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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4318/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5423/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- C PR FER AM n. 02880202400004781000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la comunicazione di fermo amministrativo con notifica perfezionatasi in data 25 marzo
2024 n. 02880202400004781000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, per brevità,
"AdER" o "Agente della Riscossione") nei confronti della contribuente Sig.ra Ricorrente_1.
Con tale atto, l'Ente impositore intimava il pagamento della complessiva somma di € 56.503,27 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, con l'espresso avvertimento che, in difetto di tempestivo adempimento, si sarebbe proceduto, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'iscrizione del vincolo cautelare del fermo amministrativo sull'autoveicolo di proprietà della debitrice, targato Targa_1
La pretesa creditoria sottesa riguardava su una pluralità di partite iscritte a ruolo, tra le quali assumeva rilievo dirimente, ai fini del presente giudizio, la cartella di pagamento n. 02820220026048951000 per IVA e relativi accessori per l'anno d'imposta 2017, ammontante a un importo parziale di € 14.487,00.
1.1 Il giudizio di primo grado
Con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta (R.G.R. n. la ricorrente impugnava il suddetto preavviso di fermo, articolando una difesa fondata su plurimi motivi di doglianza, sia formali che sostanziali.
In particolare, la ricorrente deduceva:
- inesistenza giuridica e/o nullità insanabile del preavviso di fermo per difetto di valida sottoscrizione. La difesa lamentava che l'atto notificato recasse esclusivamente l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, in violazione del combinato disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), invocando giurisprudenza di merito e di legittimità
(segnatamente Cass. Civ. ord. n. 24681/2022) a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di firma autografa o digitale validamente attestata su copia analogica viziasse radicalmente l'atto.
- omessa notifica dell'atto presupposto, specificamente della cartella di pagamento n.
02820220026048951000. La ricorrente eccepiva che l'Agente della Riscossione non avesse fornito prova idonea del perfezionamento del procedimento notificatorio, limitandosi a produrre relate di notifica o avvisi di ricevimento senza allegare la copia dell'atto che si assumeva notificato, impedendo così la verifica del contenuto del plico e violando gli obblighi di conservazione documentale sanciti, tra l'altro, dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2022.
- violazione dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, per omessa notifica dell'intimazione di pagamento
(c.d. avviso di mora). La difesa evidenziava che tra la data della presunta notifica della cartella (11 novembre
2022) e quella del preavviso di fermo (25 marzo 2024) era intercorso un lasso di tempo superiore all'anno, rendendo obbligatoria la previa notifica dell'intimazione ad adempiere, pena la nullità degli atti successivi, conformemente a quanto statuito da Cass. n. 25561/2014.
- difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, stante la mancata allegazione degli atti richiamati nella cartella (nello specifico, una sentenza), con conseguente lesione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento tramite servizio postale
(raccomandata A.R.), ricevuta da un delegato della contribuente in data 11 novembre 2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, con la sentenza n. 5423/2024 depositata il 12 dicembre 2024 , rigettava integralmente il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite. I giudici di prime cure fondavano la decisione sui seguenti argomenti essenziali:
- l'Agente della Riscossione aveva assolto l'onere probatorio relativo alla notifica della cartella mediante il deposito dell'avviso di ricevimento postale, documento assistito da fede privilegiata e contestabile solo mediante querela di falso, strumento non attivato dalla ricorrente.
L'eccezione relativa alla firma a stampa era infondata, essendo tale modalità normativamente prevista e ammessa per gli atti seriali della riscossione.
lLeccezione ex art. 50 d.P.R. 602/73 era infondata, aderendo all'orientamento giurisprudenziale (Cass. n.
22018/2017) secondo cui il fermo amministrativo, non essendo atto dell'espropriazione forzata, non necessita della preventiva intimazione di pagamento anche se decorso l'anno dalla notifica della cartella.
iI difetto di motivazione era insussistente trattandosi di atto a contenuto tipizzato.
1.2 I motivi di appello
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la Sig.ra Ricorrente_1 con atto notificato in data 29 maggio 2025 , chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'annullamento del preavviso di fermo.
L'atto di appello si articola in diversi motivi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione NON si è costituita nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado, pur nella sua sinteticità, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in materia di riscossione esattoriale.
DI seguito la disamina analitica dei singoli motivi di gravame.
2.1 Primo Motivo: La validità della sottoscrizione "a stampa" negli atti della riscossione massiva
Il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la sottoscrizione del preavviso di fermo mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile. L'appellante, richiamando l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e l'ordinanza della Cassazione n. 24681/2022, sostiene che tale modalità, in assenza di firma digitale verificabile o attestazione di conformità sulla copia analogica notificata, determini l'inesistenza giuridica o la nullità insanabile dell'atto.
La censura è infondata in quanto frutto di una non corretta sovrapposizione tra la disciplina degli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate e quella specifica degli atti della riscossione.
2.1.1 Il quadro normativo speciale: Art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995
Occorre premettere che per gli atti della riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo, intimazioni), vige una disciplina speciale derogatoria rispetto alle regole generali del Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD). L'art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede espressamente che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati". Sebbene la norma nasca con riferimento ai tributi locali, la giurisprudenza di legittimità ne ha esteso l'applicazione agli atti della riscossione nazionale emessi dall'Agente della Riscossione, in virtù della natura massiva e seriale di tali provvedimenti, che rende materialmente impossibile la sottoscrizione autografa di milioni di atti.
L'appellante fonda la propria tesi su Cass. n. 24681/2022. Tuttavia, tale pronuncia riguardava specificamente la notifica di copie cartacee di atti nativi digitali (avvisi di accertamento) privi di attestazione di conformità.
Tale orientamento è stato superato o comunque circoscritto da interventi successivi della Suprema Corte, specifici per gli atti di riscossione.
In particolare, con la recente Ordinanza n. 11045 del 2024 , la Corte di Cassazione ha statuito che la validità degli atti tributari prodotti con sistemi automatizzati non dipende dalla presenza di una firma grafica, ma dalla loro inequivocabile riferibilità all'ente impositore. La Corte ha chiarito che:
"In tema di atti di liquidazione e accertamento... prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile... sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto.".
La ratio di tale principio risiede nel bilanciamento tra il diritto di difesa del contribuente (che deve poter identificare la provenienza dell'atto) e il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che impone modalità di produzione degli atti compatibili con i volumi della riscossione nazionale.
Nel caso di specie, il preavviso di fermo reca l'intestazione dell'AdER, il numero identificativo univoco, la causale del debito e l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento. Tali elementi sono sufficienti ad attribuire la paternità dell'atto all'Ufficio, escludendo in radice l'ipotesi di inesistenza giuridica.
2.2 Secondo Motivo: La prova della notifica della cartella e l'onere probatorio sul "contenuto" del plico
Il secondo motivo attiene alla prova della notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento). L'appellante sostiene che la produzione del solo avviso di ricevimento (c.d. "cartolina"), senza la copia della cartella contenuta nel plico, sia insufficiente a provare il perfezionamento della notifica, invocando il principio di
"vicinanza della prova" e citando impropriamente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. n.
4/2022) riguardante l'accesso agli atti.
La tesi difensiva non può essere accolta, scontrandosi con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità tributaria.
La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che, nel caso di notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale (art. 26 d.P.R. 602/73), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è validamente fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento(es. Cass. Ord. n. 5818/2024, Cass. Ord. n. 23473/2024, la quale specifica che l'obbligo di conservazione quinquennale (art. 26 DPR 602/73) è soddisfatto conservando la matrice o la copia con la relazione di notifica/avviso di ricevimento).
.L'avviso di ricevimento costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso delle circostanze attestate dall'ufficiale postale, ivi compresa la consegna del plico chiuso identificato dal codice a barre. Tale codice a barre è univocamente associato, nei sistemi informatici dell'Agente della Riscossione, alla cartella di pagamento specifica.
La giurisprudenza (Cass. n. 20769/2021 e Cass. n. 23902/2017 ) ha chiarito che spetta al destinatario che eccepisce la diversità del contenuto del plico l'onere di fornirne la prova positiva.
Pertanto, la produzione dell'avviso di ricevimento datato 11.11.2022, recante la firma di un delegato della contribuente (circostanza non disconosciuta con querela di falso), prova la regolare notifica della cartella n.
02820220026048951000. La mancata impugnazione di tale atto nei termini decadenziali di 60 giorni ha determinato la definitività della pretesa tributaria, rendendo inammissibili le doglianze di merito in questa sede (c.d. cristallizzazione della pretesa), come correttamente rilevato dai giudici di primo grado richiamando
Cass. n. 23346/2024.
2.3 Terzo Motivo: L'applicabilità dell'Art. 50 d.P.R. 602/73 al fermo amministrativo
La ricorrente sostiene che il fermo amministrativo sia nullo perché non preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento (avviso di mora), nonostante fosse trascorso più di un anno dalla notifica della cartella
(11.11.2022 - 25.03.2024). Si invoca l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973: "Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere".
L'appellante si basa sul precedente di Cass. n. 25561/2014 , che estendeva tale obbligo all'ipoteca. Tuttavia, tale orientamento è stato superato da una più attenta analisi della natura giuridica del fermo.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 15354/2015) hanno definito il fermo amministrativo (art. 86 d.P.
R. 602/73) non come un atto dell'espropriazione forzata, bensì come una misura cautelare e coercitiva indiretta. Esso non segna l'inizio dell'esecuzione (che avviene col pignoramento), ma serve a "congelare" il bene nel patrimonio del debitore e a esercitare pressione per l'adempimento.
Non essendo un atto di "esecuzione forzata" in senso stretto, il fermo non soggiace automaticamente alle regole formali del Titolo II del d.P.R. 602/73 riguardanti l'espropriazione, salvo che la legge non lo preveda espressamente.
La questione, comunque, è stata definitivamente risolta dalla recentissima Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7156 del 17 marzo 2025 , intervenuta proprio a dirimere i dubbi residui su questo punto.
In tale pronuncia, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: "Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati [...] non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, per cui il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile soltanto nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata".
Pertanto, il motivo è infondato.
2.4 Quarto Motivo: Difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati
L'appellante deduce la nullità del preavviso per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, in quanto la cartella di pagamento sottesa richiamava gli estremi di una sentenza senza allegarla materialmente.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
L'eventuale vizio di motivazione della cartella di pagamento (mancata allegazione della sentenza) costituiva un vizio proprio di quell'atto, che avrebbe dovuto essere fatto valere mediante impugnazione tempestiva della cartella stessa entro i termini di legge (60 giorni dalla notifica del novembre 2022). Non avendola impugnata, la contribuente ha prestato acquiescenza, sanando ogni vizio formale.
In conclusione, l'appello proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 si rivela infondato sotto tutti i profili dedotti e deve essere respinto.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata.
NULLA per le spese di appello.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4318/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5423/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- C PR FER AM n. 02880202400004781000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la comunicazione di fermo amministrativo con notifica perfezionatasi in data 25 marzo
2024 n. 02880202400004781000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, per brevità,
"AdER" o "Agente della Riscossione") nei confronti della contribuente Sig.ra Ricorrente_1.
Con tale atto, l'Ente impositore intimava il pagamento della complessiva somma di € 56.503,27 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, con l'espresso avvertimento che, in difetto di tempestivo adempimento, si sarebbe proceduto, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'iscrizione del vincolo cautelare del fermo amministrativo sull'autoveicolo di proprietà della debitrice, targato Targa_1
La pretesa creditoria sottesa riguardava su una pluralità di partite iscritte a ruolo, tra le quali assumeva rilievo dirimente, ai fini del presente giudizio, la cartella di pagamento n. 02820220026048951000 per IVA e relativi accessori per l'anno d'imposta 2017, ammontante a un importo parziale di € 14.487,00.
1.1 Il giudizio di primo grado
Con ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta (R.G.R. n. la ricorrente impugnava il suddetto preavviso di fermo, articolando una difesa fondata su plurimi motivi di doglianza, sia formali che sostanziali.
In particolare, la ricorrente deduceva:
- inesistenza giuridica e/o nullità insanabile del preavviso di fermo per difetto di valida sottoscrizione. La difesa lamentava che l'atto notificato recasse esclusivamente l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, in violazione del combinato disposto dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), invocando giurisprudenza di merito e di legittimità
(segnatamente Cass. Civ. ord. n. 24681/2022) a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di firma autografa o digitale validamente attestata su copia analogica viziasse radicalmente l'atto.
- omessa notifica dell'atto presupposto, specificamente della cartella di pagamento n.
02820220026048951000. La ricorrente eccepiva che l'Agente della Riscossione non avesse fornito prova idonea del perfezionamento del procedimento notificatorio, limitandosi a produrre relate di notifica o avvisi di ricevimento senza allegare la copia dell'atto che si assumeva notificato, impedendo così la verifica del contenuto del plico e violando gli obblighi di conservazione documentale sanciti, tra l'altro, dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2022.
- violazione dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, per omessa notifica dell'intimazione di pagamento
(c.d. avviso di mora). La difesa evidenziava che tra la data della presunta notifica della cartella (11 novembre
2022) e quella del preavviso di fermo (25 marzo 2024) era intercorso un lasso di tempo superiore all'anno, rendendo obbligatoria la previa notifica dell'intimazione ad adempiere, pena la nullità degli atti successivi, conformemente a quanto statuito da Cass. n. 25561/2014.
- difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, stante la mancata allegazione degli atti richiamati nella cartella (nello specifico, una sentenza), con conseguente lesione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la regolarità della notifica della cartella di pagamento tramite servizio postale
(raccomandata A.R.), ricevuta da un delegato della contribuente in data 11 novembre 2022.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, con la sentenza n. 5423/2024 depositata il 12 dicembre 2024 , rigettava integralmente il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite. I giudici di prime cure fondavano la decisione sui seguenti argomenti essenziali:
- l'Agente della Riscossione aveva assolto l'onere probatorio relativo alla notifica della cartella mediante il deposito dell'avviso di ricevimento postale, documento assistito da fede privilegiata e contestabile solo mediante querela di falso, strumento non attivato dalla ricorrente.
L'eccezione relativa alla firma a stampa era infondata, essendo tale modalità normativamente prevista e ammessa per gli atti seriali della riscossione.
lLeccezione ex art. 50 d.P.R. 602/73 era infondata, aderendo all'orientamento giurisprudenziale (Cass. n.
22018/2017) secondo cui il fermo amministrativo, non essendo atto dell'espropriazione forzata, non necessita della preventiva intimazione di pagamento anche se decorso l'anno dalla notifica della cartella.
iI difetto di motivazione era insussistente trattandosi di atto a contenuto tipizzato.
1.2 I motivi di appello
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la Sig.ra Ricorrente_1 con atto notificato in data 29 maggio 2025 , chiedendo la riforma integrale della sentenza e l'annullamento del preavviso di fermo.
L'atto di appello si articola in diversi motivi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione NON si è costituita nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado, pur nella sua sinteticità, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in materia di riscossione esattoriale.
DI seguito la disamina analitica dei singoli motivi di gravame.
2.1 Primo Motivo: La validità della sottoscrizione "a stampa" negli atti della riscossione massiva
Il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto valida la sottoscrizione del preavviso di fermo mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile. L'appellante, richiamando l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e l'ordinanza della Cassazione n. 24681/2022, sostiene che tale modalità, in assenza di firma digitale verificabile o attestazione di conformità sulla copia analogica notificata, determini l'inesistenza giuridica o la nullità insanabile dell'atto.
La censura è infondata in quanto frutto di una non corretta sovrapposizione tra la disciplina degli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate e quella specifica degli atti della riscossione.
2.1.1 Il quadro normativo speciale: Art. 1, comma 87, Legge n. 549/1995
Occorre premettere che per gli atti della riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo, intimazioni), vige una disciplina speciale derogatoria rispetto alle regole generali del Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD). L'art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede espressamente che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati". Sebbene la norma nasca con riferimento ai tributi locali, la giurisprudenza di legittimità ne ha esteso l'applicazione agli atti della riscossione nazionale emessi dall'Agente della Riscossione, in virtù della natura massiva e seriale di tali provvedimenti, che rende materialmente impossibile la sottoscrizione autografa di milioni di atti.
L'appellante fonda la propria tesi su Cass. n. 24681/2022. Tuttavia, tale pronuncia riguardava specificamente la notifica di copie cartacee di atti nativi digitali (avvisi di accertamento) privi di attestazione di conformità.
Tale orientamento è stato superato o comunque circoscritto da interventi successivi della Suprema Corte, specifici per gli atti di riscossione.
In particolare, con la recente Ordinanza n. 11045 del 2024 , la Corte di Cassazione ha statuito che la validità degli atti tributari prodotti con sistemi automatizzati non dipende dalla presenza di una firma grafica, ma dalla loro inequivocabile riferibilità all'ente impositore. La Corte ha chiarito che:
"In tema di atti di liquidazione e accertamento... prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile... sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto.".
La ratio di tale principio risiede nel bilanciamento tra il diritto di difesa del contribuente (che deve poter identificare la provenienza dell'atto) e il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che impone modalità di produzione degli atti compatibili con i volumi della riscossione nazionale.
Nel caso di specie, il preavviso di fermo reca l'intestazione dell'AdER, il numero identificativo univoco, la causale del debito e l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento. Tali elementi sono sufficienti ad attribuire la paternità dell'atto all'Ufficio, escludendo in radice l'ipotesi di inesistenza giuridica.
