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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1662/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1662/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta del
4/06/2025
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._2
Fabio D'Auria (c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_2
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via C.F._4
Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della giunta Controparte_1 P.IVA_1
regionale pro tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D.
1775/1933, in data 10.11.2022, la parte istante ha convenuto in giudizio la CP_1
affinchè, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per
[...]
l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29/10/2015, venga condannata a Controparte_2
risarcirle i danni subiti, secondo la quantificazione del CT arch.
[...]
, allegata alle memorie istruttorie autorizzate, oltre interessi e rivalutazione Persona_1
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- che è proprietaria di un fondo e di un'abitazione, siti in Nocera Inferiore alla via F.
Roco, riportati in catasto, rispettivamente, al foglio 8 particelle 109, 889, 1541, 1543 di are 15.80, ed al foglio 8 particella 1540 sub 1 vani 2,5, comprensivi di aia di mq 345;
--che a causa dell'esondazione dell'alveo , avvenuta il 29/10/2015, il Controparte_2
fondo fu completamente sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma;
--che oltre alla distruzione delle coltivazioni in atto e di tutti i manufatti insistenti sui fondi, l'inondazione provocò il deposito di sostanze nocive sui terreni, lo sterro del pozzo ad anelli e danni all'abitazione;
--che, in particolare: “L' , ubicato nel bacino idrografico Parte_3 regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così pagina 3 del ricorso);
--che la responsabilità dell'accaduto è della in quanto tenuta ad Controparte_1 effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (poi elencati e quantificati nella CT Controparte_1
redatta dal dott. arch. ), oltre relativi interessi e rivalutazione Persona_1
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Formisano Anna/Regione Campania Pag. 2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
1.1. All'esito di trattazione scritta, in data 8.11.2022, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la rinnovazione della notifica Controparte_1 del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 7.11.2023.
1.2. All'esito della trattazione scritta del 7/11/2023, dichiarata la contumacia della concessi i termini per le memorie istruttorie, il Giudice ha ammesso la prova CP_1 testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al
1°/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2/10/2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 4/06/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
1.3. Acquisite le note di trattazione scritta della ricorrente, tempestivamente depositate il
19/05/2025, il Tribunale, all'esito della trattazione scritta del 4/06/2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda di risarcimento dei danni subiti per esondazione dell'alveo
[...]
(avvenuta in data 29/10/2015), rientra nell'ambito della responsabilità da cose CP_2 in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua CP_3
volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'alveo è Controparte_2 esondato, provocando l'allagamento dei fondi oggetto di causa, è stata confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 15/05/2024.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 3 Parte_1 Controparte_4 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
In particolare, il teste ha dichiarato che nel mese di ottobre 2015 si Testimone_1 ruppe l'argine dell'Alveo e che allagò tutti i fondi circostanti, Controparte_2
compreso il terreno della ricorrente.
3. Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
3.1. Il perito di parte, la cui relazione integra la domanda, ha quantificato i danni subiti e ha distinto tra varie voci di danno.
Per la parte di danno consistito nella perdita di coltivazioni, il CT riferisce di coltivazione di finocchi e di ortaggi, ma anche della presenza di n. 2 piante di agrumi e alcuni ulivi.
Il teste ha confermato che la melma distrusse le coltivazioni. Tes_1
Il CT ha considerato che su ogni mq si realizzano 3,5 kg di finocchi, che ogni chilogrammo dà un reddito di 0,79 e che dunque su ogni mq vi è un ricavato di euro
2,76, ridotto del 20% per costi di commercializzazione ad euro 2,21 (quale reddito netto a mq).
Questa operazione di calcolo porta il CT a considerare un danno per perdita del raccolto di euro 3.491,80, a cui si aggiunge un danno per perdita di ortaggi di euro
340,00.
Questa quantificazione dei danni non può essere condivisa, in quanto difetta la prova dell'esatto quantitativo della coltivazione di finocchi e ortaggi sull'estensione territoriale considerata, su cui nulla ha riferito il teste . Parimenti, non vi è Tes_1 prova dell'effettiva quantità delle stesse colture andate distrutte. Né una prova più puntuale dei danni può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, architetto
, che ha, sì, confermato la perizia redatta;
ma la valutazione Persona_1
scritta dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti aziendali idonei ad attestare la quantità e qualità delle colture presenti, peraltro redatta dopo un anno dall'alluvione, a dicembre 2016, non può costituire prova.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 4 Parte_1 Controparte_4 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
Nè la prova del preciso ammontare dei lamentati danni può desumersi dalla richiamata ordinanza sindacale, la quale dimostra soltanto il verificarsi dell'evento esondativo del
29.10.2015, senza alcuna indicazione che riguardi il fondo di proprietà della ricorrente.
Va altresì rilevato che è mancata l'allegazione e la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari
(obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle coltivazioni presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Dunque, considerando: la mancanza di documenti aziendali, in generale il deficit di prova dell'effettiva quantità di ortaggi coltivati e distrutti, l'impossibilità di operare una
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 5 Parte_1 Controparte_4 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile più puntuale quantificazione dei danni, avendo la ricorrente scelto di iniziare il giudizio a distanza di ben 5 anni dagli eventi, il che ha impedito una ricognizione in contraddittorio dei danni nell'immediatezza dei fatti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa.
In considerazione di ciò, dovrà riconoscersi solo il 50% di quanto richiesto, e, dunque, per la perdita di finocchi e ortaggi, l'importo di € 1.915,90.
Nulla può riconoscersi per il danno arrecato alle piante di agrumi e ulivi, in difetto di prova dello specifico danno. I testi parlano di coltivazioni sommerse dall'acqua, mentre i frutti di agrumi e ulivi crescono in alto;
né si deduce o si prova che vi fu la morte delle piante stesse.
3.2. In relazione, poi, alle attività specifiche di disinfestazione e di sistemazione del fondo, il perito ha indicato i presumibili costi, per la disinfestazione e la zappatura del terreno, per la fresatura del terreno con motocoltivatore, per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno, in importo superiore ad euro diecimila.
Osserva il Collegio che anche queste richieste sono del tutto sfornite di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti vari, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta il 1°/12/2016, più di un anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili che, per come declinate, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferite in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte le citate attività, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale. In particolare, il teste ha dichiarato Tes_1 genericamente: “Confermo che la signora ha dovuto asportare tutte Parte_1
coltivazioni di ortaggi distrutte e ripulire i terreni e sistemarli per mettere a dimora nuove coltivazioni”.
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica per la quale è ben strano che non sia provata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 6 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali di conferma, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripristino del fondo indicate in perizia non può essere accolto come formulato.
Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori menzionati in perizia, sulla base delle dichiarazioni del teste sopra riportate, è dimostrato Tes_1
che ha dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e Parte_1
probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, tenuto conto dell'estensione del fondo, in via equitativa, la somma di € 1.300,00.
3.3. Il CT ha, inoltre, indicato un danno di € 600,00 per sterro del pozzo ad anelli di circa mt 20.
Nulla può essere riconosciuto, non essendo stato il relativo danno provato. Al danneggiamento del pozzo non fa riferimento il teste , se non per dire che Tes_1 fu sommerso dall'acqua; la valutazione compiuta dal CT non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per lo
“sterro dei pozzi di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 20”, dal quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dal pozzo;
né
è sufficiente la mera dichiarazione del CT , il quale, come già evidenziato, Persona_1 ha redatto la CT ben un anno dopo l'evento esondativo;
il relativo capo di domanda è respinto.
3.4. Nemmeno può riconoscersi il danno per perdita di animali da cortile e danneggiamento di attrezzi agricoli, dei quali nulla ha riferito il teste . Tes_1
3.5. Infine, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti dal locale terraneo di mq
40, invaso dall'acqua. Mentre il CT , sentito dal giudice, ha parlato di Persona_1
abitazione, il teste ha detto che sul fondo di causa vi è un fabbricato Tes_1
agricolo.
La struttura di fabbricato agricolo, verosimilmente anche deposito di campagna, è confermata dalle fotografie, in cui non vi vede affatto una abitazione residenziale, ma un fabbricato a piano terra con mura esterne allo stato grezzo, mentre dell'interno ci sono 2 foto, in cui si intravedono soltanto un tavolo e una cassettiera molto vecchi, di scarso se non nullo valore.
Non risultano presenti elettrodomestici, mentre nel verbale della prova testimoniale si fa cenno genericamente ad arredi.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 7 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
E' evidente che il locale fu invaso dall'acqua.
Tuttavia, nulla è emerso dalla prova testimoniale circa il guasto dell'impianto elettrico, né vi sono foto che inducono a ritenere che dello stesso impianto vi fu il guasto. Anche appare superflua la richiesta di risarcimento per rifare il pavimento, che appare molto vecchio ma integro, ovviamente sporco.
Per la necessaria pulizia del fabbricato agricolo, per la sua tinteggiatura, per la pulizia dell'antistante piazzale, in difetto di prova di esborsi sostenuti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa, presumendosi che anche questi lavori furono fatti in economia ed autonomia, ed è pari ad euro 1.000,00.
3.6. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 4.215,90.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di Controparte_1 cui ci si occupa nel presente giudizio, dunque risponde dell'obbligo risarcitorio per i danni come accertati.
4. La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella misura di Parte_2
metà per ognuno.
5. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del 24/04/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 8 Parte_1 Controparte_4 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1662/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 4.215,90, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla Controparte_1
ricorrente la residua parte, che liquida in euro 118,50 per esborsi documentati ed euro
1.100,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e Parte_2
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno.
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 9 Controparte_5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1662/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta del
4/06/2025
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._2
Fabio D'Auria (c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_2
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla via C.F._4
Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della giunta Controparte_1 P.IVA_1
regionale pro tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D.
1775/1933, in data 10.11.2022, la parte istante ha convenuto in giudizio la CP_1
affinchè, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per
[...]
l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29/10/2015, venga condannata a Controparte_2
risarcirle i danni subiti, secondo la quantificazione del CT arch.
[...]
, allegata alle memorie istruttorie autorizzate, oltre interessi e rivalutazione Persona_1
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- che è proprietaria di un fondo e di un'abitazione, siti in Nocera Inferiore alla via F.
Roco, riportati in catasto, rispettivamente, al foglio 8 particelle 109, 889, 1541, 1543 di are 15.80, ed al foglio 8 particella 1540 sub 1 vani 2,5, comprensivi di aia di mq 345;
--che a causa dell'esondazione dell'alveo , avvenuta il 29/10/2015, il Controparte_2
fondo fu completamente sommerso da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma;
--che oltre alla distruzione delle coltivazioni in atto e di tutti i manufatti insistenti sui fondi, l'inondazione provocò il deposito di sostanze nocive sui terreni, lo sterro del pozzo ad anelli e danni all'abitazione;
--che, in particolare: “L' , ubicato nel bacino idrografico Parte_3 regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così pagina 3 del ricorso);
--che la responsabilità dell'accaduto è della in quanto tenuta ad Controparte_1 effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (poi elencati e quantificati nella CT Controparte_1
redatta dal dott. arch. ), oltre relativi interessi e rivalutazione Persona_1
ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Formisano Anna/Regione Campania Pag. 2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
1.1. All'esito di trattazione scritta, in data 8.11.2022, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la rinnovazione della notifica Controparte_1 del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 7.11.2023.
1.2. All'esito della trattazione scritta del 7/11/2023, dichiarata la contumacia della concessi i termini per le memorie istruttorie, il Giudice ha ammesso la prova CP_1 testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al
1°/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2/10/2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 4/06/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
1.3. Acquisite le note di trattazione scritta della ricorrente, tempestivamente depositate il
19/05/2025, il Tribunale, all'esito della trattazione scritta del 4/06/2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda di risarcimento dei danni subiti per esondazione dell'alveo
[...]
(avvenuta in data 29/10/2015), rientra nell'ambito della responsabilità da cose CP_2 in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua CP_3
volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'alveo è Controparte_2 esondato, provocando l'allagamento dei fondi oggetto di causa, è stata confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 15/05/2024.
N. 1662/2021 r.g.a.c.c. Sentenza Pag. 3 Parte_1 Controparte_4 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
In particolare, il teste ha dichiarato che nel mese di ottobre 2015 si Testimone_1 ruppe l'argine dell'Alveo e che allagò tutti i fondi circostanti, Controparte_2
compreso il terreno della ricorrente.
3. Per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
3.1. Il perito di parte, la cui relazione integra la domanda, ha quantificato i danni subiti e ha distinto tra varie voci di danno.
Per la parte di danno consistito nella perdita di coltivazioni, il CT riferisce di coltivazione di finocchi e di ortaggi, ma anche della presenza di n. 2 piante di agrumi e alcuni ulivi.
Il teste ha confermato che la melma distrusse le coltivazioni. Tes_1
Il CT ha considerato che su ogni mq si realizzano 3,5 kg di finocchi, che ogni chilogrammo dà un reddito di 0,79 e che dunque su ogni mq vi è un ricavato di euro
2,76, ridotto del 20% per costi di commercializzazione ad euro 2,21 (quale reddito netto a mq).
Questa operazione di calcolo porta il CT a considerare un danno per perdita del raccolto di euro 3.491,80, a cui si aggiunge un danno per perdita di ortaggi di euro
340,00.
Questa quantificazione dei danni non può essere condivisa, in quanto difetta la prova dell'esatto quantitativo della coltivazione di finocchi e ortaggi sull'estensione territoriale considerata, su cui nulla ha riferito il teste . Parimenti, non vi è Tes_1 prova dell'effettiva quantità delle stesse colture andate distrutte. Né una prova più puntuale dei danni può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, architetto
, che ha, sì, confermato la perizia redatta;
ma la valutazione Persona_1
scritta dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti aziendali idonei ad attestare la quantità e qualità delle colture presenti, peraltro redatta dopo un anno dall'alluvione, a dicembre 2016, non può costituire prova.
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Nè la prova del preciso ammontare dei lamentati danni può desumersi dalla richiamata ordinanza sindacale, la quale dimostra soltanto il verificarsi dell'evento esondativo del
29.10.2015, senza alcuna indicazione che riguardi il fondo di proprietà della ricorrente.
Va altresì rilevato che è mancata l'allegazione e la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari
(obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle coltivazioni presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova della quantità media prodotta o producibile in ogni annata, rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Dunque, considerando: la mancanza di documenti aziendali, in generale il deficit di prova dell'effettiva quantità di ortaggi coltivati e distrutti, l'impossibilità di operare una
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In considerazione di ciò, dovrà riconoscersi solo il 50% di quanto richiesto, e, dunque, per la perdita di finocchi e ortaggi, l'importo di € 1.915,90.
Nulla può riconoscersi per il danno arrecato alle piante di agrumi e ulivi, in difetto di prova dello specifico danno. I testi parlano di coltivazioni sommerse dall'acqua, mentre i frutti di agrumi e ulivi crescono in alto;
né si deduce o si prova che vi fu la morte delle piante stesse.
3.2. In relazione, poi, alle attività specifiche di disinfestazione e di sistemazione del fondo, il perito ha indicato i presumibili costi, per la disinfestazione e la zappatura del terreno, per la fresatura del terreno con motocoltivatore, per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno, in importo superiore ad euro diecimila.
Osserva il Collegio che anche queste richieste sono del tutto sfornite di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti vari, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta il 1°/12/2016, più di un anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili che, per come declinate, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferite in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte le citate attività, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale. In particolare, il teste ha dichiarato Tes_1 genericamente: “Confermo che la signora ha dovuto asportare tutte Parte_1
coltivazioni di ortaggi distrutte e ripulire i terreni e sistemarli per mettere a dimora nuove coltivazioni”.
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica per la quale è ben strano che non sia provata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
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In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali di conferma, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripristino del fondo indicate in perizia non può essere accolto come formulato.
Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori menzionati in perizia, sulla base delle dichiarazioni del teste sopra riportate, è dimostrato Tes_1
che ha dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e Parte_1
probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, tenuto conto dell'estensione del fondo, in via equitativa, la somma di € 1.300,00.
3.3. Il CT ha, inoltre, indicato un danno di € 600,00 per sterro del pozzo ad anelli di circa mt 20.
Nulla può essere riconosciuto, non essendo stato il relativo danno provato. Al danneggiamento del pozzo non fa riferimento il teste , se non per dire che Tes_1 fu sommerso dall'acqua; la valutazione compiuta dal CT non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per lo
“sterro dei pozzi di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 20”, dal quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dal pozzo;
né
è sufficiente la mera dichiarazione del CT , il quale, come già evidenziato, Persona_1 ha redatto la CT ben un anno dopo l'evento esondativo;
il relativo capo di domanda è respinto.
3.4. Nemmeno può riconoscersi il danno per perdita di animali da cortile e danneggiamento di attrezzi agricoli, dei quali nulla ha riferito il teste . Tes_1
3.5. Infine, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti dal locale terraneo di mq
40, invaso dall'acqua. Mentre il CT , sentito dal giudice, ha parlato di Persona_1
abitazione, il teste ha detto che sul fondo di causa vi è un fabbricato Tes_1
agricolo.
La struttura di fabbricato agricolo, verosimilmente anche deposito di campagna, è confermata dalle fotografie, in cui non vi vede affatto una abitazione residenziale, ma un fabbricato a piano terra con mura esterne allo stato grezzo, mentre dell'interno ci sono 2 foto, in cui si intravedono soltanto un tavolo e una cassettiera molto vecchi, di scarso se non nullo valore.
Non risultano presenti elettrodomestici, mentre nel verbale della prova testimoniale si fa cenno genericamente ad arredi.
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E' evidente che il locale fu invaso dall'acqua.
Tuttavia, nulla è emerso dalla prova testimoniale circa il guasto dell'impianto elettrico, né vi sono foto che inducono a ritenere che dello stesso impianto vi fu il guasto. Anche appare superflua la richiesta di risarcimento per rifare il pavimento, che appare molto vecchio ma integro, ovviamente sporco.
Per la necessaria pulizia del fabbricato agricolo, per la sua tinteggiatura, per la pulizia dell'antistante piazzale, in difetto di prova di esborsi sostenuti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa, presumendosi che anche questi lavori furono fatti in economia ed autonomia, ed è pari ad euro 1.000,00.
3.6. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 4.215,90.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di Controparte_1 cui ci si occupa nel presente giudizio, dunque risponde dell'obbligo risarcitorio per i danni come accertati.
4. La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in Controparte_1
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e dichiaratisi antistatari, nella misura di Parte_2
metà per ognuno.
5. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del 24/04/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1662/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 4.215,90, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare alla Controparte_1
ricorrente la residua parte, che liquida in euro 118,50 per esborsi documentati ed euro
1.100,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fabio D'Auria e Parte_2
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno.
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".