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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7210/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Ferrara (C.F. Parte_1 C.F._1
e Stefano Marinelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliato ai fini C.F._2 C.F._3 del presente giudizio presso il loro studio, in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione.
Appellante
contro
, già in persona del Sindaco pro tempore (C.F. n. ), CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. ti Rodolfo Murra (C.F. e Sergio Torri (C.F. C.F._4
), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, Via Savonarola n. 6. C.F._5
Appellata
nonché contro concessionaria della Cava Precicchia Srl, in proprio e quale mandataria Controparte_3 dell' costituita con in Controparte_4 CP_5 Controparte_6 persona del procuratore Sig. giusta procura speciale rep. 23.992 per atto Notaio Dr. Controparte_7 [...] di Roma, con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi 19, P. IVA , rappresentata e difesa Per_1 P.IVA_2 dall'avv.ta Angela Falconetti (C.F. ), presso lo studio della quale elettivamente domicilia C.F._6 in Roma, Via Domenico Chelini 9.
Appellata Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 11907/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 30.05.2019.
FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
presentava rituale atto di citazione avverso , per sentir accogliere dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Roma le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per le lesioni, Controparte_8 patrimoniali e non, subite dal sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, Parte_1 condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di euro
90.000 oltre il danno patrimoniale e il danno morale per come verrà quantificato in corso di causa o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
A sostegno della pretesa l'attore deduceva che il giorno 19.8.2013 alle ore 10.40, nel comune di
[...]
, mentre percorreva la via Nomentana altezza civico 557 in sella alla sua bicicletta marca Olimpia CP_1
Mountain Bike, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca, priva di segnalazioni, riportando gravi lesioni personali;
- che la responsabilità dell'incidente è da ascriversi al che, sebbene ente CP_2 proprietario della pubblica via comunale, non aveva provveduto alla necessaria bonifica del manto stradale;
- che a causa del predetto sinistro riportava ingenti danni fisici che, in seguito al coma, lo costringevano per un lunghissimo periodo all'immobilizzazione degli arti inferiori;
- che, in particolare, sottoposto a visita CP_ presso la Commissione Medica Superiore dell' veniva dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 100%”.
1.1. Si è costituita , eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, CP_1 in quanto la sorveglianza e manutenzione della sede stradale nella quale si era verificato il sinistro erano state affidate ex contractu all'impresa della quale ha chiesto la chiamata in causa. Nel merito, CP_10 ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, ed ancora che la condotta imprudente del danneggiato era causa esclusiva del sinistro. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della parte attrice, ha chiesto di individuare nell'impresa l'unica CP_10 responsabile dell'evento, per tale motivo tenuta a manlevare e/o rimborsare quanto eventualmente versato da . CP_1
Integrato il contraddittorio con la quest'ultima si costituiva contestando integralmente la CP_10 domanda avanzata dalla parte attrice.
La causa veniva decisa a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, con rigetto della domanda dell'attore. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che “la caduta del ciclista non ha a che vedere con ostacoli imprevedibili ed inevitabili ma solo con l'imprudenza del che dimostrava Pt_1 totale incapacità di ben governare la guida nel contesto urbano”, violando il codice della strada e ogni regola di prudenza, cambiando improvvisamente corsia e non prestando attenzione ad un manovra intrinsecamente pericolosa per la presenza di bulloni gommati a separazione della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici. Pertanto, in siffatto contesto, il Tribunale ha ritenuto interrotto “il nesso causale fra la causa dell'evento ed il danno per il caso fortuito nel quale rientra, come fatto del terzo, anche la condotta imprudente, azzardata e non accorta del danneggiato. In questo caso del . In ordine alle Pt_1 spese, il Tribunale ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di causa in favore di
[...]
per compensi nella somma di euro 3.000, aumentata di un 1/3 per manifesta infondatezza CP_1 dell'appello, per complessivi euro 4.000, oltre IVA, CAP e 15% spese generali;
compensate nei rapporti fra l'ente convenuto e il terzo chiamato.
Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata dall'attore soccombente, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: errore nella definizione del thema petendi perché il primo giudice ha erroneamente dedotto dal mancato deposito della prima memoria ex. art. 183 comma 6 c.p.c. una volontà di non contestazione della ricostruzione in fatto operata dalla parte convenuta, lamentando invece l'appellante che le prime memorie ex. art. 183 comma 6 c.p.c. sono “limitate alle sole precisazioni o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” e ritenendo pertanto inopportuno depositare una memoria non diretta a modificare né precisare le proprie domande ed eccezioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Secondo motivo di appello: difetto di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, poiché il giudice di prime cure ha rigettato, senza alcuna motivazione, la richiesta di prove testimoniali e la produzione di ulteriore documentazione da parte dell'attore, rinviando direttamente la causa per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Terzo motivo di appello: errore nella valutazione del nesso eziologico tra causa ed effetto, perché il Tribunale ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie non vi sia alcun nesso causale tra evento e danno a causa dell'imprudenza e imperizia dell'attore, non essendo stato provato dalla parte convenuta in che modo il caso fortuito abbia interrotto il nesso causale. Inoltre Giudice di primo grado non ha tenuto in adeguata considerazione la presenza della buca sul manto stradale nella ricostruzione della vicenda, il cui ruolo nella caduta della parte attrice è ricavabile dal tipo di lesione accertata nel referto medico.
Quarto motivo di appello: errore sulla liquidazione delle spese di lite perché il giudice di prime cure ha erroneamente fatto scaturire l'aumento di condanna fino ad 1/3 per asserita manifesta infondatezza della domanda, condannando l'attore per non aver voluto definire la lite con rinuncia ad ogni pretesa.
L'appellante ha quindi così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ad integrale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2019, n. 11907, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_2
( ), ovvero della terza chiamata per le lesioni, patrimoniali
[...] CP_1 Controparte_3
e non, subite dal sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, - condannare Parte_1 il convenuto che sarà ritenuto responsabile, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di euro 90.000 oltre il danno patrimoniale e il danno morale per come verrà quantificato in corso di causa o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi
i gradi del giudizio”.
Si costituiva contestando nel merito ciascuno dei motivi di appello innanzi indicati e CP_1 reiterando le difese svolte in primo grado nonché riproponendo la domanda di manleva nei confronti di in ipotesi di accoglimento dell 'appello. Controparte_11
Si costituiva chiedendo il rigetto nel merito dell'appello in quanto ritenuto Controparte_11 infondato in fatto e in diritto.
La decisione della Corte
L'appello è infondato e va respinto. Il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato la condotta incauta dell'appellante.
Va preliminarmente dedotto che la condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può integrare un'ipotesi di caso fortuito, idonea ad elidere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023)
Ciò posto deve essere esaminato come primo punto, rivestendo priorità logico-giuridica, il terzo punto
(errore nella valutazione del nesso eziologico tra causa ed effetto).
Va evidenziato in merito che, dalla ricostruzione della vicenda fatta dai testi presenti, ricavabile dalla
Relazione e dal Verbale della P.A., risulta che, in un contesto di visibilità ottimale, Parte_1 percorreva in sella alla sua bici la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e che, in seguito al sopraggiungere di un autobus sulla corsia dallo stesso percorsa, si girava e decideva di spostarsi improvvisamente nella corsia che avrebbe dovuto percorrere ab origine (“molto probabilmente perché sulla preferenziale stava sopraggiungendo un autobus… il ciclista si è buttato sulla sinistra per inserirsi sulla corsia da me percorsa”); inoltre, in uno stato di affaticamento dovuto alla percorrenza di un tratto di strada in salita (“procedeva chinato sul manubrio della bicicletta”), si è trovato a dover prestare attenzione al suddetto autobus, alla macchina che percorreva la corsia in cui lo stesso cercava di immettersi ed ai “chiodi in gomma che separano le corsie” di marcia ordinaria da quella preferenziale (“il ciclista…, senza guardare, si immetteva sulla corsia di marcia normale e scavalcava i dischi gialli a terra”). Infine, è opportuno riportare che entrambi i testi hanno precisato che on indossava il casco al momento del sinistro. Parte_1
Pertanto, è evidente che la causa della caduta è da ascrivere al tentativo improvviso di Parte_1 di cambiare la corsia di marcia, non prestando attenzione alla presenza dei bulloni gommati. In siffatto contesto, quand'anche la caduta fosse stata causata dalla presenza di una “piccola buca di 10X10 e profondità di 3 cm”, come descritto dalla Polizia Municipale, la conclusione non sarebbe differente, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. In particolare, non risulta esservi, nel caso di specie, una situazione di imprevedibilità e di non visibilità dell'insidia, presupposti necessari per invocare la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti da chi circola sulla strada pubblica. A tal riguardo, nessuna prova è stata fornita dall'appellante, né con riferimento all'imprevedibilità, né tantomeno con riferimento all'elemento della non visibilità; non risulta dimostrata, inoltre, la sussistenza del nesso causale tra la res in custodia (la strada) e il danno lamentato, necessario ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Si deve altresì rilevare che la valutazione della responsabilità dell'ente che ha in gestione la strada deve essere effettuata non soltanto considerando l'osservanza delle norme che impongono l'obbligo di manutenzione della strada stessa al fine di evitare l'insorgere di uno stato pericolo, ma anche se l'utente si sia comportato secondo “la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova” (Cass. 12/1/96 n. 191). Dunque, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire
o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 16/05/2013 n.
11946). Nel caso di specie, oltre a non essere soddisfatto l'onere probatorio, è evidente l'imprudenza e l'imperizia del sig. il quale, nel tentativo di porre rimedio ad una situazione di pericolo dallo stesso Pt_1 creata, non utilizzava la diligenza propria dell'utente medio. Pertanto, il motivo di appello va disatteso.
Per quanto concerne il primo motivo di appello relativo alla contenuto delle memorie ex. art. 183 comma 6 c.p.c. (I termine), fosse considerato ammissibile, rimarrebbe in ogni caso assorbito nelle necessario rigetto relativo alla mancanza del nesso causale.
Parimenti, rimane assorbito il secondo motivo di appello relativo all'omessa ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'attore in primo grado. Deve rilevarsi in merito che la causa era documentalmente istruita per mezzo di atti pubblici come il verbale e la relazione di incidente stradale redatti dalla Polizia
Municipale e delle sommarie informazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, peraltro altamente attendibili in ragione del contesto temporale in cui sono state rese, emerge un quadro di responsabilità di non sconfessabile con la pretesa prova testimoniale richiesta dallo stesso. Tale Parte_1 conclusione, inoltre, è avvalorata dalla circostanza che la parte istante non ha efficacemente contraddetto quanto riportato da attraverso la relazione. Ne consegue che le prove richieste in primo grado CP_1 dall'attuale appellante risultavano oggettivamente superflue.
Va altresì rigettato il punto di impugnazione relativo alla contestazione dell'aumento di condanna fino ad
1/3 ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 10.3.2014 n. 55, risultando irrogato nel rispetto dei presupposti di legge poiché l'attore introdotto una causa che, con colpa grave o meno, sapeva necessariamente essere infondata perché tale risultava dagli atti pubblici della Polizia Municipale.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, sia nei confronti dell'appellata
[...]
che dei con , vanno liquidate secondo i minimi tariffari vigenti con CP_1 Controparte_11 espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115 del 30.5.2002.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Rigetta l'appello
2. Pone le spese di lite del grado, quanto al rapporto processuale con l'appellata , a CP_1 carico dell'appellante e le liquida in euro € 5.000,00per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 %, sia in favore di che della CP_1 Controparte_11
[...
