Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 04/06/2025, n. 10918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10918 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2025, proposto da UR SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VI UN Polito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
idonea misura cautelare,
- del Provvedimento recante “Dettaglio graduatoria Procedura concorsuale straordinaria D.M. 108/2022, D.D.G. 1081/2022 eart. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021 - Visualizzazione posizione in graduatoria – Visualizzazione posizione in graduatoria per i candidati che hanno partecipato alla Procedura concorsuale straordinaria D.M. 108/2022, D.D.G. 1081/2022 e art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021”;
- nonché della relativa graduatoria di merito, approvata con decreto del 26/11/2024 n. 2391 nella parte in cui il nominativo della ricorrente non risulta erroneamente inserito;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale, ed ulteriormente avverso;
- e per l’annullamento del silenzio serbato dall’amministrazione in merito alla istanza/diffida trasmessa in data 05/12/2024, nella parte in cui non viene illegittimamente riconosciuto valutabile come infra si vedrà, ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 10, il servizio svolto per la specifica classe di concorso A028 e dichiarato in domanda come previsto dalla tabella valutazione titoli e servizi allegata al bando di concorso di cui al decreto ministeriale del 26/10/2023 pubblicato in G.U. n° 205 Serie Generale ad oggetto “concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”, per l’effetto vengono erroneamente attribuiti alla ricorrente complessivi punti 177 anziché punti 187 con conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori benché regolarmente inserita nella graduatoria degli idonei e come tale suscettibile di scorrimento ai sensi dell’art. 12 del bando impugnato.
e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere l’attribuzione di punti 187 in luogo dei punti 177 erroneamente ed illegittimamente attribuiti con i provvedimenti dirigenziali, quivi impugnati, per il corretto posizionamento nella graduatoria di merito di cui al citato bando di concorso e/o comunque per la corretta collocazione della ricorrente nell’ambito della graduatoria degli idonei ed inclusione nella graduatoria di merito dei vincitori a scorrimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, lamentando un’erronea attribuzione del punteggio relativo ai tioli e, in particolare, al servizio pregresso espletato;
Rilevato che il ricorrente, con dichiarazione verbalizzata in udienza, ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso in esame, alla luce della rettifica in autotutela disposta dall’amministrazione, che le ha riconosciuto il punteggio richiesto, e ha domandato la definizione in rito della controversia con condanna di parte resistente alle spese di lite;
Ritenuto che alla luce della dichiarazione del ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia e della condotta tenuta dall’amministrazione – che si è rideterminata in autotutela a seguito degli elementi emersi nel corso del presente giudizio –, salva la refusione del contributo unificato che va posta a carico della resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, fatto salvo l’obbligo dell’amministrazione resistente di refusione in favore della parte ricorrente delle somme effettivamente versate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO