Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/08/2025, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2025, proposto da:
Infratec s.r.l. - Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1D14BA6F, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Guidarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità S.p.A. - So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Amendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede della Società in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
nei confronti
SE BI Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Bruno Ricciardelli in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 8;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. n. 43 del 06.02.2025, con la quale, previa presa d’atto dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 26.09.2024, n. 2 del 16.10.2024, n. 3 del 30.10.2024, n. 4 del 13.11.2024, n. 5 del 27.11.2024 e n. 6 del 11.12.2024, è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Sistemi per la raccolta e lavorazione sangue destinati ai Servizi Immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. della Regione Campania”, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, Lotto 5 (CIG B1D14BA6F), a favore della ditta SE BI Italia;
- della determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. n. 45 del 07.02.2024, recante integrazione della determinazione n. 43 del 06.02.2025;
- del verbale di verifica dell’anomalia del Responsabile della fase di affidamento del 30.12.2024 con il quale, considerata la congruità dell’offerta, si propone l’aggiudicazione del lotto 5 in favore di SE BI Italia Srl, confermando la graduatoria risultante in sede di valutazione delle offerte economiche;
- della comunicazione prot. n. PI016586-25, indirizzata alla ricorrente, del 07.02.2025 recante esito definitivo;
nonché per quanto occorrer possa:
- del verbale n. 4 della terza seduta riservata del 13.11.2024 e del verbale n. 5 della quarta seduta riservata del 27.11.2024 della Commissione Giudicatrice, sedute nel corso delle quali il prodotto offerto da SE è stato giudicato conforme ai requisiti minimi ed è stata, fra l’altro, disposta l’ammissione per il concorrente SE BI alla successiva fase di valutazione delle offerte tecnica ed economica;
- dei verbali di gara e/o delle determinazioni (anche allo stato non conosciuti) che hanno disposto in merito all’ammissione dell’offerta di SE BI alla fase di valutazione tecnica ed economica ed all’inserimento nella graduatoria per il Lotto n. 5, degli atti di gara e delle risultanze a seguito dei lavori svolti dal RUP e dalla Commissione di gara nella procedura di cui sopra, anche eventualmente ignoti atti ed estremi;
- della determinazione n. 132 del 23.05.2024 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Sistemi per la raccolta e lavorazione sangue destinati ai Servizi Immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. della Regione Campania”, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, del disciplinare di gara, delle norme tecniche e relativi allegati, dei chiarimenti nonché in ogni caso di tutti i documenti e gli atti di gara e di tutti i verbali di gara di seduta pubblica e di seduta riservata, anche non conosciuti, in parte qua che hanno determinato e/o legittimato la valutazione di conformità del prodotto offerto dal concorrente SE BI e l’aggiudicazione a suo favore del lotto n. 5 con CIG B1D14BA6F;
- delle determinazioni n. 164 del 28.06.2024, di differimento termini ricezione offerte, e n.181 del 24.07.2024, di ammissione dei concorrenti;
- del disciplinare di gara e del capitolato tecnico con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 3 e 6, nonché dell’allegato B2 al capitolato, se ed in quanto interpretati quali clausole legittimanti la valutazione di conformità del prodotto offerto dal concorrente SE BI ed anche con disapplicazione delle stesse e/o di ogni altra clausola di gara lesiva della ricorrente per i motivi di diritto di cui appresso;
- per quanto occorrer possa, di tutti i verbali del Seggio di Gara e, in particolare, dei verbali n. 4 e n. 5 della Commissione di Gara, all’esito dei quali SE BI è stata ammessa alle successive fasi di gara, nonché dei verbali n. 1 del 26.09.2024, n. 2 del 16.10.2024, n. 3 del 30.10.2024, n. 4 del 13.11.2024, n. 5 del 27.11.2024 e n. 6 del 11.12.2024;
nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro collegato, connesso o presupposto e/o comunque consequenziale che sia lesivo in relazione ai motivi di impugnazione, anche allo stato non conosciuto e, in particolare:
- degli eventuali atti/verbali che abbiano disposto nelle more della presente impugnativa l’affidamento/esecuzione e/o stipulazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità S.p.A. - So.Re.Sa. e della SE BI Italia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione del Direttore Generale n. 132 del 23/5/2024 la So.Re.Sa. S.p.A. ha indetto la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “ Sistemi per la raccolta e lavorazione sangue occorrenti ai servizi immunotrasfusionali (SIT) delle AA.SS. della Regione Campania ”, suddivisa in 7 lotti.
Con l’impugnata determinazione n. 43 del 6/2/2025 il lotto 5, concernente la fornitura di Emoglobinometro, è stato aggiudicato alla controinteressata, collocata all’esito della verifica di anomalia al primo posto della graduatoria, seguita dalla Società ricorrente.
Quest’ultima è insorta avverso l’aggiudicazione e gli atti presupposti e connessi, deducendo con tre motivi plurimi profili di violazione di legge e dei principi generali, nonché di eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio per resistere la So.Re.Sa. S.p.A. e la controinteressata, depositando documentazione e memorie difensive.
La ricorrente ha esibito a sua volta documentazione.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 27/3/2025 n. 610, non riformata dal Consiglio di Stato (ordinanza della sez. III dell’8/5/2025 n. 1661).
Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- Preliminarmente, va stralciata la memoria difensiva della SE BI depositata il 9/6/2023 alle ore 14:40, di cui la ricorrente ha dedotto l’inammissibilità, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle deduzioni in essa contenute.
Il deposito è da intendersi effettuato il successivo giorno 10 giugno (art. 4 dell’All. 2, norme di attuazione, c.p.a.), tardivamente rispetto al termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza, in base a quanto disposto dal codice del processo amministrativo (art. 73, co. 1; artt. 119, co. 2, e 120, co. 8).
Pertanto, non potrà tenersi conto delle difese svolte dalla controinteressata per l’udienza di merito.
2.- La gara all’esame del Tribunale riguarda l’affidamento della fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione sangue destinati ai Servizi Immunotrasfusionali delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 12 mesi dalla stipula delle convenzioni, con il valore globale del lotto 5 di € 3.776.088,00.
La ricorrente ne contesta l’esito, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per difformità della sua offerta, in quanto:
a) carente di componenti essenziali richieste (personal computer al quale collegare l’analizzatore, monitor, stampante e software per l’interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale del SIT: primo motivo);
b) priva dei requisiti minimi inderogabili dell’allegato B2 al capitolato tecnico (interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale; tracciamento dell’operatore che esegue il test; sistema di identificazione del donatore utilizzando il codice fiscale: secondo motivo).
Alle censure prospettate si correla l’ultimo motivo, che ascrive all’aggiudicataria di aver reso una falsa dichiarazione, attestando requisiti non posseduti.
I motivi possono essere trattate congiuntamente, essendo accomunati dall’unica prospettazione dell’incompletezza e/o indeterminatezza dell’offerta dell’aggiudicataria.
La ricorrente premette che l’art. 6 del capitolato tecnico ha richiesto la fornitura di “ una workstation completa di monitor, antivirus, interfacciamento bidirezionale … , tastiera, mouse e ogni altro accessorio che si dovesse rendere necessario per la piena integrazione con i sistemi informatici aziendali e n. 1 stampante ” (ciò per corrispondere all’esigenza di fornire un bene pienamente utilizzabile nei laboratori e strutture sanitarie, ovverossia un emoglobinometro “ completo di interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale del SIT ”).
Viene osservato che l’offerta dell’aggiudicataria contiene il solo analizzatore di emoglobina MP TM (come indicato nell’allegato 8 - Scheda dei prodotti offerti, con i materiali di consumo: pungi dito, cuvette e reagenti), mancando gli altri componenti della workstation completa (personal computer al quale collegare l’analizzatore, monitor, stampante e software per l’interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale del SIT).
Tale carenza è desunta, oltre che dall’analisi del citato allegato A8, altresì dall’allegato A9 - offerta economica, nel cui tabulato sono inseriti il solo analizzatore sopradetto e i materiali di consumo.
La ricorrente ne fa discendere l’inadeguatezza della fornitura, mancante di elementi essenziali, precisando che i componenti mancanti, pur menzionati nella relazione tecnica della SE BI, non sono stati inseriti nell’offerta tecnica ed economica (allegati A8 e A9, richiamati), né nell’indice della documentazione tecnica (allegato A7), di tal che non sono oggetto della fornitura.
È rimarcato che la fornitura dei beni per il collegamento bidirezionale dell’analizzatore con il sistema incide sull’offerta, rappresentando un costo per l’offerente e, dunque, corrispondendo il loro valore a un aumento del prezzo finale (o alla riduzione del margine di ricavo).
Con ulteriori deduzioni dei propri scritti difensivi la ricorrente sostiene che l’incompletezza dell’offerta deriverebbe comunque dall’indicazione di un imprecisato numero dei componenti e dalla mancanza del lettore scanner.
Si pone in rilievo che non è indicato il numero di workstation, pur affermandosi nella relazione tecnica di SE e nella scheda tecnica del software HB Master che è possibile collegare ad un medesimo computer fino a 10 analizzatori.
La mancata indicazione del loro numero postula, a detta della ricorrente, un’indeterminatezza dell’offerta, in quanto potrebbe verosimilmente accadere che gli emoglobinometri siano collocati in luoghi distanti tra loro (o in diversi piani o stanze della struttura), così da non consentire il collegamento bidirezionale con la workstation.
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Come già ravvisato in sede cautelare, le modalità dell’offerta dell’aggiudicataria si mostrano corrispondenti alle prescrizioni di gara, essendo le componenti che si assumono mancanti incluse nella relazione (come, del resto, riconosciuto dalla ricorrente), la quale comprende le schede tecniche.
L’art. 3, primo cpv., del capitolato tecnico ha stabilito che: “ Le caratteristiche generali, nonché le caratteristiche tecniche minime riportate nell’Allegato B2 “Caratteristiche tecniche minime” sono richieste a pena di esclusione e devono risultare dalle schede tecniche e/o da ulteriore documentazione collocata a sistema dagli offerenti nel campo specifico appositamente creato in piattaforma SIAPS (cfr. pr. 16 Disciplinare di gara) ”.
Il richiamato art. 16 del disciplinare include le schede tecniche tra “ la documentazione costituente l’offerta tecnica ”, come denota il testo della disposizione (“ Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica (ad esempio, schede tecniche, certificazioni ecc.) …” (pag. 42).
Non rileva quindi che la loro indicazione non sia stata trasfusa negli allegati A7 e A8 dell’offerta tecnica, posto che per quanto detto che le componenti richieste costituiscono oggetto dell’offerta della SE, riguardata con riferimento al complesso della documentazione, secondo l’esplicita previsione della legge di gara.
Pertanto, occorrendo aver riguardo all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, comprensiva di tutto quanto in essa contenuto (schede tecniche, ecc.), emerge che sia stato fornito un sistema completo delle componenti richieste.
Tanto risulta dalla relazione tecnica dell’aggiudicataria, la quale espone partitamente le caratteristiche di minima dei beni oggetto della fornitura (punto 3, pagg. 5 ss.), comprendendo in particolare l’“ Interfacciamento con il Gestionale ” e il “ Tracciamento dell’operatore che segue il test ”, nonché il “ Sistema di identificazione del donatore utilizzando il codice fiscale ”, attraverso il software di gestione HB-Master, con funzioni di: raccolta dei dati relativi alla misurazione dell’emoglobina e delle letture dei codici a barre di formato configurabile fino a 10; combinazione dei valori di emoglobina per un massimo di 3, rilevati dagli analizzatori da un singolo MP TM con letture dei codici a barre in un record di dati; registrazione in file; monitoraggio del corretto collegamento degli emoglobinometri e dei lettori di codice a barre; blocco della raccolta dati in caso di rilevamento di errori durante l’utilizzo).
Nell’esibita relazione dei commissari (doc. 12 della produzione della So.Re.Sa. del 20/3/2025) è affermato che l’aggiudicataria ha illustrato, “ con dovizia di particolari, tutte le componenti della workstation ” (schede tecniche del software HB-Master e dell’interfacciamento con l’analizzatore MP TM, layer di integrazione Link & Net con il software gestionale dei Servizi Trasfusionali, monitor Dell 17 e PC Desktop).
Ne discende che l’offerta dell’aggiudicataria è ragguagliata alla fornitura in esame, essendo destinate a recedere le sottili valutazioni della ricorrente, nel rilevare soprattutto (nella memoria finale) che la stessa avrebbe proposto un numero indeterminato di computer sui quali è installato il software e in grado di interfacciarsi con il gestionale servizio sanitario.
Invero, le asserzioni della ricorrente si risolvono nella mera supposizione dell’inadeguatezza dell’offerta, non essendo comprovato che effettivamente le apparecchiature non possano funzionare nei termini proposti, esemplificativamente mediante più collegamenti allo stesso computer.
Deve al contrario accordarsi preminenza al principio che privilegia la conformità dell’offerta a quanto richiesto dalla stazione appaltante la quale, attraverso l’esame compiuto (come ribadito con la richiamata relazione dei commissari), nell’esercizio della propria discrezionalità ha valutato la corrispondenza della proposta dell’offerente alle proprie esigenze.
È in tal caso applicabile la regola della conservazione degli atti giuridici, valorizzata in giurisprudenza (cfr., in fattispecie analoga, Cons. Stato - sez. V, 4/3/2025 n. 1857, p. 1.2: “ l’offerta formulata, non indicando il numero di interventi, ma limitandosi a precisare il corrispettivo richiesto e le modalità delle operazioni di pulizia, non presenta alcun margine di ambiguità relativamente al dato quantitativo, che deve necessariamente intendersi conforme a quello richiesto dalla stazione appaltante, alla luce del criterio ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. e, cioè, del principio di conservazione, visto che un’offerta difforme rispetto al capitolato è, di regola, inammissibile. Del resto, la conformità dell’offerta al capitolato, in assenza di una esplicita specificazione contraria, è imposta dal principio del risultato e del favor partecipationis, di cui agli art. 1 e 3 del d.lgs. n. 36 del 2023. In definitiva, le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, laddove non contengano esplicitamente elementi di difformità, idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato, in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti, di cui all’art. 1367 c.c., ed in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis ”).
Né varrebbe obiettare che il prezzo delle componenti che si assume mancanti (ma che, come detto, non sono tali) non sia stato stimato dell’aggiudicataria nell’allegato A9, essendo il relativo costo a carico dell’offerente, come da chiarimenti forniti e, anche in tal caso, riconosciuto dalla ricorrente.
Infine, per le considerazioni svolte si palesa infondato il terzo motivo, non essendo rinvenibile una falsa dichiarazione del concorrente.
2.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque interamente respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero tra tutte le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO