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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3178/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Natale, presso il cui studio in
Caserta, alla via Ricciardi n. 8, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
(c.f. Controparte_1
e p.iva , in persona del suo rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saverio Formichella, presso il cui studio in Napoli, alla Via De Gasperi n. 45, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
nonché Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
*
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 1502/2018, del Parte_1
Giudice di Pace di Caserta, con la quale è stata rigettata la sua domanda di risarcimento per i danni riportati dalla sua automobile, una DR 1 tg.
EB711XW, in conseguenza del sinistro verificatosi con il veicolo straniero
IA ET tg KNS31879, di proprietà di , in data CP_4
16.03.2014, alle ore 12:00 circa, in Caserta.
In particolare, l'odierna appellante riferiva che, mentre percorreva con la sua automobile Via Eugenio Ruggiero, con direzione Parco
Cerasole, all'altezza dell'intersezione con Via Montagna, veniva urtata dal veicolo IA ET tg KNS31879, il quale nell'uscire in retromarcia da via Montagna, per immettersi in via Eugenio Ruggiero, ometteva di osservare la dovuta precedenza ed impattava con la sua parte posteriore, sula parte anteriore del veicolo attoreo.
L'appellante, a sostegno del proposto gravame, deduceva quale motivo di doglianza l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di prime cure, il quale con motivazioni apodittiche, generiche e non corrispondenti al vero, avrebbe rigettato la sua domanda, ritenendo non assolto l'onere della prova posta a suo carico.
Sulla scorta del dedotto motivo, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda di risarcimento e la declaratoria di esclusiva responsabilità di nella Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa. Contr Si è regolarmente costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la nullità, inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha ribadito l'indondatezza della domanda per tutti i motivi indicati e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Sono, invece, rimasti contumaci e CP_2 [...]
Controparte_3
La causa è stata assegnata in decisione in data 13.03.2025, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito dei propri scritti conclusionali.
*
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Questioni preliminari.
1. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. In via altrettanto preliminare, va rigettata l'eccezione di genericità dei motivi di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata Contr dall'appellato
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007,
n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre
2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n.
10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò,
l'appellato ufficio ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente le questioni sollevate dalla controparte.
3. Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è Parte_1
palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
4. Infine, va dichiarata la contumacia delle parti non costituite
[...]
e . CP_6 CP_2
Nel merito.
5. Con l'unico motivo di appello contesta la Parte_1
decisione di rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure, che, sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Più nello specifico l'odierna appellante sostiene di aver dato prova della dinamica del sinistro attraverso: la produzione del modello CAI a doppia firma;
le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado, che avrebbe confermato la dinamica del sinistro, conformemente a quanto prospettato da parte attrice.
Giova partire dalla sentenza gravata che sul punto della valutazione del materiale istruttorio, così motiva: “l'attrice non ha assolto all'onere impostogli dall'art. 2697 c.c. provando la sostenuta dinamica dell'incidente e l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo convenuto;
in ordine al fatto generatore dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento deve osservarsi che le dichiarazioni del teste appaiono del tutto generiche e lacunose ed ogni modo non forniscono alcuna prova certa in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, della riconducibilità dei danni alla autovettura al fatto allegato. Infatti il teste non fornisce alcun dettaglio identificativo dell'autovettura convenuta, inoltre nulla riferisce se la strada luogo del sinistro fosse o meno a doppio senso di circolazione. Ad ogni modo, con riguardo al modello CAI,
l'attitudine probatoria dello stesso non spiega alcun effetto vincolante ai fini della decisione”.
Ebbene, a parere di questo Giudicante, l'esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto del provvedimento impugnato si appalesa esaustiva e coerente rispetto alle risultanze probatorie emerse dall'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio.
Innanzitutto, va confermato lo scarso valore probatorio del modello
CAI, prodotto dalla in primo grado, in cui il conducente Pt_1 [...]
dichiarava: “Sono uscito in retromarcia senza accorgermi di CP_7
essere in prossimità dell'incrocio. Ho torto.”; mentre la stessa Pt_1 dichiarava: “Procedevo verso . Ho frenato per evitare l'urto, ma CP_8
l'auto è uscita veloce da via Montagna. Ho ragione.”
Difatti, secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, invero, “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ.” (Cass. civ. sent. n. 25770/2019; Cass. civ. sent. n. 3567/2013); “a nulla rileva l'allegazione di modulo CAI anche
a firma congiunta, in quanto se è vero che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, ha valore probatorio di confessione nei riguardi del suo autore, è altrettanto vero che esso genera soltanto una presunzione “iuris tantum” nei confronti dell'assicuratore e, come tale, superabile con prova contraria”…“i fatti dichiarati nel documento degradano a semplici elementi di prova circa il modo in cui l'incidente è accaduto e le relative conseguenze.” (Cfr. Cassazione Civile, III sez. con sentenza n. 16376 del 13 luglio 2010).
Dunque, alla luce di tali pronunce, tali fatti non entrano nel processo come un dato già acquisito;
il giudizio sulla loro corrispondenza deve formarsi nel processo, a seguito di una valutazione discrezionale che il
Giudice dovrà dare dei contenuti dell'atto tenendo conto di ogni ulteriore dato di fatto reputato idoneo a confermare o smentire la veridicità delle dichiarazioni riportate nel modulo. Corretta, pertanto, si palesa,
l'applicazione, da parte del giudice di prime cure del principio per il quale:
“con riguardo al modello CAI, l'attitudine probatoria dello stesso non spiega alcun effetto vincolante ai fini della decisione. In linea di principio, invero, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.A.I.) sia se viene resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario che dal conducente non proprietario, non avrebbe avuto in ogni caso valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confidente, ma avrebbe dovuto essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c. secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal Giudice.” (Cfr. Cassazione Civile, sez. un, 05.05.2006, n.
10311).
Ne deriva che tale documento, nel caso di specie, non può assurgere a rango di prova privilegiata, ma deve essere vagliato in armonia con gli ulteriori elementi di prova condotti in giudizio dalle parti.
Tuttavia, i necessari ulteriori elementi di prova, non si rinvengono dall'analisi delle risultanze probatorie e numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata dall'appellante, e del relativo nesso eziologico tra questa e i danni riportati dal veicolo attoreo nel sinistro, stante anche la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
In particolare, non è stato depositata alcuna foto del veicolo straniero, né tantomeno dello stato dei luoghi nell'immediatezza del fatto, né è stato prodotto alcun verbale di intervento delle autorità.
Vi è a sostegno un'unica testimonianza resa da Testimone_1
che tuttavia, per la sua genericità, e assenza di riscontri esterni
[...] non può da sola considerarsi idonea a supportare la prova del fatto e del nesso causale.
Innanzitutto, dalla ricostruzione di cui al narrato dell'atto di citazione non emergono elementi sufficienti per definire la posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, essendosi l'appellante limitato a sostenere che la sua auto veniva urtata dall'auto straniera che usciva in retromarcia per immettersi da Via Montagna in Via Ruggero, senza specificare in alcun modo se l'impatto fosse avvenuto quando l'auto di sua proprietà aveva già impegnato l'incrocio e se l'auto fosse ferma o in movimento, né tantomeno quale fosse la segnaletica stradale presente in loco e se la strada stessa fosse a doppio o ad unico senso di circolazione.
L'unico teste escusso, oltre ad essere del tutto generico sulle circostanze di tempo ( “Ricordo che era il mese di Marzo dell'anno 2014 verso le 11:30/12:00”) non riferendo neppure si trattasse di giorno feriale o festivo;
non fornisce ulteriori dettagli rispetto a quelli dell'atto introduttivo, riguardanti la dinamica che possano consentire di ritenere soddisfatto l'onere della prova in merito (“Ho visto un veicolo IA
ET, condotto da un uomo straniero, effettuare una retromarcia per immettersi da Via Montagna in Via Ruggiero;
ricordo che il veicolo condotto dalla sig.ra era una DR, che procedeva su Via Pt_1
Ruggiero in direzione Centurano/P.co Cerasole;
ricordo che il veicolo
IA ET, uscendo velocemente in retromarcia da Via Montagna, urtava violentemente la DR1 alla parte anteriore provocando ingenti danni”).
Inoltre, il teste nulla precisa in ordine alle modalità con cui l'auto fu tolta dal punto di impatto. Ancora, sebbene riferisca di una chiamata al meccanico, quest'ultimo non è presente tra i testimoni;
infine, non è chiaro da quali circostanze il teste abbia notato che il veicolo era straniero (se dalla targa, dalla nazionalità del conducente etc..), né come abbia riconosciuto che dentro la macchina alla guida vi fosse una persona che conosceva.
Del resto, risulta anomalo non solo il mancato allertamento delle forze dell'ordine, ma anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa e i veicoli coinvolti al momento del sinistro.
L'appellante, difatti, si è limitata in primo grado ad allegare le foto ritraenti i danni riportati dalla propria autovettura, ma da esse non è possibile evincere se i danni ritratti siano o meno collegati al sinistro per cui è causa. In definitiva, questo Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, ritiene non assolto l'onere probatorio in capo all'attrice, odierna appellante.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III,
n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza di primo grado. Sulle spese.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_5 Controparte_9
[...]
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 1502/2018 del Giudice di Pace di Caserta;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti dell' , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore che liquida in €
1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti dei contumaci;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 23.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3178/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Natale, presso il cui studio in
Caserta, alla via Ricciardi n. 8, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
(c.f. Controparte_1
e p.iva , in persona del suo rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saverio Formichella, presso il cui studio in Napoli, alla Via De Gasperi n. 45, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
nonché Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
*
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 1502/2018, del Parte_1
Giudice di Pace di Caserta, con la quale è stata rigettata la sua domanda di risarcimento per i danni riportati dalla sua automobile, una DR 1 tg.
EB711XW, in conseguenza del sinistro verificatosi con il veicolo straniero
IA ET tg KNS31879, di proprietà di , in data CP_4
16.03.2014, alle ore 12:00 circa, in Caserta.
In particolare, l'odierna appellante riferiva che, mentre percorreva con la sua automobile Via Eugenio Ruggiero, con direzione Parco
Cerasole, all'altezza dell'intersezione con Via Montagna, veniva urtata dal veicolo IA ET tg KNS31879, il quale nell'uscire in retromarcia da via Montagna, per immettersi in via Eugenio Ruggiero, ometteva di osservare la dovuta precedenza ed impattava con la sua parte posteriore, sula parte anteriore del veicolo attoreo.
L'appellante, a sostegno del proposto gravame, deduceva quale motivo di doglianza l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di prime cure, il quale con motivazioni apodittiche, generiche e non corrispondenti al vero, avrebbe rigettato la sua domanda, ritenendo non assolto l'onere della prova posta a suo carico.
Sulla scorta del dedotto motivo, l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda di risarcimento e la declaratoria di esclusiva responsabilità di nella Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa. Contr Si è regolarmente costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la nullità, inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito ha ribadito l'indondatezza della domanda per tutti i motivi indicati e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Sono, invece, rimasti contumaci e CP_2 [...]
Controparte_3
La causa è stata assegnata in decisione in data 13.03.2025, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito dei propri scritti conclusionali.
*
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Questioni preliminari.
1. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. In via altrettanto preliminare, va rigettata l'eccezione di genericità dei motivi di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata Contr dall'appellato
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007,
n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre
2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n.
10401).
Nel caso di specie, l'esposizione di parte appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
del resto, a conferma di ciò,
l'appellato ufficio ha avuto modo di difendersi compiutamente, come emerge dalla sua comparsa di costituzione, nella quale affronta criticamente le questioni sollevate dalla controparte.
3. Del pari insussistenti sono altresì i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto da non si è Parte_1
palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
4. Infine, va dichiarata la contumacia delle parti non costituite
[...]
e . CP_6 CP_2
Nel merito.
5. Con l'unico motivo di appello contesta la Parte_1
decisione di rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure, che, sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 c.c. Più nello specifico l'odierna appellante sostiene di aver dato prova della dinamica del sinistro attraverso: la produzione del modello CAI a doppia firma;
le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado, che avrebbe confermato la dinamica del sinistro, conformemente a quanto prospettato da parte attrice.
Giova partire dalla sentenza gravata che sul punto della valutazione del materiale istruttorio, così motiva: “l'attrice non ha assolto all'onere impostogli dall'art. 2697 c.c. provando la sostenuta dinamica dell'incidente e l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo convenuto;
in ordine al fatto generatore dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento deve osservarsi che le dichiarazioni del teste appaiono del tutto generiche e lacunose ed ogni modo non forniscono alcuna prova certa in ordine alla effettiva dinamica del sinistro, della riconducibilità dei danni alla autovettura al fatto allegato. Infatti il teste non fornisce alcun dettaglio identificativo dell'autovettura convenuta, inoltre nulla riferisce se la strada luogo del sinistro fosse o meno a doppio senso di circolazione. Ad ogni modo, con riguardo al modello CAI,
l'attitudine probatoria dello stesso non spiega alcun effetto vincolante ai fini della decisione”.
Ebbene, a parere di questo Giudicante, l'esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto del provvedimento impugnato si appalesa esaustiva e coerente rispetto alle risultanze probatorie emerse dall'attività istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio.
Innanzitutto, va confermato lo scarso valore probatorio del modello
CAI, prodotto dalla in primo grado, in cui il conducente Pt_1 [...]
dichiarava: “Sono uscito in retromarcia senza accorgermi di CP_7
essere in prossimità dell'incrocio. Ho torto.”; mentre la stessa Pt_1 dichiarava: “Procedevo verso . Ho frenato per evitare l'urto, ma CP_8
l'auto è uscita veloce da via Montagna. Ho ragione.”
Difatti, secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, invero, “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ.” (Cass. civ. sent. n. 25770/2019; Cass. civ. sent. n. 3567/2013); “a nulla rileva l'allegazione di modulo CAI anche
a firma congiunta, in quanto se è vero che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, ha valore probatorio di confessione nei riguardi del suo autore, è altrettanto vero che esso genera soltanto una presunzione “iuris tantum” nei confronti dell'assicuratore e, come tale, superabile con prova contraria”…“i fatti dichiarati nel documento degradano a semplici elementi di prova circa il modo in cui l'incidente è accaduto e le relative conseguenze.” (Cfr. Cassazione Civile, III sez. con sentenza n. 16376 del 13 luglio 2010).
Dunque, alla luce di tali pronunce, tali fatti non entrano nel processo come un dato già acquisito;
il giudizio sulla loro corrispondenza deve formarsi nel processo, a seguito di una valutazione discrezionale che il
Giudice dovrà dare dei contenuti dell'atto tenendo conto di ogni ulteriore dato di fatto reputato idoneo a confermare o smentire la veridicità delle dichiarazioni riportate nel modulo. Corretta, pertanto, si palesa,
l'applicazione, da parte del giudice di prime cure del principio per il quale:
“con riguardo al modello CAI, l'attitudine probatoria dello stesso non spiega alcun effetto vincolante ai fini della decisione. In linea di principio, invero, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.A.I.) sia se viene resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario che dal conducente non proprietario, non avrebbe avuto in ogni caso valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confidente, ma avrebbe dovuto essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c. secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal Giudice.” (Cfr. Cassazione Civile, sez. un, 05.05.2006, n.
10311).
Ne deriva che tale documento, nel caso di specie, non può assurgere a rango di prova privilegiata, ma deve essere vagliato in armonia con gli ulteriori elementi di prova condotti in giudizio dalle parti.
Tuttavia, i necessari ulteriori elementi di prova, non si rinvengono dall'analisi delle risultanze probatorie e numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata dall'appellante, e del relativo nesso eziologico tra questa e i danni riportati dal veicolo attoreo nel sinistro, stante anche la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
In particolare, non è stato depositata alcuna foto del veicolo straniero, né tantomeno dello stato dei luoghi nell'immediatezza del fatto, né è stato prodotto alcun verbale di intervento delle autorità.
Vi è a sostegno un'unica testimonianza resa da Testimone_1
che tuttavia, per la sua genericità, e assenza di riscontri esterni
[...] non può da sola considerarsi idonea a supportare la prova del fatto e del nesso causale.
Innanzitutto, dalla ricostruzione di cui al narrato dell'atto di citazione non emergono elementi sufficienti per definire la posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, essendosi l'appellante limitato a sostenere che la sua auto veniva urtata dall'auto straniera che usciva in retromarcia per immettersi da Via Montagna in Via Ruggero, senza specificare in alcun modo se l'impatto fosse avvenuto quando l'auto di sua proprietà aveva già impegnato l'incrocio e se l'auto fosse ferma o in movimento, né tantomeno quale fosse la segnaletica stradale presente in loco e se la strada stessa fosse a doppio o ad unico senso di circolazione.
L'unico teste escusso, oltre ad essere del tutto generico sulle circostanze di tempo ( “Ricordo che era il mese di Marzo dell'anno 2014 verso le 11:30/12:00”) non riferendo neppure si trattasse di giorno feriale o festivo;
non fornisce ulteriori dettagli rispetto a quelli dell'atto introduttivo, riguardanti la dinamica che possano consentire di ritenere soddisfatto l'onere della prova in merito (“Ho visto un veicolo IA
ET, condotto da un uomo straniero, effettuare una retromarcia per immettersi da Via Montagna in Via Ruggiero;
ricordo che il veicolo condotto dalla sig.ra era una DR, che procedeva su Via Pt_1
Ruggiero in direzione Centurano/P.co Cerasole;
ricordo che il veicolo
IA ET, uscendo velocemente in retromarcia da Via Montagna, urtava violentemente la DR1 alla parte anteriore provocando ingenti danni”).
Inoltre, il teste nulla precisa in ordine alle modalità con cui l'auto fu tolta dal punto di impatto. Ancora, sebbene riferisca di una chiamata al meccanico, quest'ultimo non è presente tra i testimoni;
infine, non è chiaro da quali circostanze il teste abbia notato che il veicolo era straniero (se dalla targa, dalla nazionalità del conducente etc..), né come abbia riconosciuto che dentro la macchina alla guida vi fosse una persona che conosceva.
Del resto, risulta anomalo non solo il mancato allertamento delle forze dell'ordine, ma anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa e i veicoli coinvolti al momento del sinistro.
L'appellante, difatti, si è limitata in primo grado ad allegare le foto ritraenti i danni riportati dalla propria autovettura, ma da esse non è possibile evincere se i danni ritratti siano o meno collegati al sinistro per cui è causa. In definitiva, questo Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, ritiene non assolto l'onere probatorio in capo all'attrice, odierna appellante.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III,
n. 7763/2010), la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza di primo grado. Sulle spese.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni in diritto, dell'assenza della fase istruttoria del presente giudizio, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_5 Controparte_9
[...]
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 1502/2018 del Giudice di Pace di Caserta;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti dell' , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore che liquida in €
1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti dei contumaci;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 23.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano