Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 18
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Duplicazione del contributo unificato

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'atto impugnato irrogava la sanzione e indicava il contributo omesso solo quale base di calcolo, richiedendolo perché ancora non pagato.

  • Rigettato
    Avvenuto ravvedimento operoso

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il ravvedimento operoso è stato effettuato solo dopo la notificazione dell'avviso di irrogazione impugnato.

  • Accolto
    Illegalità, difetto di motivazione e sproporzione della sanzione

    La Corte ha ritenuto il motivo parzialmente fondato, poiché la sanzione era legale nel senso che applicata in fattispecie prevista dalla legge, ma la misura del 200% non era motivata. La Corte ha ritenuto che la sanzione legale applicabile fosse quella minima edittale del 100% a causa dell'assenza di particolari elementi giustificativi per la misura massima e considerando la personalità dell'agente e le difficoltà burocratiche.

  • Altro
    Mancata considerazione di giuste legali ragioni per la compensazione delle spese di primo grado

    La Corte ha ritenuto il motivo assorbito in conseguenza della parziale accoglienza dell'appello e della conseguente riformulazione della regolazione delle spese anche di primo grado.

  • Accolto
    Riduzione della sanzione

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello e ha determinato la sanzione in euro 1.500,00 (corrispondente al 100% del contributo unificato omesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 18
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo