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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2656/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2656/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Ferrara Parte_1
ATTRICE
contro in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Lucio TI
CONVENUTA
e
, Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_4
e l' rispettivamente proprietario e società tenuta
[...] Controparte_1
alla responsabilità civile del veicolo Lancia tg. AY376EB, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro verificatosi in data 02/01/2011, alle ore 01:00 circa, in Piazzolla di Nola
alla via Nola – San Gennaro Vesuviano, allorquando viaggiava quale terza trasportata a bordo del predetto veicolo (nell'occasione condotto da CP_5
.
[...]
Provvedeva a costituirsi in giudizio l' la quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso della prima udienza, parte attrice veniva autorizzata alla citazione in giudizio di e , eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(deceduto nel 2016), le quali, tuttavia, restavano contumaci.
In corso di causa, veniva espletata una C.T.U. medico legale e, a seguito del relativo deposito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 03/07/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione, in forma abbreviata, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare, appare priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata da parte convenuta, apparendo la stessa formulata in maniera del tutto generica e priva di qualsiasi supporto probatorio.
Parimenti infondata appare l'eccepita improponibilità della domanda attorea per incompletezza della lettera di messa in mora notificata alla Controparte_1
ex artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005, non solo per l'assoluta
[...]
genericità nella formulazione della predetta eccezione (priva anche dell'indicazione degli elementi mancanti) ma, soprattutto, poiché sconfessata dal deposito in atti di una serie di raccomandate inviate dall'attrice all'assicurazione convenuta e contenenti tutti i dettami richiesti dalla normativa vigente in materia.
Tanto premesso, va rammentato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì ricordato che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
3 espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Nel caso in esame, la dinamica del sinistro oggetto di causa veniva contestata in maniera del tutto generica, operando quindi, sul punto, il disposto normativo sopra richiamato.
Venendo al quantum del risarcimento dovuto, ben può farsi riferimento alla consulenza redatta dal C.T.U. nominato dal Tribunale, le cui conclusioni possono essere condivise in quanto sufficientemente approfondita, argomentata ed immune da vizi logici (in merito va rammentato che “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” - Cass. civ. 7947/2020).
Ebbene, nella predetta CTU veniva riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro indicata in citazione ed il consulente confermava la sussistenza, in capo all'attrice, di “[...] un grave
trauma vertebro cervicale distorsivo, interessante il metamero C5 -C6 con
lussazione, con intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con
artrodesi intersomatica + plating”. In particolare, il CTU accertava:
- danno biologico pari al 20%;
4 - 60 giorni di ITT;
- 30 giorni di ITP al 75%;
- 60 giorni di ITP al 50%;
- 30 giorni di ITP al 25%.
Nella liquidazione della somma da attribuire alla danneggiata a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
5 Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 13.800,00 per l'invalidità temporanea e ad € 68.576,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni ventuno al momento del sinistro), per un totale di € 82.376,00; da tale cifra va poi sottratto l'importo di € 42.000,00, incassato dall'attrice dalla in acconto di maggiore avere, e vanno aggiunte le spese Controparte_1
mediche documentate, pari ad € 1.658,46. In conclusione, la somma dovuta all'attrice è pari ad € 42.034,46.
La somma così ottenuta in applicazione delle predette Tabelle va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma,
degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass.
civ. 197/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
- Accoglie la domanda attorea e condanna l' Controparte_1
e in solido tra di loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_3
6 in favore dell'attrice della somma di € 42.034,46 oltre agli interessi come indicati in motivazione;
- Condanna le parti convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.713,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Salvatore Ferrara
dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2656/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Ferrara Parte_1
ATTRICE
contro in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Lucio TI
CONVENUTA
e
, Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_4
e l' rispettivamente proprietario e società tenuta
[...] Controparte_1
alla responsabilità civile del veicolo Lancia tg. AY376EB, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro verificatosi in data 02/01/2011, alle ore 01:00 circa, in Piazzolla di Nola
alla via Nola – San Gennaro Vesuviano, allorquando viaggiava quale terza trasportata a bordo del predetto veicolo (nell'occasione condotto da CP_5
.
[...]
Provvedeva a costituirsi in giudizio l' la quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso della prima udienza, parte attrice veniva autorizzata alla citazione in giudizio di e , eredi di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(deceduto nel 2016), le quali, tuttavia, restavano contumaci.
In corso di causa, veniva espletata una C.T.U. medico legale e, a seguito del relativo deposito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 03/07/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione, in forma abbreviata, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare, appare priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata da parte convenuta, apparendo la stessa formulata in maniera del tutto generica e priva di qualsiasi supporto probatorio.
Parimenti infondata appare l'eccepita improponibilità della domanda attorea per incompletezza della lettera di messa in mora notificata alla Controparte_1
ex artt. 145 e 148 del D. Lgs. 209/2005, non solo per l'assoluta
[...]
genericità nella formulazione della predetta eccezione (priva anche dell'indicazione degli elementi mancanti) ma, soprattutto, poiché sconfessata dal deposito in atti di una serie di raccomandate inviate dall'attrice all'assicurazione convenuta e contenenti tutti i dettami richiesti dalla normativa vigente in materia.
Tanto premesso, va rammentato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì ricordato che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
3 espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Nel caso in esame, la dinamica del sinistro oggetto di causa veniva contestata in maniera del tutto generica, operando quindi, sul punto, il disposto normativo sopra richiamato.
Venendo al quantum del risarcimento dovuto, ben può farsi riferimento alla consulenza redatta dal C.T.U. nominato dal Tribunale, le cui conclusioni possono essere condivise in quanto sufficientemente approfondita, argomentata ed immune da vizi logici (in merito va rammentato che “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” - Cass. civ. 7947/2020).
Ebbene, nella predetta CTU veniva riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro indicata in citazione ed il consulente confermava la sussistenza, in capo all'attrice, di “[...] un grave
trauma vertebro cervicale distorsivo, interessante il metamero C5 -C6 con
lussazione, con intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione con
artrodesi intersomatica + plating”. In particolare, il CTU accertava:
- danno biologico pari al 20%;
4 - 60 giorni di ITT;
- 30 giorni di ITP al 75%;
- 60 giorni di ITP al 50%;
- 30 giorni di ITP al 25%.
Nella liquidazione della somma da attribuire alla danneggiata a titolo di danno biologico, il Tribunale ritiene di dovere fare applicazione delle cd. “Tabelle
Milanesi”, in quanto utilizzate nella maggior parte dei Tribunali italiani, in modo da favorire una tendenziale omogeneità delle liquidazioni sul territorio nazionale. Va inoltre evidenziato come i criteri di calcolo utilizzati nelle predette tabelle abbiano un carattere tendenzialmente onnicomprensivo, in quanto inclusivo anche degli aspetti morali, estetici e relazionali impliciti nella lesione del diritto alla salute (difatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il grado
di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la
misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita
quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed
autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla
persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno
estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione” – Cass. civ. 07/11/2014, n.23778).
5 Ebbene, la cifra che si ottiene a seguito di tale calcolo è pari ad € 13.800,00 per l'invalidità temporanea e ad € 68.576,00 per il danno biologico (per un soggetto di anni ventuno al momento del sinistro), per un totale di € 82.376,00; da tale cifra va poi sottratto l'importo di € 42.000,00, incassato dall'attrice dalla in acconto di maggiore avere, e vanno aggiunte le spese Controparte_1
mediche documentate, pari ad € 1.658,46. In conclusione, la somma dovuta all'attrice è pari ad € 42.034,46.
La somma così ottenuta in applicazione delle predette Tabelle va poi devalutata al momento del fatto storico per essere successivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza con l'ulteriore computo, su detta somma,
degli interessi compensativi al tasso legale;
su tale cifra, poi, dovranno computarsi gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia (alla luce del c.d. criterio del decisum – v. Cass.
civ. 197/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
- Accoglie la domanda attorea e condanna l' Controparte_1
e in solido tra di loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_3
6 in favore dell'attrice della somma di € 42.034,46 oltre agli interessi come indicati in motivazione;
- Condanna le parti convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.713,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Salvatore Ferrara
dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta.
Nola, 06/10/2025
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