Sentenza 14 marzo 2023
Massime • 1
In tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato. (Fattispecie relativa a dichiarazione di latitanza di imputato straniero, emessa all'esito di ricerche eseguite presso la sola abitazione di un familiare dimorante in Italia a non estesa al paese di origine, in cui la Corte ha ritenuto la decisione esente da censure sul rilievo che non vi fossero elementi obiettivi per ritenere che il predetto risiedesse o dimorasse all'estero e la ricorrenza, per converso, di elementi indicativi della volontà del ricercato di sottrarsi alla cattura, costituiti dall'improvvisa interruzione dei rapporti con i correi dopo l'arresto di uno di essi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2023, n. 10733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10733 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di D'AM SQ, IS LG e NN CA, e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, l'avvocato Antonino CE, in sostituzione degli avvocati IA D'GE, difensore di fiducia di NN CA, e GI CE, difensore di fiducia di D'AM SQ, l'avvocato AR FR, difensore di Penale Sent. Sez. 3 Num. 10733 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 07/02/2023 fiducia di IS LG, nonché l'avvocato Daniele Ingarrica, difensore d fiducia di VO EL, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 2 maggio 2022, la Corte d'appello dell'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di LG IS, EL VO, GI Di RO, IC Di CE, SQ D'AM, CA NN e BE AV per vari reati, tutti concernenti le sostanze stupefacenti, e la condanna alle pene ritenute di giustizia nei confronti degli imputati salvo che di IC Di CE, alla quale ha ridotto la pena. per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Precisamente, è stata affermata la colpevolezza di: ---) IS e VO per i reati di cessione di eroina per una quantità pari a circa 6,500 kg., per un prezzo di circa 36.000,00 euro, in data 6 novembre 2007 (capo 1), nonché di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina per una quantità pari a 5,761 kg., accertato il 20 gennaio 2008 (capo 8); ---) Di RO e Di CE per il reato di acquisto e detenzione dell'eroina di cui al capo 1), tra il 6 ed il 25 novembre 2007 (capo 2); ---) D'AM per il concorso nel reato di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina per una quantità pari a 5,761 kg., accertato il 20 gennaio 2008 (capo 8); ---) NN per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di cocaina per una quantità pari a 94,00 grammi, accertato il 20 novembre 2007 (capo 3); ---) AV per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina, commesso tra il 20 ed il 27 novembre 2007 (capo 7). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: ---) LG IS, con atto a firma dell'avvocato AR FR;
---) EL VO, con atto a firma dell'avvocato Andrea D'Alessandro; ---) GI Di RO, con due atti a firma dell'avvocato Melania LI (il secondo sottoscritto anche personalmente dall'imputato); ---) IC Di CE, con atto a firma dell'avvocato Marco Di GI;
---) SQ D'AM, con atto a firma dell'avvocato GI CE;
---) CA NN, con atto a firma dell'avvocato IA D'GE; ---) BE AV, con atto a firma dell'avvocato Alfredo Forcillo. Hanno presentato motivi nuovi: ---) EL VO, con atto a firma dell'avvocato Daniele Ingarrica;
---) GI Di RO, con atto a firma dell'avvocato Melania LI (sottoscritto anche personalmente dall'imputato). 2 3. 11 ricorso di LG IS è articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 179, comma 1, 295, 296, 419, comma 1, e 429, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità della dichiarazione di latitanza e, in via derivata, degli atti di instaurazione del giudizio. Si deduce che illegittimamente è stata dichiarata la latitanza del ricorrente, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 9 marzo 2009, e rimasta ineseguita fino all'8 marzo 2014, allorché era già in corso l'istruttoria dibattimentale, perché le ricerche non sono state esaustive e perché non vi sono elementi indicativi della volontà dell'attuale ricorrente di sottrarsi all'esecuzione della misura. Si premette che la questione è stata specificamente e puntualmente dedotta con l'atto di appello. Quanto alle ricerche, si evidenzia che le operazioni di rintraccio si sono risolte *unicamente in un accesso presso l'abitazione del fratello del ricercato nel marzo 2009, e non hanno dato seguito alla segnalazione ricevuta in quell'occasione dalla cognata, secondo cui il ricercato era ritornato dal gennaio 2008, in Albania e lì viveva con i genitori, né sono state completate con consultazioni di banche dati o con ricerche nell'ultimo luogo in cui era stata accertata la presenza dell'imputato. Si segnala, inoltre, che la necessità di particolari approfondimenti delle ricerche si collega alle garanzie, costituzionali e sovra-nazionali, richieste per la celebrazione del processo in absentia: si richiamano, a conforto, l'art. 111 Cost., Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, in motivazione, § 3; la direttiva 2016/343/Ue; l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. Quanto alla (in)volontarietà di sottrarsi al provvedimento coercitivo, si rileva che l'attuale ricorrente si era allontanato dall'Italia oltre un anno prima dell'emissione della misura, e vi aveva fatto ritorno di sua volontà, addirittura costituendovi una famiglia di fatto. Si puntualizza che è indimostrata la conoscenza, da parte dell'attuale ricorrente, dell'avvenuto arresto del concorrente JA NI, avvenuto il 20 gennaio 2008, perché desunta in via del tutto presuntiva dalla improvvisa interruzione di contatti con costui, fino ad allora quotidiani, e sempre inerenti alla gestione di stupefacente. Si aggiunge, poi, che anche la eventuale conoscenza dell'arresto del concorrente non significherebbe comunque conoscenza delle ragioni di tale misura, specie se si considera che l'ordinanza fu emessa a carico dell'attuale ricorrente oltre un anno dopo, nel marzo 2009. Si segnala, ancora, che, siccome la presenza del ricercato in Italia è stata accertata nei soli giorni precedenti alla cessione illecita del 3 gennaio 2008, è ragionevole ritenere che il rientro in Albania sia avvenuto non quale "fuga", ma secondo uno schema operativo "normale". Si evidenzia, infine, che il volontario rientro in Italia e la costituzione in essa di una famiglia di fatto, dalla quale è nato anche un figlio, indica la cesura di ogni contatto con i concorrenti, perché, altrimenti, l'attuale ricorrente avrebbe avuto chiara consapevolezza del rischio di essere arrestato. Si osserva, quindi, che l'erroneità della dichiarazione di latitanza ha determinato la nullità assoluta delle notificazioni degli atti introduttivi dell'udienza preliminare e della citazione a dibattimento, tutte eseguite presso un difensore di ufficio, e, quindi di tutte le sentenze successivamente pronunciate. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo al reato di cui al capo 1), e precisamente all'attribuzione all'attuale ricorrente delle conversazioni sulla cui base è stata pronunciata la condanna. Si deduce che l'attuale ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1) per il contenuto delle conversazioni intercorse con JA NI nel novembre 2007, ma senza alcuna compiuta indicazione delle ragioni per cui deve ritenersi che sia stato proprio lui e non altri l'interlocutore del preteso concorrente. Si rappresenta che gli argomenti addotti sono due: l'uso dell'appellativo "Gerzi" o "Gerti" da parte sua e degli interlocutori, siccome ad avviso degli inquirenti riferito a se stesso dall'attuale ricorrente in una conversazione;
il riconoscimento vocale effettuato da un ufficiale di polizia giudiziaria. Si osserva che nessun elemento affidabile è stato acquisito circa l'intestazione dell'utenza riferita all'attuale ricorrente, o il suo utilizzo da parte dello stesso, e che, quindi, il riconoscimento vocale si fonda su una premessa del tutto ipotetica circa l'individuazione fonica del medesimo. Si aggiunge che nessuna individuazione poteva essere effettuata da un ufficiale di polizia giudiziaria italiano, in quanto i colloqui intercettati sono tutti avvenuti in lingua albanese. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la concessione del beneficio sul presupposto, immotivato, di un ruolo di spicco dell'attuale ricorrente nel gruppo dei fornitori dello stupefacente. Si richiama quanto già dedotto con l'atto di appello e trascurato nella sentenza impugnata: in relazione al primo reato, l'attuale ricorrente era intervenuto esclusivamente nella fase della ricezione del pagamento del prezzo per la fornitura, indicando dei 4 nominativi cui inviare il denaro, mentre, in relazione al secondo reato, non aveva avuto alcun ruolo nella consegna della droga. 3.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'aumento di pena a titolo di continuazione. Si deduce che l'aumento di pena, pari alla metà della pena base, è elevato e, ciononostante, del tutto immotivato. 4. EL VO ha presentato ricorso e motivi nuovi. 4.1. Il ricorso è articolato in due motivi. 4.1.1. Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata con riguardo all'accertamento della responsabilità per i fatti di cui ai capi 1) e 8). Si deduce che, illegittimamente, perché congetturalmente, la prova è stata desunta dal semplice fatto della presentazione del documento del ricorrente in occasione dell'effettuazione del bonifico Western Union per un pagamento e dalla intestazione di una utenza telefonica al medesimo. Si osserva che la presentazione del documento del ricorrente in occasione dell'effettuazione del bonifico non implica la sicura identificazione dello stesso, perché l'addetto ai servizi della Western Union non opera controlli, e che l'intestazione di una utenza telefonica non esclude la "gestione" della stessa da parte di altri. Si aggiunge che il ricorrente non è stato riconosciuto nell'incidente probatorio. 4.1.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che la qualificazione dei fatti deve essere valutata in relazione all'azione concretamente posta in essere, e che, nella specie, il ricorrente ha offerto in ogni caso un contributo minimo, costituito dalla messa a disposizione delle proprie generalità per effettuare il trasferimento di denaro. 4.2. I motivi nuovi sono due. 4.2.1. Con il primo motivo nuovo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i fatti di cui ai capi 1) e 8). Si deduce che illegittimamente: -) si è sottovalutato il mancato riconoscimento del ricorrente nell'incidente probatorio;
-) si è affermata la riferibilità delle conversazioni rilevanti al medesimo, invece che a tale «Tony ovvero Elvis», come dichiarato dal coimputato Travaglini;
-) si è omesso di apprezzare la non corrispondenza delle immagini in possesso della polizia al momento dell'arresto con le fattezze fisiche del ricorrente. 5 4.2.2. Con il secondo motivo nuovo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i fatti di cui ai capi 1) e 8). Si deduce che illegittimamente la responsabilità del ricorrente è stata fondata sulla attribuibilità di un bonifico e di una utenza telefonica al ricorrente. Si osserva, con riferimento al bonifico, che la registrazione del documento di una persona non è accompagnata dall'effettivo accertamento sull'identità di chi esibisce il documento, e, con riferimento all'utenza, che l'intestazione non implica automaticamente la riferibilità dell'utilizzo della stessa. 5. GI Di RO ha presentato due atti di ricorso e motivi nuovi. 5.1. Il ricorso sottoscritto dal solo difensore è articolato in due motivi. 5.1.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione della responsabilità del ricorrente per fatto di cui al capo 2) in ragione del mancato esame dei motivi di appello e delle memorie. Si deduce che le conversazioni intercettate non sono idonee ad accertare la responsabilità del ricorrente, innanzitutto per la cesura temporale tra le prime, intercorse il 20 gennaio 2008, ed il fatto, accaduto il 6 novembre 2007, e poi perché il significato dei colloqui deve essere interpretato con riferimento a due partite di Champions League del 6 novembre 2008. Si aggiunge che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine a quanto evidenziato nei motivi nuovi e nelle memorie, nelle quali, in particolare, si era messo in luce che: -) JA NI, con spontanee dichiarazioni a dibattimento, ha escluso di aver consegnato droga al ricorrente il 6 novembre 2007; -) le dichiarazioni di CA RG debbono essere valutate con cautela, sia perché del tutto generiche, sia perché il medesimo aveva già accusato e fatto arrestare il ricorrente;
-) i contatti e i versamenti di denaro tra il ricorrente e JA NI si spiegano con l'acquisto di un'automobile, come documentato con certificazioni del P.R.A. 5.1.2. Con il secondo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo alla richiesta di rinnovata assunzione di testimonianze di operatori di polizia giudiziaria. Si deduce che, con i motivi nuovi in appello, era stato chiesto un nuovo esame dell'agente Nicola Sagazio, in ordine agli accertamenti relativi all'acquisto dell'autovettura da JA NI, effettuato dal ricorrente, nonché un nuovo esame del sovrintendente Domenico Pantalone, in ordine alla ricostruzione del fatto addebitatogli. 6 5.2. Il ricorso sottoscritto dal difensore e dall'imputato personalmente è articolato in due motivi. 5.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) c), ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta correlazione tra accusa e sentenza e alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il fatto di cui al capo 2). Il motivo sviluppa, con più ampi riferimenti alle risultanze istruttorie, le censure esposte nel primo motivo del ricorso sottoscritto dal solo difensore. 5.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo alla richiesta di rinnovata assunzione di testimonianze di operatori di polizia giudiziaria. Il 'motivo ripropone le censure formulate nel secondo motivo del ricorso sottoscritto dal solo difensore. 5.3. Il motivo nuovo è unico. Si prospetta, con ulteriori riferimenti alle risultanze istruttorie, che il bonifico effettuato da GI Di RO il 13 novembre 2007 era relativo all'acquisto dell'autovettura da JA NI. 6. Il ricorso di IC Di CE è articolato in un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che la qualificazione del fatto deve essere valutata in relazione all'azione concretamente posta in essere, e che, nella specie, il ricorrente ha offerto in ogni caso un contributo minimo, costituito dalla messa a disposizione delle proprie generalità per effettuare il trasferimento di denaro. 7. Il ricorso di SQ D'AM è articolato in tre motivi. 7.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione della responsabilità penale per il fatto di cui al capo 8). Si deduce che l'affermazione di responsabilità è fondata illegittimamente sulle conversazioni intercorse tra il medesimo, la compagna dell'epoca, AT D'RI, e JA NI, perché non si è considerato che il ricorrente non ha partecipato al trasporto della droga, e perché le conversazioni hanno un contenuto generico, e comunque non univocamente riferibile al concorso nelle attività illecite. Si segnala che la conversazione nella quale il ricorrente avrebbe invitato la ex-compagna a fare attenzione mentre era sulla via del ritorno da 7 DE con il carico di droga è priva di concludenza, perché il sovrintendente di polizia giudiziaria Pantalone ha escluso l'esistenza di appostamenti, e che, ciononostante, la sentenza di appello ha omesso di rispondere alla specifica doglianza. 7.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 378 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di favoreggiamento. Si deduce che illegittimamente è stata esclusa la riqualificazione della condotta del ricorrente in termini di favoreggiamento, perché lo stesso, al più, si è adoperato in una postuma attività di ausilio ai pretesi concorrenti, priva di qualunque incidenza determinante ai fini della realizzazione del reato. 7.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 114 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della circostanza attenuànte della minima partecipazione al reato. Si deduce che illegittimamente l'attenuante è stata negata al ricorrente dopo essere stata concessa alla ex-compagna, che pure aveva avuto maggiori contatti con il fornitore JA NI, ed aveva preso parte al viaggio a Ravenna. 8. Il ricorso di CA NN è articolato in un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 15-bis legge n. 67 del 2014, come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione della disciplina relativa al processo in assenza. Si deduce che il ricorrente aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale relativamente alla sentenza di primo grado, al fine di proporre appello, e che questo adempimento, però, illegittimamente è stato omesso. Si rappresenta che, in primo grado, all'udienza del 24 novembre 2011, l'attuale ricorrente era stato dichiarato contumace, e non è stato mai dichiarato assente, e che, a norma dell'art. 15-bis legge n. 67 del 2014, come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, le disposizioni anteriormente vigenti a quelle sul processo in assenza continuano ad applicarsi nel caso in cui l'imputato sia stato già dichiarato contumace, e non sia stato emesso nei suoi confronti il decreto di irreperibilità. Si aggiunge che queste conclusioni valgono anche se la contumacia sia stata dichiarata all'udienza preliminare. 9. Il ricorso di BE AV è articolato in un unico motivo. 8 Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avendo riguardo all'affermazione di penale responsabilità ed alla fissazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata con le censure formulate con l'atto di appello e si è limitata ad una stringata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LG IS è nel complesso infondato, mentre i ricorsi di EL VO, GI Di RO, IC Di CE, SQ D'AM, CA NN e BE AV sono inammissibili, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il ricorso di OL IS è nel complesso infondato. 2.1. Infondate sono le censure formulate nel primo motivo, le quali contestano la legittimità della dichiarazione di latitanza, e, conseguentemente, la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli. atti successivi. 2.1.1. Ai fini della legittimità della dichiarazione di latitanza, il Collegio deve fare riferimento ai principi affermati dalla consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non venendo evidenziate, né sussistendo, ragioni per discostarsene. Innanzitutto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha precisato che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice (così Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792-01, nonché Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, dep. 2015, T., Rv. 262227-01, e Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569-01). Inoltre, secondo insegnamento costante, in tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o 9 un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore (così, tra le tantissime, Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016, Rv. 268174-01, e Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, A., Rv. 259839-01). Ancora, secondo altra decisione, in tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purchè le stesse risultino poggiate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827-01). 2.1.2. Nella specie, la sentenza impugnata indica gli elementi di fatto da cui inferisce che, al momento di emissione del provvedimento di latitanza, ricorrevano i presupposti per la sua corretta adozione. Innanzitutto, le ricerche effettuate sono state ritenute esaustive in relazione allo scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato. Si è premesso che la cognata dell'attuale ricorrente, quando gli agenti di polizia giudiziaria si erano recati presso la sua abitazione per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di quest'ultimo, aveva riferito di non vedere l'uomo dal gennaio 2008, per essere lo stesso residente stabilmente in Albania. Si è però concluso che «non vi erano elementi obiettivi e certi che consentissero di ritenere che il IS, all'epoca, risiedesse o dimorasse effettivamente in una determinata città dell'Albania». In secondo luogo, poi, gli elementi acquisiti sono stati ritenuti esaustivi anche in relazione al profilo concernente la volontaria sottrazione dell'imputato alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti. Si è osservato che un dato inequivocabile è costituito dal fatto che erano «improvvisamente venuti meno i contatti, prima quotidiani e sempre inerenti alla gestione dello stupefacente (dai quantitativi, al trasporto, alle modalità di pagamento), con il capo del terzo livello dell'organizzazione albanese», subito dopo l'arresto in flagranza del coimputato JA NI, avvenuto il 20 gennaio 2008 con contestuale sequestro dei 5,761 chilogrammi di eroina. 2.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla legittimità del provvedimento di latitanza sono in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza e correttamente motivate perché fondate su precisi e congrui elementi di fatto. In effetti, per quanto concerne l'esaustività delle ricerche al fine dell'esecuzione della misura, l'unico dato prospettato in concreto dalla difesa è 10 costituito dalle dichiarazioni della cognata dell'imputato, la quale, agli operanti di polizia giudiziaria procedenti alla ricerca dell'attuale ricorrente per arrestarlo, si era limitata a dire che ella non vedeva l'affine dal gennaio 2008, quindi da oltre un anno (la sentenza di primo grado indica il 9 marzo 2009 come data di emissione dell'ordinanza coercitiva), e che l'uomo risiedeva stabilmente in Albania. L'elemento addotto dalla difesa, tuttavia, non risulta idoneo a far ritenere manifestamente illogica la conclusione della Corte d'appello, e a determinare la necessità di ricerche all'estero, in quanto è costituito dall'affermazione di contenuto generico, resa da una congiunta del ricercato alla polizia giudiziaria mentre procedeva al rintraccio del medesimo. E, d'altro canto, nel ricorso si contesta l'assenza di ulteriori ricerche, ma nulla si allega in proposito, nemmeno il decreto di latitanza. Si può persino aggiungere che, sebbene a distanza di cinque anni, l'attuale ricorrente è stato trovato ed arrestato proprio in Italia. Anche con riguardo all'accertamento della volontarietà della sottrazione dell'imputato alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti, gli argomenti formulati dalla difesa non sono in grado di infirmare i puntuali rilievi della sèntenza impugnata. Invero, la Corte d'appello ha proceduto ad un ragionamento congruo, in quanto fondato su dati di fatto certi, costituiti dalla improvvisa cessazione dei contatti con i correi immediatamente dopo l'arresto del concorrente con un importante quantitativo di eroina, nonostante fino a quel momento conversazioni e scambi di messaggi fossero stati frequentissimi e concernenti proprio la gestione del traffico di stupefacenti. Le deduzioni difensive, evidenzianti che l'imputato all'epoca dell'emissione del provvedimento cautelare viveva in Albania e che lo stesso, successivamente, sebbene fosse pendente l'ordinanza custodiale, si era trasferito in Italia e vi aveva costituito un nucleo familiare, non prospettano dati logicamente incompatibili con le conclusioni della sentenza impugnata. Si consideri, in particolare, che l'attuale ricorrente è stato rintracciato sono nel 2014, ossia ben cinque anni dopo la data di emissione dell'ordinanza coercitiva (la sentenza di primo grado indica il giorno 8 marzo 2014 come data di esecuzione dell'ordinanza coercitiva), né è chiarito il modo in cui lo stesso ha fatto ingresso sul territorio italiano. 2.2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, nonché prive di specificità, sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'attribuzione all'attuale ricorrente delle conversazioni sulla cui base è stata pronunciata la condanna, deducendo l'assenza di elementi affidabili in proposito. La sentenza impugnata osserva che la riferibilità dell'utenza cellulare con il numero estero ad LG IS si fonda, innanzitutto sulle risultanze delle 11 attività di controllo, osservazione e pedinarnento svolte dalla polizia giudiziaria dal 17 gennaio 2008 al 20 gennaio 2008, quando il medesimo era arrivato in Italia a Selva d'Altino, come da lui anticipato in una conversazione del 10 gennaio 2008, nonché sull'identificazione avvenuta mediante l'accertamento effettuato sul registro ospiti dell'albergo dove aveva soggiornato il 17 gennaio 2008, oltre che su riconoscimento della voce parlante nei colloqui intercettati, espressamente affermata dagli operatori di polizia giudiziaria. Precisa, inoltre, che IS: -) aveva soggiornato in albergo a Selva d'Altino il 17 gennaio 2008 unitamente ai concorrenti JA NI e NT EF;
-) era stato pedinato e riconosciuto quando si era recato il seguente 18 gennaio 2008 a DE a bordo dell'auto di AT D'RI, unitamente alla stessa e a JA NI;
-) si era auto-attribuito il nome «Gerti» in una conversazione intercettata il 2 novembre 2007, mentre parlava con JA NI. La Corte d'appello rappresenta, poi, che le conversazioni intercettate hanno consentito di individuare un'organizzazione strutturata su tre livelli, uno operativo in Albania e diretto da LG IS, il secondo attivo tra DE e Milano, incaricato di custodire lo stupefacente, il terzo composto da JA NI, NT EF e EL VO, il quale operava in Abruzzo e riforniva il mercato locale. Dalle conversazioni, in particolare, con riferimento al fatto di cui al capo 1, relativo alla cessione di 6,500 kg. di eroina per un prezzo di circa 36.000,00 euro, emerge che IS: -) il 2 novembre 2007 aveva sollecitato NI a completare il pagamento di una precedente partita di eroina, per i 7.000,00 euro residui, anche al fine di poter intraprendere nuove trattative;
-) il 5 novembre 2007 era stato informato da NI di una trasferta a DE per recuperare stupefacente, trasferta poi accertata sulla base dell'analisi della localizzazione del cellulare di quest'ultimo il 6 novembre 2007, e di avere 30.000 lek ricevuti da acquirenti di Pescara;
-) tra il 7 novembre e il 3 dicembre 2007, aveva sollecitato NI e EF ad inviare il denaro mediante bonifici della Western Union indicando l'importo delle singole transazioni da compiere e i nominativi dei cittadini albanesi cui indirizzare il denaro. Con riferimento al fatto di cui al capo 8, dalle conversazioni e dai pedinamenti si evince che IS: -) si era recato in Italia a Selva d'Altino il 17 gennaio 2008, dopo contatti tra NI•ed un altro albanese di stanza a DE in cui si parlava di un "affare" relativo a 5 kg. di droga;
-) il 18 gennaio 2008, era partito da Selva d'Altino unitamente ad NI e all'altra coimputata AT D'RI, a bordo dell'auto di questa, per raggiungere DE, dove si era fermato, ed aveva quindi incontrato varie persone;
-) il 20 gennaio 2008 aveva detto ad NI, rientrato a Selva d'Altino il 18 gennaio unitamente a AT D'RI, di raggiungerlo a DE, e si era incontrato con lo stesso al casello autostradale. In relazione a quanto f (-1( 12 accaduto il 20 gennaio 2008, si segnala che: -) NI, chiamato da IS, era partito da Selva d'Altino a bordo di un'auto Megane insieme con IM TU;
-) NI e TU, arrivati al casello autostradale di DE Nord, avevano incontrato IS ed un altro connazionale, e avevano lasciato l'auto a quest'ultimo, il quale si era allontanato per poi riconsegnargliela dopo circa quindici minuti;
-) NI e TU erano immediatamente ripartiti con la Megane per l'Abruzzo, dove, raggiunta l'uscita di Ortona, erano stati perquisiti dalle forze dell'ordine e trovati in possesso di 5,761 kg. di eroina. Sulla base degli elementi indicati, le conclusioni della sentenza impugnata che hanno individuato in LG IS l'utilizzatore dell'apparecchio telefonico recante numero estero sono immuni da vizi. Le censure formulate nel ricorso, poi, da un lato, tendono a suggerire una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, più che ad evidenziare vizi logici, e, dall'altro, non si confrontano compiutamente con le inferenze tratte dagli esiti delle attività di osservazione e pedinannento effettuate direttamente dalla polizia giudiziaria. 2.3. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che il ruolo dell'attuale ricorrente era stato marginale in entrambe le "operazioni", nella prima intervenendo solo con riguardo alla fase di pagamento e nella seconda restando estraneo alla fase di consegna della droga. Invero, si può premettere che, come osserva costantemente la giurisprudenza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. per tutte Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01, e Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01). Nella specie, poi, deve ritenersi anche corretta la valorizzazione, in negativo, «del ruolo gestorio, tutt'altro che occasionale, rivestito dall'imputato nell'ambito dell'organizzazione criminale albanese». Si tratta, in effetti, di una ricostruzione degli accadimenti compiutamente e correttamente motivata, come più analiticamente sintetizzato in precedenza, al § 2.2. 2.4. Prive di specificità, infine, sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano l'entità dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, deducendo che la stessa non è supportata da alcuna motivazione. La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente precisato, a pag. 24, che la pena per alcuni degli imputati specificamente indicati, tra cui appunto LG ' 13 IS, deve ritenersi correttamente determinata dal giudice di primo grado, in considerazione delle modalità della condotta tenuta, della quantità di droga trafficata, delle somme corrisposte, e della personalità dei medesimi, anche quale emergente dal fatto ascritto. E, d'altro canto, l'aumento di pena apportato a titolo di continuazione, pari a tre anni di reclusione e 9.000,00 euro di multa, è sicuramente significativo, ma non eccessivamente elevato, se si considera che il minimo edittale, anche per il reato satellite, è di sei anni di reclusione e di 26.000,00 euro di multa. 3. Il ricorso di EL VO è inammissibile. 3.1. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo e nei due motivi nuovi, tra loro strettamente connesse, le quali contestano l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti (capi 1 e 8), deducendo che l'effettuazione del bonifico tramite Western Union e l'intestazione di una utenza cellulare non sono dirimenti, il primo dato perché l'addetto ai servizi non opera controlli sull'identità del richiedente, e il secondo dato per la possibilità di intestazioni fittizie, ed ancora che non è stata considerato il mancato riconoscimento personale di EL VO da parte degli acquirenti Travaglini e RG. 3.1.1. La sentenza impugnata osserva che non vi sono dubbi sulla responsabilità dei EL VO per i fatti di cui ai capi 1 e 8, in ragione dell'operazione di bonifico di 4.800,00 effettuata con la presentazione della sua patente di guida verso RM BE in Albania e delle risultanze delle conversazioni intercettate. Precisamente, dalla lettura della sentenza di appello e di quella di primo grado, con riferimento al bonifico, risulta che: -) il giorno 6 novembre 2007, era effettuata la consegna di una partita di eroina di circa 6,500 kg. da JA NI a GI Di RO, CA ed EN RG e tale Adrian;
-) la mattina del 7 novembre 2007, LG IS contattava JA NI e NT EF per farsi inviare del denaro, e, poi, inviava, alcuni messaggi contenenti nominativi, tra cui quello di "RM BE"; -) successivamente, ma sempre nel corso della mattina del 7 novembre 2008, NI dapprima informava IS di aver effettuato due bonifici per complessivi 10.000,00 euro, poi, alle ore 10,18, inviava al medesimo un SMS con il testo «7577267554 elton», quindi, alle ore 10,20, chiamava nuovamente IS per informarlo di aver effettuato un bonifico di 4.800,00 euro;
-) la mattina del 7 novembre 2007, alle ore 10,15, fu effettuato un bonifico con il codice 7577267554 ad RM BE per 4.800,00 euro da EL VO, mediante l'esibizione della propria patente di guida. 14 Le due sentenze, inoltre, fanno riferimento ad utenze intestate a EL VO, sulle quali sono state captate conversazioni relative ai contatti con NI e IS, ed effettivamente la pronuncia di primo grado indica due distinte utenze riferite a EL VO, la Vodafone 348/8501609 e la Tm 331/8378268. Ancora, sempre con riferimento alla cessione di droga di cui al capo 1, effettuata il 6 novembre 2007, ed avente ad oggetto la partita di circa 6,500 kg. di eroina per il prezzo di 36.000,00 euro, alla quale si riferisce il bonifico Western Union di 4.800,00 euro di cui si è detto, la sentenza impugnata richiama anche una conversazione del 5 novembre 2007, nel corso della quale NI, parlando con altri, confermava che VO, denominato «l'amico Tony», aveva detto di avere la disponibilità di droga, ed aveva avuto contatti volti alla ricerca di acquirenti. Con riguardo alla cessione di droga di cui al capo 8, effettuata tra il 17 ed il 20 gennaio 2008, ed avente ad oggetto la partita di circa 5.761 kg. di eroina, la sentenza impugnata e quella di primo grado valorizzano due conversazioni, una del 10 gennaio 2008 e l'altra la notte tra il 18 ed il 19 gennaio, nelle quali si fa riferimento ad «EL». Innanzitutto, si rappresenta che, nella conversazione del 10 gennaio, IS parlando con EF di un "affare" e di soldi da ricevere, si era lamentato di non riuscire a contattare NI, nonostante avesse persino mandato «EL» a casa di quest'ultimo. Si segnala, poi, che, nella conversazione della notte tra il 18 ed il 19 gennaio, alle ore 00,42, NI, poche ore dopo aver subito il controllo dalla polizia mentre ritornava con AT D'RI in Abruzzo da DE dove aveva accompagnato IS e dove sarebbe ritornato il 20 gennaio per prelevare la droga (cfr., per più analitiche indicazioni, in precedenza, §, 2.2), chiamava EF, e, informato che questi lo aspettava con «EL» precisamente «da Mirò», dava disposizione di far partire «EL» nell'arco di una mezz'ora, perché «mi attendesse da solo a Val di Sangro». Si può aggiungere che, secondo quanto segnalato dalla sentenza di primo grado, il giorno 19 gennaio 2008, ossia poche ore dopo la conversazione appena indicata, i servizi di osservazione della polizia giudiziaria, registrarono incontri tra NI, EF, VO e D'RI in Selva d'Altino proprio fuori del bar Mirò. 3.1.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Da un lato, gli elementi richiamati e gli argomenti addotti sono precisi e congrui, né possono dirsi fondati su congetture. Dall'altro, le censure formulate dal ricorrente non evidenziano vizi logici, ma propongono una diversa lettura dei dati istruttori. In particolare, i rilievi concernenti l'assenza di certezze sulla identificazione del ricorrente al momento del bonifico e la possibilità di un utilizzo da parte di terze persone delle utenze a lui intestate si fondano su mere ipotesi astratte, a fronte di dati di fatto precisi (in particolare, l'esibizione della patente di guida all'atto del bonifico) ( 15 convergenti (la vicenda del bonifico e l'uso di più utenze intestate al medesimo ricorrente). Le deduzioni relative ai mancati riconoscimenti personali, poi, sono prive di specificità, perché attengono a segmenti della complessiva condotta, quelli della consegna della droga, che risultano distinti rispetto ad altri, quali quelli delle attività preparatorie e del trasferimento delle risorse finanziarie in Albania, che sono stati precisamente riferiti al ricorrente dai giudici di merito. 3.2. Manifestamente infondate sono le censure proposte con il secondo motivo, le quali contestano la mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che in ogni caso il contributo prestato dal ricorrente è stato minimo. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata evidenzia che le condotte ascritte ad EL VO non risultano occasionali. Le stesse, inoltre, si inseriscono in un contesto avente ad oggetto cessioni di significative partite di droga, movimentate con operazioni complesse. Ancora, già il solo bonifico di 4.800,00 euro verso l'Albania è indice rilevante della consapevolezza della "consistenza" dei traffici. 4. Il ricorso di GI Di RO è inammissibile. 4.1. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso a firma del difensore, nel primo motivo del ricorso a firma del difensore e del ricorrente e nell'unico motivo nuovo, tra loro strettamente connesse, le quali contestano l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto, deducendo che le conversazioni intercettate sono di contenuto equivoco, le dichiarazioni accusatorie di CA RG sono inattendibili, e i versamenti di denaro in favore di JA NI, il quale ha negato di avergli ceduto droga, costituiscono il pagamento del prezzo per l'acquisto di un'auto. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di GI Di RO per il reato di cui al capo 2), relativo all'acquisto ed alla detenzione della partita di eroina di cui al capo 1), pari a circa 6,500 kg., consegnatagli da JA NI, il 6 novembre 2007, sulla base di conversazioni intercettate, delle dichiarazioni del coimputato CA RG, e di un bonifico effettuato dal medesimo ricorrente. Precisamente, le sentenze di merito riportano numerose telefonate intercorse tra la sera del 5 novembre 2007 ed il 6 novembre 2007, nelle quali Di RO contatta NI per un incontro, concordandolo alla fine in un luogo preciso., «Alla salita ZA ... al quartiere ... al ponte dove passa il treno». La Corte d'appello, poi, trascrive le dichiarazioni di CA RG, il quale ha detto di aver accompagnato NI la sera del 6 novembre 2007 presso le «palazzine ZA» e di aver assistito allo scambio tra NI e Di RO, il primo che aveva consegnato la droga e ricevuto il denaro, e il secondo che aveva dato i soldi e 16 ricevuto lo stupefacente;
precisa, inoltre, che RG bene conosceva Di RO, per avergli già ceduto centinaia di grammi di eroina e per avergli già parlato di NI. La sentenza impugnata, ancora, rappresenta che Di RO, in data 13 novembre 2007, ha eseguito, dandone conferma con messaggio ad NI, un bonifico Western Union da 3.000,00 a nome della sua convivente in favore di QO ND, uno dei soggetti indicati da LG IS, ed al quale in data 8 novembre 2007 EN RG, fratello di CA RG, e la moglie IC Di CE avevano effettuato altro bonifico dopo essersi incontrati con NI e EF;
rileva, pure, che il bonifico non può essere spiegato come il pagamento di un'auto, sia perché questa risulta acquistata il 14 dicembre 2007, sia perché venditore risulta essere NI e non QO, sia perché il prezzo dichiarato per la compravendita della vettura è di 2.000,00 euro. Le conclusioni esposte dalla Corte d'appello sono incensurabili, perché fondate su elementi puntualmente indicati ed oggetto di valutazione fondata su accettabili massime di esperienza. Le doglianze avanzate dal ricorrente non evidenziano vizi logici, ma propongono una diversa lettura dei dati istruttori. 4.2. Precluse, e comunque prive di specificità, sono le censure formulate nel secondo motivo del ricorso a firma del difensore e nel primo motivo del ricorso a firma del difensore e del ricorrente, le quali contestano la mancata rinnovazione istruttoria in appello con riguardo agli operatori di polizia giudiziaria. Innanzitutto, non risulta presentata una specifica richiesta di rinnovazione istruttoria nel corso del giudizio di appello. In ogni caso, non è indicato, neanche nel ricorso, perché sarebbe stato assolutamente necessario escutere nuovamente gli operanti, già esaminati a dibattimento, né quali sarebbero le lacune istruttorie da colmare. 5. Il ricorso di IC Di CE è inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nell'unico motivo di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 2), ascritto alla ricorrente, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione del "minimo" contributo prestato dalla stessa, in quanto costituito dalla semplice messa a disposizione delle proprie generalità per effettuare un bonifico. La sentenza impugnata evidenzia che il bonifico effettuato in data 8 novembre 2007 dalla donna mediante il sistema Western Union verso l'Albania, in favore di ND QO, è stato pari 4.500,00 euro, ed è avvenuto nella consapevolezza dell'illiceità dell'operazione, in quanto l'attuale ricorrente aveva informato il suo convivente, EN RG, e gli albanesi, della presenza della polizia giudiziaria nei pressi dell'agenzia Western Union. 17 Gli elementi appena richiamati, in particolare l'entità della somma trasferita, pari a 4.500,00 euro, e il suo invio all'estero, possono essere legittimamente considerati indicativi della consapevolezza della ricorrente di partecipare ad un'operazione di traffico di droga di rilevante entità. 6. Il ricorso di SQ D'AM è inammissibile. 6.1. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità, deducendo che l'unico elemento addotto è costituito da conversazioni intercettate di contenuto equivoco e non concludente. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di SQ D'AM per il reato di cui al capo 8), relativo alla detenzione di 5,761 kg. di eroina sequestrata a JA NI e IM TU il 20 gennaio 2008, sulla base di conversazioni intercettate tra lui e la compagna, AT D'RI, la quale aveva accompagnato a DE NI ed LG IS il 18 gennaio 2008 per trattare l'acquisto della partita di droga, nonché tra lui ed NI. Per una migliore comprensione della vicenda, può essere utile considerare quanto più analiticamente rappresentato dalla sentenza di primo grado. Da questa decisione, si evince che: -) il 18 gennaio 2008, dalle ore 11,31, iniziavano contatti telefonici tra JA NI e AT D'RI per incontrarsi;
-) il medesimo 18 gennaio 2008, D'RI raggiungeva NI ed LG IS in Selva d'Affino, li caricava a bordo della sua auto, e poi i tre, alle ore 18,25, raggiungevano DE, dove in particolare IS aveva contatti con varie persone;
-) sempre il 18 gennaio, dopo circa un'ora, D'RI e NI ripartivano a bordo dell'auto della prima, mentre IS restava a DE, e, alle ore 20,05, venivano fermati dalla polizia a Ravenna per un controllo;
-) la stessa sera, alle ore 22,36, D'RI chiamava SQ D'AM e lo informava dettagliatamente sull'esito del controllo effettuato nei loro confronti dalla polizia;
-) poco più tardi, alle ore 23,31, D'AM chiamava D'RI e NI e li metteva in guardia da possibili controlli, avendo visto «un macello», in quanto «non ce ne sta uno, due ... ma ce ne stanno un sacco a tutte le vie;
alle ore 01,49 del 19 gennaio 2008, D'RI comunicava a D'AM di essere rientrata a Selva d'Altino; -) il 19 gennaio 2008, D'RI si incontrava con NI, GE EF ed EL VO, e, alle ore 21,01, chiamava da una cabina pubblica NI per dirgli: «appena ... appena coso ... chiamatemi ok?»; -) poche ore dopo, alle ore 00,01 del 20 gennaio 2008, D'AM chiamava NI, discuteva di incontrarlo e poi diceva: «Eh ... se è qualcosa chiamami, ok?», ricevendo in risposta dall'albanese: «O chiamo AT [D'RI] con ... o ti chiamo a te con ...»; -) la mattina del medesimo 20 gennaio 2008, NI e 18 IM TU si recavano a DE e recuperavano la partita di 5,671 kg. di eroina, con la quale venivano controllati ed arrestati in Ortona. Le conclusioni della sentenza impugnata, secondo le quali SQ D'AM era coinvolto nell'acquisto della partita di droga, sono correttamente motivate. Invero, l'interpretazione data alle conversazioni intercettate è incensurabile anche perché compiuta alla luce del contesto complessivo dei contatti tra i diversi imputati, non solo telefonici, ma anche oggetto di servizi di osservazione da parte della polizia giudiziaria. 6.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la qualificazione giuridica del fatto in termini di concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente e non di favoreggiamento personale, deducendo che al più a D'AM è addebitabile una modesta attività di ausilio postumo ai supposti concorrenti. Occorre premettere che, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza, affermato anche dalle Sezioni Unite, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (così, per tutte, Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151-01, nonché Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510-01). E le decisioni che lievemente divergono da questo indirizzo, ritengono configurabile il favoreggiamento, e non il concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, solo quando l'aiuto consapevolmente prestato nasca dall'intenzione - manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato (cfr. Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571-01, e Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, dep. 2018, Forgiarini, Rv. 271968-01). Nella specie, per quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, SQ D'AM partecipò alla fase dell'acquisto della partita di droga, tanto da chiamare NI per essere informato dell'arrivo dell'eroina la notte prima che questi si recasse a ritirare la sostanza psicotropa e fosse arrestato. Ne discende che deve ritenersi corretta la qualificazione della condotta di SQ D'AM nella fattispecie risultante dalla combinazione delle disposizioni di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 6.3. Diverse da quelle consentite perché precluse sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione al reato, di cui all'art. 114 cod. pen., concessa invece a AT D'RI. 19 In effetti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063-02, e Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02). E, nella specie, dagli atti si evince che: -) il ricorrente SQ D'AM non ha chiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. nell'atto di appello (ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine la riqualificazione del fatto come favoreggiamento, e, in ulteriore subordine, una riduzione della pena); -) il medesimo ricorrente non risulta aver presentato motivi nuovi o memorie in cui si chiedeva l'applicazione dell'attenuante appena indicata;
-) in sede di conclusioni rassegnate all'udienza del 2 maggio 2022, il difensore di D'AM ha chiesto l'accoglimento dell'appello, senza aggiungere ulteriori istanze. 7. Il ricorso di CA NN è inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure enunciate nell'unico motivo di ricorso, che contestano la mancata applicazione della disciplina relativa al processo contumaciale, in particolare con riferimento al diritto di ricevere la notifica dell'estratto contumaciale. Dalla sentenza di primo grado e dagli atti a disposizione della Corte di cassazione, risulta infatti che CA NN non era né contumace, né assente, perché è comparso nel giudizio di primo grado all'udienza del 30 maggio 2013, previa traduzione perché all'epoca detenuto. Di conseguenza, non spettava al medesimo la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Nel giudizio di appello, la cui prima udienza si è tenuta molto dopo il 2014 (la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2016), legittimamente è stata applicata la disciplina del processo in assenza. Di conseguenza, non spettava a CA NN nemmeno la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado. 8. Il ricorso di BE AV è inammissibile. 20 Prive di specificità sono le censure enunciate nell'unico motivo di ricorso, che contestano il mancato esame, da parte della Corte d'appello, delle doglianze formulate con l'atto di gravame in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione della pena. Invero, il ricorso si limita ad una mera enunciazione dei vizi denunciati, senza dare alcuna concreta indicazione, a fronte delle puntuali indicazioni della sentenza impugnata. Questa, in particolare, ai fini dell'affermazione di responsabilità, valorizza sia varie conversazioni intercettate, riportandone brani immediatamente significativi, contenenti anche l'indicazione di somme di denaro formulategli da CA RG («Mi fai perdere 2.500 euro di acconto»), sia le precise dichiarazioni accusatorie rese dal medesimo coimputato CA RG. Inoltre, la pena applicata, pari a quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa, è quella minima e con concessione della massima riduzione possibile per le circostanze attenuanti generiche. 9. In conclusione, all'infondatezza delle censure proposte da LG IS segue il rigetto del ricorso del medesimo con condanna al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di EL VO, GI Di RO, IC Di CE, SQ D'AM, CA NN e BE AV segue la condanna la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di IS LG e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di VO EL, Di RO GI, Di CE IC, D'AM SQ, NN CA e AV BE e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2023