Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3385/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 06.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1962 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Casoria
(NA) alla Via Duca D'Aosta n. 70, presso lo studio dell'Avv. Antonietta Natale, C.F.
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello;
APPELLANTE
E
C.F. in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
R.G. n°3385/2021
- 1 -
tempore, dott. , con sede legale in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace Controparte_2
n. 1, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Meridionale n. 7, presso lo studio dell'Avv. Marcello Falcone, unitamente all'Avv. Giulio Russo, C.F.
, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che lo rappresenta e C.F._3
difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, in virtù di delibera della Giunta Comunale n. 114/2021 e determina dirigenziale n. 87/2021;
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 1372/2021, pubblicata il 28.06.2021 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 674/2018, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle domande risarcitorie proposte da nei confronti dell'odierno appellato, le rigettava, Parte_1 compensando le spese di lite per due terzi e condannando l'attore al pagamento della residua parte delle spese di lite in favore del liquidate in euro 1.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a.
L'attore aveva chiesto accertarsi la responsabilità del per le lesioni Controparte_1
subite a seguito del sinistro verificatosi in data 01.04.2017, alle ore 14,30 circa, in alla Via Passanti – Flocco, all'altezza di circa 30 mt. prima del negozio di frutta, CP_1
posto sulla sinistra rispetto al senso di marcia.
Si era costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e CP_1
contestando i fatti allegati.
Veniva espletata l'istruttoria, mediante l'escussione dei testi, senza che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della pronuncia impugnata, il
Tribunale - dopo aver rilevato che incombeva sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ex art. 2051 c.c. e che il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, in ipotesi riconducibile alla condotta della stessa vittima, che può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso - riteneva che i testi escussi avessero reso dichiarazioni inidonee a provare la ricorrenza del nesso di causalità. Al riguardo, osservava che il secondo dei testi
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sentiti aveva reso dichiarazioni contrastanti con quanto riferito dal primo teste sia in ordine alla località in cui il gruppo ciclistico si era recato, sia in ordine alle distanze di norma tenute dai ciclisti in gruppo;
inoltre, le modalità della caduta rendevano improbabile che tale teste, di nome , che aveva dichiarato di essere in terza o quarta posizione, Testimone_1
potesse aver compreso esattamente la dinamica del sinistro.
Aggiungeva che entrambi i testi avevano reso valutazioni che non integravano prova del nesso causale, poiché gli stessi - a prescindere dai contrasti ravvisabili tra le loro dichiarazioni – avevano dichiarato di trovarsi a distanza dall'attore e, pertanto, non avrebbero potuto vedere la causa e la reale dinamica della caduta.
Osservava, ancora, il Tribunale che il verbale della Polizia Municipale era stato redatto dopo il sinistro, su sollecitazione del gruppo di cicloamatori di cui l'attore faceva parte, i quali avevano dichiarato agli agenti che la caduta di era avvenuta per una buca presente Pt_1
sulla sede stradale. In tale verbale, peraltro, si dava atto che nel tratto di strada interessato vi erano alcune buche di non grande entità, che venivano subito messe in sicurezza, ricoprendole di materiale inerte presente, ossia di terriccio a bordo strada.
Aggiungeva che anche dalle foto depositate in atti risultava che l'intero tratto di strada presentava irregolarità e che la buca incriminata era preceduta da una serie di disconnessioni del manto stradale.
Secondo quanto affermato dal Giudice di prime cure, inoltre, l'attore avrebbe dovuto adottare le cautele richieste all'utente medio della strada nel momento in cui si appresta a percorrere una strada stretta, a doppio senso di marcia, in bicicletta professionale, quale capofila di un gruppo di sette/otto cicloamatori ed in presenza di macchine sulla stessa corsia, ex art. 182, 2° co., C.d.S..
Andavano considerate altresì le ulteriori circostanze emerse dall'istruttoria, ossia che la caduta era avvenuta in primavera, alla luce del giorno, senza che le altre macchine che precedevano l'istante, obbligato a tenere la distanza di sicurezza, potessero costituire un ostacolo;
che la strada era stretta e a doppio senso di marcia;
che l'intero tratto, compreso quello precedente la buca, era dissestato, come risultava dalle foto depositate in atti dall'attore e che la buca incriminata non era posta al margine destro della strada, ossia al margine che un ciclista deve mantenere per il codice della strada, ma quasi al centro della corsia di marcia, come si evinceva dalle foto in atti.
