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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
TRIBUNALE DI BRESCIA Cron. N.
– SEZIONE II° CIVILE - Rep. N.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 7541/2024
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Camp. Civ. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del
Giudice unico E. ES
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 7541/2024 Ruolo Generale promossa
D A
Parte_1
OGGETTO:
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e
[...]
Indebito soggettivo - difeso dall'Avv.to ARCOMANO ALBERTO per procura in atti
Indebito oggettivo
RICORRENTE
1. c o n t r o
, , Parte_2 Parte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv.to SILVIOLI Parte_4
CE per procura in atti
RESISTENTI
con le conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 30.10.25
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - 2 -
L' conveniva in Parte_1
giudizio , e ed esponeva che Parte_4 Parte_3 Parte_2
l'Agenzia delle Entrate, a seguito di un processo verbale di contestazione, aveva emesso a carico dell'attrice e dei convenuti, questi ultimi quali coobbligati in solido, due avvisi di accertamento;
che nelle annualità oggetto di verifica e controllo presidente e delegato alla gestione del conto corrente era Per_1
; che quest'ultimo era deceduto in data 22.9.2016; che i convenuti erano
[...]
suoi eredi;
che l'associazione, dopo un lungo contenzioso tributario, che l'aveva vista sconfitta, aveva proceduto alla c.d. procedura di rottamazione e pagato la somma di euro 97.314,25; che i convenuti, in quanto debitori in solido, dovevano corrispondere all' euro 24.328,56; che l'attrice aveva pagato ai propri Parte_1
legali euro 76.932,71; che, pertanto, i resistenti erano tenuti a pagare la somma di euro 19.233,17.
Parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 30.10.2025.
- - - - - - -
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di un quarto delle somme pagate all'Agenzia delle Entrate. L'istante ha dedotto di essere stata attinta da due avvisi di accertamento che la ritenevano debitrice, in solido con altri tre soggetti, di una ingente somma nei confronti dell'erario.
L' ha allegato di Parte_1
avere definito la controversia mediante il pagamento al fisco di euro 97.314,25 ed ha chiesto ai convenuti, quali eredi di uno dei coobbligati in solido, il pagamento di un quarto della somma corrisposta all'erario. - 3 -
I resistenti si sono difesi eccependo che il debito in questione non fosse riferibile al de cuius.
Il rilievo è fondato.
La giurisprudenza ha più volte precisato che la responsabilità del rappresentante di un'associazione non riconosciuta “non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia 'ex lege', assimilabili alla fideiussione”
(cfr. ex multis Cass. 29.12.2011 n. 29733; Cass. 12.2.2020 n. 19370).
Detto principio è stato espressamente ritenuto dalla Corte di Cassazione
applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass. 10.9.2009 n. 19486).
Nella fattispecie de qua, in cui si discute di un'obbligazione tributaria,
nei rapporti interni risponde, quindi, solo l'associazione.
L'articolo 1298 c.c., stabilendo che nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i vari debitori, fa salvo il caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi.
In tal caso, infatti, l'obbligazione non si divide, dato che nei rapporti interni il peso della prestazione grava solo sul debitore principale.
Pertanto, se l'adempimento nei confronti del creditore è stato effettuato dal debitore principale, non vi può essere regresso, visto che solo su di esso deve gravare il peso dell'obbligazione.
Così è stato nel caso in esame, di tal che la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in - 4 -
dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa e respinta,
rigetta la domanda di parte ricorrente;
condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite che si liquidano in euro 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 9.12.2025
Il giudice
AB ES
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 n. 209.