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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3112/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3112 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. BONCIANI DONELLA, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. NANNINI ALESSANDRA, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
MA NI, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
e
, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. MORELLI ETHEL e dell'Avv. STIANTI TOMMASO, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 09.07.2025,
l'Avv. BONCIANI DONELLA e l'Avv. NANNINI ALESSANDRA per concludono come segue: “(…) voglia il Tribunale di Parte_1
Arezzo, contrariis reiectis, nella denegata e remota ipotesi di conferma del decreto
1 ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, la SO , già , è l'unica Controparte_3 Controparte_4 debitrice dell'importo ingiunto, ossia della somma di € 11.843,61 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da alla SO opposta, nonché Parte_1 condannare la SO , già Controparte_3 Controparte_4
a tenere indenne la SO da tutte le conseguenze
[...] Parte_1 pregiudizievoli che potrebbero derivare dal presente giudizio e, quindi, condannare
[...]
, già a rifondere a Controparte_3 Controparte_4
l'importo di € 11.843,61 da quest'ultima già versato in Parte_1 esecuzione del Decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo con
Ordinanza del 25.05.2023; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari della procedura monitoria e del presente giudizio (…)”;
l'Avv. NI MA per conclude come segue: “(…) Controparte_1 insiste per le richieste formulate in comparsa di costituzione e risposta: 1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n°956/2022 per quanto sopra esposto e perché i motivi dell'opposizione non sono fondati nei confronti della SO esponente. 2) rigettare la domanda proposta dall'opponente con la quale chiede la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo essendo presenti tutti
i requisiti necessari per la sua emissione;
3) confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n°956/2022 del 05.10.2022, RG 2556/2022 in questa sede opposto. 4) in via subordinata: accertato il comportamento contrario ai principi della correttezza e buona fede, sopra richiamati, tenuto da (P.Iva ) in persona Controparte_4 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. con sede in San donato NO (MI) – 20097- piazza
Vanoni 1, condannare la stessa, rilevando indenne al risarcimento Controparte_1 del danno corrispondente alle competenze e spese sostenute per l'attività giudiziaria intrapresa in caso di revoca del decreto ingiuntivo n°956/2022 ( € 540 oltre cap, iva se dovuta, e 15% forf. ed € 145,50 per C.U. e diritti canc.) o di quelle somme ritenute di giustizia. 5) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. In via istruttoria si insiste sulle istanze di cui alla memoria 183 co VI n.ro 2 cpc (…)”;
l'Avv. MORELLI ETHEL e l'Avv. STIANTI TOMMASO per
[...]
, conclude come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 adito, contrariis reitectis, - Nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti di
2 in quanto totalmente infondate in fatto e in Controparte_5 Parte_1 diritto e, comunque, per tutti i motivi di cui in comparsa;
respingere le domande avanzate in via subordinata da nei confronti di perché Controparte_1 CP_3 inammissibili e/o infondate nel merito e, comunque, per tutti i motivi di cui in comparsa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda dell'attrice opponente e/o della convenuta opposta, contenere le domande secondo quanto emergerà dall'espletanda attività istruttoria. Con vittoria delle competenze relative al presente giudizio, oltre
CAP e IVA in misura di legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 956/2022, emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 05.10.2022 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 9.419,15, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma ancora asseritamente dovuta in base alle fatture n. 1621007860 del 07.09.2021 e n. 1621007959 del 07.09.2021 (cfr. all.ti al ricorso monitorio), emesse dalla controparte in relazione al pagamento del c.d. corrispettivo Cmor – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, essa parte opponente deduceva che, in data 30.08.2018, essa aveva stipulato un contratto con avente ad Parte_1 Controparte_4 oggetto la sola fornitura luce (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), effettivamente attivata a novembre 2018; che, tuttavia, in modo del tutto unilaterale ed Cont automatico, quasi contemporaneamente, aveva attivato anche la fornitura del gas;
che, a causa delle numerose gravi criticità ed irregolarità contrattuali da parte di CP_4
più volte contestate e mai risolte (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in
[...] opposizione), essa opponente si era trovata costretta a cambiare gestore;
che, dunque, in data 20.02.2019, essa esponente aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e gas con (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in Controparte_1 opposizione); che essa in data 10.11.2020, aveva ricevuto una Parte_1 lettera di messa in mora da parte di (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in CP_4 opposizione), contenente i riferimenti alle fatture n. 1932684658 Power dell'importo di euro 390,57, n. 1938280990 Gas di euro 8451,79, n. 1939910834 Gas di euro 1183,92,
3 n. 2008918487 Gas di euro 4938,82, n. 2015859685 Gas di euro 2.694,33 e n.
1914084392 dell'importo di euro 8424,40, asseritamente rimaste insolute;
che, dopo numerose contestazioni, sia in ordine all'errata applicazione dell'IVA (al 22% anziché al 10%), sia in ordine all'illegittima applicazione delle accise, che all'esistenza di una serie di note di credito che avrebbero abbattuto quasi totalmente l'importo richiesto (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in opposizione), in data 23.04.2021, tra essa
[...] ed era stato raggiunto e sottoscritto un accordo transattivo Parte_1 CP_4
a saldo e stralcio, avente ad oggetto tutte le fatture di cui alla messa in mora (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione); che, con il perfezionamento del suddetto accordo, ogni rapporto tra essa ed era stato Parte_1 Controparte_4 definito;
che, tuttavia, in data 07.10.2021, essa opponente aveva ricevuto dalla SO una richiesta di pagamento delle fatture n. 1621007860 del Controparte_1
7.09.2021, per l'importo di euro 8.076,45, e n. 1621007959 del 7.09.2021, per l'importo di euro 11.342,70 (cfr. all.ti n. 8 all'atto di citazione in opposizione), aventi ad oggetto il corrispettivo CMOR;
che, dette fatture, erano, poi, state poste a fondamento del d.i. opposto;
che essa opponente era del tutto ignara del fatto che avesse CP_4 attivato il meccanismo CMOR fino a quando non aveva ricevuto le fatture da parte di che, successivamente, essa esponentesi era attivata, a mezzo legale, Controparte_1 per contestare la legittimità del CMOR addebitato e per richiederne l'annullamento, poiché ogni pendenza tra essa ed era stata, ormai Parte_1 CP_4 da tempo, definita;
che, in data 10.09.2021, essa opponente aveva eccepito e documentato ad l'illegittimità del CMOR addebitato, poiché la Controparte_1 posizione debitoria con il precedente gestore era già stata interamente definita;
che, pertanto, essa esponente aveva invitato la SO opposta ad annullare le fatture, in quanto gli importi richiesti non erano dovuti (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione); che aveva risposto con comunicazione del 22.09.2021 Controparte_1
(cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in opposizione), facendo presente che, qualora il cliente avesse saldato tutto il debito con il vecchio gestore, l'importo addebitato a titolo di CMOR sarebbe stato stornato una volta ricevuta la nota di credito del precedente fornitore ( ; che, per tali motivi, in data 29.09.2021, era stato inviato ad CP_4 un formale reclamo per l'annullamento del corrispettivo CMOR Controparte_6 illegittimo (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione), invitando quest'ultima
4 SO ad emettere relativa nota di credito ed a darne tempestiva comunicazione ad Cont
che, a fronte di tale reclamo, aveva risposto confermando che Controparte_1 non sussisteva alcuna posizione debitoria di essa opponente nei suoi confronti (cfr. all.to Cont n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, nella missiva in questione, aveva invitato essa a rivolgersi alla SO per Parte_1 Controparte_1 richiedere l'annullamento delle fatture emesse ed oggetto del decreto ingiuntivo Cont opposto;
che aveva, altresì, comunicato che essa vantava, Parte_1 addirittura, un credito di euro 600,00 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, alla luce della risposta di nella quale era stata CP_4 ammessa l'inesistenza di pendenze debitorie a carico di essa Parte_1 essa opponente, con pec del 18.10.2021, aveva chiesto nuovamente ad CP_1 di annullare le fatture aventi ad oggetto il CMOR, in quanto illegittime e non
[...] dovute e di emettere relative note di credito (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, da cui emergeva l'illegittimità degli importi richiesti a titolo di CMOR, non sussistendone i requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Delibera ARG/elt 191/09 e successive modifiche emessa dall'Autorità Garante per l'Energia e il Gas AAEG), nessuna delle due SO aveva provveduto, né a richiedere l'annullamento dell'indennizzo CMOR, né ad annullare le relative fatture;
che, pertanto, essa opponente si era vista costretta ad attivare, nel febbraio 2022, le apposite procedure di conciliazione, le quali, però, si erano concluse, entrambe, con un mancato accordo. (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione); che, tanto premesso, il decreto ingiuntivo n. 956/2022, a dire di essa opponente, era stato emesso illegittimamente, in quanto, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti necessari per l'applicazione, da parte del gestore del servizio, del c.d. corrispettivo Cmor, di cui alla Delibera ARG/elt 191/09 e successive modifiche, emessa dall'Autorità Garante per l'Energia e il Gas AAEG;
che, infatti, essa opponente aveva definito la propria intera posizione debitoria con , attraverso un CP_4 accordo transattivo del tutto legittimo (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), avente ad oggetto tutte le fatture rimaste insolute e contenute nella messa in mora del 10.11.2020 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione); che, Cont peraltro, di tale circostanza era la stessa a darne conferma, nella sua comunicazione del 16.10.2021 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, pertanto, non
5 avrebbero potuto ritenersi sussistenti i requisiti per l'addebito ad Parte_1
che, inoltre, essa aveva avuto conoscenza della richiesta
[...] Parte_1 dell'indennizzo CMOR solo alla ricezione delle fatture oggetto del d.i. opposto Parte_2 era avvenuta cinque mesi dopo la sottoscrizione ed esecuzione dell'accordo; che, infatti, la richiesta formulata da nella messa in mora riguardava l'intero debito CP_4
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione) e che, su quella base, era stata svolta la trattativa ed era stata conclusa la transazione;
che, qualora al CP_7 momento dell'invio della suddetta messa in mora, avesse già chiesto ed ottenuto l'indennizzo CMOR, la SO medesima non avrebbe potuto agire per il recupero Cont dell'intero debito;
che, in ogni caso, della circostanza avrebbe dovuto dare atto in modo esplicito, sia durante le trattative che nell'accordo transattivo;
che, invece, nel caso in esame, essa era venuta a conoscenza dell'attivazione Parte_1 della procedura indennitaria solo diversi mesi dopo la sottoscrizione della transazione quando, nel settembre 2021, aveva ricevuto le due fatture di aventi Controparte_1 ad oggetto il corrispettivo CMOR (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa opponente, un tale comportamento risultava contrario alle regole di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali e che, dunque, era stato posto in essere in violazione degli artt. 1337 c.c. e 1175 c.c.; che, invero, a dire di essa esponente, sarebbe stato ingiusto ed illegittimo che l'utente finale, dopo aver trattato e definito ogni pendenza con il precedente gestore della fornitura, si trovasse a dover subire pretese di terzi per lo stesso credito, con conseguente duplicazione del debito;
che, pertanto, a dire di essa esponente, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato, in quanto la pretesa creditoria azionata da risultava del tutto infondata;
che, in Controparte_1 ogni caso, veniva richiesta l'autorizzazione a chiamare in causa, nel presente giudizio, la SO quale unico soggetto tenuto a rispondere della pretesa Controparte_4 creditoria avanzata dall'opposta; che, infatti, a dire di essa esponente, nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata la fondatezza del credito posto a fondamento del d.i. opposto, sarebbe stata tenuta a rifondere ad essa opponente Controparte_4
l'importo di cui al predetto decreto ingiuntivo;
che, infine, a dire di essa opponente, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta. Tutto ciò premesso, la parte opponente concludeva come segue: “(…)
6 voglia Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della SO (p.iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Piazza Vanoni n. 1 – 20097- San
NA SE (MI), affinché la stessa venga, nella denegata e remota ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannata a tenere indenne la SO di tutte le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare Parte_1 dal presente giudizi sempre in via preliminare in accoglimento della presente opposizione, rilevata l'assenza dei requisiti per l'emissione del D.I. n. 956/2022
(2556/2022 R.G.) opposto, dichiarare lo stesso nullo e di nessun effetto e di conseguenza revocarlo, Nel merito in tesi rilevata l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata con dalla SO opposta, dichiarare lo stesso nullo e di Pt_3 nessun effetto e di conseguenza revocarlo in ipotesi accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, la SO è l'unica debitrice Controparte_4 dell'importo ingiunto o di quella diversa somma che risulterà nel corso di causa e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da alla SO opposta. In Parte_1 ogni caso con vittoria di spese ed onorari della procedura monitoria e del presente giudizio (…)”.
Con comparsa del 26.04.2023, si costituiva ed eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, essa parte opposta deduceva che il c.d. CMOR (o corrispettivo di morosità) era un indennizzo introdotto da , per contrastare il fenomeno del CP_8 cosiddetto “turismo energetico” o “turismo delle bollette”, ossia quella pratica con cui alcuni utenti evitavano di saldare le bollette d'energia elettrica o gas passando ad un altro fornitore;
che, in particolare, dal 2010, con l'introduzione del Cmor, il nuovo fornitore poteva addebitare questo importo all'utente del mercato libero che avesse lasciato un debito con il precedente operatore;
che, inoltre, Il Cmor non era un meccanismo di recupero crediti, ma un indennizzo che l'utente (moroso) era tenuto a versare al nuovo gestore e che copriva una percentuale di quanto inevaso;
che, in base alla delibera 593/17/R/com (TISIND), modificata ed integrata dalla delibera
7 406/18/R/com e 219/2020/R/com, all'art. 7, nel caso in esame, l'indennizzo era stato richiesto dall'operatore uscente ( , il quale, in data 30.01.2020, Controparte_4 aveva presentato al Sistema Informativo Integrato (SII) (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta) la richiesta di indennizzo;
che il predetto indennizzo era stato calcolato in base alla formula riportata nell'art. 5 della deliberazione 593/17 All. A (che aveva modificato la delibera ARG/elt 191/09) e versioni integrate (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta); che, in particolare, ai sensi dell'art.
2.2 della delibera in questione, il suddetto calcolo avveniva in base al valore medio degli importi relativi alle fatture degli ultimi cinque mesi precedenti la data di distacco, che, ai sensi dell'art. 5.3, si aggiungeva ad eventuali ulteriori indennizzi calcolati con precedenti gestori;
che, dunque, non spettava alla SO di vendita entrante (ossia essa Controparte_1 calcolare l'indennizzo in questione, né essa medesima poteva agire sulla procedura intrapresa dal fornitore uscente;
che, dunque, a dire di essa opposta, eventuali contestazioni in ordine al calcolo del c.d. corrispettivo Cmor e/o alla suddetta procedura avrebbero dovuto essere svolte esclusivamente nei confronti del fornitore uscente (
[...]
; che, invero, in base all'art. 8 della delibera n. 593/17, l'ammontare di detto CP_4 indennizzo veniva calcolato dal fornitore uscente e veniva verificato dal Sistema
Informativo Integrato (SII), il quale, in caso di esito positivo, accettava il credito richiesto;
che, una volta giunta la comunicazione di esito positivo da parte del SII, ai sensi dell'art.
8.3 della delibera, l'avvenuta accettazione della richiesta di indennizzo veniva inoltrata alla nuova SO di somministrazione (nel caso di specie, ad essa
[...]
, la quale, a sua volta, provvedeva ad inserirla nella bolletta del cliente CP_1 finale;
che, pertanto, essa aveva proceduto in base a quanto previsto Controparte_1 dalla normativa in questione, in ragione del fatto che nessun avviso di annullamento dell'indennizzo era stato ad essa comunicato;
che, infatti, in base all'art. 13.1 della sopra citata delibera, la richiesta di annullamento dell'indennizzo doveva essere presentata dalla SO uscente, tra le altre condizioni, qualora “(…) a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente (…)”, oppure se “(…) b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva
(…)”; che, inoltre, la delibera medesima, al punto 13.2, stabiliva che la richiesta di
8 annullamento doveva essere presentata entro due giorni dall'avvenuto accertamento delle condizioni sopra richiamate, da parte dell'operatore uscente (nel caso di specie,
; che, quindi, se il cliente aveva saldato l'intero debito verso la CP_4 controparte commerciale uscente, oppure qualora il credito di quest'ultima risultasse altrimenti soddisfatto per intero e in maniera definitiva, l'utente uscente ( CP_4
avrebbe dovuto richiedere al Gestore del Sistema Indennitario l'annullamento
[...] della richiesta di corrispettivo CMOR;
che, in tale ipotesi, la controparte commerciale uscente sarebbe stata tenuta a restituire al cliente finale l'ammontare corrispondente al corrispettivo CMOR, entro 10 giorni dall'accertamento del pagamento o comunque dal soddisfacimento del credito, nel caso in cui Controparte_9 avesse già erogato l'indennizzo all'utente uscente;
che, invece, qualora
[...] CP_9 non avesse ancora erogato l'indennizzo all'utente uscente, sarebbe stata la controparte commerciale entrante ( ) a stornare tale corrispettivo nella prima fattura CP_1 utile, una volta ricevuta la notifica di annullamento dal Gestore del Sistema
Indennitario, ai sensi dell'art. 12 .7 della medesima delibera;
che, pertanto, essa
[...] aveva agito legittimamente, secondo le norme richiamate, in quanto: 1) CP_1
l'indennizzo era stato versato ad (utente Uscente), in data Controparte_4
16.02.2021; 2) nessun annullamento di indennizzo le era stato comunicato, 3) alla data del reclamo del 10.09.21, non aveva provveduto all'annullamento Controparte_4 del CMOR;
che, dunque, nell'ipotesi in cui fosse risultato accertato il comportamento colposo di - per non aver provveduto a richiedere l'annullamento Controparte_4 della procedura di indennizzo CMor, nonostante l'effettiva transazione con il pagamento di quanto pattuito -, la predetta SO non avrebbe rispettato i principi generali di correttezza e buona fede, così come ribaditi anche dall'art. 3.5, lettera a), della delibera TISIND 593/2017 modificata con Del. 219/2020/R/com; che, in definitiva, le eccezioni sollevate dall'opponente risultavano infondate nei confronti di essa in quanto essa opposta aveva agito in conformità alla Controparte_1 normativa prevista;
che, di conseguenza, l'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata;
che, infine, a dire di essa opposta, nel caso in esame, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., atteso che risultava dimostrato per tabulas il legittimo operato di essa CP_1
Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia il
[...]
9 Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre e provvedere: 1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n°956/2022 per quanto sopra esposto e perché i motivi dell'opposizione non sono fondati nei confronti della SO esponente. 2) rigettare la domanda proposta dall'opponente con la quale chiede la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo essendo presenti tutti i requisiti necessari per la sua emissione;
3) confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n°956/2022 del 05.10.2022, RG 2556/2022 in questa sede opposto. 4) in via subordinata: accertato il comportamento contrario ai principi della correttezza e buona fede, sopra richiamati, tenuto da (P.Iva Controparte_4
) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in San donato P.IVA_1
NO (MI) – 20097- piazza Vanoni 1, condannare la stessa, rilevando indenne
[...]
al risarcimento del danno corrispondente alle competenze e spese sostenute CP_1 per l'attività giudiziaria intrapresa in caso di revoca del decreto ingiuntivo n°956/2022
o di quelle somme ritenute di giustizia. 5) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio (…)”.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 09.11.2023, si costituiva
[...]
ed eccepiva l'infondatezza di tutte le Controparte_2 domande proposte nei propri confronti, di cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, essa terza chiamata deduceva che, nell'agosto del 2018, aveva stipulato due contratti con Parte_1 [...]
aventi ad oggetto la fornitura luce - codice cliente 505474544523 - Controparte_4
(cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fornitura gas - codice cliente 505474545355 – (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata); che, nel corso del rapporto, pur con un consistente debito, era passata ad altro fornitore ed aveva Parte_1 stipulato i relativi contratti con che, pertanto, erano stati cessati i Controparte_1 due contratti sopra menzionati: il primo, quello luce, in data 01.05.2019; il secondo, quello gas, in data 30.06.2020; che, tuttavia, il cambio di gestore non esimeva il cliente dal pagamento delle fatture insolute e che, di conseguenza, essa , aveva CP_3 provveduto a mettere in mora in quanto titolare di un Parte_1 consistente credito nei confronti dell'opponente medesima;
che le parti, in questo
10 contesto, erano riuscite a trovare un accordo transattivo relativamente al consumo gas, con una scrittura privata del 23.04.2021, con la quale, relativamente al credito di euro
17.268,86 - ovvero la somma delle quattro fatture gas insolute (cfr. all.ti da n. 8 a n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, al netto di una somma portata a compensazione di euro 26,95, era stato operato un saldo e stralcio pari ad euro 5.000,00; che, invece, le fatture luce insolute (cfr. all.ti n. 12 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), una di euro 11.141,05 - insoluta per euro 8.4245,40 -, l'altra di euro 2.637,02 - insoluta per euro 390,57 - non erano conteggiate nel totale stralciato;
che, pertanto, le predette ultime due fatture erano state oggetto della c.d. procedura “CMOR” (Corrispettivo Morosità); che, tanto premesso, a dire di essa terza chiamata, la domanda riconvenzionale avanzata, nei propri confronti, da era del tutto infondata;
che, infatti, nel caso Parte_1 in esame, l'indennizzo per la morosità relativa all'utenza dell'energia elettrica era stato richiesto da essa secondo la procedura e calcolato sulla base della formula CP_3 di cui all'art. 5 dell'allegato A della Delibera 593/17/R/com (TISIND, doc. 14), CP_8 che, agli articoli 7 e seguenti dell'Allegato A, dettava delle precise prescrizioni;
che, in particolare, l'ammontare dell'indennizzo, seppur calcolato da essa in base CP_3 all'art. 5 della Delibera era, comunque, stato verificato dal Sistema Informativo CP_8
Integrato (SII), il quale, laddove risultava tutto conforme, accettava il credito richiesto e inviava le debite comunicazioni alla nuova SO di vendita (in questo caso Estra), sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della medesima delibera;
che, inoltre, la Delibera
Arera disciplinava anche le ipotesi di annullamento dell'indennizzo, secondo la procedura di cui all'art. 13, il quale così disponeva: “(…) L'utente uscente presenta richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare
l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente;
b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)”; che, nella fattispecie in esame, a dire di essa SO, nessuna delle sopra citate condizioni si era verificata;
che, infatti, l'accordo intervenuto con aveva avuto ad oggetto solo la fornitura gas e non quella CP_3 di energia elettrica;
che, invero, nelle premesse dell'accordo transattivo in parola, le
11 parti avevano dato atto che - oggi - era creditrice della CP_4 CP_3 somma di euro 17.268,86; che il predetto importo era semplicemente dato dalla somma delle sole fatture gas riportate nell'accordo – ovvero la fattura gas n. 1938280990 di euro 8.451,79 (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 1939910834 di euro 1.183,92 (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n.
2008918487 di euro 4.938,82 (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 2015859685 di euro 2.720,98 (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, al netto di una somma portata a compensazione per euro 26,65; che, infatti, dalla semplice operazione aritmetica della somma degli importi di cui alle sopra menzionate fatture, detratto l'importo portato a compensazione (euro 8.451,79 + euro 1.183,92 + euro
4.938,82 + euro 2.720,98 – euro 26,65), si otteneva il totale di euro 17.268,86, oggetto della transazione;
che, dunque, per un mero refuso, erano state richiamate, nelle premesse dell'accordo, anche le fatture luce, ossia la fattura n. 1914084392 una di euro
11.141,05 - insoluta per euro 8.4245,40 (cfr. all.to n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) - e la fattura n. 1932684658 di euro 2.637,02 - insoluta per euro 390,57 (cfr. all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, le quali fatture, tuttavia, non erano state oggetto della somma stralciata;
che, pertanto, nessuna delle condizioni di cui all'art. 13 delle Delibera
593/17/R/com si era verificata in merito agli insoluti inerenti la fornitura di CP_8 energia elettrica;
che, di conseguenza, a dire di essa esponente, non poteva ritenersi sussistente alcuna violazione delle regole di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, di cui agli artt. 1337 e 1175 c.c.; che, per l'effetto, la domanda riconvenzionale svolta da parte di nei confronti di essa terza Parte_1 chiamata avrebbe dovuto essere rigettata;
che, in ogni caso, la domanda avanzata da era infondata, in quanto essa non aveva nessun Parte_1 CP_3 rapporto contrattuale con tale da poter essere ritenuta debitrice Controparte_1 dell'importo di cui alle fatture relative alla somma ingiunta, la quale era inerente unicamente al rapporto contrattuale intercorso tra opponente ed opposta;
che, inoltre, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta nei confronti di essa terza chiamata non avrebbe potuto trovare accoglimento;
che, a tal proposito, veniva,
12 innanzitutto, precisato che la predetta domanda aveva ad oggetto l'accertamento dell'asserito comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, da parte di essa e, conseguentemente, era stata chiesta la condanna di essa terza CP_3 chiamata “(…) al risarcimento del danno corrispondente alle competenze sostenute per
l'attività giudiziaria intrapresa in caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 956/2022
(…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta); che, in primo luogo, la predetta domanda, a dire di essa esponente, appariva inammissibile, atteso che, nel giudizio di opposizione, solo l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, poteva proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la posizione di attore in senso sostanziale, non poteva proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (salva l'ipotesi in cui l'opponente avesse proposto, a sua volta, una domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto, sulla quale quest'ultimo doveva prendere posizione volta ad assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto); che, infatti, nel caso in esame, la domanda formulata, in via riconvenzionale, dall'opposta dei confronti di essa terza chiamata era una domanda di risarcimento del danno, conseguente all'accertamento di una presunta violazione dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali intercorsi tra essa
[...]
e ; che, dunque, a dire di essa esponente, appariva evidente CP_3 Parte_1
l'assoluta mancanza di collegamento con la domanda principale, quanto meno in relazione allo “stesso bene della vita”, che aveva ad oggetto il pagamento delle fatture di , pur inerenti un corrispettivo CMOR;
che, dunque, la domanda di Estra, CP_1 promossa nei confronti di essa avrebbe dovuto essere ritenuta CP_3 inammissibile;
che, in ogni caso, la predetta domanda riconvenzionale, a dire di essa terza chiamata, era anche infondata nel merito, atteso che l'opposta non aveva alcun titolo per avanzare la domanda medesima;
che, invero, il rapporto contrattuale intercorso, nel caso di specie, sarebbe stato quello tra essa e CP_3 [...] ed, inoltre, allo stato, ne esisteva uno in essere tra la stessa e Parte_1 CP_1
l'opponente; che, pertanto, non si comprendeva su quali basi ed in virtù di quale rapporto potesse sussistere una responsabilità di essa nel danno CP_3 asseritamente patito da , non apparendo neppure chiaro, peraltro, quale fosse il tipo CP_1 di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) in capo ad essa terza chiamata;
che,
13 inoltre, essendo stata formulata una domanda di risarcimento danni, ancorché molto generica, veniva evidenziato che la parte opposta avrebbe, in ogni caso, dovuto fornire la prova del danno asseritamente subito e del nesso causale tra la condotta asseritamente illecita ed il pregiudizio medesimo;
che, di conseguenza, la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di essa avrebbe dovuto, in Controparte_1 CP_3 ogni caso, essere rigettata. Tutto ciò premesso, la terza chiamata concludeva come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reitectis, - Nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti di Controparte_10
in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, comunque, per tutti i motivi
[...] di cui in comparsa;
respingere le domande avanzate in via subordinata da
[...] nei confronti di perché inammissibili e/o infondate nel CP_1 CP_3 merito e, comunque, per tutti i motivi di cui in comparsa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda dell'attrice opponente e/o della convenuta opposta, contenere le domande secondo quanto emergerà dall'espletanda attività istruttoria. Con vittoria delle competenze relative al presente giudizio, oltre CAP e IVA in misura di legge
(…)”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c.; rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte opposta;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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Innanzitutto, deve essere rigettata la richiesta istruttoria di prova testimoniale reiterata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflua ai fini della decisione, come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del
12.12.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, l'opposizione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
14 A tal proposito, in primo luogo, si osserva che il decreto ingiuntivo n. 956/2022 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione), emesso per la somma di euro 9.419,15, ha a suo fondamento le fatture n. 1621007860 del 07.09.2021 e n. 1621007959 del
07.09.2021 (cfr. doc. 8 all'atto di citazione in opposizione).
Nello specifico, la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso monitorio ha ad oggetto la richiesta di pagamento del c.d. corrispettivo Cmor (o corrispettivo per morosità), ovvero l'indennizzo specificamente previsto dalla delibera 593/17/R/com
(c.d. TISIND) – come modificata ed integrata dalla delibera 406/18/R/com e
219/2020/R/com – adottata dall' (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e CP_8
Ambiente), al fine di contrastare il fenomeno del c.d. turismo energetico nell'ambito del mercato libero dell'energia, con riferimento alle forniture di energia elettrica e gas.
Invero, in base alla delibera Arera 593/17/R/com e succ. mod., l'indennizzo Cmor è dovuto dal cliente, qualora quest'ultimo risulti moroso nei pagamenti delle forniture di energia elettrica e/o gas nei confronti del precedente fornitore (c.d. fornitore uscente) ed abbia sottoscritto un nuovo contratto di fornitura con un diverso fornitore (c.d. fornitore entrante).
In particolare, ai sensi dell'art. 7 della delibera 593/17/R/com, il corrispettivo Cmor viene addebitato direttamente al cliente dal nuovo fornitore entrante, nella prima bolletta emessa, dopo che il fornitore uscente ha presentato un'apposita richiesta al Sistema
Informativo Integrato (SII), determinando, in tale modo, l'attivazione della procedura prevista per l'applicazione del corrispettivo Cmor.
Inoltre, l'art. 13, comma primo, della predetta delibera stabilisce che è possibile presentare una “(…) richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente, b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)”.
Dunque, ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata, nell'ipotesi in cui l'utente, in data successiva all'instaurazione della procedura per l'applicazione del
Cmor, provveda a sanare ed a definire la propria esposizione debitoria con il fornitore uscente, potrà essere attivata, mediante la presentazione di un'apposita richiesta al SII,
15 la procedura di annullamento del Cmor, specificamente regolamentata dall'art. 12 della delibera medesima.
Nello specifico, l'art. 12 della delibera in questione stabilisce che, qualora venga disposto l'annullamento del Cmor, se l'indennizzo è già stato erogato al fornitore uscente, quest'ultimo sarà tenuto a restituirlo al cliente finale, mentre, nell'ipotesi in cui il Cmor non sia ancora stato versato al fornitore uscente, in base all'art. 12, comma settimo, della delibera, spetterà al fornitore entrante stornare tale corrispettivo Cmor nella prima fattura utile, “(…) successivamente al ricevimento della notifica dell'annullamento dell'indennizzo (…)”.
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che, nella fattispecie de qua, non appaiono sussistenti i presupposti per l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 12, comma settimo, della delibera Arera
593/17/R/com.
Ed infatti, sebbene, da un lato, dalla documentazione prodotta dalla parte opponente, sembri emergere che, tra l'opponente medesima e la SO (c.d. Controparte_4 fornitore uscente) fosse stato concluso un accordo transattivo (cfr. all.ti n. 7 e 12 all'atto di citazione in opposizione) e che, inoltre, anche il fornitore uscente ( Controparte_4
- nel riscontro fornito al reclamo presentato dal cliente/opponente (cfr. all.to n.
[...]
11 all'atto di citazione in opposizione) – avesse dato atto che “(…) da una verifica sui nostri sistemi informatici, risulta che relativamente al debito (…) sia convenuto un accordo di saldo a stralcio (…)” (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione); tuttavia, dall'altro lato, a prescindere dal contenuto e/o dalla natura dell'accordo transattivo in questione, la predetta transazione non risulta, in ogni caso, opponibile alla SO opposta (c.d. fornitore entrante).
Invero, nel caso in esame, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data
25.05.2023 – con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, dalla lettura del citato accordo transattivo (cfr. all.ti n. 7 e 12 all'atto di citazione in opposizione), si evince che non Parte_4 ha sottoscritto la scrittura privata in parola, né ha, peraltro, in alcun modo, preso parte e/o è intervenuta in sede di stipula di tale scrittura privata.
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1372, comma secondo, c.c.,
“(…) il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (…)”, fatte salve le ipotesi
16 espressamente e tassativamente previste dalle legge - quali, ad esempio, le fattispecie di contratto concluso a favore del terzo (art. 1411 c.c.) e di negozio simulato (art. 1415
c.c.) -.
Dunque, dal momento che, nel caso in esame, la parte opposta non risulta aver sottoscritto (e, quindi, concluso) la scrittura privata in questione;
va da sé che, ai sensi dell'art. 1372, comma secondo, c.c., l'atto di transazione stipulato tra l'opponente e la SO (c.d. fornitore uscente) non può, in ogni caso, essere Controparte_4 opposto ad in quanto il suddetto negozio sembra assumere rilevanza Controparte_1 esclusivamente in relazione alla domanda di garanzia e manleva avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, nei confronti della terza chiamata.
Inoltre, ferma rimanendo l'inopponibilità alla parte opposta dell'accordo transattivo in parola, è bene evidenziare che, dalla documentazione in atti, non sembra, comunque, emergere che sia stata, effettivamente, attivata la procedura di annullamento del Cmor, di cui all'art. 13 della delibera 593/17/R/com, mediante la presentazione di un'apposita richiesta al SII;
neppure risulta, in alcun modo, dimostrato che tale procedura di annullamento si sia, poi, conclusa con esito positivo.
Ed infatti, come già evidenziato nella citata ordinanza emessa in data 25.05.2023, nonostante, dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione in opposizione (cfr. all.ti n. 9 e 11 all'atto di citazione), sembri emergere che la parte opponente avesse fatto pervenire al fornitore uscente vari Controparte_4 reclami, in ordine all'applicazione del corrispettivo Cmor;
tuttavia, l'opponente – sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ex art. 2697, comma secondo, c.c. - non ha, in ogni caso, fornito alcuna prova della circostanza che, nel caso di specie, fosse stata presentata un'apposita richiesta di annullamento al SII, in conformità a quanto previsto dagli art. 12 e 13 della già menzionata delibera Arera.
Inoltre, nel caso in esame, risulta parimenti sfornita di prova anche la circostanza che fosse stato, effettivamente, disposto l'annullamento del Cmor e che, tale annullamento, fosse stato poi notificato alla SO opposta (quale fornitore entrante).
Invero, dalla documentazione in atti, da un lato, sembra emergere che il Cmor sia stato versato al fornitore uscente in data 16.02.2021 (cfr. all.to Controparte_4
n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta); dall'altro lato, non vi è alcuna prova, né che sia stata presentata la richiesta di annullamento di cui
17 all'art. 13 della delibera, né che sia pervenuta al fornitore entrante ( Controparte_1 la “(…) notifica dell'annullamento dell'indennizzo (…)”.
