Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 15/12/2025, n. 8086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8086 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6510 del 2025, proposto da
ON DE RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Antinora, Domenico D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Airola, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MI IN, LE OD, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Antonio Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
a) del permesso di costruire n.21/2023, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Airola, rilasciato in data 1° giugno 2023 a favore dei Sigg. IN MI e OD LE per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare per civile abitazione in calcestruzzo armato nel Piano di Lottizzazione Cerni Lotto n. 5 (Doc.n.1);
b) per quanto occorrer possa del Permesso di costruire in variante n.1/2024 (Doc.n.2);
c) di tutti gli atti istruttori, presupposti e/o propedeutici, connessi e conseguenti, nessuno escluso né eccettuato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Airola, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , di MI IN e di LE OD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa GA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente, proprietaria del fondo confinante, agisce per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del permesso di costruire n. 21/2023, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Airola, rilasciato in data 1° giugno 2023 a favore dei Sigg. IN MI e OD LE, attuali controinteressati, per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare per civile abitazione in calcestruzzo armato nel Piano di Lottizzazione Cerni Lotto n.5 nonché del permesso di costruire in variante n.1/2024;
Considerato che, a parere di parte ricorrente, gli interventi contestati oggetto dei predetti titoli, il terrazzo a copertura del seminterrato sporgente dal piano di campagna e i quattro pilastri in calcestruzzo armato –quest’ultimi non qualificabili come meri elementi ornamentali -, avrebbero dovuto essere computati, nei loro punti di massima sporgenza, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali dai confini;
Specificato che la medesima parte deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sul presupposto che tali interventi, già realizzati, violerebbero le distanze minime dai confini previste dal Regolamento edilizio comunale, dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale e dal P.U.A. “Cerni” (pari a 5,00 m), lamentando, altresì, l’omessa istruttoria tecnica e la violazione della normativa antisismica di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, per mancata acquisizione della preventiva autorizzazione sismica;
Ritenuto che, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati, il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per evidente tardività;
Considerato che, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta da parte controinteressata (doc. n. 6. memoria), già nei mesi di marzo/aprile 2025 era in fase avanzata la costruzione sia del contestato terrazzo che dei pilastri, con la conseguenza che, dal grado di sviluppo dei lavori, si rendeva palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità dell’erigendo manufatto, tanto che, nel mese di giugno 2025, sarebbe terminata anche la costruzione dei quattro pilastri;
Valutato, in via dirimente, che la ricorrente ha comunque riconosciuto di avere preso atto dell’asserita violazione delle distanze legali sin dal 12 luglio 2025, posto che nell’istanza di accesso documentale acquisita al Prot. Gen. n. 0010398 del 16 luglio 2025 (cfr. doc. 4, ricorso), motiva la propria richiesta rappresentando all’Ente locale che: “ciò nasce in quanto il mio consorte recatosi sul posto in data 12 luglio c.a. al fine di effettuare la pulizia del terreno, ha notato che il fabbricato in corso di costruzione non rispetta, a nostro avviso, la distanza prevista dal confine della mia proprietà, così come previsto nell’attuale PRG e nel piano di lottizzazione”;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso è all’evidenza tardivo, essendo stato notificato solo in data 28 ottobre 2025 e, quindi, ben oltre il termine di 60 (sessanta) giorni di cui all’art. 29 del c.p.a., decorrenti dalla data del 12 luglio 2025 o, più favorevolmente, dal 16 luglio 2025, data di presentazione dell’istanza di accesso;
Esposto infatti che, secondo condivisa e consolidata giurisprudenza, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione deve essere riferita al momento dell’ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell’opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente (Cons. di St., sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012);
Specificato, nella specie, che “il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia vanno individuati … nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto” (Cons. di St., sez. VI, n. 4830 del 2017, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1302);
Stimato, quindi, che la piena conoscenza di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a., idonea a costituire il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto, “non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, “dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso” (TAR Campania, sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1302);
Valutato pertanto che “vi è dunque “piena conoscenza” quando si è consapevoli dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività…, determinando tale consapevolezza la sussistenza di una condizione dell’azione, ossia dell’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (eventualmente conseguibile a seguito dell’accesso documentale) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, anche attraverso la successiva proposizione di motivi aggiunti” (Cons. di St., sez. IV, 7 febbraio 2020 n. 962);
Valutato che, nel caso in esame, al momento dell’istanza di accesso, il grado di sviluppo dei lavori connessi alla realizzazione del fabbricato, ormai ultimato, rendesse palese l’esatta dimensione e/o consistenza del manufatto, avendo parte ricorrente, inequivocabilmente, dichiarato che, da ultimo, alla data del 12 luglio 2025, si era avuta contezza che l’immobile di proprietà dei controinteressati violava le distanze legali e non risultava conforme all’ “attuale PRG” e al “piano di lottizzazione”;
Stimato quindi che l’ostensione dei documenti, ricevuti a valle dell’accoglimento delle istanze di accesso del 16 luglio e del 7 agosto 2025, avrebbe, al più, potuto costituire esclusivamente il presupposto per la proposizione di motivi aggiunti;
Rilevato, peraltro, che, nell’istanza di accesso agli atti, presentata in data 16 luglio 2025, dopo più di un anno dall’inizio dei lavori e dall’affissione del cartello di cantiere (8 luglio 2024), parte ricorrente non si è limitata ad una richiesta generica ma ha specificato di voler ricevere “in qualità di confinante, copia del Permesso di costruire, completo di allegati grafici, n. 21 del 01/06/2023 e variante del 2024 intestato ai sigg. IN MI e OD LE, rilasciato sul lotto confinante identificato al n. 5 (foglio 15 p.lle 4097-1750 e 4100) della lottizzazione Cerni” (doc. n. 8) apparendo quindi evidente che già a quella data, la stessa non solo aveva la “percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo”, ma conosceva gli estremi dei titoli edilizi presentati dai controinteressati;
Valutato che pertanto le richieste di accesso presentate, rispettivamente, in data 16 luglio 2025 e 7 agosto 2025, non potevano procrastinare i termini di proposizione del ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390), atteso che il terzo ha l’onere di attivare il diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa non appena abbia contezza, od anche il ragionevole sospetto, che l’attività materiale pregiudizievole sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente (cfr. Cons. Stato, n. 322/2013); era, quindi, onere della ricorrente attivarsi immediatamente, al più tardi non appena avuta la contezza della effettiva consistenza dell’intervento edilizio, per approfondire e valutare la legittimità dei lavori e, se del caso, impugnare il relativo titolo edilizio, sussistendo “l’onere di immediata proposizione delle censure rilevabili sin dalla fase iniziale dei lavori (rispetto delle distanze fra fabbricati)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18 settembre 2017, n. 4415 e sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1302);
Valutato che dunque va dichiarata l’eccepita tardività della impugnazione con conseguente irricevibilità del gravame;
Stimato equo, in ragione della mera pronuncia in rito, disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA UR NA, Presidente
GA RI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RI | IA UR NA |
IL SEGRETARIO