TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/07/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1664/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PELLEGRINO ANGELA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA ALESSIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio concordatario il 19.6.1999, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Butera, anno 1999 Parte II Serie A n. 12, unione dalla quale sono nati due
1 figli – nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
22.9.2005, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza dell'11.3.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza resa in data 17.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
31.8.1974 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Butera, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Butera al n. 12,
P. II Serie A, anno 1999).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale,
l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PELLEGRINO ANGELA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. VENTURA ALESSIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio concordatario il 19.6.1999, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Butera, anno 1999 Parte II Serie A n. 12, unione dalla quale sono nati due
1 figli – nato a [...] il [...], e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
22.9.2005, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza dell'11.3.2025, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza resa in data 17.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Sussistendone i presupposti di legge e rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
31.8.1974 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Butera, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Butera al n. 12,
P. II Serie A, anno 1999).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale,
l'8.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
2