Art. 2.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritta al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritta al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.