Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
In tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 47852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47852 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
47 8 5 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da 235712016 Presidente - Sent. n. sez. MATILDE CAMMINO PU - 23/09/2016 GIACOMO FUMU R.G.N. 21319/2016 ADRIANO IASILLO Relatore - ANDREA PELLEGRINO STEFANO FILIPPINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN IS, alias NN, n. in Nigeria il 28/10/1979, rappresentato e assistito dall'avv. Maria Di Rito, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, quarta sezione penale, n. 6258/2015, in data 22/10/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore, avv. Maria Di Rito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 ottobre 2015, la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in data 02 dicembre 2014, aveva 1 riconosciuto IS alias NN EN responsabile del reato di estorsione in concorso (capo B) ivi assorbita la condotta di cui agli artt. 3 e 4 I. n. 75/1958 di cui al capo C) e lo aveva condannato alla complessiva pena di anni sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con le pene accessorie di legge e la misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato a pena espiata.
2. Avverso detta sentenza, IS alias NN EN propone ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge con riferimento alla declaratoria di latitanza in relazione all'art. 6 comma 3 lett. a) CEDU ed alla nullità del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge con riferimento alla ritenuta ricorrenza di un'ipotesi di concorso di persone nel reato (secondo motivo); -violazione di legge per omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta immeritevole di accoglimento.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. Risulta dagli atti come, all'udienza del 21/05/2014 avanti al giudice di primo grado, l'odierno ricorrente avesse eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio in conseguenza derivata dell'insufficienza delle ricerche effettuate al fine dell'emissione del decreto di latitanza.
2.1. Risulta altresì come nel decreto di latitanza in data 07/03/2013 si sia dato atto come il ricorrente non fosse stato rintracciato e non fosse possibile (testualmente) "procedere nei modi previsti dall'art. 293 cod. proc. pen., come risulta dall'allegato verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria operante, ritenute le ricerche effettuate esaurienti;
considerato che
il predetto (n.d.r., IS alias NN EN) si è sottratto volontariamente all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 26/02/2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ..."; a sua volta, nel verbale di vane 2 ricerche redatto dalla Questura di Caserta in data 01/03/2013, si dà atto che gli operanti, portatisi "... in Gricignano D'Aversa alla via Martiri di Fani n. 11, al fine di procedere alla cattura del nominato in oggetto in esecuzione all'ordinanza n. 20220/2012 RGNR, n. *** 840/2013 RG GIP, emessa in data 26/02/2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sul posto il predetto (n.d.r., IS alias NN EN) non veniva rintracciato. Da alcune informazioni assunte in loco emergeva che il predetto da circa tre anni aveva lasciato l'abitazione per ignota destinazione. Da interrogazione in banca dati sdi-web il predetto risulta già irreperibile dalla data del 28/09/2011 in quanto già destinatario di altro provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Napoli. Ulteriori ricerche venivano esperite nei luoghi solitamente frequentati da cittadini extracomunitari di nazionalità nigeriana con esito negativo".
2.2. Va premesso che l'art. 295 cod. proc. pen. non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è, pertanto, vincolata all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 165 dello stesso codice in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche medesime (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko e altri, Rv. 253072).
2.2.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il decreto di latitanza risulti fondato su elementi di fatto che sono stati dalla corte territoriale ricostruiti con fedele aderenza alle risultanze processuali e sono stati valutati con piena razionalità, in modo da rendere del tutto insindacabili le conclusioni che ne sono state tratte in merito alla volontaria sottrazione del ricorrente all'esecuzione della misura cautelare.
2.2.2. Il giudizio concernente la valutazione dei presupposti per l'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale è del tutto autonomo rispetto al giudizio concernente l'accertamento dell'effettiva del procedimento o del provvedimento, costituente conoscenza l'oggetto del procedimento incidentale. Non vi è infatti alcuna coincidenza tra la conoscenza presupposta prevista dall'art. 296 cod. 3 proc. pen. e la conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento relativa al procedimento incidentale della rimessione in termini. In questa seconda ipotesi, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175 cod. proc. pen., comma 3, come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento che in passato doveva essere fornita dall'interessato una sorta di presunzione "iris tantum" di non - conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre impugnazione (Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012, Amendola, Rv. 252669). In relazione al decreto di latitanza ex art. 296 cod. proc. pen., la giurisprudenza rilevato che, ai fini ha correttamente volontarietà della sottrazione al dell'accertamento della provvedimento restrittivo, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione del provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento possa essere emesso (Sez. 1, n. 48739 del 25/11/2004). Tale situazione, quindi, non postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato possa essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alla esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 4114 del 09/12/2009, dep. 2010, Hasanbelliu e altri, Rv. 246098; v. anche, Sez. 5, n. 19891 del 30/01/2014, A.A., non massimata).
2.3. La Corte territoriale, a fronte della deduzione difensiva limitata alla mancata conoscenza dell'ordinanza cautelare, ha ritenuto che il ricorrente potesse essere nelle condizioni di sapere che un 4 ordine (o un mandato) potesse essere emesso nei suoi confronti, evenienza quest'ultima che, una volta positivamente apprezzata -- - con provvedimento del giudice, ha legittimato l'emissione del decreto di latitanza e l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, ex art. 165 cod. proc. pen.: questa conclusione valutativa non viene censurata dal ricorrente in sede di legittimità.
2.4. Peraltro, quanto alle ricerche prodromiche all'emissione del decreto di latitanza, va evidenziato come, secondo una consolidata e condivisibile interpretazione del combinato disposto ex artt. 295 e 296 cod. proc. pen., non sussista la nullità del decreto di latitanza qualora le ricerche dell'imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite, come nel caso in esame, nei luoghi che solitamente erano da lui frequentati, considerato che l'art. 295 cod. proc. pen., non prevede, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 169 cod. proc. pen., comma 4, in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza, ex art. 296 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5932 del 06/10/2011, dep. 2012, Radu, Rv. 252154). Invero, ai fini della dichiarazione di latitanza, la completezza delle ricerche deve essere valutata non con riferimento a parametri prefissati, ma avendo riguardo alle concrete evenienze di fatto, e, in particolare, alla connotazione dell'attività criminosa ed alla condizione personale del soggetto, con la conseguenza che non è in ogni caso necessario estendere gli accertamenti all'estero nei luoghi indicati dall'art. 169 cod. proc. pen., comma 4, (Sez. 6, n. 47528 del 13/11/2013, Rv. 257279). Ne consegue che, correttamente, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presa visione del verbale di vane ricerche 1 marzo 2013 e dell'annotazione di polizia giudiziaria 21 dicembre 2012, ritenuta l'idoneità delle ricerche, ha emesso, ex art. 296 cod. proc. pen., in data 7 marzo 2013, legittimo decreto di latitanza, senza che questo fosse necessariamente preceduto dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare l'indagato, non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169 cod. proc. pen., comma 4, posto che 5 della sua dimora o residenza in altro posto ovvero in un paese straniero non si aveva altro che generica, per non dire solo ipotizzabile, notizia (Sez. 5, n. 46340 del 19/09/2012, Rv. 253636).
3. Manifestamente infondato, evocativo di censure in fatto e, in ogni caso, reiterativo di doglianze su cui la Corte territoriale ha ampiamente motivato, è il secondo motivo di doglianza.
3.1. Invero, il ricorrente pretende di valutare, o meglio di rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
3.2. Fermo quanto precede, la Corte territoriale riconosce come il giudice di primo grado abbia correttamente valorizzato il ruolo di concorrente del EN nella condotta della moglie convivente riconoscendo come "... lo stesso in più occasioni ha sostenuto l'attività illecita della moglie medesima, finalizzata a costringere la straniera, giunta in Italia, allo svolgimento dell'attività di prostituzione ed alla consegna dei proventi ricavati ..."; a fronte dei circostanziati racconti della persona offesa (nei cui confronti non è emerso alcun fondato motivo per far anche solo sospettare che la donna fosse animata da intenti calunniatori), la difesa del ricorrente non ha evidenziato alcun dato capace di smentire la credibilità della persona offesa, alla quale forniscono riscontro le stesse dichiarazioni del EN.
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di doglianza. Conforme a legge ed assistita da congrua motivazione è la statuizione in punto diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen., avendo la Corte territoriale riconosciuto come il ruolo del EN, autore di violente minacce in danno della parte lesa, non potesse ritenersi di minima rilevanza alla luce del suo diretto protagonismo nella vicenda. Invero, se il riconoscimento dell'attenuante de qua non può essere escluso per il solo fatto dell'esistenza di una condotta 6 concorsuale, è altrettanto vero che, in una simile ipotesi, è pur sempre necessario verificare il contributo del singolo coautore alla realizzazione dell'impresa criminosa e, pur non dovendosi operare una vera e propria comparazione fra le singole condotte, occorre tuttavia sempre procedere a verificare se il contributo in questione si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (cfr., Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 266461): verifica che, nella fattispecie, ha dato esito ampiamente negativo, per le ragioni dinanzi esposte.
5. Alla pronuncia consegue, per disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Matilde Cammino Andrea Pellegrino Lune- huddley DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 NOV. 2016 IL CANCELLIERE REMA DI E R P Claudia Pianelli U S E 1 N O 2 * 7