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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/528
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 528/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in
[...] C.F._2
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_1
, nata in [...] in data [...], C.F. , dei minori
[...] C.F._3 [...]
nato in [...] in data [...], C.F. , , Per_2 C.F._4 Persona_3
nata in [...] in data [...], C.F. , e , nato in C.F._5 Parte_3
Argentina in data 31.10.2018, C.F. ; , nata in [...] C.F._6 Persona_4
in data 19.9.1974, C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._7
responsabilità genitoriale, unitamente a , nato in Argentina in [...] Persona_5
21.1.1971, C.F. , della minore , nata in C.F._8 Persona_6
Argentina in data 23.7.2007, C.F. ; , nata C.F._9 Controparte_1
in Argentina in data 14.10.2000, C.F. ; , C.F._10 Controparte_2
nato in [...] in data [...], C.F. ; , C.F._11 Parte_4
nato in [...] in data [...], C.F. , , nato in C.F._12 Parte_5
Argentina in data 29.10.1976, C.F. , , nato in [...] C.F._13 Parte_6
in data 4.5.1979, C.F. , , nato in C.F._14 Parte_7
Argentina in data 17.6.1972, C.F. , , C.F._15 Parte_8
nato in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in qualità di genitore C.F._16
esercente la responsabilità genitoriali, unitamente , nata in [...] Controparte_3
in data 10.12.1978, C.F. delle minori , C.F._17 Persona_7
nata in [...] in data [...], C.F. , , nata C.F._18 Parte_9
in Argentina in data 12.7.2013, C.F. e , nata C.F._19 Parte_10 in Argentina in data 24.10.2014, C.F. ; , C.F._20 Parte_11
nata in [...] in data [...], C.F. , e C.F._21 Parte_12
nato negli Stati Uniti d'America in data 19.10.1999, C.F. ,
[...] C.F._22 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197),
Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: - p.e.c.: C.F._23
– fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata sono tutti domiciliati come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Persona_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_13 Parte_3 Controparte_1
, , , Controparte_2 Parte_4 Persona_6 [...]
, , Parte_11 Parte_7 Parte_8
, Parte_12 Parte_9 Parte_10
e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in
[...] Persona_7
quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e Controparte_4 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di OL MI (AL), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendente dell'avo italiano , cittadino italiano, nato Persona_8
a PO MI (AL), in data 17.3.1858 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrato in Argentina moriva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 20.3.2023 prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono/iscritti tutti
i cittadini argentini nati in Argentina, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino ad oggi il OR , nato il [...], in [...], Alessandria. PO Parte_14 Parte_15
MI. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.1.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - dall'unione tra e nasceva a UE IR (Argentina), in Persona_8 Controparte_5
data 5.12.1911, (cfr. doc. in atti n. 3); Parte_16
- in data 2.2.1942 a UE IR (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_16 [...]
cittadino argentino, (cfr. doc. in atti n. 4) e da questo matrimonio nascevano Persona_9
a UE IR (Argentina): , in data 14.11.1944 (cfr. doc. in Parte_17
atti n. 5) e , in data 12.4.1946 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_18
- in data 5.9.1969 a UE IR (Argentina) contraeva Parte_17
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e da questo matrimonio Persona_10
nascevano i ricorrenti: in data 12.1.1971 (cfr. doc. in atti n. 8), Parte_1 Pt_2
in data 14.6.1972 (cfr. doc. in atti n. 9), in data 19.9.1974 (cfr.
[...] Persona_4
doc. in atti n. 10), in data 29.10.1976 (cfr. doc. in atti n. 11) e Parte_5 [...]
in data 4.5.1979 (cfr. doc. in atti n. 12); Pt_6
- dall'unione tra e , nascevano a UE IR Parte_2 Persona_11
(Argentina) gli ulteriori ricorrenti: in data 4.4.2011 (cfr. doc. in atti n. 13), Persona_2
in data 11.12.2012 (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_3
- da una successiva unione tra e , nasceva a Parte_2 Persona_11
UE IR (Argentina), il ricorrente, in data 31.10.2018 (cfr. doc. in atti n. Parte_3
15);
- in data 26.9.1997 a UE IR (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 16) e da questo matrimonio nascevano Persona_12
i ricorrenti: in data 14.10.2000 (cfr. doc. in atti n. 17), CP_1 Persona_6 [...]
in data 4.6.2002 (cfr. doc. in atti n. 18), in Controparte_2 Parte_4
data 23.9.2004 (cfr. doc. in atti n. 19) e in data 23.7.2007 (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 20);
- in data 16.9.1968 a UE IR (Argentina) (seconda figlia del Parte_18
matrimonio tra e ) contraeva matrimonio con Parte_16 Persona_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 21) e da questo matrimonio nascevano Persona_13
ulteriori ricorrenti: in data 24.1.1970 (cfr. doc. in atti n. 22), Pt_11 Parte_7
in data 17.6.1972 (cfr. doc. in atti n. 23) e Parte_7 [...]
in data 28.8.1974 (cfr. doc. in atti n. 24); Parte_8
- in data 19.10.1999 nasceva a New York (Stati Uniti) Persona_14
, ricorrente, figlio naturale di (cfr. doc. in atti n. 25
[...] Parte_11
depositato il 22.2.2024); - dall'unione tra e , nascevano Parte_8 Controparte_3
altri ricorrenti: in data 12.7.2013 (cfr. doc. in atti n. 26), Parte_9 [...]
, in data 24.10.2014 (cfr. doc. in atti n. 27) e Parte_10 Persona_7
in data 24.9.2018 (cfr. doc. in atti n. 28).
[...]
Nel merito, risulta che , cittadino italiano, nato a PO MI (AL), in [...] Persona_8
17.3.1858 (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di nascita della figlia dal Persona_8 Parte_16
quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in epoca successiva e, quindi, dopo l'Unità nazionale, in quanto in data 6.12.1911 si presentava innanzi all'ufficiale di stato civile per denunciare la nascita della figlia (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_8 atti n. 1), nonché dal certificato di nascita della figlia nel quale si legge “addì 6 dicembre Per_15
1911, innanzi a me, Ufficiale dello Stato Civile: di anni 52, coniugato, italiano, Per_16 contadino” (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_8 sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3), dalla Per_15
cui relazione con cittadino argentino, nascevano a UE IR Persona_9 (Argentina): , in data 14.11.1944 (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_17 [...]
, in data 12.4.1946 (cfr. doc. in atti n. 6). Parte_18
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_8
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del Parte_16
cittadino italiano , potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in Persona_8
quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia Persona_8
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Pt_16 Parte_1
, , , , Parte_2 Persona_2 Persona_3 Parte_3 [...]
, , Per_4 Persona_6 Controparte_1 Controparte_2
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Persona_7
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , determinando i rapporti di filiazione
[...] Parte_12
la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato a PO MI (AL), in [...] Persona_8
17.3.1858 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 moriva in epoca successiva, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. La figlia nasceva, infatti, a UE IR (Argentina), in data 5.12.1911, (cfr. doc. in Parte_16
atti n. 3).
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura, come sopra evidenziata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo , nata in [...] in Parte_1
data 12.1.1971; , nato in [...] in data [...]; i minori Parte_2 [...]
nato in [...] in data [...], , nata in Argentina in [...] Per_2 Persona_3
11.12.2012 e , nato in [...] in data [...]; , nata Parte_3 Persona_4
in Argentina in data 19.9.1974; la minore , nata in Argentina in [...] Persona_6
23.7.2007; , nata in [...] in data [...]; Controparte_1 [...] ; , nato in [...] in data [...]; Controparte_2 Parte_4
, nato in [...] in data [...]; , nato in Parte_5 Parte_6
Argentina in data 4.5.1979; , nato in Argentina in [...] Parte_7
17.6.1972; , nato in [...] in data [...]; le minori Parte_8
, nata in [...] in data [...], Persona_7 Parte_9
nata in [...] in data [...] e , nata in
[...] Parte_10
Argentina in data 24.10.2014; , nata in [...] in data [...] Parte_11
e , nato negli Stati Uniti d'America in data Parte_12
19.10.1999 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 24.1.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 528/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in
[...] C.F._2
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_1
, nata in [...] in data [...], C.F. , dei minori
[...] C.F._3 [...]
nato in [...] in data [...], C.F. , , Per_2 C.F._4 Persona_3
nata in [...] in data [...], C.F. , e , nato in C.F._5 Parte_3
Argentina in data 31.10.2018, C.F. ; , nata in [...] C.F._6 Persona_4
in data 19.9.1974, C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._7
responsabilità genitoriale, unitamente a , nato in Argentina in [...] Persona_5
21.1.1971, C.F. , della minore , nata in C.F._8 Persona_6
Argentina in data 23.7.2007, C.F. ; , nata C.F._9 Controparte_1
in Argentina in data 14.10.2000, C.F. ; , C.F._10 Controparte_2
nato in [...] in data [...], C.F. ; , C.F._11 Parte_4
nato in [...] in data [...], C.F. , , nato in C.F._12 Parte_5
Argentina in data 29.10.1976, C.F. , , nato in [...] C.F._13 Parte_6
in data 4.5.1979, C.F. , , nato in C.F._14 Parte_7
Argentina in data 17.6.1972, C.F. , , C.F._15 Parte_8
nato in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in qualità di genitore C.F._16
esercente la responsabilità genitoriali, unitamente , nata in [...] Controparte_3
in data 10.12.1978, C.F. delle minori , C.F._17 Persona_7
nata in [...] in data [...], C.F. , , nata C.F._18 Parte_9
in Argentina in data 12.7.2013, C.F. e , nata C.F._19 Parte_10 in Argentina in data 24.10.2014, C.F. ; , C.F._20 Parte_11
nata in [...] in data [...], C.F. , e C.F._21 Parte_12
nato negli Stati Uniti d'America in data 19.10.1999, C.F. ,
[...] C.F._22 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma, con studio a Roma (00197),
Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: - p.e.c.: C.F._23
– fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta Email_1
elettronica certificata sono tutti domiciliati come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Persona_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_13 Parte_3 Controparte_1
, , , Controparte_2 Parte_4 Persona_6 [...]
, , Parte_11 Parte_7 Parte_8
, Parte_12 Parte_9 Parte_10
e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in
[...] Persona_7
quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e Controparte_4 per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di OL MI (AL), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria. - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendente dell'avo italiano , cittadino italiano, nato Persona_8
a PO MI (AL), in data 17.3.1858 (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrato in Argentina moriva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come da certificato del 20.3.2023 prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono/iscritti tutti
i cittadini argentini nati in Argentina, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino ad oggi il OR , nato il [...], in [...], Alessandria. PO Parte_14 Parte_15
MI. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.1.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che: - dall'unione tra e nasceva a UE IR (Argentina), in Persona_8 Controparte_5
data 5.12.1911, (cfr. doc. in atti n. 3); Parte_16
- in data 2.2.1942 a UE IR (Argentina) contraeva matrimonio con Parte_16 [...]
cittadino argentino, (cfr. doc. in atti n. 4) e da questo matrimonio nascevano Persona_9
a UE IR (Argentina): , in data 14.11.1944 (cfr. doc. in Parte_17
atti n. 5) e , in data 12.4.1946 (cfr. doc. in atti n. 6); Parte_18
- in data 5.9.1969 a UE IR (Argentina) contraeva Parte_17
matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e da questo matrimonio Persona_10
nascevano i ricorrenti: in data 12.1.1971 (cfr. doc. in atti n. 8), Parte_1 Pt_2
in data 14.6.1972 (cfr. doc. in atti n. 9), in data 19.9.1974 (cfr.
[...] Persona_4
doc. in atti n. 10), in data 29.10.1976 (cfr. doc. in atti n. 11) e Parte_5 [...]
in data 4.5.1979 (cfr. doc. in atti n. 12); Pt_6
- dall'unione tra e , nascevano a UE IR Parte_2 Persona_11
(Argentina) gli ulteriori ricorrenti: in data 4.4.2011 (cfr. doc. in atti n. 13), Persona_2
in data 11.12.2012 (cfr. doc. in atti n. 14); Persona_3
- da una successiva unione tra e , nasceva a Parte_2 Persona_11
UE IR (Argentina), il ricorrente, in data 31.10.2018 (cfr. doc. in atti n. Parte_3
15);
- in data 26.9.1997 a UE IR (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 16) e da questo matrimonio nascevano Persona_12
i ricorrenti: in data 14.10.2000 (cfr. doc. in atti n. 17), CP_1 Persona_6 [...]
