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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2053/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BUONPANE PASQUALE, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mario de Bellis, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17 febbraio 2023 l'istante in epigrafe propone opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2019 00335383 38 000, notificata in data 3 febbraio 2022. Deduce, a sostegno dell'opposizione, la tardività della notifica della cartella e la maturata prescrizione quinquennale dei crediti sottesi. Chiede, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato. L contesta l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, sostenendo Controparte_1 la tardività della domanda, la rituale notificazione della cartella impugnata e la prescrivibilità in via ordinaria e non quinquennale del credito da essa intimato.
2.L'opposizione è inammissibile.
Va evidenziato quanto segue, in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie. Ai sensi dell'art. 24
d. lgs. 46/1999, “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25,
l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
…
In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi”.
La disciplina è stata recentemente integrata dal D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010, che all'art. 30 prevede: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma
1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
…
3.L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall' . Controparte_2
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'
[...]
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli Controparte_3 elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
......
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo Controparte_1 emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti".
Dal combinato disposto delle norme citate si rileva che l'opposizione avverso la cartella di pagamento va proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Evidentemente, è tardiva l'opposizione proposta dopo il decorso di tale termine. È ormai definito certalex il principio per cui il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione è perentorio e dà luogo a decadenza dall'impugnazione, pur in assenza di espressa indicazione normativa, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
si aggiunge che "tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, 1° comma, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso;
ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore" (Cass. [ord.], sez. VI, 19-04-2011, n. 8931).
Da tale premessa discende che "l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale" (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16-05-2007, n. 11274).
Nella fattispecie in disamina, la parte ricorrente, in questo giudizio, impugna la cartella di pagamento ex art. 50 comma 2 D.P.R. 602/1973. Ebbene, dalle premesse appena esposte discende palesemente, in primo luogo, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto la notifica della cartella è avvenuta in data 3 febbraio 2022 (cfr. ricorso pag. 1) e il deposito del ricorso
è avvenuto, dinanzi alla commissione tributaria originariamente adita e dichiaratasi priva di giurisdizione, nel luglio 2022.
3. Le spese, pertanto, si pongono a carico della parte ricorrente, in favore di parte resistente, e vengono liquidate, sulla base del valore della cartella, nei valori minimi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandone in euro 1.865,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, in favore di Controparte_2
.
[...]
Aversa, 20.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Sorrentino