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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 7/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Marco Rondoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, via Cacciatori delle Alpi n.28, giusta procura depositata in primo grado;
-Appellante=
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Elisa Rossetti ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica, giusta procura estesa a margine della comparsa di costituzione dell'1.7.2024;
-Appellata=
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: pagina 1 di 14 Per parte appellante come alle note di udienza datate 5.12.2024;
Per parte appellata come alle note di udienza datate 5.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8.7.2019 ha adito il Tribunale di Perugia Parte_1
al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 9.6.1990 con , dal quale erano nati il figlio Controparte_1
(il 12.7.1991) ed il figlio (il 13.4.1997). Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente che con sentenza del 30.10.2017 il Tribunale di Perugia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, prevedendo a carico di esso ricorrente un assegno mensile di €.300,00 a favore del figlio -all'epoca ancora studente- ed Per_2
un assegno di mantenimento di €.250,00 mensili a favore della moglie, assegnando alla stessa la casa coniugale, mentre non erano state previste provvidenze economiche a favore del figlio , ormai economicamente indipendente. Ciò posto il Per_1 Pt_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto alle condizioni accessorie, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
(visto che lo stesso aveva reperito un contratto di lavoro) e la revoca Per_2
dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
costituitasi per la fase presidenziale, contestava che il figlio Controparte_1 Per_2
non avesse più diritto al contributo paterno al mantenimento (poiché era ancora studente universitario) e sosteneva di avere contribuito al patrimonio del marito mediante: 1.
l'affitto di terreni di sua proprietà ad un prezzo simbolico (peraltro mai versato);
2. la prestazione di garanzie e fideiussioni bancarie in favore del marito;
3. il prestito al coniuge di una consistente somma di denaro (€.70.000,00) mai restituita.
pagina 2 di 14 In conformità di quanto dedotto la convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva un assegno divorzile di
€.1.000,00 mensili e la conferma dei provvedimenti in punto di assegnazione della casa coniugale e di assegno per il mantenimento del figlio . Per_2
All'udienza del 18.6.2020, dove le parti insistevano nelle rispettive istanze, il Presidente,
previo esperimento del tentativo di conciliazione che non sortiva alcun esito,
confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Con sentenza parziale del 14.9.21, il Tribunale di Perugia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
All'udienza del 24.5.2023 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sulla base delle conclusioni hic et inde precisate ed all'esito il giudice di prime cure, con sentenza n.1973/2023, così statuiva: “1) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese a favore di a Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di €.350,00, Per_2
rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) assegna a la casa coniugale sita in Bastia Umbra via Campiglione Controparte_1
n.1; 3) dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese e a far data dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio (14.9.2021) a titolo di assegno divorzile, la somma, annualmente
rivalutabile secondo gli indici Istat, di €.600,00; 4) rigetta la domanda di contributo al
mantenimento del figlio , proposta da;
5) compensa Per_1 Parte_1
integralmente tra le parti le spese di lite”.
Con ricorso datato 5.1.24 ha interposto appello avverso la sentenza resa Parte_1
inter partes dal Tribunale di Perugia per quattro ordini di ragioni e precisamente:
pagina 3 di 14 ”1. sulla valutazione della capacità reddituale del sig. – accertamenti Parte_1
della Guardia di Finanza”;
sostiene l'appellante che l'intera sentenza impugnata si fondi sull'inattendibilità delle dichiarazioni fiscali presentate nel corso degli anni dal , nonostante che questi Pt_1
abbia depositato “in maniera trasparente” le proprie dichiarazioni dei redditi ed abbia collaborato con gli agenti della incaricati di accertarne i redditi. CP_2
In pratica il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie non considerando l'incidenza dei costi vivi (mutui, finanziamenti, utenze) sui ricavi derivanti dalla propria attività di allevamento – condotta in forza di contratto di soccida
– nonché ignorando le spese per affitto di terreni, acquisto di sementi e benzine agricole,
oltre che travisando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso appellante in sede presidenziale (vale a dire di percepire un reddito netto di circa €.1.000,00 mensili).
“2. sui presupposti circa il riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile in
favore della sig.ra – sulla posizione lavorativa della sig.ra Controparte_1 CP_1
– violazione dell'art. 2697 c.c. – sulla posizione del figlio ”;
[...] Persona_3
ritiene l'appellante che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, poiché la non ha dato prova di aver mai cercato un'occupazione CP_1
lavorativa; in ogni caso il aveva chiesto l'ammissione di prove orali sul punto, Pt_1
che il primo giudice non ha ammesso e sulle quali si insiste. A tutto voler concedere va rilevato che non vi è prova che l'appellata abbia sacrificato delle possibilità di guadagno nel corso del matrimonio.
Quanto al figlio , occorre sottolineare che lo stesso è tornato a vivere col padre Per_1
dal mese di novembre del 2022 e che non è più economicamente autosufficiente, sicché
viene mantenuto integralmente dal padre e tale circostanza dovrebbe essere tenuta in considerazione.
pagina 4 di 14 “3. sul mantenimento del figlio – sull'assegnazione della casa coniugale – sulla Per_2
domanda di riconsegna almeno del locale magazzino/deposito non considerata dal
Tribunale di primo grado”;
il permanere del diritto all'assegnazione della casa coniugale a favore della CP_1
dipende dagli esiti del percorso universitario di che, avendo intrapreso un corso Per_2
di laurea triennale in tecniche di radiologia medica, dovrebbe aver terminato gli studi,
con conseguente diritto del di ritornare in possesso della propria Parte_1
abitazione e revoca del contributo al mantenimento di . Persona_4
In ogni caso risulta evidente che il diritto all'abitazione coniugale, tutto da verificare per quanto esposto, non possa estendersi anche al magazzino/deposito situato al piano terra.
“4. sulla necessità di revocare e/o modificare immediatamente il provvedimento
impugnato nella parte che ha disposto il riconoscimento di un assegno divorzile, in
favore della sig.ra ed a carico del sig. di €.600,00”; Controparte_1 Parte_1
sostiene l'appellante che l'assegno divorzile, determinato in una misura quasi tripla rispetto all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, è talmente esorbitante da non consentire il pagamento dei mutui e dei finanziamenti in corso, con rischi evidenti anche per la che ha prestato garanzie personali. CP_1
Per le esposte ragioni ha chiesto che, previa sospensione in via Parte_1
preliminare dell'assegno divorzile previsto a favore della fosse CP_1
revocata/modificata in via definitiva la statuizione che prevede il pagamento di un assegno divorzile, con accertamento del permanere o meno del diritto di Persona_4
al mantenimento nella misura di €.350,00 mensili e dell'assegnazione della casa coniugale all'appellata, diritto che comunque non si estende al locale magazzino/deposito; l'appellante ha inoltre reiterato le istanze istruttorie non ammesse pagina 5 di 14 dal giudice di prime cure ed ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di appello.
Ha resistito in giudizio che, in via preliminare di rito, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che ha considerato il giudizio di appello come novum iudicium senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice;
nel merito l'appellata ha dedotto la manifesta infondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria datata 1.2.24 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione nei soli termini del quantum dell'assegno divorzile,
ritenuto congruo nella misura di €.350,00 mensili, con rigetto di tutti gli altri motivi di appello.
La causa è stata istruita mediante una CTU diretta a verificare l'effettiva redditività
dell'azienda agraria gestita da quindi è stata assegnata in decisione Parte_1
all'udienza del 9.12.2024.
*****
Per motivi di priorità logica occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di . Controparte_1
Ritiene il Collegio che tale eccezione non meriti di essere accolta.
Il ricorso in appello di cui trattasi contiene l'indicazione delle parti del provvedimento da censurare, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e le conseguenze giuridiche da trarne in contrapposizione alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, quindi non sussistono gli estremi per considerare l'appello in oggetto inammissibile a norma dell'art. 342 cpc (sul fatto che l'appello non debba rivestire una forma determinata e che sia sufficiente indicare in modo chiaro il quantum appellatum
vedi tra le tante Cass. n.2143/2015; Cass. S.U. n.27199/2017; Cass. n.7675/2019).
pagina 6 di 14 Ne deriva che l'appello in disamina deve ritenersi ammissibile.
*****
Peraltro ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta da non possa Parte_1
trovare accoglimento per ragioni di merito.
Il primo motivo di appello ha ad oggetto la valutazione della capacità reddituale di
[...]
e la censura riguarda in particolare il fatto che il giudice di prime cure avrebbe Pt_1
fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, non considerando l'incidenza dei costi vivi
(mutui, finanziamenti, utenze) sui ricavi derivanti dalla propria attività di allevamento –
condotta in forza di contratto di soccida – nonché ignorando le spese per affitto di terreni, acquisto di sementi e benzine agricole, oltre che travisando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso appellante in sede di udienza presidenziale.
Osserva in proposito questa Corte che, al fine di rendere ancora più incisiva la verifica della redditività dell'azienda agraria condotta dal , è stata disposta nel presente Pt_1
grado di giudizio una Consulenza d'ufficio con incarico affidato al dr. Persona_5
Orbene il CTU, con valutazione che risulta condivisibile poiché priva di errori tecnici,
logici o di diritto, ha ritenuto che – ferma l'approssimazione dovuta al fatto che l'azienda agraria ha obblighi di legge assai scarni quanto alla tenuta della documentazione – si possa stimare una redditività presunta dell'azienda “non inferiore
alla somma di €.127.972,00” annui (cfr. pag.5 dell'elaborato).
Il CTU dr. partendo dalla considerazione che quanto dichiarato ai fini fiscali Persona_5
“non è da ritenersi inattendibile, quanto piuttosto non indicativo della reale redditività
dell'azienda” (viste le agevolazioni fiscali previste dall'art. 32 del T.U.I.R.), ha ricostruito l'attività di soccidario di sulla base del contratto esistente e da Parte_1
questo ha sviluppato una serie di calcoli (ibidem, pag.3) le cui conclusioni sono da pagina 7 di 14 ritenere condivisibili, come pure risultano congrui i redditi stimati dalla gestione del vigneto, dai terreni seminativi e dalle lavorazioni in conto terzi (pag.4).
Del resto solo dall'ammontare delle rate mensili dei finanziamenti pagate fino al 2023 da
, pari ad €.6.691,00 (cfr. pag.5 della CTU), si ricava il fatto che l'azienda Parte_1
agricola dell'appellante avesse una redditività assai superiore a quella dichiarata,
altrimenti lo stesso non sarebbe riuscito ad onorare puntualmente oltre ad €.80.000,00
all'anno di ratei di finanziamenti.
Aggiungasi poi – ed il dato assume in questa sede particolare rilevanza – che tra il 2023
ed il 2024 sono venuti a scadere due finanziamenti, accesi rispettivamente il 26.7.2022
(quello con banca Intesa di €.25.000,00) ed il 18.1.2001 (quello con MPS di
€.309.874,00), che impattavano rispettivamente per €.1.078,00 ed €.1.143,00 più
interessi al mese (mentre il 7.7.2021 era andato a scadere un altro finanziamento di importo consistente, erogato da M.P.S. il 9.9.2009, per complessivi €.252.458,00).
Com'è ovvio l'estinzione dei finanziamenti determina una, notevole, maggiore disponibilità di denaro in capo al , che nel breve volgere di circa 1 anno ha visto Pt_1
ridurre sensibilmente le esposizioni dell'appellante col sistema bancario (passate in un triennio ad €.2.555,00 mensili da €.6.691,00 mensili dichiarate nell'atto di impugnazione).
In definitiva, non solo i conteggi del CTU hanno avallato la tesi del Tribunale di Perugia
secondo cui “il ricorrente trae dalla propria attività un reddito ben superiore a quello
dichiarato” (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), ma la scadenza naturale dei finanziamenti sopra citati concorre a creare una disponibilità ancora maggiore di risorse finanziarie a favore dell'appellante.
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di appello va senz'altro respinto.
*****
pagina 8 di 14 Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato che alla sia stato CP_1
riconosciuto un assegno divorzile in assenza dei presupposti per la sua concessione.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Risulta pacifico in causa che il matrimonio tra e abbia Parte_1 Controparte_1
avuto una durata di oltre un quarto di secolo, che l'appellata sia prossima ai sessanta anni e non abbia mai lavorato, essendosi occupata esclusivamente della cura della casa e dell'accudimento dei familiari;
quindi le possibilità di un collocamento sul mercato del lavoro della data l'età e l'assenza di qualsivoglia tipo di professionalità ed CP_1
esperienze lavorative, sono in linea pratica pressoché inesistenti.
Tanto premesso e considerate le caratteristiche dell'assegno divorzile (che ha sia natura assistenziale che compensativo-perequativa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha trovato autorevole conferma nella nota pronuncia della
Cassazione a sezioni unite n.18287 dell'11.7.18), osserva il Collegio che la situazione economico-patrimoniale degli ormai ex coniugi sia del tutto squilibrata.
L'appellata non ha redditi da attività lavorativa, né può ragionevolmente contare su un ingresso nel mondo del lavoro, visto che secondo una scelta di vita condivisa all'interno della famiglia ha sacrificato ogni aspettativa professionale per la cura della casa e dei figli (oltre che del marito).
Ne consegue che in un'ottica di valorizzazione del ruolo e del suo contributo alla realizzazione del benessere familiare debba essere riconosciuto l'assegno divorzile nel suo aspetto compensativo-perequativo.
Ma v'è di più.
La ha infatti prestato garanzie per i finanziamenti ottenuti dall'ex marito, gli ha CP_1
affittato i propri terreni agricoli (senza una sostanziale contropartita economica, cioè
gratuitamente, come affermato dalla difesa della senza che l'assunto sia stato CP_1
pagina 9 di 14 smentito) e, come risultato dalla documentazione prodotta, gli ha elargito a fondo perduto la somma di €.60.000,00.
In buona sostanza l'appellata ha fornito importanti contributi economici alla riuscita dell'impresa agricola del e questo costituisce un altro aspetto di cui occorre Pt_1
tener conto nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno divorzile di cui trattasi.
Tutto ciò posto e considerata la redditività dell'impresa agricola dell'appellante, come indicata dal CTU con argomentazioni condivisibili, si ritiene che l'ammontare dell'assegno divorzile nell'importo di €.600,00 mensili sia del tutto congruo.
Un'ultima notazione riguarda la posizione del figlio , per la quale Per_1 Pt_1
ha formulato una censura della sentenza appellata inserendola nel secondo motivo
[...]
di impugnazione.
ha quasi 33 anni ed aveva già raggiunto l'indipendenza economica Persona_3
all'epoca della separazione dei genitori (pronunciata nel 2017), sicché a suo favore non sono mai stati chiesti contributi economici nel corso del giudizio di separazione.
Ne deriva che l'attuale – affermata – condizione di disoccupazione, asseritamente derivante da eventi successivi maturati negli anni successivi, è irrilevante ai fini della concessione di un contributo al mantenimento in questa sede.
Rimane comunque ferma e valida la considerazione del Tribunale di Perugia secondo cui
(pag.4 della sentenza impugnata) nel caso di invalidità il predetto potrà Persona_4
avvalersi delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per legge.
Ne deriva che anche il secondo motivo di appello va respinto.
*****
Il terzo motivo d'impugnazione può essere suddiviso in tre temi, tra loro in tutto o in parte connessi, riguardanti:
1. il mantenimento del figlio;
2. l'assegnazione della Per_2
pagina 10 di 14 casa coniugale;
3. la domanda di riconsegna del locale magazzino/deposito situato al piano terra.
In ordine al mantenimento del figlio occorre osservare che il predetto ha Per_2
conseguito la laurea breve (vedi il verbale d'udienza del 27.5.2024), quindi ha ottenuto risultati concreti ed attualmente sta continuando gli studi (verosimilmente per il conseguimento della laurea magistrale).
Il ragazzo sta dunque proseguendo il percorso formativo in base ad un progetto educativo preciso e se anche può fare immediatamente ingresso nel mondo del lavoro (la conseguita laurea breve in Tecniche di radiologia medica glielo consentirebbe) non v'è
dubbio che ottenere un titolo di studio più elevato gli conferisce un'aspettativa di percorso professionale maggiore e più consistenti potenzialità reddituali.
Ritiene dunque questa Corte che non ci siano validi motivi per interrompere il percorso formativo in atto (giunto quasi al termine), con conseguente permanere dell'obbligo di mantenimento da parte del padre, fermo restando che una volta conseguito l'ulteriore titolo di studio ed acquisita la piena capacità di inserimento nel mondo del lavoro verranno meno i presupposti che giustificano l'obbligo di contribuzione dei genitori a favore del figlio . Per_2
Ciò posto risulta del tutto consequenziale che la casa coniugale resti a disposizione del nucleo familiare composto dalla e da dal momento che CP_1 Persona_4
quest'ultimo non è ancora economicamente indipendente e sta portando a compimento il piano di studi.
Rimane da esaminare la domanda di riconsegna del locale magazzino/deposito situato al piano terra, che secondo l'appellante non è stata delibata dal primo giudice e rispetto alla quale va tenuto in considerazione il fatto che sia un bene con autonomo identificativo catastale e destinazione diversa.
pagina 11 di 14 Al proposito osserva questa Corte che non è in contestazione il fatto che il magazzino sia posto a servizio dell'abitazione e che, al contrario, non vi sia alcuna prova che fosse in uso dell'azienda agraria.
D'altronde costituisce nozione di comune esperienza che vi siano vani catastalmente autonomi e con funzione diversa (ad esempio: garage, cantine, soffitte ecc.) che formano un unico compendio immobiliare con immobili destinati ad uso abitativo, quindi non vi
è alcun motivo per procedere allo scorporo di detto locale dalla casa coniugale.
Da quanto argomentato deriva che anche il terzo motivo di appello va respinto.
*****
Col quarto motivo d'impugnazione ha dedotto l'eccessività dell'assegno Parte_1
divorzile determinato dal Tribunale di Perugia, in rapporto all'esiguità degli introiti derivanti dalla propria attività lavorativa.
In proposito osserva questa Corte che, come argomentato in relazione al motivo di appello n.1, l'odierno appellante conduce l'azienda agricola con una redditività assai soddisfacente, come è dimostrato tra l'altro anche dal fatto che ha rimborsato quasi tutti i mutui ed i finanziamenti ottenuti dal sistema bancario.
A fronte di tale risultanza e considerato l'apporto assai significativo fornito al marito ed alla sua azienda dalla nel corso di oltre 25 anni di matrimonio (nel Controparte_1
dettaglio vedasi quanto sopra esposto in relazione al secondo motivo di appello), ritiene questa Corte che l'importo di €.600,00 mensili sia assolutamente congruo, tenuto conto della mancanza di redditi e dell'età dell'appellata.
In ultimo, quanto al paventato rischio prospettato dall'appellante di non essere in grado di rimborsare i mutui ancora in essere a causa dell'ammontare dell'assegno divorzile
(cfr. pag.17 del ricorso in appello), occorre osservare che in base al prospetto fornito dal
CTU il totale dei ratei da rimborsare si è drasticamente ridotto nel giro di circa un pagina 12 di 14 triennio (da €.6.691,00 mensili ad €.2.555,00 mensili;
pag.5 della perizia), ciò che induce a ritenere che la situazione economica di abbia avuto un nettissimo Parte_1
miglioramento e che, ragionevolmente, siano da escludere problemi di insolvenza con le banche creditrici.
Ne deriva che il quarto motivo d'impugnazione, al pari degli altri, non possa trovare accoglimento.
*****
Rimane infine da esaminare la questione delle richieste istruttorie, non ammesse dal primo giudice e reiterate nel presente grado.
Al riguardo osserva questa Corte che l'ammissione della Consulenza Tecnica ha consentito di far luce sul tema della redditività dell'impresa agricola condotta dal e che, quanto alle prove orali richieste (pag.19 dell'atto di appello), esse Pt_1
risultano irrilevanti in rapporto ai motivi di impugnazione proposti.
In definitiva la causa non necessita di ulteriore attività istruttoria, considerato anche il fatto che gran parte delle circostanze di fatto sono incontestate.
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che l'appello proposto da non possa Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata emessa dal Tribunale
di Perugia;
- Condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio che si determinano in €.2.498,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 9 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 7/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Marco Rondoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, via Cacciatori delle Alpi n.28, giusta procura depositata in primo grado;
-Appellante=
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. Elisa Rossetti ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica, giusta procura estesa a margine della comparsa di costituzione dell'1.7.2024;
-Appellata=
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: pagina 1 di 14 Per parte appellante come alle note di udienza datate 5.12.2024;
Per parte appellata come alle note di udienza datate 5.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8.7.2019 ha adito il Tribunale di Perugia Parte_1
al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 9.6.1990 con , dal quale erano nati il figlio Controparte_1
(il 12.7.1991) ed il figlio (il 13.4.1997). Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente che con sentenza del 30.10.2017 il Tribunale di Perugia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, prevedendo a carico di esso ricorrente un assegno mensile di €.300,00 a favore del figlio -all'epoca ancora studente- ed Per_2
un assegno di mantenimento di €.250,00 mensili a favore della moglie, assegnando alla stessa la casa coniugale, mentre non erano state previste provvidenze economiche a favore del figlio , ormai economicamente indipendente. Ciò posto il Per_1 Pt_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto alle condizioni accessorie, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
(visto che lo stesso aveva reperito un contratto di lavoro) e la revoca Per_2
dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
costituitasi per la fase presidenziale, contestava che il figlio Controparte_1 Per_2
non avesse più diritto al contributo paterno al mantenimento (poiché era ancora studente universitario) e sosteneva di avere contribuito al patrimonio del marito mediante: 1.
l'affitto di terreni di sua proprietà ad un prezzo simbolico (peraltro mai versato);
2. la prestazione di garanzie e fideiussioni bancarie in favore del marito;
3. il prestito al coniuge di una consistente somma di denaro (€.70.000,00) mai restituita.
pagina 2 di 14 In conformità di quanto dedotto la convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva un assegno divorzile di
€.1.000,00 mensili e la conferma dei provvedimenti in punto di assegnazione della casa coniugale e di assegno per il mantenimento del figlio . Per_2
All'udienza del 18.6.2020, dove le parti insistevano nelle rispettive istanze, il Presidente,
previo esperimento del tentativo di conciliazione che non sortiva alcun esito,
confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Con sentenza parziale del 14.9.21, il Tribunale di Perugia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
All'udienza del 24.5.2023 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sulla base delle conclusioni hic et inde precisate ed all'esito il giudice di prime cure, con sentenza n.1973/2023, così statuiva: “1) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese a favore di a Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di €.350,00, Per_2
rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) assegna a la casa coniugale sita in Bastia Umbra via Campiglione Controparte_1
n.1; 3) dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese e a far data dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio (14.9.2021) a titolo di assegno divorzile, la somma, annualmente
rivalutabile secondo gli indici Istat, di €.600,00; 4) rigetta la domanda di contributo al
mantenimento del figlio , proposta da;
5) compensa Per_1 Parte_1
integralmente tra le parti le spese di lite”.
Con ricorso datato 5.1.24 ha interposto appello avverso la sentenza resa Parte_1
inter partes dal Tribunale di Perugia per quattro ordini di ragioni e precisamente:
pagina 3 di 14 ”1. sulla valutazione della capacità reddituale del sig. – accertamenti Parte_1
della Guardia di Finanza”;
sostiene l'appellante che l'intera sentenza impugnata si fondi sull'inattendibilità delle dichiarazioni fiscali presentate nel corso degli anni dal , nonostante che questi Pt_1
abbia depositato “in maniera trasparente” le proprie dichiarazioni dei redditi ed abbia collaborato con gli agenti della incaricati di accertarne i redditi. CP_2
In pratica il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie non considerando l'incidenza dei costi vivi (mutui, finanziamenti, utenze) sui ricavi derivanti dalla propria attività di allevamento – condotta in forza di contratto di soccida
– nonché ignorando le spese per affitto di terreni, acquisto di sementi e benzine agricole,
oltre che travisando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso appellante in sede presidenziale (vale a dire di percepire un reddito netto di circa €.1.000,00 mensili).
“2. sui presupposti circa il riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile in
favore della sig.ra – sulla posizione lavorativa della sig.ra Controparte_1 CP_1
– violazione dell'art. 2697 c.c. – sulla posizione del figlio ”;
[...] Persona_3
ritiene l'appellante che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, poiché la non ha dato prova di aver mai cercato un'occupazione CP_1
lavorativa; in ogni caso il aveva chiesto l'ammissione di prove orali sul punto, Pt_1
che il primo giudice non ha ammesso e sulle quali si insiste. A tutto voler concedere va rilevato che non vi è prova che l'appellata abbia sacrificato delle possibilità di guadagno nel corso del matrimonio.
Quanto al figlio , occorre sottolineare che lo stesso è tornato a vivere col padre Per_1
dal mese di novembre del 2022 e che non è più economicamente autosufficiente, sicché
viene mantenuto integralmente dal padre e tale circostanza dovrebbe essere tenuta in considerazione.
pagina 4 di 14 “3. sul mantenimento del figlio – sull'assegnazione della casa coniugale – sulla Per_2
domanda di riconsegna almeno del locale magazzino/deposito non considerata dal
Tribunale di primo grado”;
il permanere del diritto all'assegnazione della casa coniugale a favore della CP_1
dipende dagli esiti del percorso universitario di che, avendo intrapreso un corso Per_2
di laurea triennale in tecniche di radiologia medica, dovrebbe aver terminato gli studi,
con conseguente diritto del di ritornare in possesso della propria Parte_1
abitazione e revoca del contributo al mantenimento di . Persona_4
In ogni caso risulta evidente che il diritto all'abitazione coniugale, tutto da verificare per quanto esposto, non possa estendersi anche al magazzino/deposito situato al piano terra.
“4. sulla necessità di revocare e/o modificare immediatamente il provvedimento
impugnato nella parte che ha disposto il riconoscimento di un assegno divorzile, in
favore della sig.ra ed a carico del sig. di €.600,00”; Controparte_1 Parte_1
sostiene l'appellante che l'assegno divorzile, determinato in una misura quasi tripla rispetto all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, è talmente esorbitante da non consentire il pagamento dei mutui e dei finanziamenti in corso, con rischi evidenti anche per la che ha prestato garanzie personali. CP_1
Per le esposte ragioni ha chiesto che, previa sospensione in via Parte_1
preliminare dell'assegno divorzile previsto a favore della fosse CP_1
revocata/modificata in via definitiva la statuizione che prevede il pagamento di un assegno divorzile, con accertamento del permanere o meno del diritto di Persona_4
al mantenimento nella misura di €.350,00 mensili e dell'assegnazione della casa coniugale all'appellata, diritto che comunque non si estende al locale magazzino/deposito; l'appellante ha inoltre reiterato le istanze istruttorie non ammesse pagina 5 di 14 dal giudice di prime cure ed ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del giudizio di appello.
Ha resistito in giudizio che, in via preliminare di rito, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione, dal momento che ha considerato il giudizio di appello come novum iudicium senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice;
nel merito l'appellata ha dedotto la manifesta infondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria datata 1.2.24 il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione nei soli termini del quantum dell'assegno divorzile,
ritenuto congruo nella misura di €.350,00 mensili, con rigetto di tutti gli altri motivi di appello.
La causa è stata istruita mediante una CTU diretta a verificare l'effettiva redditività
dell'azienda agraria gestita da quindi è stata assegnata in decisione Parte_1
all'udienza del 9.12.2024.
*****
Per motivi di priorità logica occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di . Controparte_1
Ritiene il Collegio che tale eccezione non meriti di essere accolta.
Il ricorso in appello di cui trattasi contiene l'indicazione delle parti del provvedimento da censurare, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e le conseguenze giuridiche da trarne in contrapposizione alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, quindi non sussistono gli estremi per considerare l'appello in oggetto inammissibile a norma dell'art. 342 cpc (sul fatto che l'appello non debba rivestire una forma determinata e che sia sufficiente indicare in modo chiaro il quantum appellatum
vedi tra le tante Cass. n.2143/2015; Cass. S.U. n.27199/2017; Cass. n.7675/2019).
pagina 6 di 14 Ne deriva che l'appello in disamina deve ritenersi ammissibile.
*****
Peraltro ritiene questa Corte che l'impugnazione proposta da non possa Parte_1
trovare accoglimento per ragioni di merito.
Il primo motivo di appello ha ad oggetto la valutazione della capacità reddituale di
[...]
e la censura riguarda in particolare il fatto che il giudice di prime cure avrebbe Pt_1
fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, non considerando l'incidenza dei costi vivi
(mutui, finanziamenti, utenze) sui ricavi derivanti dalla propria attività di allevamento –
condotta in forza di contratto di soccida – nonché ignorando le spese per affitto di terreni, acquisto di sementi e benzine agricole, oltre che travisando le dichiarazioni rilasciate dallo stesso appellante in sede di udienza presidenziale.
Osserva in proposito questa Corte che, al fine di rendere ancora più incisiva la verifica della redditività dell'azienda agraria condotta dal , è stata disposta nel presente Pt_1
grado di giudizio una Consulenza d'ufficio con incarico affidato al dr. Persona_5
Orbene il CTU, con valutazione che risulta condivisibile poiché priva di errori tecnici,
logici o di diritto, ha ritenuto che – ferma l'approssimazione dovuta al fatto che l'azienda agraria ha obblighi di legge assai scarni quanto alla tenuta della documentazione – si possa stimare una redditività presunta dell'azienda “non inferiore
alla somma di €.127.972,00” annui (cfr. pag.5 dell'elaborato).
Il CTU dr. partendo dalla considerazione che quanto dichiarato ai fini fiscali Persona_5
“non è da ritenersi inattendibile, quanto piuttosto non indicativo della reale redditività
dell'azienda” (viste le agevolazioni fiscali previste dall'art. 32 del T.U.I.R.), ha ricostruito l'attività di soccidario di sulla base del contratto esistente e da Parte_1
questo ha sviluppato una serie di calcoli (ibidem, pag.3) le cui conclusioni sono da pagina 7 di 14 ritenere condivisibili, come pure risultano congrui i redditi stimati dalla gestione del vigneto, dai terreni seminativi e dalle lavorazioni in conto terzi (pag.4).
Del resto solo dall'ammontare delle rate mensili dei finanziamenti pagate fino al 2023 da
, pari ad €.6.691,00 (cfr. pag.5 della CTU), si ricava il fatto che l'azienda Parte_1
agricola dell'appellante avesse una redditività assai superiore a quella dichiarata,
altrimenti lo stesso non sarebbe riuscito ad onorare puntualmente oltre ad €.80.000,00
all'anno di ratei di finanziamenti.
Aggiungasi poi – ed il dato assume in questa sede particolare rilevanza – che tra il 2023
ed il 2024 sono venuti a scadere due finanziamenti, accesi rispettivamente il 26.7.2022
(quello con banca Intesa di €.25.000,00) ed il 18.1.2001 (quello con MPS di
€.309.874,00), che impattavano rispettivamente per €.1.078,00 ed €.1.143,00 più
interessi al mese (mentre il 7.7.2021 era andato a scadere un altro finanziamento di importo consistente, erogato da M.P.S. il 9.9.2009, per complessivi €.252.458,00).
Com'è ovvio l'estinzione dei finanziamenti determina una, notevole, maggiore disponibilità di denaro in capo al , che nel breve volgere di circa 1 anno ha visto Pt_1
ridurre sensibilmente le esposizioni dell'appellante col sistema bancario (passate in un triennio ad €.2.555,00 mensili da €.6.691,00 mensili dichiarate nell'atto di impugnazione).
In definitiva, non solo i conteggi del CTU hanno avallato la tesi del Tribunale di Perugia
secondo cui “il ricorrente trae dalla propria attività un reddito ben superiore a quello
dichiarato” (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), ma la scadenza naturale dei finanziamenti sopra citati concorre a creare una disponibilità ancora maggiore di risorse finanziarie a favore dell'appellante.
Da quanto esposto deriva che il primo motivo di appello va senz'altro respinto.
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pagina 8 di 14 Col secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato che alla sia stato CP_1
riconosciuto un assegno divorzile in assenza dei presupposti per la sua concessione.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Risulta pacifico in causa che il matrimonio tra e abbia Parte_1 Controparte_1
avuto una durata di oltre un quarto di secolo, che l'appellata sia prossima ai sessanta anni e non abbia mai lavorato, essendosi occupata esclusivamente della cura della casa e dell'accudimento dei familiari;
quindi le possibilità di un collocamento sul mercato del lavoro della data l'età e l'assenza di qualsivoglia tipo di professionalità ed CP_1
esperienze lavorative, sono in linea pratica pressoché inesistenti.
Tanto premesso e considerate le caratteristiche dell'assegno divorzile (che ha sia natura assistenziale che compensativo-perequativa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha trovato autorevole conferma nella nota pronuncia della
Cassazione a sezioni unite n.18287 dell'11.7.18), osserva il Collegio che la situazione economico-patrimoniale degli ormai ex coniugi sia del tutto squilibrata.
L'appellata non ha redditi da attività lavorativa, né può ragionevolmente contare su un ingresso nel mondo del lavoro, visto che secondo una scelta di vita condivisa all'interno della famiglia ha sacrificato ogni aspettativa professionale per la cura della casa e dei figli (oltre che del marito).
Ne consegue che in un'ottica di valorizzazione del ruolo e del suo contributo alla realizzazione del benessere familiare debba essere riconosciuto l'assegno divorzile nel suo aspetto compensativo-perequativo.
Ma v'è di più.
La ha infatti prestato garanzie per i finanziamenti ottenuti dall'ex marito, gli ha CP_1
affittato i propri terreni agricoli (senza una sostanziale contropartita economica, cioè
gratuitamente, come affermato dalla difesa della senza che l'assunto sia stato CP_1
pagina 9 di 14 smentito) e, come risultato dalla documentazione prodotta, gli ha elargito a fondo perduto la somma di €.60.000,00.
In buona sostanza l'appellata ha fornito importanti contributi economici alla riuscita dell'impresa agricola del e questo costituisce un altro aspetto di cui occorre Pt_1
tener conto nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno divorzile di cui trattasi.
Tutto ciò posto e considerata la redditività dell'impresa agricola dell'appellante, come indicata dal CTU con argomentazioni condivisibili, si ritiene che l'ammontare dell'assegno divorzile nell'importo di €.600,00 mensili sia del tutto congruo.
Un'ultima notazione riguarda la posizione del figlio , per la quale Per_1 Pt_1
ha formulato una censura della sentenza appellata inserendola nel secondo motivo
[...]
di impugnazione.
ha quasi 33 anni ed aveva già raggiunto l'indipendenza economica Persona_3
all'epoca della separazione dei genitori (pronunciata nel 2017), sicché a suo favore non sono mai stati chiesti contributi economici nel corso del giudizio di separazione.
Ne deriva che l'attuale – affermata – condizione di disoccupazione, asseritamente derivante da eventi successivi maturati negli anni successivi, è irrilevante ai fini della concessione di un contributo al mantenimento in questa sede.
Rimane comunque ferma e valida la considerazione del Tribunale di Perugia secondo cui
(pag.4 della sentenza impugnata) nel caso di invalidità il predetto potrà Persona_4
avvalersi delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per legge.
Ne deriva che anche il secondo motivo di appello va respinto.
*****
Il terzo motivo d'impugnazione può essere suddiviso in tre temi, tra loro in tutto o in parte connessi, riguardanti:
1. il mantenimento del figlio;
2. l'assegnazione della Per_2
pagina 10 di 14 casa coniugale;
3. la domanda di riconsegna del locale magazzino/deposito situato al piano terra.
In ordine al mantenimento del figlio occorre osservare che il predetto ha Per_2
conseguito la laurea breve (vedi il verbale d'udienza del 27.5.2024), quindi ha ottenuto risultati concreti ed attualmente sta continuando gli studi (verosimilmente per il conseguimento della laurea magistrale).
Il ragazzo sta dunque proseguendo il percorso formativo in base ad un progetto educativo preciso e se anche può fare immediatamente ingresso nel mondo del lavoro (la conseguita laurea breve in Tecniche di radiologia medica glielo consentirebbe) non v'è
dubbio che ottenere un titolo di studio più elevato gli conferisce un'aspettativa di percorso professionale maggiore e più consistenti potenzialità reddituali.
Ritiene dunque questa Corte che non ci siano validi motivi per interrompere il percorso formativo in atto (giunto quasi al termine), con conseguente permanere dell'obbligo di mantenimento da parte del padre, fermo restando che una volta conseguito l'ulteriore titolo di studio ed acquisita la piena capacità di inserimento nel mondo del lavoro verranno meno i presupposti che giustificano l'obbligo di contribuzione dei genitori a favore del figlio . Per_2
Ciò posto risulta del tutto consequenziale che la casa coniugale resti a disposizione del nucleo familiare composto dalla e da dal momento che CP_1 Persona_4
quest'ultimo non è ancora economicamente indipendente e sta portando a compimento il piano di studi.
Rimane da esaminare la domanda di riconsegna del locale magazzino/deposito situato al piano terra, che secondo l'appellante non è stata delibata dal primo giudice e rispetto alla quale va tenuto in considerazione il fatto che sia un bene con autonomo identificativo catastale e destinazione diversa.
pagina 11 di 14 Al proposito osserva questa Corte che non è in contestazione il fatto che il magazzino sia posto a servizio dell'abitazione e che, al contrario, non vi sia alcuna prova che fosse in uso dell'azienda agraria.
D'altronde costituisce nozione di comune esperienza che vi siano vani catastalmente autonomi e con funzione diversa (ad esempio: garage, cantine, soffitte ecc.) che formano un unico compendio immobiliare con immobili destinati ad uso abitativo, quindi non vi
è alcun motivo per procedere allo scorporo di detto locale dalla casa coniugale.
Da quanto argomentato deriva che anche il terzo motivo di appello va respinto.
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Col quarto motivo d'impugnazione ha dedotto l'eccessività dell'assegno Parte_1
divorzile determinato dal Tribunale di Perugia, in rapporto all'esiguità degli introiti derivanti dalla propria attività lavorativa.
In proposito osserva questa Corte che, come argomentato in relazione al motivo di appello n.1, l'odierno appellante conduce l'azienda agricola con una redditività assai soddisfacente, come è dimostrato tra l'altro anche dal fatto che ha rimborsato quasi tutti i mutui ed i finanziamenti ottenuti dal sistema bancario.
A fronte di tale risultanza e considerato l'apporto assai significativo fornito al marito ed alla sua azienda dalla nel corso di oltre 25 anni di matrimonio (nel Controparte_1
dettaglio vedasi quanto sopra esposto in relazione al secondo motivo di appello), ritiene questa Corte che l'importo di €.600,00 mensili sia assolutamente congruo, tenuto conto della mancanza di redditi e dell'età dell'appellata.
In ultimo, quanto al paventato rischio prospettato dall'appellante di non essere in grado di rimborsare i mutui ancora in essere a causa dell'ammontare dell'assegno divorzile
(cfr. pag.17 del ricorso in appello), occorre osservare che in base al prospetto fornito dal
CTU il totale dei ratei da rimborsare si è drasticamente ridotto nel giro di circa un pagina 12 di 14 triennio (da €.6.691,00 mensili ad €.2.555,00 mensili;
pag.5 della perizia), ciò che induce a ritenere che la situazione economica di abbia avuto un nettissimo Parte_1
miglioramento e che, ragionevolmente, siano da escludere problemi di insolvenza con le banche creditrici.
Ne deriva che il quarto motivo d'impugnazione, al pari degli altri, non possa trovare accoglimento.
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Rimane infine da esaminare la questione delle richieste istruttorie, non ammesse dal primo giudice e reiterate nel presente grado.
Al riguardo osserva questa Corte che l'ammissione della Consulenza Tecnica ha consentito di far luce sul tema della redditività dell'impresa agricola condotta dal e che, quanto alle prove orali richieste (pag.19 dell'atto di appello), esse Pt_1
risultano irrilevanti in rapporto ai motivi di impugnazione proposti.
In definitiva la causa non necessita di ulteriore attività istruttoria, considerato anche il fatto che gran parte delle circostanze di fatto sono incontestate.
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che l'appello proposto da non possa Parte_1
trovare accoglimento.
Le spese di lite della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato e della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta dall'appellante
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata emessa dal Tribunale
di Perugia;
- Condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio che si determinano in €.2.498,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 9 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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