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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22513/2020
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n.
22513 per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA elettivamente domiciliato in Roma, ala Via Parte_1
Tiberina 128, presso lo studio dell'Avv. Cesare Galloni che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente grado di giudizio;
OPPONENTE
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Manganelli CP_1
elett.dom.to presso gli Uffici dell'Avvocatura di Roma in via del
Tempio di Giove 21
OPPOSTA
E
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
E rapp.to e difeso dall'avv. Luca Controparte_3
Traversi elett.te dom.o presso lo studio dell'avv. Annamaria Vitelli in
Roma via Alberico II n.4
OPPOSTO
E rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Silvi Controparte_4
dell'Avvocatura Comunale elett.te dom.to presso gli uffici dell'Avvocatura di terni Piazza Ridolfi n.
1-Palazzo Spada
OPPOSTO
E
Controparte_5
OPPOSTA CONTUMACE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Cinzia Palma Controparte_6
eett.dom.to presso la Casa Comunale OPPOSTO
E
Controparte_7
OPPOSTO CONTUMACE
E
rappto e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_8
Iannotta, Nicoletta Ongaro e Silvia Priato della Civica Avvocatura unitamente all'avv. Nicola Paoletti presso il quale è dom.to in Roma via
Barnaba Tortolini n.34
OPPOSTO
E
Controparte_9
OPPOSTA CONTUMACE
E
Controparte_10
OPPOSTA CONTUMACE
E
Controparte_11
OPPOSTA CONTUMACE
E
Controparte_12
OPPOSTA CP_13
E rapp.a e difesa dagli avv.ti Magda poi, Controparte_14
Gisella Donati e Raffaella Rizzardi presso l'Avvocatura Provinciale
OPPOSTA
E
, Controparte_15 CP_16
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Controparte_17
Generale in Roma via dei Portoghesi 12
OPPOSTE
Avente ad oggetto: opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 0979080971359000 notificata il 22.10.2019.
Conclusioni per parte opponente:
“sospendersi in via preliminare l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata;
dichiarare nulla l'intimazione di pagamento, annullando le cartelle di pagamento;
con vittoria di spese da attribuirsi a procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato il
22.4.2024, a seguito di ordinanza del G.d.P. di Roma del 6.4.2020,
depositata il 17.4.2020, con la quale dichiarava la propria incompetenza per valore, avendo ad oggetto sanzioni per l'importo complessivo di euro
15.493,00, la proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. e Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, le parti di cui in intestazione, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.0972019908097135900 notificatagli il 22.10.2019.
Deduceva che in data 22.10.2019 perveniva l'intimazione di pagamento n.
097 2019 90809713 59 000 datata 02/10/2019, contenente - tra l'altro e per quanto di competenza del Giudice adito - le seguenti cartelle di pagamento emesse in base a presunte infrazioni al Codice della Strada: 1) Cartella
n°09720110219222481000, dell'importo di complessivi € 545,68, che si assume notificata in data 19/10/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2008, ente creditore:
2) Cartella n°09720120283169668000, dell'importo di CP_1
complessivi € 1.162,87, che si assume notificata in data 13/09/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2010,
ente creditore: 3) Cartella Controparte_11
n°09720120324081883000, dell'importo di complessivi € 459,78, che si assume notificata in data 05/12/2012, invero mai ritualmente notificata,
relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2011, ente creditore: CP_12
4) Cartella n°09720130109630035000, dell'importo di
[...]
complessivi € 834,07, che si assume notificata in data 03/05/2013, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2011, ente creditore: 5) Cartella Controparte_18
n°09720130182515448000, dell'importo di complessivi € 166,78, che si assume notificata in data 17/05/2013, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2008, ente creditore:
6) Cartella n°09720140072541214000, dell'importo di CP_1
complessivi € 466,42, che si assume notificata in data 09/04/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2012,
ente creditore: ; 7) Cartella n°09720140216447487000, Controparte_19
dell'importo di complessivi € 777,05, che si assume notificata in data
06/08/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2013, ente creditore: ; 8) Cartella Controparte_19
n°09720140237548379000, dell'importo di complessivi € 1.192,77, che si assume notificata in data 10/09/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2010, ente creditore: 9) Cartella n°09720140255859877000, CP_1
dell'importo di complessivi € 695,37, che si assume notificata in data
10/10/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse negli anni 2010 - 2011, ente creditore: CP_1
10) Cartella n°09720150131446379000, dell'importo di complessivi €
667,52, che si assume notificata in data 16/06/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2010, ente creditore: 11) Cartella n°09720150135152534001, CP_1 dell'importo di complessivi € 177,38, che si assume notificata in data
25/11/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2012, ente creditore: ; 12) Cartella Controparte_9
n°09720150145712579000, dell'importo di complessivi € 598,34, che si assume notificata in data 14/07/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2011, ente creditore:
13) Cartella n°09720150169659978000, dell'importo di CP_1
complessivi € 707,08, che si assume notificata in data 03/08/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2012, ente creditore: 14) Cartella CP_1
n°09720150180140775000, dell'importo di complessivi € 650,46, che si assume notificata in data 14/09/2015, invero mai ritualmente notificata,
relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2012, ente creditore:
15) Cartella n°09720150207827885000, dell'importo di CP_1
complessivi € 721,17, che si assume notificata in data 18/11/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: 16) Cartella CP_1
n°09720160019490942000, dell'importo di complessivi € 654,03, che si assume notificata in data 08/02/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2011, ente creditore: Comune di Monte Compatri;
17) Cartella n°09720160115967425000 dell'importo di complessivi € 2.093,72, che si assume notificata in data 21/04/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse negli anni 2010,
2012 e 2013, enti creditori: , Controparte_6 Controparte_2
e In realtà il ha prodotto VAV de Controparte_4 Controparte_6
18.3.2013 notificato il e il notificato il 26.6.2012. 18) Parte_2
Cartella n°09720160129048376000, dell'importo di complessivi € 194,41, che si assume notificata in data 30/05/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2014, ente creditore:
In realtà invece il ha prodotto il Controparte_8 Controparte_8
VAV del 17.8.2014 notificato il 28.8.2014, sicchè non si è verificata alcuna prescrizione. 19) Cartella n°09720160142335450000, dell'importo di complessivi € 1.945,60, che si assume notificata in data 04/08/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse negli anni 2012,
2013 e 2015, enti creditori: , e Controparte_10 Controparte_5 [...]
; 20) Cartella n°09720160145671827000, dell'importo di CP_7
complessivi € 1.290,31, che si assume notificata in data 26/08/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2014, ente creditore: In realtà invece il Controparte_8
ha prodotto il VAV del 17.8.2014 notificato il Controparte_8
25.1.2015, sicchè non si è verificata aluna prescrizione;
21) Cartella
n°09720160169052330000, dell'importo di complessivi € 310,96, che si assume notificata in data 28/11/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2012, ente creditore:
22) Cartella n°09720160221621182000, dell'importo di CP_1
complessivi € 8.124,21, che si assume notificata in data 15/06/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse negli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, ente creditore: 23) CP_1
Cartella n°09720170074635574000, dell'importo di complessivi €
4.377,94, che si assume notificata in data 05/06/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2014, ente creditore: Diversamente il ha Controparte_8 Controparte_8
escluso di aver mai effettuato contestazioni di infrazioni stradali riferibili a quella cartella. 24) Cartella n°09720170103112376000, dell'importo di complessivi € 519,27, che si assume notificata in data 15/06/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2015,
ente creditore: In realtà invece il Controparte_8 Controparte_8
ha prodotto il del 12.7.2015 notificato il 24.8.215, quindi non esiste Parte_2
alcuna prescrizione;
25) Cartella n°09720170141715464000, dell'importo di complessivi € 5.919,74, che si assume notificata in data 20/11/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse negli anni 2012, 2014 e 2015, enti creditori: e CP_1 CP_8
In realtà il ha prodotto il VAV del 24.10.2015
[...] Controparte_8 notificato il 15.12.2015, quindi riguardo a questo non esiste prescrizione.
26) Cartella n°09720170165837442000, dell'importo di complessivi €
1.776,57, che si assume notificata in data 20/11/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2014, ente creditore: 27) Cartella CP_1
n°09720180025169968000, dell'importo di complessivi € 2.257,33, che si assume notificata in data 08/08/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: Provincia di Brescia;
28) Cartella n°09720180048774176000, dell'importo di complessivi € 2.318,66, che si assume notificata in data
08/08/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: ; 29) Controparte_9
Cartella n°09720180062818792000, dell'importo di complessivi € 954,51, che si assume notificata in data 21/06/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: 30) Cartella n°09720180085063382000, Controparte_20
dell'importo di complessivi € 3.293,56, che si assume notificata in data
26/09/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2014, ente creditore: Provincia di Brescia;
31) Cartella n°09720180108502622000, dell'importo di complessivi € 603,43, che si assume notificata in data 16/11/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2015, ente creditore: CP_1
Deduceva altresì che il provvedimento de quo si riferirebbe peraltro a
“V.A.V.”, tuttavia mai ricevuti perché mai regolarmente notificati, tantomeno nei termini di Legge, con conseguente estinzione di ogni eventuale violazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S.; che “…la notifica per compiuta giacenza NON si applica alle Società…”
(cfr., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. III Civile, n° 6112 del 14/03/2018;
Cass. Civ. Ordinanza n°28466 del 28/11/2017);
che il provvedimento impugnato era inesistente o comunque nullo, poiché emesso da soggetto privo dei prescritti requisiti di legge e carente di legittimazione attiva, con conseguente INESISTENZA GIURIDICA o comunque NULLITA' dell'atto oggi impugnato;
che l'esecuzione esattoriale non era ancora iniziata ed ai fini della competenza territoriale, in ossequio all'art. 27 c.p.c. era competente il
Giudice del luogo dell'esecuzione, ovvero con riferimento al Comune di
Roma, ove era stato indirizzato ed era pervenuto il provvedimento oggi impugnato, è competente il Giudice di Pace di Roma;
che come chiarito dalla Suprema Corte, nel caso di specie si deve procedere mediante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.; che con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (Cfr. ex plurimis Corte
Costituzionale 1.12.1999 n.439; Corte costituzionale 16.6.2000 n.202; Cass.
Sezioni Unite 6.11.2002 n.15563; Cass. Civile 23.6.2005 n.13534); che deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva del soggetto che ha emesso il ruolo, posto che l'attore, ricevuta la cartella di pagamento, può agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente creditore quanto nei confronti dell'agente della riscossione, che eventualmente avrà facoltà di chiamare in giudizio l'ente creditore, senza che si configuri alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario
(cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. II n°24678 del 08/10/2018; conformi: Cass.:
22939/07, 476/08, 369/09, 15310/09, 2803/10, 1382/11, 14032/11, 1532/12,
16990/12, 21220/12, 10646/13, 9762/14, 10477/14, 97/15, 13331/13,
12746/14, 14125/16, 5474/17, 8295/2018); che relativamente alla maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 L. 689/81 si osserva che la S.C. con Sentenza del 16.2.2007 n.3701 ha sancito per una fattispecie analoga l'inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10% rilevando che tale procedura si applichi soltanto all'ipotesi di ordinanza ingiunzione ed in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto giacché in diversa ipotesi è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale. (cfr. Cass.16.2.2007 n.3701, 22.10.2009
n.22397 e 23.9.2010 n.20084 nonché 18.5.2010 n.4184 e CP_21 [...]
n.2920/05 e 26.3.2012); Controparte_22 CP_23
che l'atto impugnato è peraltro inesistente sia perché emessa da soggetto attualmente giuridicamente non legittimato, sia per inesistenza del titolo esecutivo, sia per inesistenza della notificazione che, come è ben noto, in quanto INESISTENZA a differenza della nullità non può essere sanata dalla proposizione dell'impugnazione. Infatti, ove la notifica, come nel caso di specie, sia INESISTENTE (manca completamente la relata di notifica a mezzo pec) essa non è suscettibile di sanatoria poiché non è sanabile ciò che giuridicamente non esiste: è dunque irrilevante la proposta tempestiva impugnazione. (cfr. Cass. Civ. Sez. 1^ n°10021/2015). La notifica è, infatti
INESISTENTE se, come nel caso di specie: 1) MANCA LA RELATA DI
NOTIFICA (cfr. Cass. n° 19358/2007); 2) MANCA LA
SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATA (cfr. Cass. n°25138/2013); 3)
MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DEL NOTIFICANTE (cfr. Cass.
n°6377/1998); che la notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può essere oggetto di sanatoria né per raggiungimento dello scopo, né per rinnovazione dell'atto. La Suprema Corte (cfr., per tutte, n°1084 del 13/2/1996), ha infatti stabilito che "solo la notificazione nulla, e non quella giuridicamente o materialmente inesistente, può essere eventualmente rinnovata”; che è' comunque intervenuta la prescrizione, che con riferimento al caso di specie le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. decisione n. 25790 del
2009) ha ribadito essere quinquennale.
Il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 6.4.2020, dichiarava la propria incompetenza per valore.
Si costituiva la quale eccepiva: CP_1
1) Inammissibilità della domanda per tardività.
Rilevava che parte attrice aveva erroneamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., laddove, qualora si intenda impugnare la cartella o i verbali di accertamento, e/o la mancata notifica degli stessi, lo strumento che l'ordinamento prevede è rappresentato dall'impugnazione ex art. 23 L. 689/81, che controparte avrebbe dovuto esperire nel termine di legge di 30 giorni dalla notifica degli atti impugnati.
Pertanto, riteneva che la domanda di controparte fosse inammissibile perché
avanzata tardivamente.
Di conseguenza le doglianze di parte attrice dovevano essere tempestivamente proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 23 L.
689/81 perché relative alla notificazione della cartella del verbale di accertamento ed erano pertanto da considerarsi inammissibili.
2. Carenza di legittimazione passiva di relativamente CP_1
alle cartelle esattoriali
Rilevava altresì che la notifica della cartella esattoriale era atto proprio del
Concessionario, quale soggetto legato all'ente pubblico, per espressa previsione di legge, da una concessione amministrativa in base alla quale sono state conferiti dei poteri che gli consentono l'autonomia necessaria allo svolgimento delle sue funzioni, in particolare nella formazione/redazione/notificazione dell'atto sottoposto alla sua competenza.
Infatti, al Concessionario viene “affidato in concessione il servizio di riscossione” (art. 10 D.P.R. n. 602/1973) e “procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione” (art. 45 D.P.R. n. 602/1973).
Ne derivava l'assoluta estraneità della Amministrazione capitolina, in quanto ogni questione relativa alla notifica della cartella esattoriale doveva essere imputata all'Agente della Riscossione, con eventuale responsabilità dell'Ente creditore esclusivamente per vizi ad esso imputabili. Alla luce di tali considerazioni, Controparte_24
doveva considerarsi dominus dell'attività finalizzata alla riscossione delle entrate patrimoniali di anche alla luce del disposto dell'art. CP_1
59 del D.P.R. 602/1973, il quale specifica che “chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori”.
Atteso, dunque, che il provvedimento impugnato era atto di esclusiva competenza di , rilevava il difetto di Controparte_25
legittimazione passiva di con riguardo alle censure avanzate CP_1
da parte opponente concernenti la regolarità della cartella.
3. Sull'inammissibilità della maggiorazione per ritardato pagamento
Con riferimento alla contestazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81, eccepiva la totale infondatezza delle posizioni sostenute da parte attrice.
Infatti, la succitata maggiorazione risulta perfettamente legittima ed anzi costituisce scelta non discrezionale, ma obbligata, in ossequio alle disposizioni normative in materia. A tal proposito, inoltre, si sottolinea come anche in giurisprudenza venga in riferimento un'unica sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, ovvero la n. 3701/2007, a favore della tesi dell'inapplicabilità alle sanzioni del C.d.S. delle maggiorazioni di cui all'art. 27 legge 689/81. Tuttavia, tale sentenza, oltre a costituire un caso isolato nella giurisprudenza della Suprema Corte, risulta essere, ad avviso di chi scrive, frutto di una “svista”. Da questo punto di vista, infatti, si ripete come la motivazione della sentenza in parola, che richiama l'art. 203 C.d.S., comma 3, confonda la deroga all'art. 17 della L. n. 689/81 effettivamente prevista da tale disposizione con una presunta deroga all'art. 27 L. n. 689/81.
Il fatto che si tratti di una svista è confermato anche dalle diverse pronunce della Suprema Corte in senso diametralmente opposto, di cui una emessa a distanza di pochi mesi da quella sopra citata, in cui, in coerenza con quanto statuito negli anni precedenti, la Corte si è espressa sulla legittimità dell'applicazione della maggiorazione semestrale del 10% sulle somme da riscuotere per multe stradali non pagate (Cass. Civ. 22 ottobre 2007, n.
22100; Cass. Civ., Sez. I, n. 3715/2003; Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2006,
n. 23631).
Pertanto, concludeva ne modo che segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda, perché proposta tardivamente;
in via subordinata, dichiarare estromissione di dal presente CP_1
giudizio, in quanto carente di legittimazione passiva;
in via ulteriormente subordinata, respingere, nel merito, il presente giudizio, poiché infondato in fatto e in diritto.
Si costituiva il il quale ammetteva l'erronea Controparte_3
notifica della cartella di pagamento ed in virtù di questo deduceva di aver già provveduto al discarico della sanzione.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alla cartella esattoriale n. 0972060019490942000.
Si costituiva il il quale deduceva e depositava prova della Controparte_4
regolare notifica del avvenuta il 26.6.2012 e della cartella n. Parte_2 verbale era chiaramente indicata l'infrazione e comunque era infondata l'eccezione di prescrizione.
Parimenti il costituito deduceva e depositava prova Controparte_6
della regolare notifica del avvenuta il 18.3.2013 e della cartella n. Parte_2
09720160115967425000 avvenuta il 21.4.2016. Inoltre, deduceva che nel verbale era chiaramente indicata l'infrazione e comunque era infondata l'eccezione di prescrizione.
Si costituiva , : Controparte_15 Controparte_26
la prima depositava la prova delle notifiche delle cartelle esattoriali nonchè prova della richiesta di rateizzazione da parte dell'opponente.
Si costituiva la , la quale eccepiva che l'omessa Controparte_18
notificazione del verbale di contestazione, con efficacia di titolo esecutivo,
avrebbe dovuto essere censurata non nelle forme della opposizione alla esecuzione, ma con il rimedio previsto dagli artt. 204-bis del d. Igs. n.
285/1992 e 7 del decreto legislativo 1settembre 2011, n. 150 (Cass. Civ.,
Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22080). Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività per la riscossione, successiva alla iscrizione a ruolo, ivi compresa la notificazione della cartella, era di pertinenza dell' , conformemente agli artt. 27 della Controparte_27
legge 24 novembre 1981, n. 689 e 206 del d.lgs. n. 285/1992.
Quanto all'eccezione di mancata notifica e prescrizione, deduceva che il verbale n. 1260001055102 in data 3 marzo 2011 della Sezione Polizia
Stradale di Campobasso, per la contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d. Igs. n. 285/1992 era stato notificato il 6 aprile 2011, presso la sede legale della società istante in Roma, Viale Stazione Prenestina n. 73, mediante il servizio postale, a norma dell'art. 145, comma 1 c.p.c.
Quanto alla maggiorazione, deduceva che l'art. 206, comma 1, del d. Igs. n.
285/1992 espressamente richiamava l'art. 27 della legge n. 689/1981, che prevedeva, al comma 6, la maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, a decorrere da quello in cui era divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo era trasmesso all'esattore.
Invero, la maggiorazione integrava una misura afflittiva di carattere sanzionatorio, per il ritardo imputabile al debitore, e si aggiungeva alla sanzione originaria, sicchè non erano ad essa applicabili i parametri previsti per le sanzioni di carattere risarcitorio.
Anche la eccepiva l'inammissibilità della opposizione in Controparte_20
quanto proposta avverso un atto esecutivo di pagamento scaturito da un verbale di contestazione ritualmente e validamente notificato al ricorrente, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo.
Al riguardo citava la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, sentenza n.19704/2015, che chiariva l'annosa e controversa questione riguardante l'opponibilità dell'estratto di ruolo: la nullità della notificazione della domanda introduttiva del giudizio, in quanto la stessa, da qualificarsi in base al suo oggetto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, secondo i dettami degli artt. 615 e seguenti del codice di procedura civile, e dunque non soggetta, in quanto tale, alle regole procedurali contemplate dalla legge 689/81, andava notificata presso la competente Avvocatura
Distrettuale dello Stato (art. 11 R.D. 1611/33).
Eccepiva altresì a propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso deduceva che il verbale di contestazione n. SCV/0003458814 redatto il 24/7/2013 dalla Sezione Polstrada di notificato con plico con CP_20
raccomandata a.r., in data 02/08/2013 (all.), avente sull'esterno della busta il numero cronologico 5666655296541289 identificativo del verbale
SCV003458814 contenuto all'interno del plico. I1 suddetto verbale non oblato, ha cristallizzato la sua validità ed ha acquisito quindi definitività ed il carattere di titolo esecutivo per la successiva iscrizione a ruolo.
Quanto alla maggiorazione si riportava alle difese svolte dalla CP_20
[...]
Pertanto, le Amministrazioni, chiedevano dichiararsi inammissibile l'opposizione e nel merito rigettarla.
Inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_15
passiva, quanto alla pretesa creditoria.
Nel caso di specie, infatti eccepiva che erano i diversi Enti Impositori a dover prendere posizione in ordine alla dedotta mancata notifica dei verbali di accertamento, trattandosi di attività di loro specifica competenza.
Quanto alle maggiorazioni, richiamava la pronuncia della CTR di Roma che con sentenza 387/14/2017 si era pronunciata accogliendo la difesa dell' , ritendo fondato il motivo di appello con cui Controparte_27
sosteneva l'erroneità della sentenza nel capo di parziale CP_28
accoglimento del ricorso per mancata determinazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora addebitati, la Commissione ha ritenuto: “…di aderire in proposito a quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
8613 del 15 aprile 2011 in merito alla determinazione dell'ammontare degli interessi. Nella sentenza citata si afferma che “il tasso annuo degli interessi e noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e che i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati
(“giorno successivo a quello di scadenza del pagamento” e “data di consegna... dei ruoli”, rispettivamente).
Pertanto, così concludeva;
A) in via preliminare, rigettare la richiesta sospensione dell'atto impugnato per insussistenza dei presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora;
B) in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. della domanda proposta dall'attore;
C) in via principale, rigettare perchè inammissibile per i motivi esposti e/o infondata in fatto ed in diritto, la domanda avanzata dall'attore;
D) in subordine, dichiarare, quanto meno nei confronti dell' CP_27
infondato la citazione presentato per carenza di legittimazione
[...]
passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell' , Controparte_27
infondata la domanda presentata dall'attore, per carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
E) in ogni caso con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il il quale eccepiva che la cartella Controparte_8
esattoriale n. 09720170074635574000 non era relativa ad un VAV del come erroneamente sostenuto dall'opponente. Controparte_8
Quanto invece alla cartella esattoriale n.09720160129048376000 era relativa ad un VAV del 17.8.2014, notificato il 28.8.2014, la n.
09720160145671827000 era relativa ad un VAV del 17.8.2014 notificato il 23.1.2015, la n. 0972017013112376000 era relativa ad un VAV del
12.7.2015 notificato il 24.8.2017 e la n. 09720170141715464000 era relativa ad un VAV del 24.10.2015 notificato il 15.12.2015.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, non essendo intervenuta alcuna prescrizione quinquennale.
Le altre parti citate restavano contumaci.
La causa assegnata a questo giudice il 24.8.2022, veniva trattenuto in decisione con ordinanza del 15.7.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente lamenta l'inesistenza del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione opposta, sul presupposto che per effetto dell'assenza della notifica dei VAV e delle cartelle di pagamento, sia decorso il termine di prescrizione quinquennale e dunque sia intervenuta l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle sanzioni irrogatagli.
Con riferimento ai verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento impugnata,
l'ente impositore di e di hanno provato Controparte_4 CP_6 CP_8
la notifica dei Parte_2
La Corte di legittimità, in numerose pronunce, ha chiarito, che solo qualora l'opponente contesti l'omessa notifica di un atto presupposto del titolo esecutivo, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, per l'inutile decorso del termine quinquennale, in tal caso l'azione non è meramente recuperatoria, in quanto viene eccepito un fatto “successivo” alla formazione del titolo.
Pertanto, solo quando si contesti il diritto alla pretesa creditoria, per esempio per un fatto estintivo sopravvenuto (prescrizione), l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass. 14323/22).
In sostanza la Corte di Cassazione, ha precisato che il tipo di opposizione proposta, dipende dall'OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE ed è giudice che deve qualificarla.
Ebbene, ai fini dell'esatta qualificazione della domanda ex art.615 c.p.c., la
Suprema Corte ha specificato che qualora l'opponente contesti l'omessa notifica della cartella di pagamento al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, come nel caso di specie, per l'inutile decorso del termine quinquennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento,
l'opponente non si limita a denunciare l'omessa notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento, nel qua caso va presentata l'opposizione ex art. 7 DLvo 150/11 nei 30 giorni dalla notifica a pena di inammissibilità, bensì
un fatto successivo sopravvenuto alla formazione del titolo e dunque eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria, di tal che trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass. ordinanza n.30094/19).
Ciò premesso, poiché in questo caso l'opponente non lamenta dei meri vizi formali de procedimento, bensì la mancata notifica dei VAV e delle cartelle di pagamento, solo a fine di provare l'inutile decorso della prescrizione quinquennale, l'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta è ammissibile.
Ebbene, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero non vi è prova in atti di alcuna notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata. Vi è solo a prova della notifica dei VAV da parte dei di e di che tuttavia, Controparte_29 CP_6 CP_4 in mancanza della prova della notifica delle relative cartelle esattoriali, non costituiscono tutti, idonei atti interruttivi della prescrizione quinquennale, sino alla notifica dell'atto impugnato.
Tuttavia, con riferimento ad alcune cartelle, Controparte_15
ha dichiarato che vi è stata istanza di rateizzazione da parte dell'opponente.
Tale circostanza non contestata dall'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c. e pertanto deve ritenersi provata.