2.2 Secondo Motivo: La prova della notifica della cartella e l'onere probatorio sul "contenuto" del plico
Il secondo motivo attiene alla prova della notifica dell'atto presupposto (la cartella di pagamento). L'appellante sostiene che la produzione del solo avviso di ricevimento (c.d. "cartolina"), senza la copia della cartella contenuta nel plico, sia insufficiente a provare il perfezionamento della notifica, invocando il principio di
"vicinanza della prova" e citando impropriamente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. n.
4/2022) riguardante l'accesso agli atti.
La tesi difensiva non può essere accolta, scontrandosi con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità tributaria.
La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che, nel caso di notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale (art. 26 d.P.R. 602/73), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è validamente fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento(es. Cass. Ord. n. 5818/2024, Cass. Ord. n. 23473/2024, la quale specifica che l'obbligo di conservazione quinquennale (art. 26 DPR 602/73) è soddisfatto conservando la matrice o la copia con la relazione di notifica/avviso di ricevimento).
.L'avviso di ricevimento costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso delle circostanze attestate dall'ufficiale postale, ivi compresa la consegna del plico chiuso identificato dal codice a barre. Tale codice a barre è univocamente associato, nei sistemi informatici dell'Agente della Riscossione, alla cartella di pagamento specifica.
La giurisprudenza (Cass. n. 20769/2021 e Cass. n. 23902/2017 ) ha chiarito che spetta al destinatario che eccepisce la diversità del contenuto del plico l'onere di fornirne la prova positiva.
Pertanto, la produzione dell'avviso di ricevimento datato 11.11.2022, recante la firma di un delegato della contribuente (circostanza non disconosciuta con querela di falso), prova la regolare notifica della cartella n.
02820220026048951000. La mancata impugnazione di tale atto nei termini decadenziali di 60 giorni ha determinato la definitività della pretesa tributaria, rendendo inammissibili le doglianze di merito in questa sede (c.d. cristallizzazione della pretesa), come correttamente rilevato dai giudici di primo grado richiamando
Cass. n. 23346/2024.
2.3 Terzo Motivo: L'applicabilità dell'Art. 50 d.P.R. 602/73 al fermo amministrativo
La ricorrente sostiene che il fermo amministrativo sia nullo perché non preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento (avviso di mora), nonostante fosse trascorso più di un anno dalla notifica della cartella
(11.11.2022 - 25.03.2024). Si invoca l'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973: "Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere".
L'appellante si basa sul precedente di Cass. n. 25561/2014 , che estendeva tale obbligo all'ipoteca. Tuttavia, tale orientamento è stato superato da una più attenta analisi della natura giuridica del fermo.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 15354/2015) hanno definito il fermo amministrativo (art. 86 d.P.
R. 602/73) non come un atto dell'espropriazione forzata, bensì come una misura cautelare e coercitiva indiretta. Esso non segna l'inizio dell'esecuzione (che avviene col pignoramento), ma serve a "congelare" il bene nel patrimonio del debitore e a esercitare pressione per l'adempimento.
Non essendo un atto di "esecuzione forzata" in senso stretto, il fermo non soggiace automaticamente alle regole formali del Titolo II del d.P.R. 602/73 riguardanti l'espropriazione, salvo che la legge non lo preveda espressamente.
La questione, comunque, è stata definitivamente risolta dalla recentissima Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 7156 del 17 marzo 2025 , intervenuta proprio a dirimere i dubbi residui su questo punto.
In tale pronuncia, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: "Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati [...] non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, per cui il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile soltanto nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata".
Pertanto, il motivo è infondato.
2.4 Quarto Motivo: Difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati
L'appellante deduce la nullità del preavviso per violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, in quanto la cartella di pagamento sottesa richiamava gli estremi di una sentenza senza allegarla materialmente.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
L'eventuale vizio di motivazione della cartella di pagamento (mancata allegazione della sentenza) costituiva un vizio proprio di quell'atto, che avrebbe dovuto essere fatto valere mediante impugnazione tempestiva della cartella stessa entro i termini di legge (60 giorni dalla notifica del novembre 2022). Non avendola impugnata, la contribuente ha prestato acquiescenza, sanando ogni vizio formale.
In conclusione, l'appello proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 si rivela infondato sotto tutti i profili dedotti e deve essere respinto.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata.
NULLA per le spese di appello.