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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1124/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4318/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4577/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE DI ROMA CAPITALE impugna la sentenza n. 4577 del 5.04.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso Resistente_1proposto dalla contribuente a r.l. avverso la cartella di pagamento relativa alla TARI. Resistente_1La società a r.l. ricorreva in primo grado avverso la cartella di pagamento relativamente alla TARI per le annualità dal 2014 al 2018. La società contribuente contestava principalmente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale, eccependo la nullità dell'intera pretesa tributaria. Roma Capitale notificava alla società contribuente provvedimenti di discarico parziale per le annualità 2014-2018, riducendo la pretesa complessiva a € 16.489,00. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza appellata accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la prescrizione della TARI per le annualità 2014, 2016, 2017 e 2018, ritenendo invece valida la pretesa per l'annualità 2015, e compensando le spese di giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello Roma Capitale, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la notifica degli avvisi di accertamento TARI nn. 189891, 190322, 190112, 189892, 189239 per le annualità 2014-2018, sostenendo che tali atti sarebbero stati ritualmente notificati in data 23.09.2019 mediante A.G. n. 78801120442-4. L'appellante principale deduce che l'avviso di ricevimento proverebbe la consegna del plico al “portiere dello stabile” e che sarebbe stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata del 23.09.2019, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le attestazioni dell'ufficiale giudiziario contenute nella relata di notifica costituiscono atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso. Resistente_1Si costituiva tempestivamente la società a r.l. con controdeduzioni e appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in via incidentale, la riforma della sentenza di primo grado anche con riferimento all'annualità 2015, oltre all'accoglimento dell'eccezione di illegittimità della pretesa per l'anno 2014. Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Il Comune di Roma ha dato ampia prova della regolarità della notifica dell'atto impugnato.
1. Nel caso di specie, dall'avviso di ricevimento depositato in primo grado dalla stessa difesa della società contribuente, acquisito presso gli uffici di Società_1, emerge che l'atto, è stato regolarmente notificato al portiere. In risposta alle eccezioni della parte appellata, va rilevato che non rileva l'assenza del nome del portiere, ma è sufficiente la qualifica di
“portiere”, non essendoci, nel caso in esame, alcuna denuncia di falso.
1.1. Va, inoltre, osservato che l'atto notificato è unico per tutti gli anni.
2. Nel merito, l'avviso di accertamento TaRi, relativo all'anno 2014, è identificato con il numero 189891. È stato notificato da Roma Capitale in data 23/09/2019 mediante A.G. n. 78801120442-4. La notifica è stata effettuata tramite consegna del plico al portiere dello stabile, come indicato nella sezione "AVVENUTA CONSEGNA" dell'avviso di ricevimento. La comunicazione di avvenuta notifica è stata inviata con raccomandata lo stesso giorno, il Indirizzo_1. Indirizzo_2 Resistente_1. Va, altresì, rilevato che la società a r.l. occupava il locale situato in Indirizzo_3 . Tuttavia, dall'analisi della banca dati TaRi, la società non risulta intestataria ai fini dell'assoggettamento alla TaRi per gli anni 2014-2018.
3. Premesso quanto sopra, come osservato dall'appellante, non si ravvisa alcuna decadenza dal diritto alla riscossione per il decorso del termine prescrizionale. Gli avvisi di accertamento per gli anni 2014-2018 sono stati notificati entro il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296 /06. Inoltre, la cartella esattoriale è stata notificata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 163 della stessa legge, ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Quanto alla documentazione depositata dall'appellante, solo nel presente grado di giudizio, l'eccezione di inammissibilità deve ritenersi superata dalla circostanza in base alla quale la stessa contribuente aveva provveduto a depositarla nel giudizio di primo grado.
5. Quanto all'annualità 2015, le doglianze della contribuente non sono fondate. L'avviso di accertamento n. 190322 relativo all'anno 2015 è stato notificato da Roma Capitale in data 23/09/2019. La cartella esattoriale n. 09720220134385658 include l'importo dovuto per l'anno 2015, tra le annualità 2014-2018. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della società ricorrente per gli anni diversi dal 2015, poiché è stata fornita la prova della notifica dell'avviso di accertamento solo per l'anno 2015. Roma Capitale ha notificato il provvedimento di discarico parziale per l'anno 2015 in data 07/03/2023, riportando una minore superficie determinata dallo sviluppo delle planimetrie catastali. Per il periodo 01/03/2015 - 28/02/2027, è stato considerato il contratto di locazione n. 6440, con una superficie ridotta di 66 mq. Pertanto, l'appello incidentale dell'appellata deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellata che si liquidano in euro 1.736,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 2.000,00 per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO AR IN
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
AN UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4318/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4577/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220134385658 TARI 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il COMUNE DI ROMA CAPITALE impugna la sentenza n. 4577 del 5.04.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso Resistente_1proposto dalla contribuente a r.l. avverso la cartella di pagamento relativa alla TARI. Resistente_1La società a r.l. ricorreva in primo grado avverso la cartella di pagamento relativamente alla TARI per le annualità dal 2014 al 2018. La società contribuente contestava principalmente l'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale, eccependo la nullità dell'intera pretesa tributaria. Roma Capitale notificava alla società contribuente provvedimenti di discarico parziale per le annualità 2014-2018, riducendo la pretesa complessiva a € 16.489,00. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza appellata accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando la prescrizione della TARI per le annualità 2014, 2016, 2017 e 2018, ritenendo invece valida la pretesa per l'annualità 2015, e compensando le spese di giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello Roma Capitale, contestando la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la notifica degli avvisi di accertamento TARI nn. 189891, 190322, 190112, 189892, 189239 per le annualità 2014-2018, sostenendo che tali atti sarebbero stati ritualmente notificati in data 23.09.2019 mediante A.G. n. 78801120442-4. L'appellante principale deduce che l'avviso di ricevimento proverebbe la consegna del plico al “portiere dello stabile” e che sarebbe stata spedita la comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata del 23.09.2019, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le attestazioni dell'ufficiale giudiziario contenute nella relata di notifica costituiscono atto pubblico e fanno fede fino a querela di falso. Resistente_1Si costituiva tempestivamente la società a r.l. con controdeduzioni e appello incidentale, chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in via incidentale, la riforma della sentenza di primo grado anche con riferimento all'annualità 2015, oltre all'accoglimento dell'eccezione di illegittimità della pretesa per l'anno 2014. Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Il Comune di Roma ha dato ampia prova della regolarità della notifica dell'atto impugnato.
1. Nel caso di specie, dall'avviso di ricevimento depositato in primo grado dalla stessa difesa della società contribuente, acquisito presso gli uffici di Società_1, emerge che l'atto, è stato regolarmente notificato al portiere. In risposta alle eccezioni della parte appellata, va rilevato che non rileva l'assenza del nome del portiere, ma è sufficiente la qualifica di
“portiere”, non essendoci, nel caso in esame, alcuna denuncia di falso.
1.1. Va, inoltre, osservato che l'atto notificato è unico per tutti gli anni.
2. Nel merito, l'avviso di accertamento TaRi, relativo all'anno 2014, è identificato con il numero 189891. È stato notificato da Roma Capitale in data 23/09/2019 mediante A.G. n. 78801120442-4. La notifica è stata effettuata tramite consegna del plico al portiere dello stabile, come indicato nella sezione "AVVENUTA CONSEGNA" dell'avviso di ricevimento. La comunicazione di avvenuta notifica è stata inviata con raccomandata lo stesso giorno, il Indirizzo_1. Indirizzo_2 Resistente_1. Va, altresì, rilevato che la società a r.l. occupava il locale situato in Indirizzo_3 . Tuttavia, dall'analisi della banca dati TaRi, la società non risulta intestataria ai fini dell'assoggettamento alla TaRi per gli anni 2014-2018.
3. Premesso quanto sopra, come osservato dall'appellante, non si ravvisa alcuna decadenza dal diritto alla riscossione per il decorso del termine prescrizionale. Gli avvisi di accertamento per gli anni 2014-2018 sono stati notificati entro il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296 /06. Inoltre, la cartella esattoriale è stata notificata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 163 della stessa legge, ovvero entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Quanto alla documentazione depositata dall'appellante, solo nel presente grado di giudizio, l'eccezione di inammissibilità deve ritenersi superata dalla circostanza in base alla quale la stessa contribuente aveva provveduto a depositarla nel giudizio di primo grado.
5. Quanto all'annualità 2015, le doglianze della contribuente non sono fondate. L'avviso di accertamento n. 190322 relativo all'anno 2015 è stato notificato da Roma Capitale in data 23/09/2019. La cartella esattoriale n. 09720220134385658 include l'importo dovuto per l'anno 2015, tra le annualità 2014-2018. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della società ricorrente per gli anni diversi dal 2015, poiché è stata fornita la prova della notifica dell'avviso di accertamento solo per l'anno 2015. Roma Capitale ha notificato il provvedimento di discarico parziale per l'anno 2015 in data 07/03/2023, riportando una minore superficie determinata dallo sviluppo delle planimetrie catastali. Per il periodo 01/03/2015 - 28/02/2027, è stato considerato il contratto di locazione n. 6440, con una superficie ridotta di 66 mq. Pertanto, l'appello incidentale dell'appellata deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese a carico dell'appellata che si liquidano in euro 1.736,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 2.000,00 per il presente grado di giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
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