alla madre, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), ovvero € 200,00 (duecento/00) ciascuno, anche in favore di , che è studentessa e non ancora economicamente indipendente. - 6) I signori Per_1
pagina 2 di 7 e sopporteranno le spese straordinarie (a titolo esemplificativo: Parte_1 CP_1
mediche, scolastiche, universitarie) in ragione del 50% ciascuno per il figlio e in misura del Per_2
60% il Signor e del 40% la Signora per la figlia , tutte da concordarsi Pt_1 CP_1 Per_1
previamente fra i genitori, tranne, ovviamente, quelle mediche d'urgenza e quelle occorrenti per la scuola pubblica (corredo d'inizio anno, libri e gite scolastiche). I coniugi si impegnano a dare la precedenza alle strutture pubbliche rispetto a quelle private. Ogni spesa dovrà essere documentata ma il genitore che ne sostiene la spesa dovrà essere messo in grado di portarla in detrazione fiscale. - 7) Il
Signor continuerà a provvedere per intero (100%) al pagamento della mensa scolastica del Pt_1
figlio e al pagamento per intero (100%) di uno sport per ciascun figlio, previo accordo tra i Per_2 genitori e documentata iscrizione. - 8) La Signora quale assegnataria dell'abitazione coniugale CP_1
provvederà a volturare le utenze che risultano tuttora intestate al Signor ed al loro relativo Pt_1
pagamento, a mero titolo esemplificativo si indicano la fornitura di energia elettrica, la fornitura di gas, il contratto di Internet con Linkem. - 9) L'Assegno Unico, determinato ogni anno e che attualmente ammonta a € 299,00, per entrambi i figli, sarà percepito per intero dalla Signora - CP_1
10) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro.11) Quale parte inscindibile e indispensabile al fine di raggiungere l'accordo di separazione i coniugi e dichiarano di voler cedere a titolo CP_1 Pt_1 gratuito (donazione) la rispettiva quota di nuda proprietà indivisa dell'immobile posto in Prato così identificato: ●Appartamento per civile abitazione facente parte del più ampio complesso condominiale, in particolare dell'edificio “B2” – scala 5 avente accesso dal civico 14 della Via Padre Pio da
Pietrelcina, ubicato al piano terzo, contraddistinto dal numero 10, composto da soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno, camera, due servizi igienici, due balconi e vani ad uso soffitta, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 75, particella 1562, sub. 92, cat A/2, cl.5, vani 7,5, rendita cat. € 1.007,09; ●pertinente locale ad uso autorimessa di circa mq 14, posto al piano secondo interrato del medesimo fabbricato condominiale, accessibile sia dal vano scala ubicato su Via Padre
Pio Da Pietralcina n. 14 sia dalle due rampe a comune con ingressi carrabili rispettivamente da Via della Romita n. 91 e da Via Padre Pio Da Pietralcina n. 10, sesto locale sulla destra per chi per chi, provenendo dalla rampa lato Via Padre Pio Da Pietralcina, svolta a destra nel piazzale di manovra.
Detta pertinenza risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 75, particella 1562, sub. 233, cat C/6, cl.5, mq 14, rendita cat. € 91,10; ● pertinente piccolo locale vano ad uso cantina di circa mq 6 posto al piano secondo interrato del medesimo fabbricato condominiale, accessibile sia dal vano scala ubicato su Via Padre Pio Da Pietralcina n. 14 sia dalle due rampe a comune con ingressi carrabili rispettivamente da Via della Romita n. 91 e da Via Padre Pio Da
pagina 3 di 7 Pietralcina n. 10, secondo locale sulla destra per chi per chi, provenendo dal vano scale sopra citato, entra nel disimpegno condominiale. Detta pertinenza risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al foglio di mappa 75, particella 1562, sub. 244, cat C/2, cl.8, mq 6, rendita cat. € 30,99. ai figli della coppia genitoriale, e nella misura del 50% per il Sig. Per_1 Testimone_1 Pt_1 mentre la Sig.ra la quale ha un'altra figlia, nata a [...] il [...], avuta CP_1 Persona_3
da una precedente relazione, si impegna a cedere ai figli e la quota di 1/3 Per_1 Testimone_1
del 50% della nuda proprietà per detti immobili, nonché il Sig. cederà il Parte_1 costituendo diritto di usufrutto di sua spettanza, pari al 50% dell'immobile in questione, alla Sig.ra la quale accetterà tale cessione, di talchè la Sig.ra avrà il diritto di usufrutto CP_1 CP_1 sull'intero immobile di Via Padre Pio Da Pietralcina n. 14 e relative pertinenze. La figlia Per_4
dichiara di accettare mentre per il figlio minorenne, si chiede espressa
[...] Testimone_1
autorizzazione del Tribunale. 12) I Sig.ri e si impegnano a CP_1 Parte_2 cedere ai figli, e la nuda proprietà dell'immobile in Prato, Via Padre Pio Per_1 Testimone_1
Da Pietralcina n. 14, e relative pertinenze, come meglio sopra identificato. Nello specifico si precisa che, avendo la Sig.ra un'altra figlia, nata a [...] il [...], avuta da una CP_1 Persona_3
precedente relazione, la Sig.ra medesima, si impegna a cedere ai figli e CP_1 Per_1 Testimone_1
la quota di 1/3 della nuda proprtà dei detti immobili. Il Sig. si impegna, Parte_1
contestualmente alla cessione della nuda proprietà in favore dei figli, a cedere alla Sig.ra CP_1
il 50% del costituendo diritto di usufrutto. 13) I beni mobili che arredano la casa coniugale
[...]
resteranno alla Sig.ra 14) L'immobile è stato acquistato dai coniugi giusto atto di CP_1
compravendita ai Rogiti del Notaio Dott. del 23.11.2006, Rep. 19957, Racc. Persona_5
950, registrato a Pistoia il 20.12.2006 al n. 5594; 15) La cessione verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto nel quale l'immobile si trova, e con ogni diritto, ragione ed azione, accessorio, accessione, annessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive e con i proporzionali diritti di condominio alle parti comuni ed indivisibili del fabbricato come per legge e per regolamento di condominio, il tutto come alla parte cedente pervenne a rogito Notaio Dott. del 23.11.2006, Persona_5
Rep. 19957, Racc. 950, registrato a Pistoia il 20.12.2006 al n. 5594, atto al quale le parti si riportano e riferiscono integralmente. 16) il muto contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile continuerà ad essere corrisposto regolarmente in parti uguali dai Sig.ri e cui rimarrà intestato. CP_1 Pt_1
L'ipoteca gravante sull'immobile ed accesa dalla Banca all'atto di erogazione del mutuo rimarrà sull'immobile a garanzia del mutuo medesimo senza esdebitamento, di talchè al momento dell'atto di trasferimento donativo il debito nei confronti della banca resterà a gravare l'immobile; 17) Le spese tecniche, notarili ed eventualmente fiscali relative al contratto di donazione della nuda proprietà e le pagina 4 di 7 spese relative alla costituzione dell'usufrutto saranno sostenute al 50% tra le parti. 18) Il trasferimento dell'immobile avverrà entro 2 mesi dall'omologa o comunque autorizzazione del Giudice competente;
19) Posto che la donazione della nuda proprietà e la costituzione del diritto di usufrutto di cui ai precedente punti costituiscono presupposto essenziale ed imprescindibile dell'accordo raggiunto tra i coniugi Sigg.ri e qui consacrato, gli stessi chiedono che il Tribunale di Prato Voglia CP_1 Pt_1 all'uopo concedere la propria autorizzazione all'esecuzione dell'operazione; 20) Con l'adempimento dei punti precedenti le parti si danno reciprocamente atto di non avere più niente da pretendere reciprocamente le une dalle altre a qualsiasi titolo e o ragione;
21) le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero: visto del 03.03.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, con ricorso del 15 febbraio 2023, ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale dal coniuge CP_1
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in Prato, in data 4 settembre 2008; dall'unione sono nati i figli maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, e , minore;
da anni la comunione materiale e spirituale Per_2
tra le parti è venuta meno, pertanto, il ricorrente ha trasferito la propria dimora altrove;
i coniugi sono comproprietari della casa familiare, acquistata nell'anno 2006, contraendo un mutuo ipotecario le cui rate mensili sono pagate al 50%; il ricorrente svolge la professione di infermiere e la resistente è operatore socio sanitario;
ogni tentativo per addivenire ad una separazione consensuale è risultato vano.
Quali domande accessorie, parte ricorrente ha chiesto: (1) di disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a Per_2 quest'ultima; (2) diritto di visita padre/figlio come dettagliato nel ricorso;
(3) di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento del figlio minore , e di maggiorenne ma non Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente, nella misura di € 400,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie al 50%;
Parte resistente si è costituita in giudizio, con deposito di memoria in data 29.11.2023, deducendo che: il improvvisamente e senza preavviso, nel maggio 2018, è uscito di casa per non farne più Pt_1
ritorno; il padre frequenta solo il figlio e mai, invece, la figlia la quale, ormai Per_2 Per_1
maggiorenne, non vuole alcun rapporto con il padre;
i ratei del mutuo vengono addebitati sul conto intestato alla alla quale il non rimborsa alcunché dal maggio dell'anno 2018 e dal suo CP_1 Pt_1
pagina 5 di 7 allontanamento dalla casa coniugale, il contributo versato dal padre per il mantenimento dei figli non è stato né concordato con la madre, né corrisposto regolarmente.
Parte resistente, quindi, aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha altresì chiesto:
(1) l'affidamento condiviso del piccolo con domiciliazione prevalente presso la madre con Per_2 assegnazione della casa coniugale a quest'ultima; (2) la frequentazione tar padre e figlio secondo lo schema di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
(3) un contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del padre nella misura di € 300,00 mensili per la figlia e di € 250,00 mensili Per_1
per il figlio , oltre al 60% delle spese straordinarie ed assegni familiari in favore della madre. Per_2
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver sottoscritto un accordo e, all'udienza del
24 settembre 2024, hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 24.09.2024.
Con provvedimento reso in data 10.10.2024, il Collegio ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo, fissando l'udienza di comparizione delle parti del 10.12.2024, differita su richiesta delle parti, in attesa di ottenere autorizzazione del Giudice Tutelare, all'udienza dell'11.03.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 19.03.2025, fissata onde ottenere ulteriori chiarimenti dalle parti, avendo i coniugi precisato di obbligarsi a dar seguito al trasferimento di cui alle condizioni pattuite a mezzo di notaio di fiducia, la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti rinunciato.
Pronuncia di separazione personale- Va pronunciata la separazione personale dei coniugi i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, Parte_1 CP_1 in Prato, il giorno 04.09.2008. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e , minore. Per_2
La rappresentazione dei fatti che emerge dagli atti introduttivi e che è stata confermata nel corso del processo rende evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
Affidamento del minore, frequentazione del genitore non collocatario, mantenimento della prole -
Nel corso del procedimento giudiziale, le parti hanno raggiunto un'intesa ed hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte, richiamando le condizioni sottoscritte depositate telematicamente e sopra trascritte.
pagina 6 di 7 Tali condizioni non appaiono in contrasto con norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli e vengono pertanto recepite, rilevando il Tribunale che, sulle questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto, senza pronuncia giudiziale.
Spese di lite- Avendo le parti raggiunto un accordo, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, sulle conclusioni congiunte, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Prato, il giorno 04.09.2008, con atto trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 290, parte I, anno 2008;
B) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni riportate e trascritte di cui ai nn. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9;
C) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni sopra riportate e trascritte di cui ai nn. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025, su relazione del Presidente, dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di sezione dott.ssa Lucia Schiaretti
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