Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13042/2024 promossa con ricorso depositato da:
- (c.f.: , nata il [...] a [...]. Parte_1 C.F._1
Michele Surace (pec: e dall'Avv. Barbara Favarin (pec: Email_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piove di Email_2
Sacco, via Gauslino 47/1.
-RICORRENTE - contro
, nato il [...] a [...] (c.f.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
ed assistito dall'Avv. Raffaela Mainardi (PEC: e Email_3
dall'Avv. Francesco Landi (pec: , con domicilio eletto Email_4
presso il loro studio in Mestre-Venezia, via Cappuccina, 19/A;
- RESISTENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Conclusioni delle PARTI: rassegnate all'udienza del 3.12.2024, che di seguito si riproducono:
“-Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniug , che Controparte_1 Parte_1
saranno autorizzati a vivere separati;
- Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre nell'abitazione che sarà presa dalla stessa in locazione, entro sette mesi dalla data odierna;
- Regolamentare il regime di frequentazione con il padre, per quanto riguarda il figlio minore nel seguente modo: Per_1
➢ tenuto conto delle esigenze scolastiche del figlio, prevedersi un pernotto infrasettimanale (con giorno a scelta, concordato preventivamente con ciascuno dei genitori) e week end alterati;
➢ Le festività/natalizie e pasquali saranno ripartite equamente e in via alternata tra i genitori con cadenza annuale e specificatamente:
a) Per le festività natalizie: nei periodi 24.12.- 31.12/ 31.12.-6.01
b) Per le festività pasquali: 3 giorni comprendenti ad anni alterni Pasqua e lunedì di Pasquetta
c) Per le vacanze estive: un periodo di almeno 2 settimane per ciascuno e le altre festività alternate
(da decidersi sempre congiuntamente);
- per quanto riguarda il mantenimento:
o il sig verserà per ogni figlio entro il 10 di ogni mese euro 350, finché i figli Controparte_1
vivranno con la madre nell'abitazione familiare e non saranno economicamente autosufficienti
(tot. 1.050,00 euro);
o dal momento in cui i figli si trasferiranno insieme alla madre nella nuova abitazione, i CP_1
verserà ulteriori euro 150 a figlio (per un tot. di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento), e questo fino a quando gli stessi abiteranno con la madre e la stessa sosterrà un canone di locazione e i figli non saranno economicamente autosufficienti;
- per quanto riguarda le spese straordinarie, queste saranno ripartite nel seguente modo: le spese saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre per il 30%, con richiamo al
Protocollo del Tribunale di Venezia;
- spese del giudizio compensate;
- si rilascia fin da subito consenso reciproco per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. Conclusioni del PUBBLICO MINISTERO: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
esaminato il ricorso per separazione presentato da DA contro Parte_1 [...]
in data 2.07.2024; CP_1
vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 2.12.2024;
rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Mira in data 2/07/2005, matrimonio trascritto presso il registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 37, P. 1, Anno 2005;
considerato che le parti, all'udienza di prima comparizione del 3.12.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe),
sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.;
ritenuto che le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo, anzi,
rispondenti all'interesse della prole ( nata a [...] il [...]; nato a [...] Per_2 Per_3
il 01.10.2006 e , nato a [...] il [...]); Per_1
preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale così provvede:
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note di conclusioni congiunte del
3.12.2024 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mira.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile del 6.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Valentino dott.ssa Lisa Micochero