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Ferrara (C.F. Parte_1 C.F._1
e Stefano Marinelli (C.F. ), ed elettivamente domiciliato ai fini C.F._2 C.F._3 del presente giudizio presso il loro studio, in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione.
Appellante
contro
, già in persona del Sindaco pro tempore (C.F. n. ), CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. ti Rodolfo Murra (C.F. e Sergio Torri (C.F. C.F._4
), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, Via Savonarola n. 6. C.F._5
Appellata
nonché contro concessionaria della Cava Precicchia Srl, in proprio e quale mandataria Controparte_3 dell' costituita con in Controparte_4 CP_5 Controparte_6 persona del procuratore Sig. giusta procura speciale rep. 23.992 per atto Notaio Dr. Controparte_7 [...] di Roma, con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi 19, P. IVA , rappresentata e difesa Per_1 P.IVA_2 dall'avv.ta Angela Falconetti (C.F. ), presso lo studio della quale elettivamente domicilia C.F._6 in Roma, Via Domenico Chelini 9.
Appellata Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 11907/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 30.05.2019.
FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
presentava rituale atto di citazione avverso , per sentir accogliere dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Roma le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per le lesioni, Controparte_8 patrimoniali e non, subite dal sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, Parte_1 condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di euro
90.000 oltre il danno patrimoniale e il danno morale per come verrà quantificato in corso di causa o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
A sostegno della pretesa l'attore deduceva che il giorno 19.8.2013 alle ore 10.40, nel comune di
[...]
, mentre percorreva la via Nomentana altezza civico 557 in sella alla sua bicicletta marca Olimpia CP_1
Mountain Bike, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca, priva di segnalazioni, riportando gravi lesioni personali;
- che la responsabilità dell'incidente è da ascriversi al che, sebbene ente CP_2 proprietario della pubblica via comunale, non aveva provveduto alla necessaria bonifica del manto stradale;
- che a causa del predetto sinistro riportava ingenti danni fisici che, in seguito al coma, lo costringevano per un lunghissimo periodo all'immobilizzazione degli arti inferiori;
- che, in particolare, sottoposto a visita CP_ presso la Commissione Medica Superiore dell' veniva dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 100%”.
1.1. Si è costituita , eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, CP_1 in quanto la sorveglianza e manutenzione della sede stradale nella quale si era verificato il sinistro erano state affidate ex contractu all'impresa della quale ha chiesto la chiamata in causa. Nel merito, CP_10 ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, ed ancora che la condotta imprudente del danneggiato era causa esclusiva del sinistro. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda della parte attrice, ha chiesto di individuare nell'impresa l'unica CP_10 responsabile dell'evento, per tale motivo tenuta a manlevare e/o rimborsare quanto eventualmente versato da . CP_1
Integrato il contraddittorio con la quest'ultima si costituiva contestando integralmente la CP_10 domanda avanzata dalla parte attrice.
La causa veniva decisa a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, con rigetto della domanda dell'attore. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che “la caduta del ciclista non ha a che vedere con ostacoli imprevedibili ed inevitabili ma solo con l'imprudenza del che dimostrava Pt_1 totale incapacità di ben governare la guida nel contesto urbano”, violando il codice della strada e ogni regola di prudenza, cambiando improvvisamente corsia e non prestando attenzione ad un manovra intrinsecamente pericolosa per la presenza di bulloni gommati a separazione della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici. Pertanto, in siffatto contesto, il Tribunale ha ritenuto interrotto “il nesso causale fra la causa dell'evento ed il danno per il caso fortuito nel quale rientra, come fatto del terzo, anche la condotta imprudente, azzardata e non accorta del danneggiato. In questo caso del . In ordine alle Pt_1 spese, il Tribunale ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di causa in favore di
[...]
per compensi nella somma di euro 3.000, aumentata di un 1/3 per manifesta infondatezza CP_1 dell'appello, per complessivi euro 4.000, oltre IVA, CAP e 15% spese generali;
compensate nei rapporti fra l'ente convenuto e il terzo chiamato.
Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata dall'attore soccombente, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: errore nella definizione del thema petendi perché il primo giudice ha erroneamente dedotto dal mancato deposito della prima memoria ex. art. 183 comma 6 c.p.c. una volontà di non contestazione della ricostruzione in fatto operata dalla parte convenuta, lamentando invece l'appellante che le prime memorie ex. art. 183 comma 6 c.p.c. sono “limitate alle sole precisazioni o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” e ritenendo pertanto inopportuno depositare una memoria non diretta a modificare né precisare le proprie domande ed eccezioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Secondo motivo di appello: difetto di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, poiché il giudice di prime cure ha rigettato, senza alcuna motivazione, la richiesta di prove testimoniali e la produzione di ulteriore documentazione da parte dell'attore, rinviando direttamente la causa per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Terzo motivo di appello: errore nella valutazione del nesso eziologico tra causa ed effetto, perché il Tribunale ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie non vi sia alcun nesso causale tra evento e danno a causa dell'imprudenza e imperizia dell'attore, non essendo stato provato dalla parte convenuta in che modo il caso fortuito abbia interrotto il nesso causale. Inoltre Giudice di primo grado non ha tenuto in adeguata considerazione la presenza della buca sul manto stradale nella ricostruzione della vicenda, il cui ruolo nella caduta della parte attrice è ricavabile dal tipo di lesione accertata nel referto medico.
Quarto motivo di appello: errore sulla liquidazione delle spese di lite perché il giudice di prime cure ha erroneamente fatto scaturire l'aumento di condanna fino ad 1/3 per asserita manifesta infondatezza della domanda, condannando l'attore per non aver voluto definire la lite con rinuncia ad ogni pretesa.
L'appellante ha quindi così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ad integrale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2019, n. 11907, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_2
( ), ovvero della terza chiamata per le lesioni, patrimoniali
[...] CP_1 Controparte_3
e non, subite dal sig. a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, - condannare Parte_1 il convenuto che sarà ritenuto responsabile, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di euro 90.000 oltre il danno patrimoniale e il danno morale per come verrà quantificato in corso di causa o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi
i gradi del giudizio”.
Si costituiva contestando nel merito ciascuno dei motivi di appello innanzi indicati e CP_1 reiterando le difese svolte in primo grado nonché riproponendo la domanda di manleva nei confronti di in ipotesi di accoglimento dell 'appello. Controparte_11
Si costituiva chiedendo il rigetto nel merito dell'appello in quanto ritenuto Controparte_11 infondato in fatto e in diritto.
La decisione della Corte
L'appello è infondato e va respinto. Il Giudice di primo grado ha correttamente evidenziato la condotta incauta dell'appellante.
Va preliminarmente dedotto che la condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può integrare un'ipotesi di caso fortuito, idonea ad elidere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023)
Ciò posto deve essere esaminato come primo punto, rivestendo priorità logico-giuridica, il terzo punto
(errore nella valutazione del nesso eziologico tra causa ed effetto).
