Inammissibile
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/09/2025, n. 7556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7556 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07556/2025REG.PROV.COLL.
N. 08935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2023, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Augusto Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Centro Ricerche Cliniche di SC DI & C. S.a.s., non costituito in giudizio;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Schiano Di Colella Lavina in Roma, via Poli n. 29;
del Centro Diagnostica Poccia S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1985/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro Ricerche Cliniche di SC DI & C. S.a.s., una struttura accreditata per la specialistica ambulatoriale di Patologia Clinica presso l’ASL Caserta, ha impugnato, di fronte al TAR Campania, diverse deliberazioni della Giunta Regionale della Campania (DGRC) e atti correlati, tra cui, in particolare, la DGRC n. 599 del 28.12.2021 e la DGRC n. 215 del 4.4.2022.
La società ricorrente contestava la trasformazione del sistema di rimborso delle prestazioni effettuate dalle strutture sanitarie accreditate da parte della Regione Campania. In precedenza, infatti, i limiti di spesa e di prestazione erano fissati dal c.d. “tetto di branca”, un budget unico da suddividere tra tutte le strutture della ASL, appunto relative ad una medesima branca medica. Con la DGRC n. 599/2021, la Regione ha eliminato i limiti di spesa “per branca” introducendo singoli “tetti di struttura”. La DGRC n. 215/2022 ha poi modificato le modalità di calcolo di tali tetti di struttura.
Per il calcolo dei tetti di spesa 2022, la DGRC n. 215/2022 ha stabilito che gli stessi sarebbero stati basati sul fatturato liquidabile degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, considerando la media dei soli due importi maggiori.
A partire dal 2023 è stato inoltre introdotto un meccanismo di premialità/penalizzazione basato su indicatori qualitativi, come la tecnologia impiegata, l’informatizzazione, l’organizzazione, l’appropriatezza erogativa e la collocazione territoriale. Tale meccanismo prevede la sottrazione di una parte del budget alle strutture meno performanti a favore di quelle più performanti.
1.1 Il Centro lamentava, in particolare, che, nella determinazione dei tetti di struttura, la spesa storica assumesse un peso preponderante (nonostante le parziali modifiche apportate dalla DGRC n. 215, che ha dato rilievo anche ad altri parametri). Inoltre censurava le concrete modalità con le quali il proprio specifico tetto era stato calcolato.
2. Il TAR, con la sentenza n. 1985 del 2023, ha respinto le doglianze relative alle modalità di determinazione dei tetti di struttura, così come quella con cui si contestava l’inserimento, nel modello generale di contratto di accreditamento, di una clausola di rinuncia ad azioni giudiziarie volte a contestare i tetti di spesa (c.d. clausola di salvaguardia).
Il Tribunale ha, invece, accolto i motivi di ricorso relativi al deficit istruttorio e alla violazione dell’obbligo di una congrua motivazione da parte della Regione Campania, con riferimento alle concrete modalità di calcolo dei singoli tetti di struttura.
Secondo i giudici, le delibere impugnate non hanno illustrato con sufficiente chiarezza come i valori del fatturato storico e le relative decurtazioni fossero stati determinati e come si ripercuotessero sul peso percentuale di ciascuna struttura per l’assegnazione del tetto individuale. Per tale ragione il TAR ha annullato le delibere limitatamente alla posizione della struttura ricorrente e al suo interesse alla corretta determinazione del tetto individuale di struttura.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la ASL Caserta.
Con il primo motivo la ASL lamenta che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o improcedibile perché il Centro Ricerche Cliniche aveva sottoscritto un contratto di accreditamento contenente una clausola di salvaguardia, con la quale si impegnava a non impugnare il tetto di spesa e a rinunciare a eventuali azioni già intraprese. A tal fine viene richiamata giurisprudenza amministrativa che ha riaffermato la legittimità e l’efficacia preclusiva di tali clausole.
Con il secondo motivo di appello viene ribadita la legittimità dei criteri utilizzati per la definizione dei tetti di struttura, con la richiesta di rigetto integrale del ricorso di primo grado.
4. Si è costituita la Regione Campania, depositando documenti.
5. All’udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è inammissibile.
6.1 Il primo motivo incorre nel divieto di ius novorum di cui all’art. 104 c.p.a. Secondo la ASL il ricorso e i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere dichiarati improcedibili “ in forza della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto stipulato in data 22.05.2022 dalla Appellata con l’ASL CE con il quale nell’accettare il tetto di spesa ci si impegna a non procedere ad impugnativa avverso lo stesso e a rinunciare alla azioni/impugnative già intraprese ”.
Tale eccezione, tuttavia, non è mai stata proposta in alcun atto difensivo della ASL, benché l’udienza pubblica di fronte al TAR si sia tenuta in data 14.12.2022. Né sarebbe sufficiente sostenere che trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio, poiché la stessa è basata su fatti (la stipulazione del contratto e il relativo contenuto) che avrebbero dovuto essere introdotti in giudizio dalle parti.
Per tale ragione il TAR, in modo niente affatto contraddittorio, pur riconoscendo la legittimità della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel modello contrattuale allegato alle delibere impugnate, non ha dichiarato improcedibile il ricorso, in mancanza della relativa eccezione.
6.2 Il secondo motivo di appello è anch’esso inammissibile, perché non si confronta correttamente con la sentenza di primo grado.
Infatti il TAR ha annullato le delibera impugnate nella sola parte in cui quantificano il tetto di spesa attribuito alla struttura ricorrente, riconoscendo invece la legittimità della astratta modalità di determinazione dei tetti stessi.
7. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese in considerazione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO