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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
Verbale di Udienza del giorno 14 aprile 2025
Alle ore 09:40 sono presenti:
Per la sig.ra , è presente l'avv. Valentina Castrichella in sostituzione del'avv. Parte_1
Antonio Chiocca la quale discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione ed opponendosi alle richieste di controparte e chiede che la causa venga decisa.
Per è presente l'avv.Simona Cucinotta in sostituzione degli avv.ti Ornati e Zurlo che CP_1 discute la causa riportandosi agli atti ed insistendo nell'istanza di verificazione.
A questo punto, il Giudice udita la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Pertanto, dopo che ciascun difensore comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 14,00 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. R.G. 38660/2020
Il Tribunale Ordinario di Roma
in nome del popolo italiano
il Tribunale Ordinario di Roma
XVII sezione civile
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Erminio Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 15 aprile 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 493/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
T R A
, C.F: , avv. Antonio Chiocca;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
P.I. , avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo;
CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11970/2018 del 24.05.2018 iscritto al n.R.G.
27847/2018 – contratto di prestito personale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha agito in via monitoria nei confronti della sig.ra per il CP_1 Parte_2 pagamento della somma pari ad € 6.153,48 oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento in forza di contratto del finanziamento n. 291303091597.
E' stato dunque emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 11970/2018 il 24.05.2018 con il quale si è ingiunto all'opponente il pagamento della somma pari ad € 6.153,48, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha proposto opposizione Parte_2 convenendo, innanzi a questo Tribunale, la e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. CP_1
Si è costituita in giudizio la cheha resistito nel merito alla domanda attrice chiedendone CP_1 il rigetto.
L'opponente ha eccepito, in particolare, di non aver mai firmato il contratto di finanziamento posto alla base dell'ingiunzione e ha disconosciuto la firma apposta. ha, quindi, proposto istanza CP_1 di verificazione ex art. 216 c.p.c. della firma apposta dall'opponente sul contratto in esame.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha disposto CTU grafologica fissando l'udienza del 26.04.23 per il giuramento invitando nuovamente l'opposta al deposito dell'originale del contratto oggetto di verificazione. All'udienza fissata per il giuramento, il Giudice, rilevando l'assenza del deposito dell'originale, congedato il CTU e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 24.04.24. Dopo un rinvio d'ufficio al 10.12.24, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del
15.04.24 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine di trenta giorni alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto del 08.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento veniva assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Con l'opposizione proposta, l'opponente ha unicamente disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria.
È ormai pacifico che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Da ciò deriva che la regola di ripartizione dell'onere della prova si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Particolare importanza rileva l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla CP_1
attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e cioè produrre
[...] in giudizio i documenti rilevanti per sostenere la propria pretesa mentre è onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di finanziamento è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato. Nel caso in esame parte opponente ha disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento e parte opposta ha avanzato istanza di verificazione al fine di poter avvalersi della prova documentale rappresentata dal contratto di finanziamento.
A fronte del disconoscimento, che non può considerarsi generico in quanto specificatamente riferito al profilo della presenza della propria firma sull'originale dell'atto, parte opposta avrebbe avuto l'onere di produrre in atti il contratto in originale, al fine di consentire alla parte opponente di esaminarlo e di confermare (o meno) il disconoscimento della sottoscrizione e anche al fine di poter, in caso di conferma di disconoscimento, effettuare la verificazione con CTU grafologa.
Parte opposta, invece, non ha prodotto l'originale del documento. Sul punto si richiama il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre
l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (cfr. Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7267 del 27/03/2014); ed ancora nello stesso senso, si cita Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9202 del
14/05/2004, nella cui massima si legge: “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art.
216 cod. proc. civ.”.
Il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere gravante sulla stessa rende, pertanto, inutilizzabile, ai fini della prova dell'assunzione da parte dell'opponente dell'obbligazione nascente dal contratto di finanziamento, il documento prodotto in copia.
Né avrebbe potuto ammettersi verificazione e CTU grafologa sulla copia fotostatica in atti atteso che
“Se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale (…) se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione.
Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti
l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento.” (Cassazione civile sez. III n.8304/2024). Ancora,
“D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di "cautele opportune per la custodia del documento" diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti
e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento - di cui è un immediato effetto”.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova da parte opponente, accertato all'udienza del
26.04.2023 in cui il giudice “preso atto dell'assenza in atti del documento in originale, fissa udienza di p.c.”, discende la fondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.R.G. 493/2021 così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. n. 11970/2018 del 24.05.2018 iscritto al n.R.G. 27847/2018;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che CP_1 Parte_2 liquida in € 145,50 per esborsi ed €. 3.000,00 per compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
Verbale di Udienza del giorno 14 aprile 2025
Alle ore 09:40 sono presenti:
Per la sig.ra , è presente l'avv. Valentina Castrichella in sostituzione del'avv. Parte_1
Antonio Chiocca la quale discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione ed opponendosi alle richieste di controparte e chiede che la causa venga decisa.
Per è presente l'avv.Simona Cucinotta in sostituzione degli avv.ti Ornati e Zurlo che CP_1 discute la causa riportandosi agli atti ed insistendo nell'istanza di verificazione.
A questo punto, il Giudice udita la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Pertanto, dopo che ciascun difensore comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 14,00 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. R.G. 38660/2020
Il Tribunale Ordinario di Roma
in nome del popolo italiano
il Tribunale Ordinario di Roma
XVII sezione civile
in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Erminio Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 15 aprile 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 493/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
T R A
, C.F: , avv. Antonio Chiocca;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
P.I. , avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo;
CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 11970/2018 del 24.05.2018 iscritto al n.R.G.
27847/2018 – contratto di prestito personale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha agito in via monitoria nei confronti della sig.ra per il CP_1 Parte_2 pagamento della somma pari ad € 6.153,48 oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento in forza di contratto del finanziamento n. 291303091597.
E' stato dunque emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 11970/2018 il 24.05.2018 con il quale si è ingiunto all'opponente il pagamento della somma pari ad € 6.153,48, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione. Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha proposto opposizione Parte_2 convenendo, innanzi a questo Tribunale, la e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. CP_1
Si è costituita in giudizio la cheha resistito nel merito alla domanda attrice chiedendone CP_1 il rigetto.
L'opponente ha eccepito, in particolare, di non aver mai firmato il contratto di finanziamento posto alla base dell'ingiunzione e ha disconosciuto la firma apposta. ha, quindi, proposto istanza CP_1 di verificazione ex art. 216 c.p.c. della firma apposta dall'opponente sul contratto in esame.
Dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha disposto CTU grafologica fissando l'udienza del 26.04.23 per il giuramento invitando nuovamente l'opposta al deposito dell'originale del contratto oggetto di verificazione. All'udienza fissata per il giuramento, il Giudice, rilevando l'assenza del deposito dell'originale, congedato il CTU e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 24.04.24. Dopo un rinvio d'ufficio al 10.12.24, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del
15.04.24 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo termine di trenta giorni alle parti per il deposito di memorie conclusionali.
Con decreto del 08.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento veniva assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Con l'opposizione proposta, l'opponente ha unicamente disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa creditoria.
È ormai pacifico che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Da ciò deriva che la regola di ripartizione dell'onere della prova si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Particolare importanza rileva l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla CP_1
attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto e cioè produrre
[...] in giudizio i documenti rilevanti per sostenere la propria pretesa mentre è onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di finanziamento è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato. Nel caso in esame parte opponente ha disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento e parte opposta ha avanzato istanza di verificazione al fine di poter avvalersi della prova documentale rappresentata dal contratto di finanziamento.
A fronte del disconoscimento, che non può considerarsi generico in quanto specificatamente riferito al profilo della presenza della propria firma sull'originale dell'atto, parte opposta avrebbe avuto l'onere di produrre in atti il contratto in originale, al fine di consentire alla parte opponente di esaminarlo e di confermare (o meno) il disconoscimento della sottoscrizione e anche al fine di poter, in caso di conferma di disconoscimento, effettuare la verificazione con CTU grafologa.
Parte opposta, invece, non ha prodotto l'originale del documento. Sul punto si richiama il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre
l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.” (cfr. Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7267 del 27/03/2014); ed ancora nello stesso senso, si cita Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9202 del
14/05/2004, nella cui massima si legge: “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art.
216 cod. proc. civ.”.
Il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere gravante sulla stessa rende, pertanto, inutilizzabile, ai fini della prova dell'assunzione da parte dell'opponente dell'obbligazione nascente dal contratto di finanziamento, il documento prodotto in copia.
Né avrebbe potuto ammettersi verificazione e CTU grafologa sulla copia fotostatica in atti atteso che
“Se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale (…) se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione.
Il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti
l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento.” (Cassazione civile sez. III n.8304/2024). Ancora,
“D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. invocato nel motivo, giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di "cautele opportune per la custodia del documento" diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti
e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento - di cui è un immediato effetto”.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova da parte opponente, accertato all'udienza del
26.04.2023 in cui il giudice “preso atto dell'assenza in atti del documento in originale, fissa udienza di p.c.”, discende la fondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.R.G. 493/2021 così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. n. 11970/2018 del 24.05.2018 iscritto al n.R.G. 27847/2018;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che CP_1 Parte_2 liquida in € 145,50 per esborsi ed €. 3.000,00 per compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Erminio Colazingari