In dichiarata adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione,
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qualora sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, il Tribunale riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 1227, 2° co., c.c., affermando che il comportamento non diligente di integrasse un caso fortuito che Parte_1
escludeva la responsabilità del soggetto detentore delle cose in custodia.
Le predette circostanze, inoltre, giustificavano a maggior ragione il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 c.c., per la mancanza di prova del nesso causale e per l'utilizzo della strada senza la normale diligenza.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello , deducendo a Parte_1
sostegno due motivi.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della suddetta sentenza così provvedere: preliminarmente, sospendere, ai sensi degli artt. 351, co. 2, e 283
c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel merito: 1) accogliere l'appello, come sopra formulato e, per l'effetto, la domanda del Sig. perché Parte_1
fondata, ammissibile, proponibile, procedibile e provata;
2) accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro de quo per la mancata, insufficiente e cattiva manutenzione della strada;
3) per effetto di detta declaratoria, condannare l'appellato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante a persona e cose e quantificabili nella somma di euro 26.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito della C.T.U.; 4) condannare l'appellante al pagamento degli interessi, dalla data del sinistro, e rivalutazione monetaria;
5) condannare il CP_1
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...] spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'atto di appello veniva consegnato in data 20.07.2021 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica all'appellato e notificato in pari data al in persona del Controparte_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa
Municipale in alla Piazza Pace n. 1, presso il suo procuratore costituito, Avv. CP_1
Sergio Campanile, a mani di , dipendente, incaricato alla ricezione degli atti, Parte_2
tale qualificatosi.
Il Comune appellato era convenuto per il giorno 02.12.2021 dinanzi a questa Corte distrettuale.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 24.07.2021.
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3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.12.2021, si costituiva in giudizio il che resisteva al gravame, concludendo, in via Controparte_1
preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, per la violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, per il rigetto del gravame, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con atto di citazione notificato in data 20.07.2021 al CP_1
appellato, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 28.06.2021, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal
04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per difetto di specificità.
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati
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nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi, all'esito di un esame complessivo dell'atto di gravame, che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
5. Tanto debitamente precisato, il gravame merita di essere di accolto, nei limiti esposti nella motivazione che segue.
I due motivi di impugnazione, per ragioni di connessione, meritano di essere trattati congiuntamente ed appaiono in larga misura fondati.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunciando la mancanza di motivazione e l'incomprensibilità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provato il nesso causale, avendo frainteso le dichiarazioni rese dai testimoni – idonee, invece, a suffragare le deduzioni attoree – ed avendo ravvisato delle contraddizioni insuperabili solo perché il primo teste escusso non ricordava esattamente a che distanza si trovasse la ruota della sua bicicletta rispetto a quella che la precedeva.
Ha protestato inoltre che il primo Giudice avrebbe ravvisato un'altra falsa contraddizione, in quanto il giorno del sinistro il gruppo di ciclisti, di cui faceva parte, come capofila, l'odierno appellante, era di ritorno dalla Costiera Amalfitana ed aveva effettuato una sosta presso il santuario di Pompei;
alla luce di tale precisazione, doveva ritenersi pienamente coerente la risposta offerta dal secondo teste in ordine al luogo di provenienza, correttamente individuato nel santuario di Pompei. L'impugnante ha, al riguardo, dedotto che una tale discrasia era riconducibile anche alle modalità di conduzione dell'esame testimoniale, poiché il primo Giudice non aveva interrogato i testi sui capitoli di prova articolati, procedendo con un inammissibile libero interrogatorio, in violazione dell'art. 244 c.p.c.
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L'appellante ha, ancora, protestato che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che i testi escussi avevano espresso valutazioni inidonee alla prova del nesso causale, erroneamente affermando che gli stessi non avrebbero potuto vedere la causa e la reale dinamica della caduta;
invece, entrambi i testi avevano dichiarato che lo era caduto Pt_1
nella buca ritratta nella prima fotografia che era stata loro mostrata, confermando la causa e la dinamica del sinistro.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la sentenza di primo grado per l'omesso esame delle prove e per la contraddittoria esclusione del nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni riportate.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le prove a sostegno della domanda, ossia la telefonata dei Carabinieri, di passaggio sul luogo del sinistro, con cui era stata informata la Polizia Municipale dell'accaduto; l'intervento della Polizia Municipale;
l'intervento del 118; le testimonianze rese sulla causa e dinamica della caduta;
i danni riportati dalla bicicletta alla ruota anteriore per l'incastro nella buca.
Dal rapporto n. Prot. 43/58, redatto da operanti della Polizia Municipale del Comune di e versato in atti, emergeva poi che gli stessi erano stati contattati dai carabinieri CP_1 che, di passaggio presso il luogo del sinistro, li avevano avvertiti dell'accaduto; i medesimi operanti, davano poi atto di aver appreso dai cicloamatori presenti in loco che il loro compagno di nome era caduto su una buca presente sul manto stradale e Parte_1 che, contattato il 118, era stato trasportato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia;
i medesimi agenti della P.M. precisavano altresì di aver effettivamente constatato che sul tratto in questione erano presenti delle buche, che avevano provveduto a mettere in sicurezza ricoprendole di materiale inerte, ovvero di terriccio presente a bordo strada.
Alla luce di tali risultanze, era evidentemente erronea la conclusione a cui era pervenuto il
Tribunale, nell'affermare che la caduta non era avvenuta a causa di una buca presente nel manto stradale, ma per colpa dell'istante; tale conclusione, tra l'altro, non teneva conto delle fotografie in atti, comprese quelle allegate al rapporto della Polizia Municipale, dalle quali poteva rilevarsi che la buca era posta sul lato destro della carreggiata e che non era preceduta, ma seguita, da altre buche poste sul tratto stradale, all'altezza del civico 219.
L'appellante ha, inoltre, protestato che il Giudice di prime cure non avrebbe indicato quale sarebbe stato il comportamento non diligente interruttivo del nesso causale;
che egli avrebbe, anzi, percorso Via Passanti Flocco, rispettando le norme del codice della strada, non riuscendo ad evitare la buca perché coperta dall'auto che lo precedeva e di dimensioni
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contenute, anche se profonda, e che il in qualità di custode, avrebbe Controparte_1
dovuto verificare le condizioni della strada per evitare che potesse recare nocumento agli utenti.
I rilievi che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Non erra infatti l'impugnante nel denunciare che il giudice di prime cure, ritenendo che il contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte fosse inidoneo a suffragare, in termini sufficientemente attendibili, la ricorrenza del nesso di causalità tra la buca presente sul fondo stradale, rappresentata nei rilievi fotografici versati in atti, e la caduta di Parte_1
abbia inadeguatamente valutato le risultanze istruttorie, suscettibili per converso
[...]
di suffragare, in modo del tutto tranquillizzante, la ricorrenza del rapporto di derivazione eziologica.
Una pluralità di elementi, correttamente evidenziati dalla parte impugnante, inducono per converso questa Corte distrettuale a ritenere, all'esito di una valutazione complessiva dei racconti testimoniali, sufficientemente assolto l'onere probatorio, incombente su chi agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Deve allora precisarsi, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, come detto,
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., pertanto, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.
Il contenuto delle deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del 19 novembre 2020 appare dunque ampiamente idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'odierno appellante. Meritevole di considerazione, al riguardo, è sia la deposizione del teste
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, che ha appunto riferito che l'attore cadde nella buca effigiata alla foto n. Testimone_2
1 della produzione attorea, testualmente affermando che “la ruota si è inchiodata nella buca
e l'ho visto catapultare”, sia la deposizione del teste , che ha anch'egli Testimone_1
riferito della caduta nella medesima buca, in termini conformi al racconto del primo teste.
Alla luce, poi, del contenuto del rapporto del personale di polizia municipale versato in atti
(prot. n. 43/58 del 1.4.2017) che, intervenuto nell'immediatezza sul luogo del sinistro, ha dato atto di aver appreso dagli astanti cicloamatori della caduta nella buca dello , Pt_1 personalmente constatando la presenza di “alcune buche di non grande entità” nel tratto di strada interessato, deve ritenersi ampiamente assolto l'onere probatorio del fatto storico come descritto in citazione.
Senza dubbio irrilevanti, alla luce di tali convergenti evidenze, sono le discrasie valorizzate dal primo Giudice, evidentemente inidonee, ex se, ad inficiare la persuasività del racconto testimoniale. Se, per un verso, l'apparente discrasia sul luogo di provenienza dei ciclisti non appare sufficiente a denotare un'inattendibilità dei testi, anche alla luce della spiegazione fornita nell'atto di impugnazione, in ordine al percorso intrapreso dal gruppo, neppure può sottacersi che il difetto di precisione in ordine alla specifica distanza a cui erano soliti viaggiare i cicloamatori non appare circostanza dirimente, ove si consideri che, secondo il racconto dei testi, gli stessi viaggiavano in fila indiana e percepivano direttamente le modalità di verificazione dell'evento lesivo.
Correttamente poi l'impugnante ha denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale che, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., è pervenuto all'esclusione della responsabilità dell'ente comunale sull'assunto che la condizione di disconnessione del manto stradale, in quanto piuttosto estesa e considerate le buone condizioni di visibilità, potesse essere rilevata dallo . Pt_1
Una tale impostazione risulta infatti erronea alla luce della pacifica riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., senza possibilità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, invero, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente
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eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima;
il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, però, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità .
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578;
Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331), purché, come detto, intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
La Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha affermato, con le ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480 2481, 2482 e 2483, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili
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in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. pure le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; con la precitata ordinanza
10 febbraio 2018, nn. 2480 è stata, ad esempio, esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi).
È pacifico, pertanto, come sopra già accennato, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte espressasi in argomento (cfr. di recente, Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035, alle cui argomentazioni può porsi rinvio), che: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto -
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi correlati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.);
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al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. (v. le sentenze
10 ottobre 2008, n. 25029, e 4 dicembre 2012, n. 21727, nonché l'ordinanza 31 ottobre
2017, n. 25838 secondo cui la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile).
In buona sostanza, "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che “praevideri non potest”. (così, Cass. n. 25837/2017).
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile (così, Cass. n.
25837/2017, nonché Cassazione civile sez. III, 16/02/2021, n.4035) oppure, pur essendo astrattamente prevedibile, fosse da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così Cass. 10 febbraio 2018, nn.
2480; discorre di condotta “abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” Cass. sez. 3 -, ordinanza n. 2481 del
01/02/2018).
Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in
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custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per una caduta in corrispondenza della disconnessione o buca della pavimentazione stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, nei termini sopra precisati, e sia pertanto tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la fattispecie all'attenzione di questa Corte distrettuale appare di piana soluzione.
Infatti, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, la parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza della disconnessione del manto stradale, integrata da una buca come rappresentata anche dai rilievi fotografici versati in atti, e la caduta dalla bicicletta avvenuta proprio a causa di tale dislivello – circostanze di fatto indubitabilmente emergenti da entrambe le deposizioni - costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attore doveva dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua, il nessuna prova ha fornito di un caso fortuito tale da determinare CP_1
interruzione del rapporto di causalità.
Il convenuto, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, né che l'anomalia del piano di calpestio si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non la prima circostanza, perché l'attore altro non stava facendo che percorrere in bicicletta una strada pacificamente aperta al pubblico transito;
non la seconda, tant'è che una tale evenienza non è stata neppure dedotta.
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Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_1
Deve peraltro ritenersi che alla produzione degli eventi oggetto di causa abbia contribuito anche il comportamento dell'attore cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, c.c.
Al riguardo, giova osservare che, secondo quanto emerge dai rilievi fotografici versati in atti, la strada percorsa dall'attore si presentava come particolarmente dissestata, sia nel tratto antecedente che in quello successivo alla buca effigiata dalla fotografia n.1, riconosciuta da entrambi i testi, circostanza che, tenendo pure conto del fatto che la strada in questione era piuttosto stretta e a doppio senso di marcia, avrebbe dovuto imporre all'utente, che tra l'altro capeggiava la fila di ciclisti che lo seguiva, una condotta maggiormente attenta e prudenziale, consistente nel rallentare notevolmente la marcia, in modo da percepire tempestivamente i diffusi impedimenti ad un'agevole circolazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto).
6. In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità, possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato nel presente grado, dott.ssa perché precise, esaurienti, adeguatamente motivate e Persona_1
rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo dello e della documentazione Pt_1
medica fornita dallo stesso.
L'ausiliario, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'appellante riportava per effetto del sinistro avvenuto in data 1 aprile 2017 un trauma policontusivo-escoriato con plurime ferite lacerocontuse al volto ed una infrazione del cotile acetabolare all'anca destra. A tali lesioni, secondo il motivato parere dell'ausiliario tecnico, conseguì un periodo di inabilità temporanea totale di quindici giorni,
a cui aggiungere un ulteriore periodo di quindici giorni di inabilità temporanea parziale al
75%, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di altri quindici giorni ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di dieci giorni. Residuano altresì da tali lesioni “postumi a carattere permanente incidenti sulla integrità psicofisica del soggetto nella misura del cinque per cento, intesi come solo danno biologico”, e che “non incidono sulla capacità lavorativa del soggetto che ha dichiarato di svolgere tuttora l'attività
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di impiegato”. Il nominato c.t.u. ha inoltre precisato che alle lesioni subite dal periziando ed al successivo iter diagnostico – terapeutico è conseguito un livello di sofferenza lieve-medio e che non sono previsti ulteriori interventi chirurgici né ulteriori spese mediche future.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i più recenti parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
La più recente versione delle tabelle – nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - gennaio 2021, che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164;
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato.
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima che avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano
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alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 04/08/2022, n. 24227).
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente (anni
55, essendo nato il [...]): € 6357,00 per il danno biologico permanente (anni 55 e punti di invalidità 5) ed € 4.168,75 per il danno biologico temporaneo, per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad € 10.525,75.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico.
Attesa l'accertata colpevole compartecipazione dell'appellante al fatto generatore del danno, tale somma va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del
50%.
Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n.
5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del sinistro, 1/04/2017 (per un importo pari ad € 8.875,00) e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici
Istat.
Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata la somma complessiva di € 11.526,82 (di cui € 1.001,07 per interessi legali).
Ridotta tale somma del 50% in ragione del riscontrato concorso della condotta colposa dell'attore, il appellato deve essere condannato al pagamento in suo favore CP_1 dell'importo di € 5.763,41 a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi.
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Non si ravvisa, invece, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale.
Il riconoscimento del danno morale, infatti, non può seguire in via automatica all'accertamento del danno biologico, atteso che, se la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale, a tale procedimento presuntivo deve riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale;
evenienza senz'altro ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui l'ausiliario non ha ravvisato una sofferenza soggettiva meritevole di particolare valutazione, ma una sofferenza medio-lieve, quale conseguenza normalmente riconducibile alla natura delle lesioni riscontrate. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023)
Al riguardo, sembra anche opportuno richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi”
(Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
7. Non può per converso essere riconosciuto, per difetto di prova idonea, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla rottura della bicicletta e del casco, quantificato in comparsa conclusionale nell'importo di € 1.000,00, come da preventivo versato in atti ed indicato già nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Infatti se, in linea di principio, l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni non preclude il riconoscimento del credito risarcitorio, è pur sempre necessaria la prova di un danno integrante conseguenza immediata e diretta del fatto illecito;
nel caso di specie, per converso, nel silenzio del testimoniale in atti, in ordine alla natura e all'entità dei danni riguardanti la bicicletta e il casco, i rilievi fotografici versati in atti appaiono ex se inidonei a suffragare l'esistenza dei pretesi danni e, soprattutto, la relativa entità.
La domanda risarcitoria non potrà pertanto che essere disattesa in parte qua.
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8. Sulle somme così come sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
9. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado, che, compensate nella misura della metà, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta e del mancato riconoscimento del danno alla bicicletta e al casco, per il residuo seguono la soccombenza del CP_1
appellato e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014 - come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta, con attribuzione all'avv. Antonietta Natale, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1372/2021, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità di , nella misura del 50%, nella produzione dei danni Parte_1
oggetto di causa, condanna il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante, a titolo risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 5.763,41, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta le altre domande risarcitorie proposte dall'appellante;
3) Compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio nella misura della metà;
4) Condanna l'appellato in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'appellante la residua Parte_1
metà delle spese del doppio grado di giudizio che, in tale percentuale, si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in € 132,00 per spese ed € 2.538,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di €198,03 per esborsi e di € 2.904,5 per compenso
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professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Natale Antonietta, dichiaratasi anticipataria;
5) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'appellante e del nella misura della metà ciascuno, condannando, Controparte_1 quindi, il appellato a rimborsare l'appellante di quanto eventualmente già versato a CP_1
tale titolo al CTU, in misura maggiore rispetto alla quota in questa sede stabilita a suo carico.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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