Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.