Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 17 novembre 2023
Parere definitivo 30 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09681/2025REG.PROV.COLL.
N. 00662/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2024, proposto dal sig. EF LU, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
del sig. LO AR, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 17182/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il Cons. EZ ED e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio il provvedimento di esclusione, di cui è stato destinatario, dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14 novembre 2018, adottato a seguito della mancata presentazione del medesimo alla seduta fissata per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui all’art. 9 del bando di concorso, nonché il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio I - Affari Concorsuali e Contenzioso ha respinto la sua richiesta di riconvocazione per l’esecuzione dei predetti accertamenti.
1.1. Esponeva in punto di fatto il ricorrente che, avendo superato la prova di capacità operativa in data 14 ottobre 2022, era in attesa di ricevere la convocazione per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui all’art. 9 del bando di concorso, facendo affidamento sulla procedura seguita costantemente dall’Amministrazione, in riferimento al concorso de quo , sin dall’approvazione della graduatoria di merito avvenuta con d.m. n. 310 dell’11 giugno 2019, avendo l’Amministrazione sempre provveduto alla convocazione dei candidati con una duplice modalità, ovvero attraverso: a ) l’inserimento della convocazione sulla posizione personale del candidato alla pagina concorsi del sito istituzionale; b ) la pubblicazione dell’elenco dei candidati da avviare alle prove sul sito Internet istituzionale alla voce “ lavora con noi ” – “ Concorsi di accesso: assunzione tramite selezione pubblica per concorso ”.
Esponeva altresì il ricorrente che, pur controllando la propria posizione personale, non aveva potuto avvedersi in tempo della convocazione, poiché soltanto successivamente veniva appurato che, per poter accedere alla medesima, occorreva cliccare un link denominato “ ESITO PROVE ”, che non lasciava comprendere che potesse riferirsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
Deduceva inoltre che, a differenza delle precedenti tornate di assunzioni riferite al medesimo concorso, l’Amministrazione non aveva provveduto a pubblicare l’elenco dei candidati da avviare agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it alla pagina: “ lavora con noi ” – “ Concorsi di accesso: assunzione tramite selezione pubblica per concorso ”.
Aggiungeva che la richiesta rivolta all’Amministrazione al fine di ottenere una nuova e seconda convocazione per poter sostenere i predetti accertamenti veniva negativamente riscontrata nonostante l’art. 9 del bando di concorso prevedesse che “ al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna annualità, di cui all’articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per l’accertamento dell’idoneità o per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali il candidato risulti assente giustificato, si procederà, per l’annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità ”.
1.2. Ciò premesso in punto di fatto, mediante i motivi di ricorso il ricorrente ribadiva che solo per la terza tornata di assunzioni del 2022, alla quale il medesimo era interessato, l’Amministrazione non aveva provveduto a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco di coloro che, avendo superato la prova di capacità operativa, dovevano ormai solo sostenere gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, limitandosi invece alla comunicazione sulla pagina personale di ognuno dei concorrenti sul portale istituzionale dei concorsi.
Deduceva inoltre il ricorrente che, riguardo alla sola ed unica modalità di convocazione del medesimo per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, emergeva anche l’indeterminatezza dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco, ove veniva genericamente indicato che “ i candidati risultati idonei alla citata prova di capacità operativa dovranno presentarsi per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, ai sensi dell’art. 9 del bando di procedura, nel giorno che sarà successivamente indicato nella pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ”.
Lamentava invero il ricorrente che nel suddetto avviso non veniva indicato un adeguato arco temporale all’interno del quale l’Amministrazione avrebbe provveduto alla comunicazione della convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, costringendo così il candidato a controllare costantemente la propria posizione personale; inoltre, come dedotto in fatto, la lettera di convocazione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali non compariva alla prima apertura della pagina personale dei singoli candidati, essendo nascosta sotto un link che doveva essere cliccato dal candidato, denominato “ ESITO PROVE ”, che nulla aveva a che vedere con i suddetti accertamenti.
Allegava il ricorrente che quindi alcuna negligenza poteva essergli addebitata, a fronte del comportamento dell’Amministrazione che non aveva garantito le condizioni minime di efficienza e trasparenza al fine di raggiungere l’obiettivo di una comunicazione efficace, in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Asseriva inoltre il ricorrente che non era possibile vedere il link “ ESITO PROVE ” qualora i candidati avessero proceduto all’accesso al sito internet istituzionale dei concorsi attraverso l’utilizzo di uno smartphone , poiché l’applicativo predisposto dall’Amministrazione per le pagine individuali dei candidati funzionava esclusivamente da personal computer .
Ad ulteriore fondamento delle sue deduzioni, il ricorrente lamentava la disparità di trattamento tra concorrenti partecipanti alla medesima procedura concorsuale imputabile all’Amministrazione, alla luce del diverso modus procedendi da essa tenuto in occasione delle precedenti tornate di assunzione, come già esposto in fatto.
Concludeva il ricorrente evidenziando che, allo stato, il concorso era ancora in atto ed alcun aggravio sarebbe derivato all’Amministrazione qualora avesse consentito al medesimo di sostenere gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, anche tenuto conto del già richiamato disposto dell’art. 9 del bando di concorso.
2. Il T.A.R. adito, respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente a corredo del ricorso con l’ordinanza n. 831 del 9 febbraio 2023 (riformata da questa Sezione, con l’ordinanza n. 1625 del 21 aprile 2023, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito), ha confermato il suo orientamento negativo in sede di definizione del giudizio con la sentenza n. 17182 del 17 novembre 2023.
Ha osservato il T.A.R. che “ l’inserimento della comunicazione risulta (…) effettuato in conformità alle indicazioni contenute nell’avviso pubblico, costituente parte integrante della lex specialis ai fini della regolamentazione della specifica tornata concorsuale, in cui l’amministrazione esplicitava le modalità di convocazione ai successivi accertamenti per coloro che fossero risultati idonei alle prove di capacità operativa ”, atteso che “ in tale avviso appare adeguatamente segnalato, anche attraverso l’utilizzo del carattere in grassetto, che i candidati interessati avrebbero dovuto accedere alla “pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it” per verificare la propria posizione e il giorno dell’eventuale presentazione agli accertamenti di cui all’art. 9 del bando, specificando che tale modalità era adempitiva dell’obbligo di notifica ”.
Ha aggiunto il T.A.R. che “ l’utilizzo dell’area riservata del sito internet per le comunicazioni con i candidati, a favore dei quali l’amministrazione ha disposto l’apertura di un account personale, costituisce un’opzione corretta, in quanto presuppone, ragionevolmente, che i partecipanti al concorso, titolari di un evidente interesse ad essere aggiornati sull’evoluzione della procedura, consultino frequentemente (e scrupolosamente) lo spazio virtuale dedicato alle comunicazioni che li riguardano ” e che “ la scelta di pubblicare la data di convocazione alle visite mediche nella stessa sezione “esito prove”, in cui era riportato l’esito delle prove di capacità operativa, poi, è coerente con la stretta consequenzialità che intercorre tra le due fasi concorsuali, consentendo al candidato che ricerchi una conferma del superamento delle prove fisiche di verificare, contestualmente, i successivi sviluppi del suo percorso concorsuale ”.
Quanto alla dedotta violazione del principio di par condicio rispetto ai candidati che hanno preso parte ad altre tornate concorsuali, alla luce della prassi seguita, in alcuni casi, dall’Amministrazione di accompagnare la notifica individuale della convocazione con la pubblicazione del calendario delle visite mediche sulla pagina pubblica del sito Internet, ha rilevato il T.A.R. che trattasi di “ precedenti ai quali, nella sessione di prove alla quale ha partecipato il ricorrente, l’amministrazione ha ritenuto, secondo una valutazione discrezionale, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nel caso di manifesta illogicità, di non uniformarsi, senza che ciò sia idoneo a fondare alcun legittimo affidamento, stante il chiaro tenore letterale dell’avviso pubblico recante le regole valide per le notifiche, presente all’interno della stessa pagina pubblica sulla quale il ricorrente si aspettava di trovare la convocazione alle visite mediche ”.
Ha quindi evidenziato il T.A.R. che “ la disciplina delle concrete modalità e delle tempistiche di svolgimento delle prove all’interno di ogni ciclo concorsuale è stata (…) affidata ad altrettanti “avvisi”, con funzione integrativa del bando approvato con D.M. del 14 novembre 2018, n. 238, analoga, sotto questo profilo, a quella assolta, nelle procedure ristrette per l’affidamento dei contratti pubblici, dalla lettera di invito, che integra e specifica, senza poterne disattendere le clausole, il bando di gara ”, per cui “ il ricorso ad un avviso ad hoc per ogni ciclo concorsuale non consente (…) di riporre alcuna aspettativa sulla necessaria riproposizione delle medesime modalità di convocazione. È, infatti, onere del candidato attenersi alle regole stabilite dalla lex specialis di volta in volta adottata; nel caso di specie, l’utilizzo della sola area riservata per le convocazioni alle visite mediche del mese di novembre 2022 è conforme alle specifiche disposizioni adottate per la sessione di interesse del ricorrente, con conseguente irrilevanza di quelle applicate in altre occasioni ”.
Infine, ha rilevato il T.A.R. che “ gli argomenti offerti dal ricorrente per sostenere la difficile reperibilità dell’informazione contenente la data della convocazione non sono idonei a giustificare la sua mancata presentazione agli accertamenti di cui all’art. 9 del bando, ritenendo questo Collegio che nessun impedimento oggettivo si sia opposto all’accesso a tale dato ”, aggiungendo che “ costituisce, d’altronde, principio generale che, ove il mittente abbia provveduto a recapitare l’atto recettizio presso l’indirizzo del destinatario, incombe su quest’ultimo provare “di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia” (art. 1335 c.c.). Come chiarito in giurisprudenza, infatti, “In linea di principio, non può negarsi l’applicabilità, anche nel campo degli atti amministrativi recettizi, della regola di carattere generale stabilita dall’art. 1335 c.c., ove manchino forme tassative di comunicazione o notificazione stabilite dalla legge o da norme regolamentari o comunque da disposizioni di carattere generale…È anche esatta e può essere condivisa la definizione di “indirizzo” alla stregua di (qualsiasi) “luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario” proveniente da consolidata giurisprudenza (anche di recente, fra le tante, Cass., sez. lav., n. 15696 del 13 dicembre 2000)” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 998) ”.
3. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dall’originario ricorrente.
3.1. Questi lamenta in primo luogo che il T.A.R. ha omesso di considerare che né l’art. 8, né l’art. 9 del bando di concorso prevedono regole e modalità di convocazione dei candidati alle prove ivi previste così come l’indeterminatezza della richiamata nota informativa, altresì contestando l’asserita analogia tra quest’ultima e la “ lettera di invito ” utilizzata nelle procedure ristrette per l’affidamento dei contratti pubblici.
3.2. Lamenta altresì l’appellante che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che l’Amministrazione non ha inoltrato una convocazione conforme a quanto indicato nella predetta nota, atteso che l’avviso di convocazione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali non compariva affatto all’apertura della pagina personale dei singoli candidati, laddove era celato esclusivamente all’interno di un link , da cliccare in seguito dal candidato, denominato “ ESITO PROVE ” (riferito alle prove di capacità operativa), con la conseguente preclusione alla conoscibilità dell’avviso medesimo.
L’appellante contesta la stretta consequenzialità che intercorre tra le due fasi concorsuali, sulla scorta della quale il T.A.R. ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di pubblicare la data di convocazione alle visite mediche nella suddetta sezione “ esito prove ”, senza considerare che quest’ultima voce, riferita alle prove di capacità operativa, nulla ha a che vedere con la convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
3.3. Allega altresì l’appellante che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che non è stato indicato, nella predetta nota informativa, alcun arco temporale nel quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione della convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, né ha tenuto conto dell’ulteriore circostanza, indicata nel ricorso e non contestata dalla difesa erariale, che il candidato, attraverso l’utilizzo di uno smartphone , non aveva, in ogni caso, possibilità di accesso alle pagine individuali dei candidati, le quali funzionavano esclusivamente dal personal computer .
3.4. L’appellante deduce quindi che non è assistita da alcuna logica la scelta dell’Amministrazione di non seguire il modus procedendi che ha caratterizzato le diverse tornate di assunzioni che si sono succedute nel tempo, compresa quella successiva.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
DIRITTO
6. L’appello, ad avviso del Collegio, è meritevole di accoglimento.
7. Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 1, comma 295, primo periodo, l. 27 dicembre 2017, n. 205, “ le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio ”.
Ai fini attuativi della citata disposizione, l’Amministrazione ha provveduto, con il d.m. n. 238 del 14 novembre 2018, ad indire una procedura concorsuale, riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito – approvata, come dedotto dal ricorrente, con d.m. n. 310 dell’11 giugno 2019 – alla quale attingere, secondo l’ordine di collocazione dei vincitori, per ciascuna delle annualità previste dall’art. 1, comma 287, l. cit., previa verifica della idoneità dei candidati ( ex art. 8 del bando) e sottoposizione degli stessi all’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l’assunzione ( ex art. 9 del bando medesimo).
L’avvio per ciascuna delle previste annualità del segmento procedimentale finalizzato all’assunzione è stato demandato ad apposito avviso, con il quale l’Amministrazione ha disciplinato – in mancanza di specifiche clausole concorsuali sul punto – le modalità di svolgimento delle verifiche suindicate, anche individuando i mezzi informativi attraverso i quali i candidati sarebbero stati resi edotti della data fissata per la relativa convocazione.
L’avviso relativo alla tornata dalla quale è stato escluso il ricorrente, non essendosi presentato alla sessione stabilita per la valutazione dei suoi requisiti psico-fisici ed attitudinali, prevede in proposito che “ i candidati risultati idonei alla citata prova di capacità operativa dovranno presentarsi per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, ai sensi dell’art. 9 del bando di procedura, nel giorno che sarà successivamente indicato nella pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ”.
8. Ritiene il Collegio che trattasi di modalità comunicativa idonea a notiziare gli interessati in ordine alla data di svolgimento della suddetta fase della procedura concorsuale, in quanto portata preventivamente a conoscenza degli stessi attraverso il suddetto avviso e non implicante un impegno particolarmente gravoso a loro carico, essendo sufficiente la consultazione periodica del suddetto portale al fine di acquisire contezza della data fissata per la convocazione individuale.
La sua attitudine informativa non potrebbe essere messa in dubbio evidenziando, come fa il ricorrente, che in occasione di precedenti (ma anche successive) tornate assunzionali l’Amministrazione ha altresì proceduto alla pubblicazione del calendario delle convocazioni sul suo sito istituzionale pubblicamente accessibile, tenuto conto della disciplina speciale dettata dall’Amministrazione, con l’avviso suindicato, con riferimento al ciclo di assunzione di cui si tratta, tale da non consentire di far sorgere in capo agli interessati alcun affidamento in ordine all’applicazione delle modalità informative utilizzate per le tornate precedenti: ciò indipendentemente dalla correttezza della sua assimilazione, da parte del T.A.R., alla “ lettera di invito ” delle procedure ristrette di evidenza pubblica.
9. Allo stesso modo, non è condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione non ha provveduto a determinare un preciso arco temporale entro il quale avrebbe provveduto alla comunicazione della data di convocazione, non potendo ragionevolmente ritenersi, come accennato, che la periodica consultazione della propria pagina personale costituisse un adempimento eccessivamente gravoso per i candidati, anche tenuto conto che la pretesa delimitazione temporale dello stesso era insita nella durata affatto illimitata del procedimento concorsuale.
10. Tuttavia, affinché la suddetta predeterminata modalità comunicativa fosse concretamente – e non solo nella sua astratta configurazione – idonea a raggiungere la sua finalità informativa, sarebbe stato anche necessario che la sua attuazione rispondesse ai requisiti minimi per consentire di imputare ai candidati convocati, i quali tuttavia – come il ricorrente – non si fossero presentati alla seduta dedicata all’accertamento dei requisiti per l’assunzione stabile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la violazione degli oneri di diligenza agli stessi ascrivibili e quindi far ricadere sugli stessi la responsabilità dell’esito negativo dell’ iter concorsuale: deve infatti osservarsi che al dovere di diligenza che fa capo al candidato corrisponde quello dell’Amministrazione di adottare gli accorgimenti necessari a non rendere eccessivamente difficoltosa, se non impossibile, l’acquisizione da parte del primo delle informazioni essenziali ai fini del prosieguo del percorso concorsuale, astenendosi dal fornire indicazioni carenti, false o fuorvianti.
Da questo punto di vista, assume ad avviso del Collegio rilievo decisivo la deduzione del ricorrente, non contestata dall’Amministrazione resistente e quindi elevabile a dato di fatto comprovato sul quale fondare la definizione della causa, intesa a lamentare che la data di convocazione del medesimo era conoscibile solo attraverso un link , presente nella sua pagina persona riservata del portale dei concorsi, denominato “ ESITO PROVE ”, evidentemente riferito alle risultanze delle prove di capacità operativa previste dall’art. 8 del bando: collegamento ipertestuale, quindi, che non consentiva di ricollegarlo alla diversa finalità di portare a conoscenza i candidati della data di convocazione per i successivi – secondo la cronologia procedimentale – accertamenti dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all’art. 9 del medesimo bando.
Deve invero ritenersi che la consequenzialità tra esito delle prove di capacità operativa e convocazione per gli accertamenti suindicati, sulla quale ha posto l’accento il T.A.R. al fine di far discendere dalla mancata consultazione del suddetto link l’inosservanza del canone di ordinaria diligenza da parte del ricorrente, non tiene conto che la surriportata clausola dell’avviso, qualificato dal giudice di primo grado lex specialis della fase concorsuale di cui si tratta, nel prevedere che “ i candidati risultati idonei alla citata prova di capacità operativa dovranno presentarsi per l’accertamento dei requisito psico-fisici e attitudinali (…) nel giorno che sarà successivamente indicato nella pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it ”, opera una espressa dissociazione – temporale ma, quindi, anche funzionale – tra la comunicazione degli esiti della prova di cui all’art. 8 del bando e quella della data della convocazione per la sottoposizione dei candidati agli accertamenti di cui all’art. 9 del medesimo bando, sì da fondare in capo all’interessato, il quale avesse appreso aliunde o anche attraverso l’accesso al suddetto link dell’esito positivo della prima, la legittima aspettativa di ricevere autonoma comunicazione della data stabilita per lo svolgimento dei secondi.
Sebbene quindi, come ritenuto dal T.A.R., l’Amministrazione abbia fatto pervenire la comunicazione de qua all’indirizzo digitale messo a disposizione dei candidati attraverso la creazione di una apposita pagina personale del suo sito istituzionale, deve osservarsi, anche agli effetti applicativi dell’art. 1335 c.c., richiamato dal T.A.R., che il percorso informatico congegnato al fine di accedere alla suddetta informazione si presentava equivoco e comunque non trasparente, tale cioè da determinare l’impossibilità per il ricorrente di acquisirla alla sua sfera di conoscenza, senza che possa imputarsi allo stesso alcuna forma di negligenza nel rendersi edotto della data stabilita per la sua convocazione.
In tale contesto, l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, così come la sua mancata riconvocazione per una successiva sessione di accertamenti psico-fisici ed attitudinali, contrasta con il disposto dell’art. 9 del bando di concorso, invocato anche dal suddetto, a mente del quale “ al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna annualità, di cui all’articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per l’accertamento dell’idoneità o per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali il candidato risulti assente giustificato, si procederà, per l’annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità ”: deve infatti ritenersi che l’impedimento opposto dalla contestata modalità comunicativa alla partecipazione del ricorrente alla fase concorsuale conclusiva concretizzi il carattere “ giustificato ” della sua assenza, che lo legittima a beneficiare di una riconvocazione per consentirgli di essere sottoposto ai suddetti accertamenti.
11. I rilievi che precedono, essendo sufficienti all’accoglimento dell’appello, consentono di dichiarare l’assorbimento delle censure non esaminate, mentre l’originalità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA EC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
EZ ED, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EZ ED | RA EC |
IL SEGRETARIO