Precisamente trattasi delle seguenti cartelle;
1) la cartella n. 09720110219222481000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 19/10/2011. Lo stesso opponente dice che si riferisce a violazione al
C.d.S. risalente al 2008,
Tuttavia, asserisce che successivamente, in data CP_15
21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016, come si evince da copia di estratto di ruolo in atti.
Inoltre, a dire di , tale cartella è stata oggetto, tra le altre, CP_15
dell'intimazione di pagamento n. 09720179067532388000 ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, in data 20/11/2017, a mezzo messo notificatore, con consegna, in assenza del destinatario, a persona qualificatasi come amministratore che ne ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Da ultimo, asserisce che tale cartella è stata oggetto di atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato a mezzo raccomandata A/R
in data 26/03/2018, con consegna, in assenza del destinatario, a persona qualificatasi come addetto alla ricezione atti, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. 2) la cartella n. 09720120283169668000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 13.09.2011, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Lo sesso opponente riferisce che l'infrazione risale al 2010.
Tuttavia, afferma che successivamente, in data 21/04/2015, CP_15
il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
3) la cartella n. 09720120324081883000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 5.12.2012, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Tuttavia, afferma che successivamente, in CP_15
data 21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione,
successivamente revocata in data 7/09/2016,
4) la cartella n. 09720130109630035000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 03/05/2013, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Peraltro, , assume che in data 21/04/2015, il CP_15
ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
5) la cartella n°09720130182515448000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 17/05/2013, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Lo stesso opponente dice che dalla cartella si evince che l'infrazione risale al 2008. Peraltro, afferma che CP_15
successivamente, in data 21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016. 6) la cartella n. 09720140072541214000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 09/04/2014.
Anche qui si desume dalla cartella che l'infrazione risalga al 2012.
Successivamente, dichiara che in data 21/04/2015, il CP_15
ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
7) la cartella n. 09720140216447487000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 06/08/2014.
Anche qui dalla cartella si evince che l'infrazione risale al 2013. Tuttavia,
afferma che successivamente, in data 21/04/2015, CP_15
l'opponente ha presentato istanza di rateizzazione, poi revocata in data
7/09/2016.
8) la cartella n. 09720140237548379000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 10/09/2014.
L'infrazione è risalente al 2010. Tuttavia, afferma che CP_15
successivamente, in data 21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
9) la cartella n. 09720140255859877000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 10/10/2014 e la cui relativa infrazione risale al 2010-2011. Tuttavia, anche qui CP_15
afferma che successivamente, in data 21/04/2015, il ricorrente
[...]
presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data
7/09/2016.
Ebbene, con riferimento alle suddette 9 cartelle di pagamento, è incontestato che siano state oggetto di istanza di rateizzazione da parte dell'opponente, poi revocata, nonché di diverse iscrizioni a ruolo, tra cui due preavvisi di fermo amministrativo, un avviso di intimazione e un atto di pignoramento presso terzi, anch'essi tutti regolarmente notificati.
E' evidente dunque come, nel caso di specie, risulti da un lato che l'opponente in questi casi fosse perfettamente a conoscenza del carico iscritto a suo nome, tanto che, facendo istanza di rateizzazione, ha prestato acquiescenza con il pieno riconoscimento del proprio debito.
Dall'altro, l'opponente, presentando istanza di rateizzazione, ha accettato il contenuto delle iscrizioni a ruolo a suo carico, esplicitando la volontà di accettare gli effetti del provvedimento.
Tale istanza infatti, oltre ad aver interrotto il decorrere della prescrizione, ha senza ombra di dubbio provato la piena conoscenza degli importi iscritti a ruolo a suo carico.
La presentazione della istanza di rateizzazione, infatti, ha indiscutibile valenza di atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. (“… la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale
è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”), nonché di rinunzia ad avvalersi di prescrizioni –semmai maturate-, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c.
Negli altri casi invece, non vi è prova della notifica dei e delle cartelle Parte_2
di pagamento e comunque trattasi di infrazioni che si assumono commesse addirittura negli anni dal 2009 al 2013, sicchè in assenza di atti interruttivi, il termine di quinquennale di prescrizione è ampiamente spirato sino alla notifica dell'atto impugnato.
Gli unici casi in cui vi è la prova della notifica di per infrazioni Parte_2
risalenti al 2014 e 2015, sono quelli de 18) cartella Controparte_8
esattoriale n.09720160129048376000 relativa ad un del 17.8.2014, Parte_2 notificato il 28.8.2014; 20) la n. 09720160145671827000 relativa ad un
VAV del 17.8.2014 notificato il 23.1.2015; 24) la n. 0972017013112376000
era relativa ad un VAV del 12.7.2015 notificato il 24.8.2017; 25) la n.
09720170141715464000 relativa ad un VAV del 24.10.2015 notificato il
15.12.2015, ma la cui cartella è stata emessa anche per infrazioni contestate da CP_1
Solo rispetto a dette cartelle, il termine di prescrizione quinquennale, dalla notifica dei VAV alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento
(22.10.2019), non è decorso.
Quanto alle maggiorazioni, la stessa risulta perfettamente legittima ed anzi costituisce scelta non discrezionale, ma obbligata, in ossequio alle disposizioni normative in materia. La Corte di Cassazione si è uniformemente espressa sulla legittimità dell'applicazione della maggiorazione semestrale del 10% sulle somme da riscuotere per multe stradali non pagate (Cass. Civ. 22 ottobre 2007, n. 22100; Cass. Civ., Sez.
I, n. 3715/2003; Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23631).
Peraltro, con riferimento alla cartella n.0972060019490942000, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ogni caso va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tutte le parti, in quanto sono legittimati passivi sia gli enti impositori, tenuti a provare la fonte della pretesa creditoria e la notifica dei relativi VAV, sia
, per quanto concerne la notifica delle cartelle Controparte_15
esattoriali, di sua specifica competenza.
Stante la parziale reciproca soccombenza tra l'opponente e le parti
[...]
, , CP_1 Controparte_6 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_18 Controparte_19 , le spese di lite tra queste vanno Controparte_30
interamente compensate.
Per le restanti parti le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, scaglione corrispondente alle singole sanzioni annullate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199016256606000 così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla le seguenti cartelle: Cartella n°09720150131446379000, dell'importo di complessivi €
667,52; Cartella n°09720150135152534001, dell'importo di complessivi €
177,38; Cartella n°09720150145712579000, dell'importo di complessivi €
598,34; Cartella n°09720150169659978000, dell'importo di complessivi €
707,08; Cartella n°09720150180140775000, dell'importo di complessivi €
650,46; Cartella n°09720150207827885000, dell'importo di complessivi €
721,17; Cartella n°09720160019490942000, dell'importo di complessivi €
654,03; Cartella n°09720160115967425000 dell'importo di complessivi €
2.093,72; Cartella n°09720160142335450000, dell'importo di complessivi
€ 1.945,60;
Cartella n°09720160169052330000, dell'importo di complessivi € 310,96;
Cartella n°09720160221621182000, dell'importo di complessivi €
8.124,21; Cartella n°09720170141715464000, solo per l'importo di euro 1.096,61 relativo ai VAV del Controparte_8
Cartella n°09720170165837442000, dell'importo di complessivi €
1.776,57;
Cartella n°09720180025169968000, dell'importo di complessivi €
2.257,33;
Cartella n°09720180048774176000, dell'importo di complessivi €
2.318,66;
Cartella n°09720180062818792000, dell'importo di complessivi € 954,51;
Cartella n°09720180085063382000, dell'importo di complessivi €
3.293,56;
Cartella n°09720180108502622000, dell'importo di complessivi € 603,43;
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alla cartella di pagamento n. 0972060019490942000;
-compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e le parti opposte
, CP_1 Controparte_6 Controparte_3 [...]
, CP_4 Controparte_8 Controparte_18 CP_19
;
[...] Controparte_30
-condanna il , alla refusione delle spese di lite Controparte_31
sostenute dall'opponente che si liquidano in euro 462,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, il il e la , alla Controparte_5 Controparte_7 Controparte_10
refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano per ciascuno, in euro 462,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, la alla Controparte_9
refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in euro 1.200,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché la Provincia di Brescia alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in euro 1.200,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, il tutto da attribuire al procuratore antistatario.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
09720160115967425000 notificata il 21.4.2016. Inoltre, deduceva che nel
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al ruolo generale n.
22513 per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA elettivamente domiciliato in Roma, ala Via Parte_1
Tiberina 128, presso lo studio dell'Avv. Cesare Galloni che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente grado di giudizio;
OPPONENTE
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Manganelli CP_1
elett.dom.to presso gli Uffici dell'Avvocatura di Roma in via del
Tempio di Giove 21
OPPOSTA
E
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
E rapp.to e difeso dall'avv. Luca Controparte_3
Traversi elett.te dom.o presso lo studio dell'avv. Annamaria Vitelli in
Roma via Alberico II n.4
OPPOSTO
E rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Silvi Controparte_4
dell'Avvocatura Comunale elett.te dom.to presso gli uffici dell'Avvocatura di terni Piazza Ridolfi n.
1-Palazzo Spada
OPPOSTO
E
Controparte_5
OPPOSTA CONTUMACE
E
rapp.to e difeso dall'avv. Cinzia Palma Controparte_6
eett.dom.to presso la Casa Comunale OPPOSTO
E
Controparte_7
OPPOSTO CONTUMACE
E
rappto e difeso dagli avv.ti Antonio Controparte_8
Iannotta, Nicoletta Ongaro e Silvia Priato della Civica Avvocatura unitamente all'avv. Nicola Paoletti presso il quale è dom.to in Roma via
Barnaba Tortolini n.34
OPPOSTO
E
Controparte_9
OPPOSTA CONTUMACE
E
Controparte_10
OPPOSTA CONTUMACE
E
Controparte_11
OPPOSTA CONTUMACE
E
Controparte_12
OPPOSTA CP_13
E rapp.a e difesa dagli avv.ti Magda poi, Controparte_14
Gisella Donati e Raffaella Rizzardi presso l'Avvocatura Provinciale
OPPOSTA
E
, Controparte_15 CP_16
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Controparte_17
Generale in Roma via dei Portoghesi 12
OPPOSTE
Avente ad oggetto: opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 0979080971359000 notificata il 22.10.2019.
Conclusioni per parte opponente:
“sospendersi in via preliminare l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata;
dichiarare nulla l'intimazione di pagamento, annullando le cartelle di pagamento;
con vittoria di spese da attribuirsi a procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. depositato il
22.4.2024, a seguito di ordinanza del G.d.P. di Roma del 6.4.2020,
depositata il 17.4.2020, con la quale dichiarava la propria incompetenza per valore, avendo ad oggetto sanzioni per l'importo complessivo di euro
15.493,00, la proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. e Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, le parti di cui in intestazione, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.0972019908097135900 notificatagli il 22.10.2019.
Deduceva che in data 22.10.2019 perveniva l'intimazione di pagamento n.
097 2019 90809713 59 000 datata 02/10/2019, contenente - tra l'altro e per quanto di competenza del Giudice adito - le seguenti cartelle di pagamento emesse in base a presunte infrazioni al Codice della Strada: 1) Cartella
n°09720110219222481000, dell'importo di complessivi € 545,68, che si assume notificata in data 19/10/2011, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2008, ente creditore:
2) Cartella n°09720120283169668000, dell'importo di CP_1
complessivi € 1.162,87, che si assume notificata in data 13/09/2012, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2010,
ente creditore: 3) Cartella Controparte_11
n°09720120324081883000, dell'importo di complessivi € 459,78, che si assume notificata in data 05/12/2012, invero mai ritualmente notificata,
relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2011, ente creditore: CP_12
4) Cartella n°09720130109630035000, dell'importo di
[...]
complessivi € 834,07, che si assume notificata in data 03/05/2013, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2011, ente creditore: 5) Cartella Controparte_18
n°09720130182515448000, dell'importo di complessivi € 166,78, che si assume notificata in data 17/05/2013, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2008, ente creditore:
6) Cartella n°09720140072541214000, dell'importo di CP_1
complessivi € 466,42, che si assume notificata in data 09/04/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2012,
ente creditore: ; 7) Cartella n°09720140216447487000, Controparte_19
dell'importo di complessivi € 777,05, che si assume notificata in data
06/08/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2013, ente creditore: ; 8) Cartella Controparte_19
n°09720140237548379000, dell'importo di complessivi € 1.192,77, che si assume notificata in data 10/09/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2010, ente creditore: 9) Cartella n°09720140255859877000, CP_1
dell'importo di complessivi € 695,37, che si assume notificata in data
10/10/2014, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse negli anni 2010 - 2011, ente creditore: CP_1
10) Cartella n°09720150131446379000, dell'importo di complessivi €
667,52, che si assume notificata in data 16/06/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2010, ente creditore: 11) Cartella n°09720150135152534001, CP_1 dell'importo di complessivi € 177,38, che si assume notificata in data
25/11/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2012, ente creditore: ; 12) Cartella Controparte_9
n°09720150145712579000, dell'importo di complessivi € 598,34, che si assume notificata in data 14/07/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2011, ente creditore:
13) Cartella n°09720150169659978000, dell'importo di CP_1
complessivi € 707,08, che si assume notificata in data 03/08/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2012, ente creditore: 14) Cartella CP_1
n°09720150180140775000, dell'importo di complessivi € 650,46, che si assume notificata in data 14/09/2015, invero mai ritualmente notificata,
relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2012, ente creditore:
15) Cartella n°09720150207827885000, dell'importo di CP_1
complessivi € 721,17, che si assume notificata in data 18/11/2015, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: 16) Cartella CP_1
n°09720160019490942000, dell'importo di complessivi € 654,03, che si assume notificata in data 08/02/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2011, ente creditore: Comune di Monte Compatri;
17) Cartella n°09720160115967425000 dell'importo di complessivi € 2.093,72, che si assume notificata in data 21/04/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse negli anni 2010,
2012 e 2013, enti creditori: , Controparte_6 Controparte_2
e In realtà il ha prodotto VAV de Controparte_4 Controparte_6
18.3.2013 notificato il e il notificato il 26.6.2012. 18) Parte_2
Cartella n°09720160129048376000, dell'importo di complessivi € 194,41, che si assume notificata in data 30/05/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2014, ente creditore:
In realtà invece il ha prodotto il Controparte_8 Controparte_8
VAV del 17.8.2014 notificato il 28.8.2014, sicchè non si è verificata alcuna prescrizione. 19) Cartella n°09720160142335450000, dell'importo di complessivi € 1.945,60, che si assume notificata in data 04/08/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse negli anni 2012,
2013 e 2015, enti creditori: , e Controparte_10 Controparte_5 [...]
; 20) Cartella n°09720160145671827000, dell'importo di CP_7
complessivi € 1.290,31, che si assume notificata in data 26/08/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2014, ente creditore: In realtà invece il Controparte_8
ha prodotto il VAV del 17.8.2014 notificato il Controparte_8
25.1.2015, sicchè non si è verificata aluna prescrizione;
21) Cartella
n°09720160169052330000, dell'importo di complessivi € 310,96, che si assume notificata in data 28/11/2016, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2012, ente creditore:
22) Cartella n°09720160221621182000, dell'importo di CP_1
complessivi € 8.124,21, che si assume notificata in data 15/06/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse negli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, ente creditore: 23) CP_1
Cartella n°09720170074635574000, dell'importo di complessivi €
4.377,94, che si assume notificata in data 05/06/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2014, ente creditore: Diversamente il ha Controparte_8 Controparte_8
escluso di aver mai effettuato contestazioni di infrazioni stradali riferibili a quella cartella. 24) Cartella n°09720170103112376000, dell'importo di complessivi € 519,27, che si assume notificata in data 15/06/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate contravvenzioni al codice della strada che si assumono esser state commesse nell'anno 2015,
ente creditore: In realtà invece il Controparte_8 Controparte_8
ha prodotto il del 12.7.2015 notificato il 24.8.215, quindi non esiste Parte_2
alcuna prescrizione;
25) Cartella n°09720170141715464000, dell'importo di complessivi € 5.919,74, che si assume notificata in data 20/11/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse negli anni 2012, 2014 e 2015, enti creditori: e CP_1 CP_8
In realtà il ha prodotto il VAV del 24.10.2015
[...] Controparte_8 notificato il 15.12.2015, quindi riguardo a questo non esiste prescrizione.
26) Cartella n°09720170165837442000, dell'importo di complessivi €
1.776,57, che si assume notificata in data 20/11/2017, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2014, ente creditore: 27) Cartella CP_1
n°09720180025169968000, dell'importo di complessivi € 2.257,33, che si assume notificata in data 08/08/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: Provincia di Brescia;
28) Cartella n°09720180048774176000, dell'importo di complessivi € 2.318,66, che si assume notificata in data
08/08/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: ; 29) Controparte_9
Cartella n°09720180062818792000, dell'importo di complessivi € 954,51, che si assume notificata in data 21/06/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2013, ente creditore: 30) Cartella n°09720180085063382000, Controparte_20
dell'importo di complessivi € 3.293,56, che si assume notificata in data
26/09/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa tra l'altro a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2014, ente creditore: Provincia di Brescia;
31) Cartella n°09720180108502622000, dell'importo di complessivi € 603,43, che si assume notificata in data 16/11/2018, invero mai ritualmente notificata, relativa a non meglio precisate sanzioni amministrative L. 689/81 che si assumono derivanti da violazioni commesse nell'anno 2015, ente creditore: CP_1
Deduceva altresì che il provvedimento de quo si riferirebbe peraltro a
“V.A.V.”, tuttavia mai ricevuti perché mai regolarmente notificati, tantomeno nei termini di Legge, con conseguente estinzione di ogni eventuale violazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S.; che “…la notifica per compiuta giacenza NON si applica alle Società…”
(cfr., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. III Civile, n° 6112 del 14/03/2018;
Cass. Civ. Ordinanza n°28466 del 28/11/2017);
che il provvedimento impugnato era inesistente o comunque nullo, poiché emesso da soggetto privo dei prescritti requisiti di legge e carente di legittimazione attiva, con conseguente INESISTENZA GIURIDICA o comunque NULLITA' dell'atto oggi impugnato;
che l'esecuzione esattoriale non era ancora iniziata ed ai fini della competenza territoriale, in ossequio all'art. 27 c.p.c. era competente il
Giudice del luogo dell'esecuzione, ovvero con riferimento al Comune di
Roma, ove era stato indirizzato ed era pervenuto il provvedimento oggi impugnato, è competente il Giudice di Pace di Roma;
che come chiarito dalla Suprema Corte, nel caso di specie si deve procedere mediante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.; che con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (Cfr. ex plurimis Corte
Costituzionale 1.12.1999 n.439; Corte costituzionale 16.6.2000 n.202; Cass.
Sezioni Unite 6.11.2002 n.15563; Cass. Civile 23.6.2005 n.13534); che deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva del soggetto che ha emesso il ruolo, posto che l'attore, ricevuta la cartella di pagamento, può agire indifferentemente tanto nei confronti dell'ente creditore quanto nei confronti dell'agente della riscossione, che eventualmente avrà facoltà di chiamare in giudizio l'ente creditore, senza che si configuri alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario
(cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. II n°24678 del 08/10/2018; conformi: Cass.:
22939/07, 476/08, 369/09, 15310/09, 2803/10, 1382/11, 14032/11, 1532/12,
16990/12, 21220/12, 10646/13, 9762/14, 10477/14, 97/15, 13331/13,
12746/14, 14125/16, 5474/17, 8295/2018); che relativamente alla maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 L. 689/81 si osserva che la S.C. con Sentenza del 16.2.2007 n.3701 ha sancito per una fattispecie analoga l'inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10% rilevando che tale procedura si applichi soltanto all'ipotesi di ordinanza ingiunzione ed in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto giacché in diversa ipotesi è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale. (cfr. Cass.16.2.2007 n.3701, 22.10.2009
n.22397 e 23.9.2010 n.20084 nonché 18.5.2010 n.4184 e CP_21 [...]
n.2920/05 e 26.3.2012); Controparte_22 CP_23
che l'atto impugnato è peraltro inesistente sia perché emessa da soggetto attualmente giuridicamente non legittimato, sia per inesistenza del titolo esecutivo, sia per inesistenza della notificazione che, come è ben noto, in quanto INESISTENZA a differenza della nullità non può essere sanata dalla proposizione dell'impugnazione. Infatti, ove la notifica, come nel caso di specie, sia INESISTENTE (manca completamente la relata di notifica a mezzo pec) essa non è suscettibile di sanatoria poiché non è sanabile ciò che giuridicamente non esiste: è dunque irrilevante la proposta tempestiva impugnazione. (cfr. Cass. Civ. Sez. 1^ n°10021/2015). La notifica è, infatti
INESISTENTE se, come nel caso di specie: 1) MANCA LA RELATA DI
NOTIFICA (cfr. Cass. n° 19358/2007); 2) MANCA LA
SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATA (cfr. Cass. n°25138/2013); 3)
MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DEL NOTIFICANTE (cfr. Cass.
n°6377/1998); che la notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può essere oggetto di sanatoria né per raggiungimento dello scopo, né per rinnovazione dell'atto. La Suprema Corte (cfr., per tutte, n°1084 del 13/2/1996), ha infatti stabilito che "solo la notificazione nulla, e non quella giuridicamente o materialmente inesistente, può essere eventualmente rinnovata”; che è' comunque intervenuta la prescrizione, che con riferimento al caso di specie le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. decisione n. 25790 del
2009) ha ribadito essere quinquennale.
Il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 6.4.2020, dichiarava la propria incompetenza per valore.
Si costituiva la quale eccepiva: CP_1
1) Inammissibilità della domanda per tardività.
Rilevava che parte attrice aveva erroneamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., laddove, qualora si intenda impugnare la cartella o i verbali di accertamento, e/o la mancata notifica degli stessi, lo strumento che l'ordinamento prevede è rappresentato dall'impugnazione ex art. 23 L. 689/81, che controparte avrebbe dovuto esperire nel termine di legge di 30 giorni dalla notifica degli atti impugnati.
Pertanto, riteneva che la domanda di controparte fosse inammissibile perché
avanzata tardivamente.
Di conseguenza le doglianze di parte attrice dovevano essere tempestivamente proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 23 L.
689/81 perché relative alla notificazione della cartella del verbale di accertamento ed erano pertanto da considerarsi inammissibili.
2. Carenza di legittimazione passiva di relativamente CP_1
alle cartelle esattoriali
Rilevava altresì che la notifica della cartella esattoriale era atto proprio del
Concessionario, quale soggetto legato all'ente pubblico, per espressa previsione di legge, da una concessione amministrativa in base alla quale sono state conferiti dei poteri che gli consentono l'autonomia necessaria allo svolgimento delle sue funzioni, in particolare nella formazione/redazione/notificazione dell'atto sottoposto alla sua competenza.
Infatti, al Concessionario viene “affidato in concessione il servizio di riscossione” (art. 10 D.P.R. n. 602/1973) e “procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione” (art. 45 D.P.R. n. 602/1973).
Ne derivava l'assoluta estraneità della Amministrazione capitolina, in quanto ogni questione relativa alla notifica della cartella esattoriale doveva essere imputata all'Agente della Riscossione, con eventuale responsabilità dell'Ente creditore esclusivamente per vizi ad esso imputabili. Alla luce di tali considerazioni, Controparte_24
doveva considerarsi dominus dell'attività finalizzata alla riscossione delle entrate patrimoniali di anche alla luce del disposto dell'art. CP_1
59 del D.P.R. 602/1973, il quale specifica che “chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori”.
Atteso, dunque, che il provvedimento impugnato era atto di esclusiva competenza di , rilevava il difetto di Controparte_25
legittimazione passiva di con riguardo alle censure avanzate CP_1
da parte opponente concernenti la regolarità della cartella.
3. Sull'inammissibilità della maggiorazione per ritardato pagamento
Con riferimento alla contestazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81, eccepiva la totale infondatezza delle posizioni sostenute da parte attrice.
Infatti, la succitata maggiorazione risulta perfettamente legittima ed anzi costituisce scelta non discrezionale, ma obbligata, in ossequio alle disposizioni normative in materia. A tal proposito, inoltre, si sottolinea come anche in giurisprudenza venga in riferimento un'unica sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, ovvero la n. 3701/2007, a favore della tesi dell'inapplicabilità alle sanzioni del C.d.S. delle maggiorazioni di cui all'art. 27 legge 689/81. Tuttavia, tale sentenza, oltre a costituire un caso isolato nella giurisprudenza della Suprema Corte, risulta essere, ad avviso di chi scrive, frutto di una “svista”. Da questo punto di vista, infatti, si ripete come la motivazione della sentenza in parola, che richiama l'art. 203 C.d.S., comma 3, confonda la deroga all'art. 17 della L. n. 689/81 effettivamente prevista da tale disposizione con una presunta deroga all'art. 27 L. n. 689/81.
Il fatto che si tratti di una svista è confermato anche dalle diverse pronunce della Suprema Corte in senso diametralmente opposto, di cui una emessa a distanza di pochi mesi da quella sopra citata, in cui, in coerenza con quanto statuito negli anni precedenti, la Corte si è espressa sulla legittimità dell'applicazione della maggiorazione semestrale del 10% sulle somme da riscuotere per multe stradali non pagate (Cass. Civ. 22 ottobre 2007, n.
22100; Cass. Civ., Sez. I, n. 3715/2003; Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2006,
n. 23631).
Pertanto, concludeva ne modo che segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda, perché proposta tardivamente;
in via subordinata, dichiarare estromissione di dal presente CP_1
giudizio, in quanto carente di legittimazione passiva;
in via ulteriormente subordinata, respingere, nel merito, il presente giudizio, poiché infondato in fatto e in diritto.
Si costituiva il il quale ammetteva l'erronea Controparte_3
notifica della cartella di pagamento ed in virtù di questo deduceva di aver già provveduto al discarico della sanzione.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere quanto alla cartella esattoriale n. 0972060019490942000.
Si costituiva il il quale deduceva e depositava prova della Controparte_4
regolare notifica del avvenuta il 26.6.2012 e della cartella n. Parte_2 verbale era chiaramente indicata l'infrazione e comunque era infondata l'eccezione di prescrizione.
Parimenti il costituito deduceva e depositava prova Controparte_6
della regolare notifica del avvenuta il 18.3.2013 e della cartella n. Parte_2
09720160115967425000 avvenuta il 21.4.2016. Inoltre, deduceva che nel verbale era chiaramente indicata l'infrazione e comunque era infondata l'eccezione di prescrizione.
Si costituiva , : Controparte_15 Controparte_26
la prima depositava la prova delle notifiche delle cartelle esattoriali nonchè prova della richiesta di rateizzazione da parte dell'opponente.
Si costituiva la , la quale eccepiva che l'omessa Controparte_18
notificazione del verbale di contestazione, con efficacia di titolo esecutivo,
avrebbe dovuto essere censurata non nelle forme della opposizione alla esecuzione, ma con il rimedio previsto dagli artt. 204-bis del d. Igs. n.
285/1992 e 7 del decreto legislativo 1settembre 2011, n. 150 (Cass. Civ.,
Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22080). Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività per la riscossione, successiva alla iscrizione a ruolo, ivi compresa la notificazione della cartella, era di pertinenza dell' , conformemente agli artt. 27 della Controparte_27
legge 24 novembre 1981, n. 689 e 206 del d.lgs. n. 285/1992.
Quanto all'eccezione di mancata notifica e prescrizione, deduceva che il verbale n. 1260001055102 in data 3 marzo 2011 della Sezione Polizia
Stradale di Campobasso, per la contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 126-bis, comma 2, del d. Igs. n. 285/1992 era stato notificato il 6 aprile 2011, presso la sede legale della società istante in Roma, Viale Stazione Prenestina n. 73, mediante il servizio postale, a norma dell'art. 145, comma 1 c.p.c.
Quanto alla maggiorazione, deduceva che l'art. 206, comma 1, del d. Igs. n.
285/1992 espressamente richiamava l'art. 27 della legge n. 689/1981, che prevedeva, al comma 6, la maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, a decorrere da quello in cui era divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo era trasmesso all'esattore.
Invero, la maggiorazione integrava una misura afflittiva di carattere sanzionatorio, per il ritardo imputabile al debitore, e si aggiungeva alla sanzione originaria, sicchè non erano ad essa applicabili i parametri previsti per le sanzioni di carattere risarcitorio.
Anche la eccepiva l'inammissibilità della opposizione in Controparte_20
quanto proposta avverso un atto esecutivo di pagamento scaturito da un verbale di contestazione ritualmente e validamente notificato al ricorrente, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo.
Al riguardo citava la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, sentenza n.19704/2015, che chiariva l'annosa e controversa questione riguardante l'opponibilità dell'estratto di ruolo: la nullità della notificazione della domanda introduttiva del giudizio, in quanto la stessa, da qualificarsi in base al suo oggetto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, secondo i dettami degli artt. 615 e seguenti del codice di procedura civile, e dunque non soggetta, in quanto tale, alle regole procedurali contemplate dalla legge 689/81, andava notificata presso la competente Avvocatura
Distrettuale dello Stato (art. 11 R.D. 1611/33).
Eccepiva altresì a propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso deduceva che il verbale di contestazione n. SCV/0003458814 redatto il 24/7/2013 dalla Sezione Polstrada di notificato con plico con CP_20
raccomandata a.r., in data 02/08/2013 (all.), avente sull'esterno della busta il numero cronologico 5666655296541289 identificativo del verbale
SCV003458814 contenuto all'interno del plico. I1 suddetto verbale non oblato, ha cristallizzato la sua validità ed ha acquisito quindi definitività ed il carattere di titolo esecutivo per la successiva iscrizione a ruolo.
Quanto alla maggiorazione si riportava alle difese svolte dalla CP_20
[...]
Pertanto, le Amministrazioni, chiedevano dichiararsi inammissibile l'opposizione e nel merito rigettarla.
Inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_15
passiva, quanto alla pretesa creditoria.
Nel caso di specie, infatti eccepiva che erano i diversi Enti Impositori a dover prendere posizione in ordine alla dedotta mancata notifica dei verbali di accertamento, trattandosi di attività di loro specifica competenza.
Quanto alle maggiorazioni, richiamava la pronuncia della CTR di Roma che con sentenza 387/14/2017 si era pronunciata accogliendo la difesa dell' , ritendo fondato il motivo di appello con cui Controparte_27
sosteneva l'erroneità della sentenza nel capo di parziale CP_28
accoglimento del ricorso per mancata determinazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora addebitati, la Commissione ha ritenuto: “…di aderire in proposito a quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
8613 del 15 aprile 2011 in merito alla determinazione dell'ammontare degli interessi. Nella sentenza citata si afferma che “il tasso annuo degli interessi e noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e che i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati
(“giorno successivo a quello di scadenza del pagamento” e “data di consegna... dei ruoli”, rispettivamente).
Pertanto, così concludeva;
A) in via preliminare, rigettare la richiesta sospensione dell'atto impugnato per insussistenza dei presupposti tutti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora;
B) in via ulteriormente preliminare, dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. della domanda proposta dall'attore;
C) in via principale, rigettare perchè inammissibile per i motivi esposti e/o infondata in fatto ed in diritto, la domanda avanzata dall'attore;
D) in subordine, dichiarare, quanto meno nei confronti dell' CP_27
infondato la citazione presentato per carenza di legittimazione
[...]
passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell' , Controparte_27
infondata la domanda presentata dall'attore, per carenza di legittimazione passiva del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
E) in ogni caso con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il il quale eccepiva che la cartella Controparte_8
esattoriale n. 09720170074635574000 non era relativa ad un VAV del come erroneamente sostenuto dall'opponente. Controparte_8
Quanto invece alla cartella esattoriale n.09720160129048376000 era relativa ad un VAV del 17.8.2014, notificato il 28.8.2014, la n.
09720160145671827000 era relativa ad un VAV del 17.8.2014 notificato il 23.1.2015, la n. 0972017013112376000 era relativa ad un VAV del
12.7.2015 notificato il 24.8.2017 e la n. 09720170141715464000 era relativa ad un VAV del 24.10.2015 notificato il 15.12.2015.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, non essendo intervenuta alcuna prescrizione quinquennale.
Le altre parti citate restavano contumaci.
La causa assegnata a questo giudice il 24.8.2022, veniva trattenuto in decisione con ordinanza del 15.7.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente lamenta l'inesistenza del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione opposta, sul presupposto che per effetto dell'assenza della notifica dei VAV e delle cartelle di pagamento, sia decorso il termine di prescrizione quinquennale e dunque sia intervenuta l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle sanzioni irrogatagli.
Con riferimento ai verbali sottesi all'ingiunzione di pagamento impugnata,
l'ente impositore di e di hanno provato Controparte_4 CP_6 CP_8
la notifica dei Parte_2
La Corte di legittimità, in numerose pronunce, ha chiarito, che solo qualora l'opponente contesti l'omessa notifica di un atto presupposto del titolo esecutivo, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, per l'inutile decorso del termine quinquennale, in tal caso l'azione non è meramente recuperatoria, in quanto viene eccepito un fatto “successivo” alla formazione del titolo.
Pertanto, solo quando si contesti il diritto alla pretesa creditoria, per esempio per un fatto estintivo sopravvenuto (prescrizione), l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass. 14323/22).
In sostanza la Corte di Cassazione, ha precisato che il tipo di opposizione proposta, dipende dall'OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE ed è giudice che deve qualificarla.
Ebbene, ai fini dell'esatta qualificazione della domanda ex art.615 c.p.c., la
Suprema Corte ha specificato che qualora l'opponente contesti l'omessa notifica della cartella di pagamento al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione, come nel caso di specie, per l'inutile decorso del termine quinquennale al momento della notifica dell'intimazione di pagamento,
l'opponente non si limita a denunciare l'omessa notifica degli atti sottesi alla cartella di pagamento, nel qua caso va presentata l'opposizione ex art. 7 DLvo 150/11 nei 30 giorni dalla notifica a pena di inammissibilità, bensì
un fatto successivo sopravvenuto alla formazione del titolo e dunque eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria, di tal che trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. che può essere proposta senza limiti di tempo (Cass. ordinanza n.30094/19).
Ciò premesso, poiché in questo caso l'opponente non lamenta dei meri vizi formali de procedimento, bensì la mancata notifica dei VAV e delle cartelle di pagamento, solo a fine di provare l'inutile decorso della prescrizione quinquennale, l'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta è ammissibile.
Ebbene, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero non vi è prova in atti di alcuna notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata. Vi è solo a prova della notifica dei VAV da parte dei di e di che tuttavia, Controparte_29 CP_6 CP_4 in mancanza della prova della notifica delle relative cartelle esattoriali, non costituiscono tutti, idonei atti interruttivi della prescrizione quinquennale, sino alla notifica dell'atto impugnato.
Tuttavia, con riferimento ad alcune cartelle, Controparte_15
ha dichiarato che vi è stata istanza di rateizzazione da parte dell'opponente.
Tale circostanza non contestata dall'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c. e pertanto deve ritenersi provata.
Precisamente trattasi delle seguenti cartelle;
1) la cartella n. 09720110219222481000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 19/10/2011. Lo stesso opponente dice che si riferisce a violazione al
C.d.S. risalente al 2008,
Tuttavia, asserisce che successivamente, in data CP_15
21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016, come si evince da copia di estratto di ruolo in atti.
Inoltre, a dire di , tale cartella è stata oggetto, tra le altre, CP_15
dell'intimazione di pagamento n. 09720179067532388000 ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, in data 20/11/2017, a mezzo messo notificatore, con consegna, in assenza del destinatario, a persona qualificatasi come amministratore che ne ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Da ultimo, asserisce che tale cartella è stata oggetto di atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato a mezzo raccomandata A/R
in data 26/03/2018, con consegna, in assenza del destinatario, a persona qualificatasi come addetto alla ricezione atti, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. 2) la cartella n. 09720120283169668000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 13.09.2011, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Lo sesso opponente riferisce che l'infrazione risale al 2010.
Tuttavia, afferma che successivamente, in data 21/04/2015, CP_15
il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
3) la cartella n. 09720120324081883000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 5.12.2012, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Tuttavia, afferma che successivamente, in CP_15
data 21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione,
successivamente revocata in data 7/09/2016,
4) la cartella n. 09720130109630035000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 03/05/2013, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Peraltro, , assume che in data 21/04/2015, il CP_15
ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
5) la cartella n°09720130182515448000, che si assume ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del D.p.r. 602/73, a mezzo raccomandata A/R in data 17/05/2013, nelle mani del destinatario che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Lo stesso opponente dice che dalla cartella si evince che l'infrazione risale al 2008. Peraltro, afferma che CP_15
successivamente, in data 21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016. 6) la cartella n. 09720140072541214000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 09/04/2014.
Anche qui si desume dalla cartella che l'infrazione risalga al 2012.
Successivamente, dichiara che in data 21/04/2015, il CP_15
ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
7) la cartella n. 09720140216447487000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 06/08/2014.
Anche qui dalla cartella si evince che l'infrazione risale al 2013. Tuttavia,
afferma che successivamente, in data 21/04/2015, CP_15
l'opponente ha presentato istanza di rateizzazione, poi revocata in data
7/09/2016.
8) la cartella n. 09720140237548379000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 10/09/2014.
L'infrazione è risalente al 2010. Tuttavia, afferma che CP_15
successivamente, in data 21/04/2015, il ricorrente presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data 7/09/2016.
9) la cartella n. 09720140255859877000, che si assume ritualmente notificata ai sensi del D.p.r. n. 68/2005 a mezzo pec in data 10/10/2014 e la cui relativa infrazione risale al 2010-2011. Tuttavia, anche qui CP_15
afferma che successivamente, in data 21/04/2015, il ricorrente
[...]
presentava istanza di rateizzazione, successivamente revocata in data
7/09/2016.
Ebbene, con riferimento alle suddette 9 cartelle di pagamento, è incontestato che siano state oggetto di istanza di rateizzazione da parte dell'opponente, poi revocata, nonché di diverse iscrizioni a ruolo, tra cui due preavvisi di fermo amministrativo, un avviso di intimazione e un atto di pignoramento presso terzi, anch'essi tutti regolarmente notificati.
E' evidente dunque come, nel caso di specie, risulti da un lato che l'opponente in questi casi fosse perfettamente a conoscenza del carico iscritto a suo nome, tanto che, facendo istanza di rateizzazione, ha prestato acquiescenza con il pieno riconoscimento del proprio debito.
Dall'altro, l'opponente, presentando istanza di rateizzazione, ha accettato il contenuto delle iscrizioni a ruolo a suo carico, esplicitando la volontà di accettare gli effetti del provvedimento.
Tale istanza infatti, oltre ad aver interrotto il decorrere della prescrizione, ha senza ombra di dubbio provato la piena conoscenza degli importi iscritti a ruolo a suo carico.
La presentazione della istanza di rateizzazione, infatti, ha indiscutibile valenza di atto ricognitivo del debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. (“… la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale
è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”), nonché di rinunzia ad avvalersi di prescrizioni –semmai maturate-, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2937 c.c.
Negli altri casi invece, non vi è prova della notifica dei e delle cartelle Parte_2
di pagamento e comunque trattasi di infrazioni che si assumono commesse addirittura negli anni dal 2009 al 2013, sicchè in assenza di atti interruttivi, il termine di quinquennale di prescrizione è ampiamente spirato sino alla notifica dell'atto impugnato.
Gli unici casi in cui vi è la prova della notifica di per infrazioni Parte_2
risalenti al 2014 e 2015, sono quelli de 18) cartella Controparte_8
esattoriale n.09720160129048376000 relativa ad un del 17.8.2014, Parte_2 notificato il 28.8.2014; 20) la n. 09720160145671827000 relativa ad un
VAV del 17.8.2014 notificato il 23.1.2015; 24) la n. 0972017013112376000
era relativa ad un VAV del 12.7.2015 notificato il 24.8.2017; 25) la n.
09720170141715464000 relativa ad un VAV del 24.10.2015 notificato il
15.12.2015, ma la cui cartella è stata emessa anche per infrazioni contestate da CP_1
Solo rispetto a dette cartelle, il termine di prescrizione quinquennale, dalla notifica dei VAV alla notifica dell'atto di intimazione di pagamento
(22.10.2019), non è decorso.
Quanto alle maggiorazioni, la stessa risulta perfettamente legittima ed anzi costituisce scelta non discrezionale, ma obbligata, in ossequio alle disposizioni normative in materia. La Corte di Cassazione si è uniformemente espressa sulla legittimità dell'applicazione della maggiorazione semestrale del 10% sulle somme da riscuotere per multe stradali non pagate (Cass. Civ. 22 ottobre 2007, n. 22100; Cass. Civ., Sez.
I, n. 3715/2003; Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23631).
Peraltro, con riferimento alla cartella n.0972060019490942000, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ogni caso va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tutte le parti, in quanto sono legittimati passivi sia gli enti impositori, tenuti a provare la fonte della pretesa creditoria e la notifica dei relativi VAV, sia
, per quanto concerne la notifica delle cartelle Controparte_15
esattoriali, di sua specifica competenza.
Stante la parziale reciproca soccombenza tra l'opponente e le parti
[...]
, , CP_1 Controparte_6 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_18 Controparte_19 , le spese di lite tra queste vanno Controparte_30
interamente compensate.
Per le restanti parti le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, scaglione corrispondente alle singole sanzioni annullate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199016256606000 così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla le seguenti cartelle: Cartella n°09720150131446379000, dell'importo di complessivi €
667,52; Cartella n°09720150135152534001, dell'importo di complessivi €
177,38; Cartella n°09720150145712579000, dell'importo di complessivi €
598,34; Cartella n°09720150169659978000, dell'importo di complessivi €
707,08; Cartella n°09720150180140775000, dell'importo di complessivi €
650,46; Cartella n°09720150207827885000, dell'importo di complessivi €
721,17; Cartella n°09720160019490942000, dell'importo di complessivi €
654,03; Cartella n°09720160115967425000 dell'importo di complessivi €
2.093,72; Cartella n°09720160142335450000, dell'importo di complessivi
€ 1.945,60;
Cartella n°09720160169052330000, dell'importo di complessivi € 310,96;
Cartella n°09720160221621182000, dell'importo di complessivi €
8.124,21; Cartella n°09720170141715464000, solo per l'importo di euro 1.096,61 relativo ai VAV del Controparte_8
Cartella n°09720170165837442000, dell'importo di complessivi €
1.776,57;
Cartella n°09720180025169968000, dell'importo di complessivi €
2.257,33;
Cartella n°09720180048774176000, dell'importo di complessivi €
2.318,66;
Cartella n°09720180062818792000, dell'importo di complessivi € 954,51;
Cartella n°09720180085063382000, dell'importo di complessivi €
3.293,56;
Cartella n°09720180108502622000, dell'importo di complessivi € 603,43;
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alla cartella di pagamento n. 0972060019490942000;
-compensa interamente le spese di lite tra l'opponente e le parti opposte
, CP_1 Controparte_6 Controparte_3 [...]
, CP_4 Controparte_8 Controparte_18 CP_19
;
[...] Controparte_30
-condanna il , alla refusione delle spese di lite Controparte_31
sostenute dall'opponente che si liquidano in euro 462,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, il il e la , alla Controparte_5 Controparte_7 Controparte_10
refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano per ciascuno, in euro 462,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, la alla Controparte_9
refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in euro 1.200,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché la Provincia di Brescia alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in euro 1.200,00 per competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, il tutto da attribuire al procuratore antistatario.
Roma, 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
09720160115967425000 notificata il 21.4.2016. Inoltre, deduceva che nel