TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10371/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10371/2021 promossa da:
(cf ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
31/12/1983 elett. dom. in VIA ELEONORA D'ANGIO', 2 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.
SILLUZIO FRANCESCO (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf. , nato a [...], il30/04/1951, CP_1 C.F._3
elett. dom. in VIALE XX SETTEMBRE 76 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.PEDULLA' LUCA
(cf ) giusta procura in atti C.F._4
CONVENUTA
All'udienza del 27.05.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.07.2021, rappresentava che, in data 03.08.2017, per Parte_1
i rogiti del notaio dott.ssa , stipulava atto pubblico di compravendita di un Persona_1 terreno sito in Belpasso (CT), nella veste di venditrice insieme alla madre e alla di lei CP_1 sorella , nei confronti dell'acquirente “Società Cooperativa Agricola Meridionale” con sede CP_2 in Aci Sant'Antonio (CT); che il prezzo della vendita è stato convenuto ed interamente pagato in euro
235.000,00, inviati per migliore comodità dell'acquirente alla sig.ra in un'unica CP_1 soluzione, così come chiaramente espresso in seno all'atto pubblico citato;
che, tuttavia, benché la somma sopra indicata fosse stata dalla convenuta interamente riscossa, a tutt'oggi, la sig.ra Parte_1 non ha ancora ricevuto la sua quota, pari ad 1/6 della superiore somma (€ 39.500,00),
[...] somma che le spetta per legge attesa la qualità di comproprietaria dell'immobile in pari quota, per averlo ricevuto in eredità dal padre. Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della sig.ra e per l'effetto condannarla alla corresponsione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute alla sig.ra € 39.500,00 oltre ad interessi moratori e Parte_1 rivalutazione da calcolarsi fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva , la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata e chiedeva, a CP_1 seguito di accoglimento di istanza di rimessione in termini con ordinanza del 12.07.2022: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea così come formulata in1 citazione e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e in particolare dell'eccezione di inadempimento proposta dalla convenuta e dell'intervenuto successivo accordo vigente tra le parti, accertare e dichiarare l'intervenuto parziale adempimento da parte della convenuta del contratto di compravendita verbale stipulato tra le parti, defalcando dalla somma complessiva di € 39.166,00 la somma di €. 19.465,00, costituita dalle analizzate somme di euro 17.297,00 + 1420,00 + 748,00 restando così onerata parte convenuta al versamento a favore della sig.ra della minor Parte_1 somma pari ad euro 19.701,00; rigettare, con qualsiasi formula e/o statuizione la richiesta attorea di corresponsione degli interessi moratori, in quanto non dovuti in virtù di quanto motivato in parte narrativa.
Con ordinanza del 17.10.2023, ai sensi dell'art.186 bis c.p.c., veniva disposto il pagamento a favore di parte attrice della complessiva somma di euro 15.299,00. Quindi, espletata la prova per testi e la c.t.u., con note depositate il 21.05.2025, entrambe le parti dichiaravano di rinunciare all'azione, avendo raggiunto un accordo transattivo in data 22.04.2025. Quindi, all'udienza del 27.05.2025, parte convenuta nel ribadire quanto precedentemente dichiarato, chiedeva la cessazione della materia del pagina 2 di 3 contendere. Sicchè, la causa veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190
c.p.c.
Ciò posto, non può che rilevarsi la cessazione della materia del contendere, stante la mancanza sopravvenuta di interesse alla prosecuzione del giudizio, atteso l'intervenuto accordo transattivo.
Sicchè, stante l'esito della causa ed il comportamento processuale delle parti, per come sopra evidenziato, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10371/2021 promossa da:
(cf ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
31/12/1983 elett. dom. in VIA ELEONORA D'ANGIO', 2 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.
SILLUZIO FRANCESCO (cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf. , nato a [...], il30/04/1951, CP_1 C.F._3
elett. dom. in VIALE XX SETTEMBRE 76 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.PEDULLA' LUCA
(cf ) giusta procura in atti C.F._4
CONVENUTA
All'udienza del 27.05.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.07.2021, rappresentava che, in data 03.08.2017, per Parte_1
i rogiti del notaio dott.ssa , stipulava atto pubblico di compravendita di un Persona_1 terreno sito in Belpasso (CT), nella veste di venditrice insieme alla madre e alla di lei CP_1 sorella , nei confronti dell'acquirente “Società Cooperativa Agricola Meridionale” con sede CP_2 in Aci Sant'Antonio (CT); che il prezzo della vendita è stato convenuto ed interamente pagato in euro
235.000,00, inviati per migliore comodità dell'acquirente alla sig.ra in un'unica CP_1 soluzione, così come chiaramente espresso in seno all'atto pubblico citato;
che, tuttavia, benché la somma sopra indicata fosse stata dalla convenuta interamente riscossa, a tutt'oggi, la sig.ra Parte_1 non ha ancora ricevuto la sua quota, pari ad 1/6 della superiore somma (€ 39.500,00),
[...] somma che le spetta per legge attesa la qualità di comproprietaria dell'immobile in pari quota, per averlo ricevuto in eredità dal padre. Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della sig.ra e per l'effetto condannarla alla corresponsione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute alla sig.ra € 39.500,00 oltre ad interessi moratori e Parte_1 rivalutazione da calcolarsi fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva , la quale contestava in fatto ed in diritto la domanda avanzata e chiedeva, a CP_1 seguito di accoglimento di istanza di rimessione in termini con ordinanza del 12.07.2022: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa attorea così come formulata in1 citazione e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e in particolare dell'eccezione di inadempimento proposta dalla convenuta e dell'intervenuto successivo accordo vigente tra le parti, accertare e dichiarare l'intervenuto parziale adempimento da parte della convenuta del contratto di compravendita verbale stipulato tra le parti, defalcando dalla somma complessiva di € 39.166,00 la somma di €. 19.465,00, costituita dalle analizzate somme di euro 17.297,00 + 1420,00 + 748,00 restando così onerata parte convenuta al versamento a favore della sig.ra della minor Parte_1 somma pari ad euro 19.701,00; rigettare, con qualsiasi formula e/o statuizione la richiesta attorea di corresponsione degli interessi moratori, in quanto non dovuti in virtù di quanto motivato in parte narrativa.
Con ordinanza del 17.10.2023, ai sensi dell'art.186 bis c.p.c., veniva disposto il pagamento a favore di parte attrice della complessiva somma di euro 15.299,00. Quindi, espletata la prova per testi e la c.t.u., con note depositate il 21.05.2025, entrambe le parti dichiaravano di rinunciare all'azione, avendo raggiunto un accordo transattivo in data 22.04.2025. Quindi, all'udienza del 27.05.2025, parte convenuta nel ribadire quanto precedentemente dichiarato, chiedeva la cessazione della materia del pagina 2 di 3 contendere. Sicchè, la causa veniva posta in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'art.190
c.p.c.
Ciò posto, non può che rilevarsi la cessazione della materia del contendere, stante la mancanza sopravvenuta di interesse alla prosecuzione del giudizio, atteso l'intervenuto accordo transattivo.
Sicchè, stante l'esito della causa ed il comportamento processuale delle parti, per come sopra evidenziato, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 22 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 3 di 3