Art. 27.
La pensione diretta e' liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non puo' essere minore:
a) di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 26; (3) (4)
b) di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilita' fisica o da inabilita' permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente articolo 25;
c) di lire duemila in tutti gli altri casi.
Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'art. 25.
In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario puo' superare le lire venticinquemila. (2)
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035 , viene elevato a lire duecentoquarantamila. Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 novembre 1949, n. 914 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell' articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 nel modificare l' art. 10, comma 3 della L. 21 novembre 1949, n. 914 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.
La pensione diretta e' liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non puo' essere minore:
a) di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 26; (3) (4)
b) di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilita' fisica o da inabilita' permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente articolo 25;
c) di lire duemila in tutti gli altri casi.
Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'art. 25.
In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario puo' superare le lire venticinquemila. (2)
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035 , viene elevato a lire duecentoquarantamila. Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 novembre 1949, n. 914 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell' articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000". ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 nel modificare l' art. 10, comma 3 della L. 21 novembre 1949, n. 914 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall' art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.