Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice
unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5948/2024 R.G., avente per oggetto: “opposizione a precetto”;
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , c.f. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Cundari e dell'Avv. Giuseppina Cinzia Pulvirenti,
giusta procura in atti;
- PARTE OPPONENTE
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_4
- PARTE OPPOSTA CONTUMACE
all'udienza del 29 aprile 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice si riservava di decidere.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_1
giudizio nonostante la regolarità della notificazione della citazione nel presente procedimento.
L'opposizione proposta appare solo parzialmente fondata e va, di conseguenza, accolta nei termini appresso indicati.
Ed infatti, va premesso che con sentenza di questo Tribunale n. 1487/2024 i germani venivano condannati al pagamento, in favore di , , Pt_1 Controparte_1 CP_2
oltre interessi legali dalla data di messa in mora (25.06.2015) al soddisfo, nei limiti dell'attivo ereditario ed esclusivamente con i beni ereditati, oltre al pagamento delle spese di lite e delle spese di C.T.U.
Il in data 07-16.05.2024 ha notificato agli eredi un precetto chiedendo l'intera CP_1
somma di cui alla sentenza.
Orbene, con il primo motivo di opposizione la parte opponente censura l'ammontare richiesto con il precetto considerato che il non poteva agire per l'intero non CP_1
sussistendo la solidarietà attiva tra i creditori.
Detto motivo appare fondato e va, di conseguenza, accolto.
Infatti, «La solidarietà attiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista
in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, poiché non è sufficiente
all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni.
L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei
creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto
dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297 c.c., comma 2, limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune
debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le
eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto,
invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte
avrebbe richiesto» (Cass. n.2267/2019; cfr. in questo senso anche Cass. n.32161/2023).
Non è sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi").
Parimenti fondato è il secondo motivo di opposizione considerato appunto che gli odierni opponenti sono tutti eredi con beneficio di inventario del padre e che nella sentenza di condanna gli stessi sono stati condannati «a pagare in favore degli opposti quanto riconosciuto dovuto dal loro dante causa e segnatamente €. 24.216,00 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (25.06.2015) al soddisfo, nei limiti dell'attivo ereditario (intra
vires hereditatis) ed esclusivamente con i beni ereditari (cum viribus hereditatis). E ciò vale anche con riferimento alle spese processuali, considerato che, in assenza di alcuna diversa statuizione del giudice, «ove la parte deduca di essere erede accettante con
beneficio di inventario e tale qualità non venga contestata, anche ove la condanna alle spese
di lite sia comminata senza far riferimento alla stessa, le conseguenze della soccombenza
sono riferibili alla parte in conformità alle proprie deduzioni, sicché detta parte non è tenuta
oltre il valore dei beni ereditari pervenuti e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le
parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità
beneficiata» (motivazione Cass. n. 9350/2017).
Tuttavia, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è
investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità
del credito (cfr. in questo senso Cass. n.20238/2024).
Indi, nella specie, non sussistendo la prova della sospensione della sentenza, va dichiarato che il precetto in questione è valido limitatamente alla quota del credito spettante a e nei limiti dell'attivo ereditario (intra vires hereditatis) ed esclusivamente Controparte_1
con i beni ereditari (cum viribus hereditatis).
Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi, in relazione all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, per lasciare a carico degli opponenti 1/3 delle spese processuali, mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da CP_1
euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia
Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5948/2024 R.G.,
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso il precetto notificato in data 07-16.05.2024,
dichiara che il precetto in questione è valido limitatamente alla quota di CP_1
e nei limiti dell'attivo ereditario (intra vires hereditatis) ed esclusivamente con i beni
[...]
ereditari (cum viribus hereditatis).
Condanna il al rimborso in favore della controparte di metà delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi euro 3.731,00, di cui euro 347,00 (2/3 di euro 518,00)
per spese ed euro 3.384,67 per compensi, di cui euro 612,67 (2/3 di euro 919,00) per fase di studio, euro 518,00 (2/3 di euro 777,00) per fase introduttiva del giudizio, euro 1.120,00 (2/3
di euro 1.680,00) per fase istruttoria, euro 1.134,00 (2/3 di euro 1.701,00) per fase decisoria,
oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa il restante terzo.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle dette spese in favore dei difensori Avv. Gaetano Cundari e Avv. Giuseppina Cinzia Pulvirenti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 29 aprile 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)