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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9668 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20961/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est. Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 05/06/2025 promossa da
Parte_1
Data e luogo di nascita: il 01/10/1997 a EGITTO cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 59 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. RAIMONDI MICHELA elettivamente domiciliato VIALE DUCA D'AOSTA, 16 BUSTO ARSIZIO Parte attrice CONTRO
Controparte_1 data e luogo di nascita: 25/04/1988 a EGITTO cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 59 MILANO ITALIA Parte convenuta contumace E CON AVV. ARIANNA BRETSCHNEIDER , curatore dei minori Persona_1
, nato a [...] il [...] e
[...] CP_2
, nato a [...] il [...], nominato con provvedimento
[...] Controparte_1 del 13.6.2025
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO , in persona del Sostituto - Parte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
22.7.2025 OGGETTO: SEPARAZIONE GIIUDIZIALE E SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_3
, hanno contratto matrimonio civile in Egitto in data 13.11.2015, atto iscritto nel
[...]
Registro Civile del Distretto di Menia El Kamh n. 5565 e non trascritto nei registri dello stato civile italiano, dal matrimonio sono nati , a Sesto Persona_1
San AN (MI) il 18.07.2018 e , a Parte_4
Milano il 23.12.2019, con ricorso iscritto a ruolo in data 05/06/2025 Parte_5
ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare cumulativamente la separazione personale
[...]
e, successivamente, decorsi i termini di legge lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande, all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione poiché il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito né è comparso personalmente;
parte ricorrente ha insistito nelle domande ed istanze e pertanto il Giudice delegato, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati si è riservato, con provvedimento del 14.11.2025 sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti e definite le istanze istruttorie;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio, per la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett b) essendo lo Stato di residenza abituale del creditore
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa, le violenze allegate e la situazione in cui versa il nucleo familiare dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio avendo parte ricorrente avanzato ulteriori domande nonché chiesto, decorsi i termini di legge, la pronunzia dello scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis punto 49 cpc.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.20961 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_5
e che hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio civile in Egitto in data 13.11.2015, atto iscritto nel Registro Civile del Distretto di Menia El Kamh n. 5565 e non trascritto nei registri dello stato civile italiano.
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, luogo di residenza dei coniugi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est. Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 05/06/2025 promossa da
Parte_1
Data e luogo di nascita: il 01/10/1997 a EGITTO cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 59 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. RAIMONDI MICHELA elettivamente domiciliato VIALE DUCA D'AOSTA, 16 BUSTO ARSIZIO Parte attrice CONTRO
Controparte_1 data e luogo di nascita: 25/04/1988 a EGITTO cittadinanza: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 59 MILANO ITALIA Parte convenuta contumace E CON AVV. ARIANNA BRETSCHNEIDER , curatore dei minori Persona_1
, nato a [...] il [...] e
[...] CP_2
, nato a [...] il [...], nominato con provvedimento
[...] Controparte_1 del 13.6.2025
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO , in persona del Sostituto - Parte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
22.7.2025 OGGETTO: SEPARAZIONE GIIUDIZIALE E SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_3
, hanno contratto matrimonio civile in Egitto in data 13.11.2015, atto iscritto nel
[...]
Registro Civile del Distretto di Menia El Kamh n. 5565 e non trascritto nei registri dello stato civile italiano, dal matrimonio sono nati , a Sesto Persona_1
San AN (MI) il 18.07.2018 e , a Parte_4
Milano il 23.12.2019, con ricorso iscritto a ruolo in data 05/06/2025 Parte_5
ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare cumulativamente la separazione personale
[...]
e, successivamente, decorsi i termini di legge lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande, all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione poiché il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si è costituito né è comparso personalmente;
parte ricorrente ha insistito nelle domande ed istanze e pertanto il Giudice delegato, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati si è riservato, con provvedimento del 14.11.2025 sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti e definite le istanze istruttorie;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio, per la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del coniuge ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lett b) essendo lo Stato di residenza abituale del creditore
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa, le violenze allegate e la situazione in cui versa il nucleo familiare dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio avendo parte ricorrente avanzato ulteriori domande nonché chiesto, decorsi i termini di legge, la pronunzia dello scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis punto 49 cpc.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.20961 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_5
e che hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio civile in Egitto in data 13.11.2015, atto iscritto nel Registro Civile del Distretto di Menia El Kamh n. 5565 e non trascritto nei registri dello stato civile italiano.
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, luogo di residenza dei coniugi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai