Articolo 9 della Legge 16 aprile 2015, n. 47
Articolo 8Articolo 10
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8 maggio 2015
Art. 9. 1. All' articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
Note all'art. 9:
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure).
Capo V - Estinzione delle misure
Commi da 1. a 3-ter. (Omissis).
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
Commi da 4-bis. a 4-quater. (Omissis).».
Entrata in vigore il 8 maggio 2015
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