Decreto cautelare 24 febbraio 2026
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 24/04/2026, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2026, proposto da
IR LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rubino e Pasqualina Pierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione DGS n. 3187 del 30.12.2025, n. DetSet 1023 del 30.12.2025, avente ad oggetto: procedura selettiva relativa al reclutamento di n. 1 posto di funzionario amministrativo - area dei funzionari e delle E.Q. (ex cat. D) mediante l'istituto della progressione verticale, secondo il regime transitorio, ex art. 52 co. 1 - bis d.lgs. n. 165/2001. Presa atto esiti ed approvazione schema contratto individuale di lavoro, nella parte in cui assegna ad altro candidato un punteggio superiore rispetto a quello allo stesso spettante, collocando così la ricorrente in una posizione inferiore;
- del verbale n. 1 del 29.12.2025 della Commissione esaminatrice relativa alla procedura selettiva relativa ad 1 posto di funzionario amministrativo - area dei funzionari e delle E.Q. (ex cat. D) a tempo pieno e indeterminato mediante progressione verticale ex art. 52 co. 1 - bis d.lgs. n. 165/2001 secondo il regime transitorio previsto dall'art. 7 del Regolamento sulle progressioni verticali adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2023, come nominata con determinazione dirigenziale n. 3138 del 23 dicembre 2025, nella parte in cui attribuisce il punteggio ad alcuni candidati in contrasto con l'Avviso di selezione, e comunque per quanto d'interesse per la ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, anche non conosciuto e non espressamente menzionato, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale n. 2 del 30.12.2025 della Commissione esaminatrice relativa alla procedura selettiva relativa ad 1 posto di funzionario amministrativo - area dei funzionari e delle E.Q. (ex cat. D) a tempo pieno e indeterminato mediante progressione verticale ex art. 52 co. 1 - bis d.lgs. n. 165/2001 secondo il regime transitorio previsto dall'art. 7 del Regolamento sulle progressioni verticali adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2023, come nominata con determinazione dirigenziale n. 3138 del 23 dicembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e di IN AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa VA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato la Determinazione DGS n. 3187 del 30.12.2025, n. DetSet 1023 del 30.12.2025, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva relativa al reclutamento di n. 1 posto di funzionario amministrativo - area dei funzionari e delle E.Q. (ex cat. D) mediante l'istituto della progressione verticale, secondo il regime transitorio, ex art. 52 co. 1 - bis d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui assegna ad altro candidato un punteggio superiore collocandola in posizione deteriore;
- si sono costituiti in giudizio il Comune di Nola e il controinteressato, eccependo la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, poiché il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela con la determinazione dirigenziale n. 662 del 12/03/2026;
- all’udienza camerale del 25 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso. ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate, poichè l’interesse alla decisione del ricorso è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla sua proposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
VA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VA RI | NA PP |
IL SEGRETARIO