Pertanto, dal momento che non risultano dimostrati, né la presentazione di un'espressa richiesta di annullamento del Cmor, ex art. 12 e 13 della delibera né CP_8
l'effettivo annullamento del Cmor e neppure l'avvenuta notifica dell'eventuale annullamento alla SO opposta (c.d. fornitore entrante), va da sé che, nel caso di specie, non appare applicabile la disposizione di cui all'art. 12, comma settimo, della delibera, secondo cui, nell'ipotesi di annullamento dell'indennizzo e di successiva notifica dell'annullamento al fornitore entrante, qualora il Cmor non sia ancora stato versato al fornitore uscente , costituisce onere del fornitore Controparte_4 entrante provvedere, nei confronti del cliente finale, allo storno della relativa somma nella prima fattura utile.
Di conseguenza, in base a quanto riferito, nella fattispecie in esame, non possono ritenersi sussistenti i presupposti necessari per l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 12, comma settimo, della delibera Arera 593/17/R/com.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che rigettare in toto
l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 956/2022.
A questo punto, dal momento che l'opposizione è risultata infondata, occorre passare ad esaminare la domanda di garanzia e manleva avanzata dall'opponente nei confronti della terza chiamata.
In particolare, con la predetta domanda, ha chiesto - nella Parte_1 denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo n. 956/2022 - di essere garantita e manlevata da in quanto quest'ultima, a suo dire, in Controparte_2 maniera del tutto contraria ai principi di correttezza e buona fede, avrebbe presentato la richiesta di attivazione del c.d. Cmor e/o avrebbe, comunque, omesso di attivare tempestivamente la procedura di annullamento di cui agli art. 12 e 13 della citata delibera Arera, nonostante le parti avessero stipulato un asserito accordo transattivo, volto a sanare l'intera posizione debitoria del cliente.
Ebbene, anche la predetta domanda di garanzia appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, per quanto verrà di seguito precisato, non può, comunque, ritenersi che
18 (quale fornitore uscente) abbia posto in essere un Controparte_2 comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza, dal momento che, nel caso in esame, non sembrano, comunque, sussistere i presupposti necessari per ottenere l'annullamento dell'indennizzo.
All'uopo, innanzitutto, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 13 della citata delibera
593/17/R/com (c.d. TISIND) – come modificata ed integrata dalla delibera
406/18/R/com e 219/2020/R/com –, adottata dall'Arera (l'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente), “(…) l'utente uscente presenta richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente;
b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)”.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sembra sussistere nessuna delle tre condizioni di cui al citato articolo ed, in particolare – diversamente da quanto asserito dalla parte opponente -, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui al punto a).
A tal proposito, primariamente, si osserva che, dalla documentazione prodotta in giudizio da risulta dimostrato che, nell'agosto del 2018, Controparte_2 aveva stipulato due contratti con – alla Parte_1 Controparte_4 quale era, poi, pacificamente subentrata -, aventi ad Controparte_2 oggetto, rispettivamente, la fornitura di luce – con codice cliente 505474544523 – (cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata) e la fornitura di gas – con codice cliente 505474545355 - (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata).
Ciò posto, è bene, ora, evidenziare che la parte opponente, nel corso del giudizio, non sembra avere espressamente, tempestivamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata.
In particolare, non risulta oggetto di alcuna espressa, tempestiva e puntuale contestazione, da parte dell'opponente, la circostanza che “(…) le parti, in questo
19 contesto, riuscivano a trovare un accordo transattivo relativamente al consumo gas, con una scrittura privata del 23.04.2021, con la quale relativamente al credito di euro
17.268,86, ovvero la somma delle quattro fatture gas insolute (docc. 8 - 11), al netto di una somma portata a compensazione di euro 26,95, veniva operato un saldo e stralcio pari ad euro 5.000,00 (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata).
Inoltre, l'opponente non sembra neppure avere espressamente, tempestivamente e puntualmente contestato quanto riferito dalla terza chiamata, circa il fatto che “(…) le fatture luce insolute (docc. 12 – 13), una di euro 11.141,05, insoluta per euro
8.4245,40, l'altro di euro 2.637,02, insoluta per euro 390,57, non erano conteggiate nel totale stralciato e, pertanto, sono state oggetto delle c.d. procedura “CMOR”
(Corrispettivo MORosità) (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata).
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra sembrano doversi considerare pacifiche tra le parti, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n.
6666/2004; n. 9285/2003).
Inoltre – anche a voler prescindere da quanto sopra riportato -, la circostanza che, nel caso in esame, l'accordo transattivo concluso in data 23.04.2021 tra Parte_1 ed (alla quale è, pacificamente, poi subentrata
[...] CP_4 CP_4 [...]
[...] avesse avuto ad oggetto solo la fornitura di gas, e non anche Controparte_11 quella di energia elettrica, sembra, comunque, emergere anche dalla disamina del contenuto dell'accordo transattivo in parola (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione).
A tal proposito, occorre rammentare che, in materia contrattuale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c.,
“(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque, considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico “(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere, alla luce dei criteri interpretativi di cui sopra, all'interpretazione dello “(…) atto di transazione (…)” in questione (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), andando a ricostruire quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Ebbene, nella fattispecie de qua, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati, da una semplice lettura del contenuto della scrittura privata in parola (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), nonché procedendo, ai sensi dell'art. 21 1363 c.c., ad effettuare una interpretazione complessiva del negozio, la comune intenzione delle parti sembra essere stata chiaramente quella di ricomprendere nell'accordo transattivo in parola il solo credito vantato da (ora Controparte_4
in relazione alle fatture emesse con riferimento alla Controparte_2 fornitura di gas – e non anche le fatture relative alla fornitura di energia elettrica -.
Ed infatti, è pur vero, che, nella premessa dell'accordo transattivo in questione, oltre che le fatture relative alla fornitura di gas - ossia la fattura gas n. 1938280990 di euro
8.451,79 (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 1939910834 di euro 1.183,92 (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 2008918487 di euro 4.938,82 (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fattura gas n. 2015859685 di euro 2.720,98 (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, risultano menzionate anche le due fatture relative alla fornitura di luce - ossia la fattura n.
1914084392 di euro 11.141,05, insoluta per euro 8.4245,40 (cfr.all.to n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fattura n.
1932684658 di euro 2.637,02, insoluta per euro 390,57 (cfr.all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata); tuttavia, per quanto verrà di seguito precisato, appare, comunque, verosimile quanto riferito da Controparte_2
circa il fatto che “(…) per un mero refuso sono state richiamate nelle
[...] premesse dell'accordo anche le fatture luce, ossia la fattura n. 1914084392 una di euro
11.141,05, insoluta per euro 8.4245,40 (cfr. doc. 12) e la fattura n. 1932684658 di euro
2.637,02, insoluta per euro 390,57 (cfr. doc. 13), che tuttavia non sono state oggetto della somma stralciata (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata).
A tal proposito, deve rilevarsi che, nella premessa del c.d. “(…) atto di transazione
(…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), le parti hanno dato atto che il credito oggetto della suddetta transazione - di cui era titolare (oggi CP_4 [...]
-, ammontava alla somma complessiva di “(…) euro Controparte_2
17.268,86 (…)” (cfr. pag. 1 dell'atto di transazione).
Inoltre, è bene evidenziare che, andando a sommare i rispettivi importi di cui alle sole fatture relative alla fornitura di gas, riportate nelle premesse del suddetto
22 accordo – ovvero la fattura gas n. 1938280990 di euro 8.451,79 (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n.
1939910834 di euro 1.183,92 (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 2008918487 di euro 4.938,82 (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fattura gas n. 2015859685 di euro 2.720,98 (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, al netto di una somma portata a compensazione per euro 26,65, si ottiene l'esatto importo di euro 17.268,86, corrispondente all'ammontare del credito complessivo oggetto della transazione in parola.
In particolare, procedendo ad operare una semplice operazione aritmetica di somma degli importi di cui alle sopra menzionate fatture relative alla fornitura di gas, detratto l'importo portato a compensazione (pari ad euro 26,65), si ottiene il totale esatto di euro
17.268,86; importo, quest'ultimo, segnatamente, così ottenuto: euro 8.451,79 (di cui alla fattura gas n. 1938280990) + euro 1.183,92 (di cui alla fattura gas 1939910834) + euro
4.938,82 (di cui alla fattura gas n. 2008918487) + euro 2.720,98 (di cui alla fattura gas n. 2015859685) – euro 26,65 (di cui all'importo da stornare) = euro 17.268,86
(corrispondente all'esatto importo del credito complessivo oggetto predetta della transazione).
Dunque, poiché, si ribadisce, alla luce di quanto sopra riportato, appare, comunque, verosimile che il richiamo, nelle premesse del suddetto atto transattivo, alle due fatture relative alla fornitura di luce costituisca un mero errore materiale, va da sé che, in base ai criteri interpretativi sopra richiamati, deve ritenersi che le parti abbiano inteso concludere l'accordo transattivo in parola soltanto con riferimento alle fatture relative alla fornitura di gas.
Di conseguenza, dal momento che – per quanto riferito - non risulta che
[...]
(quale utente finale) abbia provveduto “(…) a sanare l'intera posizione Parte_1 debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente
(…)”; va da sé che, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 13, lettera a) della citata delibera Arera 593/17/R/com (c.d. TISIND) e succ. mod..
Inoltre, non risultano presenti neppure le condizioni di cui alle lettere b) e c) del
23 medesimo art. 13 della delibera Arera 593/17/R/com (c.d. TISIND) e succ. mod., in quanto la parte opponente, non solo non ha provato, ma non ha neppure dedotto, che, nella fattispecie in parola, “(…) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva (…)” (condizione di cui alla lettera b) e/o che “(…) la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)” (condizione di cui alla lettera c).
Pertanto, atteso che, nel caso di specie, non appare sussistente nessuna delle condizioni previste dall'art. 13 della delibera Arera 593/17/R/com e succ. mod., va da sé che la condotta di appare pienamente legittima. Controparte_2
Di conseguenza, poiché, alla luce di quanto riferito, non può ritenersi che la terza chiamata abbia violato gli obblighi di buona fede e correttezza, non resta che rigettare la domanda di garanzia e manleva avanzata dalla parte opponente nei confronti della terza chiamata.
Infine, è appena il caso di evidenziare che, essendo stata integralmente rigettata l'opposizione, appare del tutto superfluo andare ad esaminare la fondatezza o meno della domanda di garanzia avanzata dalla parte opposta nei confronti della terza chiamata, atteso che l'opposta ha richiesto di veder accertata la sussistenza di un'asserita responsabilità di solo in via subordinata, Controparte_2 ovvero “(…) in caso di revoca del decreto ingiuntivo n°956/2022 (…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta).
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta, le predette spese seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e del valore della controversia –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, poi, il regolamento delle spese processuali nei rapporti tra la
24 parte opponente e la terza chiamata, le predette spese seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e del valore della controversia –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 956/2022, proposta da con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, nei confronti di nonché Controparte_1 sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti di
[...]
, ogni diversa domanda ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. rigetta in toto l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
956/2022;
2. rigetta la domanda di garanzia e manleva avanzata da Parte_1 nei confronti di;
[...] Controparte_2
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 4.397,00 per competenze professionali, oltre
15% per spese generali, iva, cpa se dovute;
5. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in euro 4.397,00 per competenze
[...] professionali, oltre 15% per spese generali, iva, cpa se dovute.
Arezzo, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3112 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. BONCIANI DONELLA, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. NANNINI ALESSANDRA, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
MA NI, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
e
, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. MORELLI ETHEL e dell'Avv. STIANTI TOMMASO, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 09.07.2025,
l'Avv. BONCIANI DONELLA e l'Avv. NANNINI ALESSANDRA per concludono come segue: “(…) voglia il Tribunale di Parte_1
Arezzo, contrariis reiectis, nella denegata e remota ipotesi di conferma del decreto
1 ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, la SO , già , è l'unica Controparte_3 Controparte_4 debitrice dell'importo ingiunto, ossia della somma di € 11.843,61 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da alla SO opposta, nonché Parte_1 condannare la SO , già Controparte_3 Controparte_4
a tenere indenne la SO da tutte le conseguenze
[...] Parte_1 pregiudizievoli che potrebbero derivare dal presente giudizio e, quindi, condannare
[...]
, già a rifondere a Controparte_3 Controparte_4
l'importo di € 11.843,61 da quest'ultima già versato in Parte_1 esecuzione del Decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo con
Ordinanza del 25.05.2023; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari della procedura monitoria e del presente giudizio (…)”;
l'Avv. NI MA per conclude come segue: “(…) Controparte_1 insiste per le richieste formulate in comparsa di costituzione e risposta: 1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n°956/2022 per quanto sopra esposto e perché i motivi dell'opposizione non sono fondati nei confronti della SO esponente. 2) rigettare la domanda proposta dall'opponente con la quale chiede la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo essendo presenti tutti
i requisiti necessari per la sua emissione;
3) confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n°956/2022 del 05.10.2022, RG 2556/2022 in questa sede opposto. 4) in via subordinata: accertato il comportamento contrario ai principi della correttezza e buona fede, sopra richiamati, tenuto da (P.Iva ) in persona Controparte_4 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. con sede in San donato NO (MI) – 20097- piazza
Vanoni 1, condannare la stessa, rilevando indenne al risarcimento Controparte_1 del danno corrispondente alle competenze e spese sostenute per l'attività giudiziaria intrapresa in caso di revoca del decreto ingiuntivo n°956/2022 ( € 540 oltre cap, iva se dovuta, e 15% forf. ed € 145,50 per C.U. e diritti canc.) o di quelle somme ritenute di giustizia. 5) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. In via istruttoria si insiste sulle istanze di cui alla memoria 183 co VI n.ro 2 cpc (…)”;
l'Avv. MORELLI ETHEL e l'Avv. STIANTI TOMMASO per
[...]
, conclude come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_2 adito, contrariis reitectis, - Nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti di
2 in quanto totalmente infondate in fatto e in Controparte_5 Parte_1 diritto e, comunque, per tutti i motivi di cui in comparsa;
respingere le domande avanzate in via subordinata da nei confronti di perché Controparte_1 CP_3 inammissibili e/o infondate nel merito e, comunque, per tutti i motivi di cui in comparsa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda dell'attrice opponente e/o della convenuta opposta, contenere le domande secondo quanto emergerà dall'espletanda attività istruttoria. Con vittoria delle competenze relative al presente giudizio, oltre
CAP e IVA in misura di legge (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 956/2022, emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 05.10.2022 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 9.419,15, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma ancora asseritamente dovuta in base alle fatture n. 1621007860 del 07.09.2021 e n. 1621007959 del 07.09.2021 (cfr. all.ti al ricorso monitorio), emesse dalla controparte in relazione al pagamento del c.d. corrispettivo Cmor – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio. Segnatamente, essa parte opponente deduceva che, in data 30.08.2018, essa aveva stipulato un contratto con avente ad Parte_1 Controparte_4 oggetto la sola fornitura luce (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), effettivamente attivata a novembre 2018; che, tuttavia, in modo del tutto unilaterale ed Cont automatico, quasi contemporaneamente, aveva attivato anche la fornitura del gas;
che, a causa delle numerose gravi criticità ed irregolarità contrattuali da parte di CP_4
più volte contestate e mai risolte (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in
[...] opposizione), essa opponente si era trovata costretta a cambiare gestore;
che, dunque, in data 20.02.2019, essa esponente aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e gas con (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in Controparte_1 opposizione); che essa in data 10.11.2020, aveva ricevuto una Parte_1 lettera di messa in mora da parte di (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in CP_4 opposizione), contenente i riferimenti alle fatture n. 1932684658 Power dell'importo di euro 390,57, n. 1938280990 Gas di euro 8451,79, n. 1939910834 Gas di euro 1183,92,
3 n. 2008918487 Gas di euro 4938,82, n. 2015859685 Gas di euro 2.694,33 e n.
1914084392 dell'importo di euro 8424,40, asseritamente rimaste insolute;
che, dopo numerose contestazioni, sia in ordine all'errata applicazione dell'IVA (al 22% anziché al 10%), sia in ordine all'illegittima applicazione delle accise, che all'esistenza di una serie di note di credito che avrebbero abbattuto quasi totalmente l'importo richiesto (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in opposizione), in data 23.04.2021, tra essa
[...] ed era stato raggiunto e sottoscritto un accordo transattivo Parte_1 CP_4
a saldo e stralcio, avente ad oggetto tutte le fatture di cui alla messa in mora (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione); che, con il perfezionamento del suddetto accordo, ogni rapporto tra essa ed era stato Parte_1 Controparte_4 definito;
che, tuttavia, in data 07.10.2021, essa opponente aveva ricevuto dalla SO una richiesta di pagamento delle fatture n. 1621007860 del Controparte_1
7.09.2021, per l'importo di euro 8.076,45, e n. 1621007959 del 7.09.2021, per l'importo di euro 11.342,70 (cfr. all.ti n. 8 all'atto di citazione in opposizione), aventi ad oggetto il corrispettivo CMOR;
che, dette fatture, erano, poi, state poste a fondamento del d.i. opposto;
che essa opponente era del tutto ignara del fatto che avesse CP_4 attivato il meccanismo CMOR fino a quando non aveva ricevuto le fatture da parte di che, successivamente, essa esponentesi era attivata, a mezzo legale, Controparte_1 per contestare la legittimità del CMOR addebitato e per richiederne l'annullamento, poiché ogni pendenza tra essa ed era stata, ormai Parte_1 CP_4 da tempo, definita;
che, in data 10.09.2021, essa opponente aveva eccepito e documentato ad l'illegittimità del CMOR addebitato, poiché la Controparte_1 posizione debitoria con il precedente gestore era già stata interamente definita;
che, pertanto, essa esponente aveva invitato la SO opposta ad annullare le fatture, in quanto gli importi richiesti non erano dovuti (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione); che aveva risposto con comunicazione del 22.09.2021 Controparte_1
(cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in opposizione), facendo presente che, qualora il cliente avesse saldato tutto il debito con il vecchio gestore, l'importo addebitato a titolo di CMOR sarebbe stato stornato una volta ricevuta la nota di credito del precedente fornitore ( ; che, per tali motivi, in data 29.09.2021, era stato inviato ad CP_4 un formale reclamo per l'annullamento del corrispettivo CMOR Controparte_6 illegittimo (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione), invitando quest'ultima
4 SO ad emettere relativa nota di credito ed a darne tempestiva comunicazione ad Cont
che, a fronte di tale reclamo, aveva risposto confermando che Controparte_1 non sussisteva alcuna posizione debitoria di essa opponente nei suoi confronti (cfr. all.to Cont n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, nella missiva in questione, aveva invitato essa a rivolgersi alla SO per Parte_1 Controparte_1 richiedere l'annullamento delle fatture emesse ed oggetto del decreto ingiuntivo Cont opposto;
che aveva, altresì, comunicato che essa vantava, Parte_1 addirittura, un credito di euro 600,00 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, alla luce della risposta di nella quale era stata CP_4 ammessa l'inesistenza di pendenze debitorie a carico di essa Parte_1 essa opponente, con pec del 18.10.2021, aveva chiesto nuovamente ad CP_1 di annullare le fatture aventi ad oggetto il CMOR, in quanto illegittime e non
[...] dovute e di emettere relative note di credito (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, da cui emergeva l'illegittimità degli importi richiesti a titolo di CMOR, non sussistendone i requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Delibera ARG/elt 191/09 e successive modifiche emessa dall'Autorità Garante per l'Energia e il Gas AAEG), nessuna delle due SO aveva provveduto, né a richiedere l'annullamento dell'indennizzo CMOR, né ad annullare le relative fatture;
che, pertanto, essa opponente si era vista costretta ad attivare, nel febbraio 2022, le apposite procedure di conciliazione, le quali, però, si erano concluse, entrambe, con un mancato accordo. (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione); che, tanto premesso, il decreto ingiuntivo n. 956/2022, a dire di essa opponente, era stato emesso illegittimamente, in quanto, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti necessari per l'applicazione, da parte del gestore del servizio, del c.d. corrispettivo Cmor, di cui alla Delibera ARG/elt 191/09 e successive modifiche, emessa dall'Autorità Garante per l'Energia e il Gas AAEG;
che, infatti, essa opponente aveva definito la propria intera posizione debitoria con , attraverso un CP_4 accordo transattivo del tutto legittimo (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), avente ad oggetto tutte le fatture rimaste insolute e contenute nella messa in mora del 10.11.2020 (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione); che, Cont peraltro, di tale circostanza era la stessa a darne conferma, nella sua comunicazione del 16.10.2021 (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che, pertanto, non
5 avrebbero potuto ritenersi sussistenti i requisiti per l'addebito ad Parte_1
che, inoltre, essa aveva avuto conoscenza della richiesta
[...] Parte_1 dell'indennizzo CMOR solo alla ricezione delle fatture oggetto del d.i. opposto Parte_2 era avvenuta cinque mesi dopo la sottoscrizione ed esecuzione dell'accordo; che, infatti, la richiesta formulata da nella messa in mora riguardava l'intero debito CP_4
(cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione) e che, su quella base, era stata svolta la trattativa ed era stata conclusa la transazione;
che, qualora al CP_7 momento dell'invio della suddetta messa in mora, avesse già chiesto ed ottenuto l'indennizzo CMOR, la SO medesima non avrebbe potuto agire per il recupero Cont dell'intero debito;
che, in ogni caso, della circostanza avrebbe dovuto dare atto in modo esplicito, sia durante le trattative che nell'accordo transattivo;
che, invece, nel caso in esame, essa era venuta a conoscenza dell'attivazione Parte_1 della procedura indennitaria solo diversi mesi dopo la sottoscrizione della transazione quando, nel settembre 2021, aveva ricevuto le due fatture di aventi Controparte_1 ad oggetto il corrispettivo CMOR (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa opponente, un tale comportamento risultava contrario alle regole di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali e che, dunque, era stato posto in essere in violazione degli artt. 1337 c.c. e 1175 c.c.; che, invero, a dire di essa esponente, sarebbe stato ingiusto ed illegittimo che l'utente finale, dopo aver trattato e definito ogni pendenza con il precedente gestore della fornitura, si trovasse a dover subire pretese di terzi per lo stesso credito, con conseguente duplicazione del debito;
che, pertanto, a dire di essa esponente, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato, in quanto la pretesa creditoria azionata da risultava del tutto infondata;
che, in Controparte_1 ogni caso, veniva richiesta l'autorizzazione a chiamare in causa, nel presente giudizio, la SO quale unico soggetto tenuto a rispondere della pretesa Controparte_4 creditoria avanzata dall'opposta; che, infatti, a dire di essa esponente, nella denegata ipotesi in cui fosse stata accertata la fondatezza del credito posto a fondamento del d.i. opposto, sarebbe stata tenuta a rifondere ad essa opponente Controparte_4
l'importo di cui al predetto decreto ingiuntivo;
che, infine, a dire di essa opponente, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta. Tutto ciò premesso, la parte opponente concludeva come segue: “(…)
6 voglia Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della SO (p.iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Piazza Vanoni n. 1 – 20097- San
NA SE (MI), affinché la stessa venga, nella denegata e remota ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannata a tenere indenne la SO di tutte le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare Parte_1 dal presente giudizi sempre in via preliminare in accoglimento della presente opposizione, rilevata l'assenza dei requisiti per l'emissione del D.I. n. 956/2022
(2556/2022 R.G.) opposto, dichiarare lo stesso nullo e di nessun effetto e di conseguenza revocarlo, Nel merito in tesi rilevata l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata con dalla SO opposta, dichiarare lo stesso nullo e di Pt_3 nessun effetto e di conseguenza revocarlo in ipotesi accertare e dichiarare che, per i motivi esposti in narrativa, la SO è l'unica debitrice Controparte_4 dell'importo ingiunto o di quella diversa somma che risulterà nel corso di causa e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da alla SO opposta. In Parte_1 ogni caso con vittoria di spese ed onorari della procedura monitoria e del presente giudizio (…)”.
Con comparsa del 26.04.2023, si costituiva ed eccepiva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, essa parte opposta deduceva che il c.d. CMOR (o corrispettivo di morosità) era un indennizzo introdotto da , per contrastare il fenomeno del CP_8 cosiddetto “turismo energetico” o “turismo delle bollette”, ossia quella pratica con cui alcuni utenti evitavano di saldare le bollette d'energia elettrica o gas passando ad un altro fornitore;
che, in particolare, dal 2010, con l'introduzione del Cmor, il nuovo fornitore poteva addebitare questo importo all'utente del mercato libero che avesse lasciato un debito con il precedente operatore;
che, inoltre, Il Cmor non era un meccanismo di recupero crediti, ma un indennizzo che l'utente (moroso) era tenuto a versare al nuovo gestore e che copriva una percentuale di quanto inevaso;
che, in base alla delibera 593/17/R/com (TISIND), modificata ed integrata dalla delibera
7 406/18/R/com e 219/2020/R/com, all'art. 7, nel caso in esame, l'indennizzo era stato richiesto dall'operatore uscente ( , il quale, in data 30.01.2020, Controparte_4 aveva presentato al Sistema Informativo Integrato (SII) (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta) la richiesta di indennizzo;
che il predetto indennizzo era stato calcolato in base alla formula riportata nell'art. 5 della deliberazione 593/17 All. A (che aveva modificato la delibera ARG/elt 191/09) e versioni integrate (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta); che, in particolare, ai sensi dell'art.
2.2 della delibera in questione, il suddetto calcolo avveniva in base al valore medio degli importi relativi alle fatture degli ultimi cinque mesi precedenti la data di distacco, che, ai sensi dell'art. 5.3, si aggiungeva ad eventuali ulteriori indennizzi calcolati con precedenti gestori;
che, dunque, non spettava alla SO di vendita entrante (ossia essa Controparte_1 calcolare l'indennizzo in questione, né essa medesima poteva agire sulla procedura intrapresa dal fornitore uscente;
che, dunque, a dire di essa opposta, eventuali contestazioni in ordine al calcolo del c.d. corrispettivo Cmor e/o alla suddetta procedura avrebbero dovuto essere svolte esclusivamente nei confronti del fornitore uscente (
[...]
; che, invero, in base all'art. 8 della delibera n. 593/17, l'ammontare di detto CP_4 indennizzo veniva calcolato dal fornitore uscente e veniva verificato dal Sistema
Informativo Integrato (SII), il quale, in caso di esito positivo, accettava il credito richiesto;
che, una volta giunta la comunicazione di esito positivo da parte del SII, ai sensi dell'art.
8.3 della delibera, l'avvenuta accettazione della richiesta di indennizzo veniva inoltrata alla nuova SO di somministrazione (nel caso di specie, ad essa
[...]
, la quale, a sua volta, provvedeva ad inserirla nella bolletta del cliente CP_1 finale;
che, pertanto, essa aveva proceduto in base a quanto previsto Controparte_1 dalla normativa in questione, in ragione del fatto che nessun avviso di annullamento dell'indennizzo era stato ad essa comunicato;
che, infatti, in base all'art. 13.1 della sopra citata delibera, la richiesta di annullamento dell'indennizzo doveva essere presentata dalla SO uscente, tra le altre condizioni, qualora “(…) a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente (…)”, oppure se “(…) b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva
(…)”; che, inoltre, la delibera medesima, al punto 13.2, stabiliva che la richiesta di
8 annullamento doveva essere presentata entro due giorni dall'avvenuto accertamento delle condizioni sopra richiamate, da parte dell'operatore uscente (nel caso di specie,
; che, quindi, se il cliente aveva saldato l'intero debito verso la CP_4 controparte commerciale uscente, oppure qualora il credito di quest'ultima risultasse altrimenti soddisfatto per intero e in maniera definitiva, l'utente uscente ( CP_4
avrebbe dovuto richiedere al Gestore del Sistema Indennitario l'annullamento
[...] della richiesta di corrispettivo CMOR;
che, in tale ipotesi, la controparte commerciale uscente sarebbe stata tenuta a restituire al cliente finale l'ammontare corrispondente al corrispettivo CMOR, entro 10 giorni dall'accertamento del pagamento o comunque dal soddisfacimento del credito, nel caso in cui Controparte_9 avesse già erogato l'indennizzo all'utente uscente;
che, invece, qualora
[...] CP_9 non avesse ancora erogato l'indennizzo all'utente uscente, sarebbe stata la controparte commerciale entrante ( ) a stornare tale corrispettivo nella prima fattura CP_1 utile, una volta ricevuta la notifica di annullamento dal Gestore del Sistema
Indennitario, ai sensi dell'art. 12 .7 della medesima delibera;
che, pertanto, essa
[...] aveva agito legittimamente, secondo le norme richiamate, in quanto: 1) CP_1
l'indennizzo era stato versato ad (utente Uscente), in data Controparte_4
16.02.2021; 2) nessun annullamento di indennizzo le era stato comunicato, 3) alla data del reclamo del 10.09.21, non aveva provveduto all'annullamento Controparte_4 del CMOR;
che, dunque, nell'ipotesi in cui fosse risultato accertato il comportamento colposo di - per non aver provveduto a richiedere l'annullamento Controparte_4 della procedura di indennizzo CMor, nonostante l'effettiva transazione con il pagamento di quanto pattuito -, la predetta SO non avrebbe rispettato i principi generali di correttezza e buona fede, così come ribaditi anche dall'art. 3.5, lettera a), della delibera TISIND 593/2017 modificata con Del. 219/2020/R/com; che, in definitiva, le eccezioni sollevate dall'opponente risultavano infondate nei confronti di essa in quanto essa opposta aveva agito in conformità alla Controparte_1 normativa prevista;
che, di conseguenza, l'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata;
che, infine, a dire di essa opposta, nel caso in esame, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., atteso che risultava dimostrato per tabulas il legittimo operato di essa CP_1
Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia il
[...]
9 Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre e provvedere: 1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n°956/2022 per quanto sopra esposto e perché i motivi dell'opposizione non sono fondati nei confronti della SO esponente. 2) rigettare la domanda proposta dall'opponente con la quale chiede la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo essendo presenti tutti i requisiti necessari per la sua emissione;
3) confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n°956/2022 del 05.10.2022, RG 2556/2022 in questa sede opposto. 4) in via subordinata: accertato il comportamento contrario ai principi della correttezza e buona fede, sopra richiamati, tenuto da (P.Iva Controparte_4
) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in San donato P.IVA_1
NO (MI) – 20097- piazza Vanoni 1, condannare la stessa, rilevando indenne
[...]
al risarcimento del danno corrispondente alle competenze e spese sostenute CP_1 per l'attività giudiziaria intrapresa in caso di revoca del decreto ingiuntivo n°956/2022
o di quelle somme ritenute di giustizia. 5) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio (…)”.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 09.11.2023, si costituiva
[...]
ed eccepiva l'infondatezza di tutte le Controparte_2 domande proposte nei propri confronti, di cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, essa terza chiamata deduceva che, nell'agosto del 2018, aveva stipulato due contratti con Parte_1 [...]
aventi ad oggetto la fornitura luce - codice cliente 505474544523 - Controparte_4
(cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fornitura gas - codice cliente 505474545355 – (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata); che, nel corso del rapporto, pur con un consistente debito, era passata ad altro fornitore ed aveva Parte_1 stipulato i relativi contratti con che, pertanto, erano stati cessati i Controparte_1 due contratti sopra menzionati: il primo, quello luce, in data 01.05.2019; il secondo, quello gas, in data 30.06.2020; che, tuttavia, il cambio di gestore non esimeva il cliente dal pagamento delle fatture insolute e che, di conseguenza, essa , aveva CP_3 provveduto a mettere in mora in quanto titolare di un Parte_1 consistente credito nei confronti dell'opponente medesima;
che le parti, in questo
10 contesto, erano riuscite a trovare un accordo transattivo relativamente al consumo gas, con una scrittura privata del 23.04.2021, con la quale, relativamente al credito di euro
17.268,86 - ovvero la somma delle quattro fatture gas insolute (cfr. all.ti da n. 8 a n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, al netto di una somma portata a compensazione di euro 26,95, era stato operato un saldo e stralcio pari ad euro 5.000,00; che, invece, le fatture luce insolute (cfr. all.ti n. 12 e 13 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), una di euro 11.141,05 - insoluta per euro 8.4245,40 -, l'altra di euro 2.637,02 - insoluta per euro 390,57 - non erano conteggiate nel totale stralciato;
che, pertanto, le predette ultime due fatture erano state oggetto della c.d. procedura “CMOR” (Corrispettivo Morosità); che, tanto premesso, a dire di essa terza chiamata, la domanda riconvenzionale avanzata, nei propri confronti, da era del tutto infondata;
che, infatti, nel caso Parte_1 in esame, l'indennizzo per la morosità relativa all'utenza dell'energia elettrica era stato richiesto da essa secondo la procedura e calcolato sulla base della formula CP_3 di cui all'art. 5 dell'allegato A della Delibera 593/17/R/com (TISIND, doc. 14), CP_8 che, agli articoli 7 e seguenti dell'Allegato A, dettava delle precise prescrizioni;
che, in particolare, l'ammontare dell'indennizzo, seppur calcolato da essa in base CP_3 all'art. 5 della Delibera era, comunque, stato verificato dal Sistema Informativo CP_8
Integrato (SII), il quale, laddove risultava tutto conforme, accettava il credito richiesto e inviava le debite comunicazioni alla nuova SO di vendita (in questo caso Estra), sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della medesima delibera;
che, inoltre, la Delibera
Arera disciplinava anche le ipotesi di annullamento dell'indennizzo, secondo la procedura di cui all'art. 13, il quale così disponeva: “(…) L'utente uscente presenta richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare
l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente;
b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)”; che, nella fattispecie in esame, a dire di essa SO, nessuna delle sopra citate condizioni si era verificata;
che, infatti, l'accordo intervenuto con aveva avuto ad oggetto solo la fornitura gas e non quella CP_3 di energia elettrica;
che, invero, nelle premesse dell'accordo transattivo in parola, le
11 parti avevano dato atto che - oggi - era creditrice della CP_4 CP_3 somma di euro 17.268,86; che il predetto importo era semplicemente dato dalla somma delle sole fatture gas riportate nell'accordo – ovvero la fattura gas n. 1938280990 di euro 8.451,79 (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 1939910834 di euro 1.183,92 (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n.
2008918487 di euro 4.938,82 (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 2015859685 di euro 2.720,98 (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, al netto di una somma portata a compensazione per euro 26,65; che, infatti, dalla semplice operazione aritmetica della somma degli importi di cui alle sopra menzionate fatture, detratto l'importo portato a compensazione (euro 8.451,79 + euro 1.183,92 + euro
4.938,82 + euro 2.720,98 – euro 26,65), si otteneva il totale di euro 17.268,86, oggetto della transazione;
che, dunque, per un mero refuso, erano state richiamate, nelle premesse dell'accordo, anche le fatture luce, ossia la fattura n. 1914084392 una di euro
11.141,05 - insoluta per euro 8.4245,40 (cfr. all.to n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) - e la fattura n. 1932684658 di euro 2.637,02 - insoluta per euro 390,57 (cfr. all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, le quali fatture, tuttavia, non erano state oggetto della somma stralciata;
che, pertanto, nessuna delle condizioni di cui all'art. 13 delle Delibera
593/17/R/com si era verificata in merito agli insoluti inerenti la fornitura di CP_8 energia elettrica;
che, di conseguenza, a dire di essa esponente, non poteva ritenersi sussistente alcuna violazione delle regole di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, di cui agli artt. 1337 e 1175 c.c.; che, per l'effetto, la domanda riconvenzionale svolta da parte di nei confronti di essa terza Parte_1 chiamata avrebbe dovuto essere rigettata;
che, in ogni caso, la domanda avanzata da era infondata, in quanto essa non aveva nessun Parte_1 CP_3 rapporto contrattuale con tale da poter essere ritenuta debitrice Controparte_1 dell'importo di cui alle fatture relative alla somma ingiunta, la quale era inerente unicamente al rapporto contrattuale intercorso tra opponente ed opposta;
che, inoltre, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta nei confronti di essa terza chiamata non avrebbe potuto trovare accoglimento;
che, a tal proposito, veniva,
12 innanzitutto, precisato che la predetta domanda aveva ad oggetto l'accertamento dell'asserito comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, da parte di essa e, conseguentemente, era stata chiesta la condanna di essa terza CP_3 chiamata “(…) al risarcimento del danno corrispondente alle competenze sostenute per
l'attività giudiziaria intrapresa in caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 956/2022
(…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta); che, in primo luogo, la predetta domanda, a dire di essa esponente, appariva inammissibile, atteso che, nel giudizio di opposizione, solo l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, poteva proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la posizione di attore in senso sostanziale, non poteva proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (salva l'ipotesi in cui l'opponente avesse proposto, a sua volta, una domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto, sulla quale quest'ultimo doveva prendere posizione volta ad assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto); che, infatti, nel caso in esame, la domanda formulata, in via riconvenzionale, dall'opposta dei confronti di essa terza chiamata era una domanda di risarcimento del danno, conseguente all'accertamento di una presunta violazione dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali intercorsi tra essa
[...]
e ; che, dunque, a dire di essa esponente, appariva evidente CP_3 Parte_1
l'assoluta mancanza di collegamento con la domanda principale, quanto meno in relazione allo “stesso bene della vita”, che aveva ad oggetto il pagamento delle fatture di , pur inerenti un corrispettivo CMOR;
che, dunque, la domanda di Estra, CP_1 promossa nei confronti di essa avrebbe dovuto essere ritenuta CP_3 inammissibile;
che, in ogni caso, la predetta domanda riconvenzionale, a dire di essa terza chiamata, era anche infondata nel merito, atteso che l'opposta non aveva alcun titolo per avanzare la domanda medesima;
che, invero, il rapporto contrattuale intercorso, nel caso di specie, sarebbe stato quello tra essa e CP_3 [...] ed, inoltre, allo stato, ne esisteva uno in essere tra la stessa e Parte_1 CP_1
l'opponente; che, pertanto, non si comprendeva su quali basi ed in virtù di quale rapporto potesse sussistere una responsabilità di essa nel danno CP_3 asseritamente patito da , non apparendo neppure chiaro, peraltro, quale fosse il tipo CP_1 di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) in capo ad essa terza chiamata;
che,
13 inoltre, essendo stata formulata una domanda di risarcimento danni, ancorché molto generica, veniva evidenziato che la parte opposta avrebbe, in ogni caso, dovuto fornire la prova del danno asseritamente subito e del nesso causale tra la condotta asseritamente illecita ed il pregiudizio medesimo;
che, di conseguenza, la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di essa avrebbe dovuto, in Controparte_1 CP_3 ogni caso, essere rigettata. Tutto ciò premesso, la terza chiamata concludeva come segue: “(…) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reitectis, - Nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti di Controparte_10
in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e, comunque, per tutti i motivi
[...] di cui in comparsa;
respingere le domande avanzate in via subordinata da
[...] nei confronti di perché inammissibili e/o infondate nel CP_1 CP_3 merito e, comunque, per tutti i motivi di cui in comparsa;
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda dell'attrice opponente e/o della convenuta opposta, contenere le domande secondo quanto emergerà dall'espletanda attività istruttoria. Con vittoria delle competenze relative al presente giudizio, oltre CAP e IVA in misura di legge
(…)”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c.; rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla parte opposta;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 09.07.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***********
Innanzitutto, deve essere rigettata la richiesta istruttoria di prova testimoniale reiterata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflua ai fini della decisione, come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del
12.12.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, l'opposizione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
14 A tal proposito, in primo luogo, si osserva che il decreto ingiuntivo n. 956/2022 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione), emesso per la somma di euro 9.419,15, ha a suo fondamento le fatture n. 1621007860 del 07.09.2021 e n. 1621007959 del
07.09.2021 (cfr. doc. 8 all'atto di citazione in opposizione).
Nello specifico, la pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso monitorio ha ad oggetto la richiesta di pagamento del c.d. corrispettivo Cmor (o corrispettivo per morosità), ovvero l'indennizzo specificamente previsto dalla delibera 593/17/R/com
(c.d. TISIND) – come modificata ed integrata dalla delibera 406/18/R/com e
219/2020/R/com – adottata dall' (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e CP_8
Ambiente), al fine di contrastare il fenomeno del c.d. turismo energetico nell'ambito del mercato libero dell'energia, con riferimento alle forniture di energia elettrica e gas.
Invero, in base alla delibera Arera 593/17/R/com e succ. mod., l'indennizzo Cmor è dovuto dal cliente, qualora quest'ultimo risulti moroso nei pagamenti delle forniture di energia elettrica e/o gas nei confronti del precedente fornitore (c.d. fornitore uscente) ed abbia sottoscritto un nuovo contratto di fornitura con un diverso fornitore (c.d. fornitore entrante).
In particolare, ai sensi dell'art. 7 della delibera 593/17/R/com, il corrispettivo Cmor viene addebitato direttamente al cliente dal nuovo fornitore entrante, nella prima bolletta emessa, dopo che il fornitore uscente ha presentato un'apposita richiesta al Sistema
Informativo Integrato (SII), determinando, in tale modo, l'attivazione della procedura prevista per l'applicazione del corrispettivo Cmor.
Inoltre, l'art. 13, comma primo, della predetta delibera stabilisce che è possibile presentare una “(…) richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente, b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)”.
Dunque, ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata, nell'ipotesi in cui l'utente, in data successiva all'instaurazione della procedura per l'applicazione del
Cmor, provveda a sanare ed a definire la propria esposizione debitoria con il fornitore uscente, potrà essere attivata, mediante la presentazione di un'apposita richiesta al SII,
15 la procedura di annullamento del Cmor, specificamente regolamentata dall'art. 12 della delibera medesima.
Nello specifico, l'art. 12 della delibera in questione stabilisce che, qualora venga disposto l'annullamento del Cmor, se l'indennizzo è già stato erogato al fornitore uscente, quest'ultimo sarà tenuto a restituirlo al cliente finale, mentre, nell'ipotesi in cui il Cmor non sia ancora stato versato al fornitore uscente, in base all'art. 12, comma settimo, della delibera, spetterà al fornitore entrante stornare tale corrispettivo Cmor nella prima fattura utile, “(…) successivamente al ricevimento della notifica dell'annullamento dell'indennizzo (…)”.
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che, nella fattispecie de qua, non appaiono sussistenti i presupposti per l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 12, comma settimo, della delibera Arera
593/17/R/com.
Ed infatti, sebbene, da un lato, dalla documentazione prodotta dalla parte opponente, sembri emergere che, tra l'opponente medesima e la SO (c.d. Controparte_4 fornitore uscente) fosse stato concluso un accordo transattivo (cfr. all.ti n. 7 e 12 all'atto di citazione in opposizione) e che, inoltre, anche il fornitore uscente ( Controparte_4
- nel riscontro fornito al reclamo presentato dal cliente/opponente (cfr. all.to n.
[...]
11 all'atto di citazione in opposizione) – avesse dato atto che “(…) da una verifica sui nostri sistemi informatici, risulta che relativamente al debito (…) sia convenuto un accordo di saldo a stralcio (…)” (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione); tuttavia, dall'altro lato, a prescindere dal contenuto e/o dalla natura dell'accordo transattivo in questione, la predetta transazione non risulta, in ogni caso, opponibile alla SO opposta (c.d. fornitore entrante).
Invero, nel caso in esame, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data
25.05.2023 – con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c. -, dalla lettura del citato accordo transattivo (cfr. all.ti n. 7 e 12 all'atto di citazione in opposizione), si evince che non Parte_4 ha sottoscritto la scrittura privata in parola, né ha, peraltro, in alcun modo, preso parte e/o è intervenuta in sede di stipula di tale scrittura privata.
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1372, comma secondo, c.c.,
“(…) il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (…)”, fatte salve le ipotesi
16 espressamente e tassativamente previste dalle legge - quali, ad esempio, le fattispecie di contratto concluso a favore del terzo (art. 1411 c.c.) e di negozio simulato (art. 1415
c.c.) -.
Dunque, dal momento che, nel caso in esame, la parte opposta non risulta aver sottoscritto (e, quindi, concluso) la scrittura privata in questione;
va da sé che, ai sensi dell'art. 1372, comma secondo, c.c., l'atto di transazione stipulato tra l'opponente e la SO (c.d. fornitore uscente) non può, in ogni caso, essere Controparte_4 opposto ad in quanto il suddetto negozio sembra assumere rilevanza Controparte_1 esclusivamente in relazione alla domanda di garanzia e manleva avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, nei confronti della terza chiamata.
Inoltre, ferma rimanendo l'inopponibilità alla parte opposta dell'accordo transattivo in parola, è bene evidenziare che, dalla documentazione in atti, non sembra, comunque, emergere che sia stata, effettivamente, attivata la procedura di annullamento del Cmor, di cui all'art. 13 della delibera 593/17/R/com, mediante la presentazione di un'apposita richiesta al SII;
neppure risulta, in alcun modo, dimostrato che tale procedura di annullamento si sia, poi, conclusa con esito positivo.
Ed infatti, come già evidenziato nella citata ordinanza emessa in data 25.05.2023, nonostante, dall'esame della documentazione allegata all'atto di citazione in opposizione (cfr. all.ti n. 9 e 11 all'atto di citazione), sembri emergere che la parte opponente avesse fatto pervenire al fornitore uscente vari Controparte_4 reclami, in ordine all'applicazione del corrispettivo Cmor;
tuttavia, l'opponente – sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, ex art. 2697, comma secondo, c.c. - non ha, in ogni caso, fornito alcuna prova della circostanza che, nel caso di specie, fosse stata presentata un'apposita richiesta di annullamento al SII, in conformità a quanto previsto dagli art. 12 e 13 della già menzionata delibera Arera.
Inoltre, nel caso in esame, risulta parimenti sfornita di prova anche la circostanza che fosse stato, effettivamente, disposto l'annullamento del Cmor e che, tale annullamento, fosse stato poi notificato alla SO opposta (quale fornitore entrante).
Invero, dalla documentazione in atti, da un lato, sembra emergere che il Cmor sia stato versato al fornitore uscente in data 16.02.2021 (cfr. all.to Controparte_4
n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta); dall'altro lato, non vi è alcuna prova, né che sia stata presentata la richiesta di annullamento di cui
17 all'art. 13 della delibera, né che sia pervenuta al fornitore entrante ( Controparte_1 la “(…) notifica dell'annullamento dell'indennizzo (…)”.
Pertanto, dal momento che non risultano dimostrati, né la presentazione di un'espressa richiesta di annullamento del Cmor, ex art. 12 e 13 della delibera né CP_8
l'effettivo annullamento del Cmor e neppure l'avvenuta notifica dell'eventuale annullamento alla SO opposta (c.d. fornitore entrante), va da sé che, nel caso di specie, non appare applicabile la disposizione di cui all'art. 12, comma settimo, della delibera, secondo cui, nell'ipotesi di annullamento dell'indennizzo e di successiva notifica dell'annullamento al fornitore entrante, qualora il Cmor non sia ancora stato versato al fornitore uscente , costituisce onere del fornitore Controparte_4 entrante provvedere, nei confronti del cliente finale, allo storno della relativa somma nella prima fattura utile.
Di conseguenza, in base a quanto riferito, nella fattispecie in esame, non possono ritenersi sussistenti i presupposti necessari per l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 12, comma settimo, della delibera Arera 593/17/R/com.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta che rigettare in toto
l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 956/2022.
A questo punto, dal momento che l'opposizione è risultata infondata, occorre passare ad esaminare la domanda di garanzia e manleva avanzata dall'opponente nei confronti della terza chiamata.
In particolare, con la predetta domanda, ha chiesto - nella Parte_1 denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo n. 956/2022 - di essere garantita e manlevata da in quanto quest'ultima, a suo dire, in Controparte_2 maniera del tutto contraria ai principi di correttezza e buona fede, avrebbe presentato la richiesta di attivazione del c.d. Cmor e/o avrebbe, comunque, omesso di attivare tempestivamente la procedura di annullamento di cui agli art. 12 e 13 della citata delibera Arera, nonostante le parti avessero stipulato un asserito accordo transattivo, volto a sanare l'intera posizione debitoria del cliente.
Ebbene, anche la predetta domanda di garanzia appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed infatti, per quanto verrà di seguito precisato, non può, comunque, ritenersi che
18 (quale fornitore uscente) abbia posto in essere un Controparte_2 comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza, dal momento che, nel caso in esame, non sembrano, comunque, sussistere i presupposti necessari per ottenere l'annullamento dell'indennizzo.
All'uopo, innanzitutto, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 13 della citata delibera
593/17/R/com (c.d. TISIND) – come modificata ed integrata dalla delibera
406/18/R/com e 219/2020/R/com –, adottata dall'Arera (l'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente), “(…) l'utente uscente presenta richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: a) il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente;
b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva;
c) si verifichi che la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)”.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sembra sussistere nessuna delle tre condizioni di cui al citato articolo ed, in particolare – diversamente da quanto asserito dalla parte opponente -, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui al punto a).
A tal proposito, primariamente, si osserva che, dalla documentazione prodotta in giudizio da risulta dimostrato che, nell'agosto del 2018, Controparte_2 aveva stipulato due contratti con – alla Parte_1 Controparte_4 quale era, poi, pacificamente subentrata -, aventi ad Controparte_2 oggetto, rispettivamente, la fornitura di luce – con codice cliente 505474544523 – (cfr. all.to n. 6 alla comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata) e la fornitura di gas – con codice cliente 505474545355 - (cfr. all.to n. 7 alla comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata).
Ciò posto, è bene, ora, evidenziare che la parte opponente, nel corso del giudizio, non sembra avere espressamente, tempestivamente e puntualmente contestato quanto riportato a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata.
In particolare, non risulta oggetto di alcuna espressa, tempestiva e puntuale contestazione, da parte dell'opponente, la circostanza che “(…) le parti, in questo
19 contesto, riuscivano a trovare un accordo transattivo relativamente al consumo gas, con una scrittura privata del 23.04.2021, con la quale relativamente al credito di euro
17.268,86, ovvero la somma delle quattro fatture gas insolute (docc. 8 - 11), al netto di una somma portata a compensazione di euro 26,95, veniva operato un saldo e stralcio pari ad euro 5.000,00 (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata).
Inoltre, l'opponente non sembra neppure avere espressamente, tempestivamente e puntualmente contestato quanto riferito dalla terza chiamata, circa il fatto che “(…) le fatture luce insolute (docc. 12 – 13), una di euro 11.141,05, insoluta per euro
8.4245,40, l'altro di euro 2.637,02, insoluta per euro 390,57, non erano conteggiate nel totale stralciato e, pertanto, sono state oggetto delle c.d. procedura “CMOR”
(Corrispettivo MORosità) (…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione depositata dalla terza chiamata).
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra sembrano doversi considerare pacifiche tra le parti, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte dell'opponente (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n.
6666/2004; n. 9285/2003).
Inoltre – anche a voler prescindere da quanto sopra riportato -, la circostanza che, nel caso in esame, l'accordo transattivo concluso in data 23.04.2021 tra Parte_1 ed (alla quale è, pacificamente, poi subentrata
[...] CP_4 CP_4 [...]
[...] avesse avuto ad oggetto solo la fornitura di gas, e non anche Controparte_11 quella di energia elettrica, sembra, comunque, emergere anche dalla disamina del contenuto dell'accordo transattivo in parola (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione).
A tal proposito, occorre rammentare che, in materia contrattuale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c.,
“(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque, considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico “(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, occorre, dunque, procedere, alla luce dei criteri interpretativi di cui sopra, all'interpretazione dello “(…) atto di transazione (…)” in questione (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), andando a ricostruire quale sia stata la comune intenzione delle parti.
Ebbene, nella fattispecie de qua, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati, da una semplice lettura del contenuto della scrittura privata in parola (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), nonché procedendo, ai sensi dell'art. 21 1363 c.c., ad effettuare una interpretazione complessiva del negozio, la comune intenzione delle parti sembra essere stata chiaramente quella di ricomprendere nell'accordo transattivo in parola il solo credito vantato da (ora Controparte_4
in relazione alle fatture emesse con riferimento alla Controparte_2 fornitura di gas – e non anche le fatture relative alla fornitura di energia elettrica -.
Ed infatti, è pur vero, che, nella premessa dell'accordo transattivo in questione, oltre che le fatture relative alla fornitura di gas - ossia la fattura gas n. 1938280990 di euro
8.451,79 (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 1939910834 di euro 1.183,92 (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 2008918487 di euro 4.938,82 (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fattura gas n. 2015859685 di euro 2.720,98 (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, risultano menzionate anche le due fatture relative alla fornitura di luce - ossia la fattura n.
1914084392 di euro 11.141,05, insoluta per euro 8.4245,40 (cfr.all.to n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fattura n.
1932684658 di euro 2.637,02, insoluta per euro 390,57 (cfr.all.to n. 13 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata); tuttavia, per quanto verrà di seguito precisato, appare, comunque, verosimile quanto riferito da Controparte_2
circa il fatto che “(…) per un mero refuso sono state richiamate nelle
[...] premesse dell'accordo anche le fatture luce, ossia la fattura n. 1914084392 una di euro
11.141,05, insoluta per euro 8.4245,40 (cfr. doc. 12) e la fattura n. 1932684658 di euro
2.637,02, insoluta per euro 390,57 (cfr. doc. 13), che tuttavia non sono state oggetto della somma stralciata (…)” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata).
A tal proposito, deve rilevarsi che, nella premessa del c.d. “(…) atto di transazione
(…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione), le parti hanno dato atto che il credito oggetto della suddetta transazione - di cui era titolare (oggi CP_4 [...]
-, ammontava alla somma complessiva di “(…) euro Controparte_2
17.268,86 (…)” (cfr. pag. 1 dell'atto di transazione).
Inoltre, è bene evidenziare che, andando a sommare i rispettivi importi di cui alle sole fatture relative alla fornitura di gas, riportate nelle premesse del suddetto
22 accordo – ovvero la fattura gas n. 1938280990 di euro 8.451,79 (cfr. all.to n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n.
1939910834 di euro 1.183,92 (cfr. all.to n. 9 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata), la fattura gas n. 2008918487 di euro 4.938,82 (cfr. all.to n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) e la fattura gas n. 2015859685 di euro 2.720,98 (cfr. all.to n. 11 alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla terza chiamata) -, al netto di una somma portata a compensazione per euro 26,65, si ottiene l'esatto importo di euro 17.268,86, corrispondente all'ammontare del credito complessivo oggetto della transazione in parola.
In particolare, procedendo ad operare una semplice operazione aritmetica di somma degli importi di cui alle sopra menzionate fatture relative alla fornitura di gas, detratto l'importo portato a compensazione (pari ad euro 26,65), si ottiene il totale esatto di euro
17.268,86; importo, quest'ultimo, segnatamente, così ottenuto: euro 8.451,79 (di cui alla fattura gas n. 1938280990) + euro 1.183,92 (di cui alla fattura gas 1939910834) + euro
4.938,82 (di cui alla fattura gas n. 2008918487) + euro 2.720,98 (di cui alla fattura gas n. 2015859685) – euro 26,65 (di cui all'importo da stornare) = euro 17.268,86
(corrispondente all'esatto importo del credito complessivo oggetto predetta della transazione).
Dunque, poiché, si ribadisce, alla luce di quanto sopra riportato, appare, comunque, verosimile che il richiamo, nelle premesse del suddetto atto transattivo, alle due fatture relative alla fornitura di luce costituisca un mero errore materiale, va da sé che, in base ai criteri interpretativi sopra richiamati, deve ritenersi che le parti abbiano inteso concludere l'accordo transattivo in parola soltanto con riferimento alle fatture relative alla fornitura di gas.
Di conseguenza, dal momento che – per quanto riferito - non risulta che
[...]
(quale utente finale) abbia provveduto “(…) a sanare l'intera posizione Parte_1 debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente
(…)”; va da sé che, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 13, lettera a) della citata delibera Arera 593/17/R/com (c.d. TISIND) e succ. mod..
Inoltre, non risultano presenti neppure le condizioni di cui alle lettere b) e c) del
23 medesimo art. 13 della delibera Arera 593/17/R/com (c.d. TISIND) e succ. mod., in quanto la parte opponente, non solo non ha provato, ma non ha neppure dedotto, che, nella fattispecie in parola, “(…) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto interamente e in maniera definitiva (…)” (condizione di cui alla lettera b) e/o che “(…) la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 (…)” (condizione di cui alla lettera c).
Pertanto, atteso che, nel caso di specie, non appare sussistente nessuna delle condizioni previste dall'art. 13 della delibera Arera 593/17/R/com e succ. mod., va da sé che la condotta di appare pienamente legittima. Controparte_2
Di conseguenza, poiché, alla luce di quanto riferito, non può ritenersi che la terza chiamata abbia violato gli obblighi di buona fede e correttezza, non resta che rigettare la domanda di garanzia e manleva avanzata dalla parte opponente nei confronti della terza chiamata.
Infine, è appena il caso di evidenziare che, essendo stata integralmente rigettata l'opposizione, appare del tutto superfluo andare ad esaminare la fondatezza o meno della domanda di garanzia avanzata dalla parte opposta nei confronti della terza chiamata, atteso che l'opposta ha richiesto di veder accertata la sussistenza di un'asserita responsabilità di solo in via subordinata, Controparte_2 ovvero “(…) in caso di revoca del decreto ingiuntivo n°956/2022 (…)” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte opposta).
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta, le predette spese seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e del valore della controversia –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, poi, il regolamento delle spese processuali nei rapporti tra la
24 parte opponente e la terza chiamata, le predette spese seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e del valore della controversia –, come segue: euro 919,00 per la fase di studio;
euro 777,00 per la fase introduttiva;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 956/2022, proposta da con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, nei confronti di nonché Controparte_1 sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti di
[...]
, ogni diversa domanda ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. rigetta in toto l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
956/2022;
2. rigetta la domanda di garanzia e manleva avanzata da Parte_1 nei confronti di;
[...] Controparte_2
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 4.397,00 per competenze professionali, oltre
15% per spese generali, iva, cpa se dovute;
5. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in euro 4.397,00 per competenze
[...] professionali, oltre 15% per spese generali, iva, cpa se dovute.
Arezzo, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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