in data 4.6.2002 (cfr. doc. in atti n. 18), in Controparte_2 Parte_4
data 23.9.2004 (cfr. doc. in atti n. 19) e in data 23.7.2007 (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 20);
- in data 16.9.1968 a UE IR (Argentina) (seconda figlia del Parte_18
matrimonio tra e ) contraeva matrimonio con Parte_16 Persona_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 21) e da questo matrimonio nascevano Persona_13
ulteriori ricorrenti: in data 24.1.1970 (cfr. doc. in atti n. 22), Pt_11 Parte_7
in data 17.6.1972 (cfr. doc. in atti n. 23) e Parte_7 [...]
in data 28.8.1974 (cfr. doc. in atti n. 24); Parte_8
- in data 19.10.1999 nasceva a New York (Stati Uniti) Persona_14
, ricorrente, figlio naturale di (cfr. doc. in atti n. 25
[...] Parte_11
depositato il 22.2.2024); - dall'unione tra e , nascevano Parte_8 Controparte_3
altri ricorrenti: in data 12.7.2013 (cfr. doc. in atti n. 26), Parte_9 [...]
, in data 24.10.2014 (cfr. doc. in atti n. 27) e Parte_10 Persona_7
in data 24.9.2018 (cfr. doc. in atti n. 28).
[...]
Nel merito, risulta che , cittadino italiano, nato a PO MI (AL), in [...] Persona_8
17.3.1858 (cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di nascita della figlia dal Persona_8 Parte_16
quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in epoca successiva e, quindi, dopo l'Unità nazionale, in quanto in data 6.12.1911 si presentava innanzi all'ufficiale di stato civile per denunciare la nascita della figlia (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_8 atti n. 1), nonché dal certificato di nascita della figlia nel quale si legge “addì 6 dicembre Per_15
1911, innanzi a me, Ufficiale dello Stato Civile: di anni 52, coniugato, italiano, Per_16 contadino” (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_8 sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata in data [...] (cfr. doc. in atti n. 3), dalla Per_15
cui relazione con cittadino argentino, nascevano a UE IR Persona_9 (Argentina): , in data 14.11.1944 (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_17 [...]
, in data 12.4.1946 (cfr. doc. in atti n. 6). Parte_18
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_8
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del Parte_16
cittadino italiano , potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in Persona_8
quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano trasmetteva a sua volta alla propria figlia Persona_8
e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Pt_16 Parte_1
, , , , Parte_2 Persona_2 Persona_3 Parte_3 [...]
, , Per_4 Persona_6 Controparte_1 Controparte_2
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Persona_7
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , determinando i rapporti di filiazione
[...] Parte_12
la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato a PO MI (AL), in [...] Persona_8
17.3.1858 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in [...] cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 moriva in epoca successiva, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. La figlia nasceva, infatti, a UE IR (Argentina), in data 5.12.1911, (cfr. doc. in Parte_16
atti n. 3).
Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Tenuto conto della natura della procedura, come sopra evidenziata, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo , nata in [...] in Parte_1
data 12.1.1971; , nato in [...] in data [...]; i minori Parte_2 [...]
nato in [...] in data [...], , nata in Argentina in [...] Per_2 Persona_3
11.12.2012 e , nato in [...] in data [...]; , nata Parte_3 Persona_4
in Argentina in data 19.9.1974; la minore , nata in Argentina in [...] Persona_6
23.7.2007; , nata in [...] in data [...]; Controparte_1 [...] ; , nato in [...] in data [...]; Controparte_2 Parte_4
, nato in [...] in data [...]; , nato in Parte_5 Parte_6
Argentina in data 4.5.1979; , nato in Argentina in [...] Parte_7
17.6.1972; , nato in [...] in data [...]; le minori Parte_8
, nata in [...] in data [...], Persona_7 Parte_9
nata in [...] in data [...] e , nata in
[...] Parte_10
Argentina in data 24.10.2014; , nata in [...] in data [...] Parte_11
e , nato negli Stati Uniti d'America in data Parte_12
19.10.1999 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 24.1.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio