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8 maggio 2015
8 maggio 2015
Art. 9. 1. All' articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
Note all'art. 9:
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure).
Capo V - Estinzione delle misure
Commi da 1. a 3-ter. (Omissis).
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
Commi da 4-bis. a 4-quater. (Omissis).».
Note all'art. 9:
Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure).
Capo V - Estinzione delle misure
Commi da 1. a 3-ter. (Omissis).
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
Commi da 4-bis. a 4-quater. (Omissis).».
Commentario • 1
- 1. Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non…Garante Privacy · 9 aprile 2020 · 9.839431
[…] Il richiamo espresso al rispetto delle garanzie previste dal Regolamento, e in particolare al principio di liceità, correttezza e trasparenza dei dati (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), cit.) appare quanto mai opportuno ove si considerino le diverse figure professionali che intervengono nel colloquio con il minore (cfr. art. 2, comma 5, schema) e la circostanza che le informazioni raccolte dovranno essere riportate in una dettagliata relazione - da inserire poi nella cartella sociale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 47/2015 - in cui sono destinate a confluire tutte le notizie e le segnalazioni concernenti il minore (sul punto vedi inoltre le osservazioni ai paragrafi 3.2. e 3.3.).
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2016, n. 5497Provvedimento: 549 7/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 175 -CC 29 gennaio 2016 Reg. Gen. N. 41615/2015 Composta da: Dott. Piercamillo DAVIGO - Presidente - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Dott. Ignazio PARDO - Consigliere Dott. Giuseppe SGADARI Dott. Lucia AIELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE ON, nato a [...] il giorno 7/11/1974 avverso la ordinanza n. 79/2015 in data 23/9/2015 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA; udito …Leggi di più...
- ammissibilità·
- condizioni·
- provvedimenti impugnabili·
- requisiti·
- ordinanza emessa in seguito a perdita di efficacia della precedente·
- modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari·
- autonoma valutazione·
- ricorso "per saltum" in cassazione·
- sussistenza·
- legge n. 47 del 2015·
- utilizzazione delle argomentazioni del pubblico ministero·
- ricorso "per saltum"·
- fattispecie·
- personali·
- misure cautelari