Va evidenziato in merito che, dalla ricostruzione della vicenda fatta dai testi presenti, ricavabile dalla
Relazione e dal Verbale della P.A., risulta che, in un contesto di visibilità ottimale, Parte_1 percorreva in sella alla sua bici la corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e che, in seguito al sopraggiungere di un autobus sulla corsia dallo stesso percorsa, si girava e decideva di spostarsi improvvisamente nella corsia che avrebbe dovuto percorrere ab origine (“molto probabilmente perché sulla preferenziale stava sopraggiungendo un autobus… il ciclista si è buttato sulla sinistra per inserirsi sulla corsia da me percorsa”); inoltre, in uno stato di affaticamento dovuto alla percorrenza di un tratto di strada in salita (“procedeva chinato sul manubrio della bicicletta”), si è trovato a dover prestare attenzione al suddetto autobus, alla macchina che percorreva la corsia in cui lo stesso cercava di immettersi ed ai “chiodi in gomma che separano le corsie” di marcia ordinaria da quella preferenziale (“il ciclista…, senza guardare, si immetteva sulla corsia di marcia normale e scavalcava i dischi gialli a terra”). Infine, è opportuno riportare che entrambi i testi hanno precisato che on indossava il casco al momento del sinistro. Parte_1
Pertanto, è evidente che la causa della caduta è da ascrivere al tentativo improvviso di Parte_1 di cambiare la corsia di marcia, non prestando attenzione alla presenza dei bulloni gommati. In siffatto contesto, quand'anche la caduta fosse stata causata dalla presenza di una “piccola buca di 10X10 e profondità di 3 cm”, come descritto dalla Polizia Municipale, la conclusione non sarebbe differente, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. In particolare, non risulta esservi, nel caso di specie, una situazione di imprevedibilità e di non visibilità dell'insidia, presupposti necessari per invocare la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti da chi circola sulla strada pubblica. A tal riguardo, nessuna prova è stata fornita dall'appellante, né con riferimento all'imprevedibilità, né tantomeno con riferimento all'elemento della non visibilità; non risulta dimostrata, inoltre, la sussistenza del nesso causale tra la res in custodia (la strada) e il danno lamentato, necessario ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Si deve altresì rilevare che la valutazione della responsabilità dell'ente che ha in gestione la strada deve essere effettuata non soltanto considerando l'osservanza delle norme che impongono l'obbligo di manutenzione della strada stessa al fine di evitare l'insorgere di uno stato pericolo, ma anche se l'utente si sia comportato secondo “la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova” (Cass. 12/1/96 n. 191). Dunque, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire
o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 16/05/2013 n.
11946). Nel caso di specie, oltre a non essere soddisfatto l'onere probatorio, è evidente l'imprudenza e l'imperizia del sig. il quale, nel tentativo di porre rimedio ad una situazione di pericolo dallo stesso Pt_1 creata, non utilizzava la diligenza propria dell'utente medio. Pertanto, il motivo di appello va disatteso.
Per quanto concerne il primo motivo di appello relativo alla contenuto delle memorie ex. art. 183 comma 6 c.p.c. (I termine), fosse considerato ammissibile, rimarrebbe in ogni caso assorbito nelle necessario rigetto relativo alla mancanza del nesso causale.
Parimenti, rimane assorbito il secondo motivo di appello relativo all'omessa ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'attore in primo grado. Deve rilevarsi in merito che la causa era documentalmente istruita per mezzo di atti pubblici come il verbale e la relazione di incidente stradale redatti dalla Polizia
Municipale e delle sommarie informazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti, peraltro altamente attendibili in ragione del contesto temporale in cui sono state rese, emerge un quadro di responsabilità di non sconfessabile con la pretesa prova testimoniale richiesta dallo stesso. Tale Parte_1 conclusione, inoltre, è avvalorata dalla circostanza che la parte istante non ha efficacemente contraddetto quanto riportato da attraverso la relazione. Ne consegue che le prove richieste in primo grado CP_1 dall'attuale appellante risultavano oggettivamente superflue.
Va altresì rigettato il punto di impugnazione relativo alla contestazione dell'aumento di condanna fino ad
1/3 ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. 10.3.2014 n. 55, risultando irrogato nel rispetto dei presupposti di legge poiché l'attore introdotto una causa che, con colpa grave o meno, sapeva necessariamente essere infondata perché tale risultava dagli atti pubblici della Polizia Municipale.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, sia nei confronti dell'appellata
[...]
che dei con , vanno liquidate secondo i minimi tariffari vigenti con CP_1 Controparte_11 espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115 del 30.5.2002.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Rigetta l'appello
2. Pone le spese di lite del grado, quanto al rapporto processuale con l'appellata , a CP_1 carico dell'appellante e le liquida in euro € 5.000,00per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 %, sia in favore di che della CP_1 Controparte_11
[...
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta