Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2025, proposto da
AE De NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenicantonio Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivisondoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aledino Di Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Adistribuzionegas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, Andrea Carafa, Beatrice Genco, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Bello in Bari, corso Vittorio Emanuele II 83;
per l'annullamento
serbato dall'Amministrazione comunale in ordine all'istanza/diffida presentata, a mezzo pec, dall'odierno ricorrente in data 4.4.2025, con la quale si è chiesto all'Ente comunale di restituire all'istante Dr. AE De NT, che ne è proprietario, la porzione dell'immobile sito in Rivisondoli alla via Silone (particella di terreno censita al NCT al fg. 10, particella 235), illegittimamente occupata dall'Ente previa integrale rimozione della cabina metanifera di decompressione (cd. gruppo di riduzione forzato della rete metanifera) ivi realizzata, con completo e integrale ripristino dello status quo ante, allo stesso tempo corrispondendo allo stesso Dr. De NT tutte le somme dovute quale indennità di occupazione legittima e illegittima dalla data di occupazione delle aree e fino al soddisfo, nonché il valore delle vegetazioni e delle piante arboree esistenti al momento dell'occupazione nonché il risarcimento di tutti i danni, sia materiali che morali, conseguenti all'illegittima occupazione delle aree e all'abusiva e pericolosa realizzazione del detto gruppo di riduzione, nonché al risarcimento del danno per il periodo di illecito spossessamento, il tutto oltre interessi e rivalutazione dall'occupazione al soddisfo;
ovvero, in alternativa, a disporre, ex art. 42 bis del DPR n. 327/2000, l'acquisizione della detta porzione di terreno e del manufatto ivi realizzato al suo patrimonio indisponibile, corrispondendo conseguentemente al proprietario istante l'indennizzo da tale norma previsto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo dell'indennizzo per occupazione illegittima e sine titulo, nonché il valore delle vegetazioni e delle piante arboree esistenti al momento dell'occupazione nonché il risarcimento di tutti i danni, sia materiali che morali, conseguenti all'illegittima occupazione delle aree e all'abusiva e pericolosa realizzazione del detto gruppo di riduzione e al risarcimento del danno per il periodo di illecito spossessamento, il tutto oltre interessi e rivalutazione dall'occupazione al soddisfo
NONCHÉ
PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE
avuto riguardo alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso ad opera dell'Amministrazione comunale di Rivisondoli, anche a mezzo di apposita nomina di un Commissario
ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rivisondoli e di Adistribuzionegas S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. MA RI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale in ordine all’istanza/diffida presentata, a mezzo pec, dall’odierno ricorrente in data 4.4.2025, con la quale si è chiesto all’Ente comunale di restituire all’istante, che ne è proprietario, la porzione dell’immobile sito in Rivisondoli alla via Silone (particella di terreno censita al NCT al fg. 10, particella 235), illegittimamente occupata dall’Ente previa integrale rimozione della cabina metanifera di decompressione (cd. gruppo di riduzione forzato della rete metanifera) ivi realizzata, con completo e integrale ripristino dello status quo ante, allo stesso tempo corrispondendo allo stesso ricorrente tutte le somme dovute quale indennità di occupazione legittima e illegittima dalla data di occupazione delle aree e fino al soddisfo, nonché il valore delle vegetazioni e delle piante arboree esistenti al momento dell’occupazione nonché il risarcimento di tutti i danni, sia materiali che morali, conseguenti all’illegittima occupazione delle aree e all’abusiva e pericolosa realizzazione del detto gruppo di riduzione, nonché al risarcimento del danno per il periodo di illecito spossessamento, il tutto oltre interessi e rivalutazione dall'occupazione al soddisfo; ovvero, in alternativa, a disporre, ex art. 42 bis del DPR n. 327/2000, l’acquisizione della detta porzione di terreno e del manufatto ivi realizzato al suo patrimonio indisponibile, corrispondendo conseguentemente al proprietario istante l’indennizzo da tale norma previsto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo dell’indennizzo per occupazione illegittima e sine titulo, nonché il valore delle vegetazioni e delle piante arboree esistenti al momento dell’occupazione nonché il risarcimento di tutti i danni, sia materiali che morali, conseguenti all’illegittima occupazione delle aree e all’abusiva e pericolosa realizzazione del detto gruppo di riduzione e al risarcimento del danno per il periodo di illecito spossessamento, il tutto oltre interessi e rivalutazione dall'occupazione al soddisfo.
Si sono costituiti il Comune di Rivisondoli e la società Adistribuzione srl resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Il collegio ritiene di scrutinare, in primo luogo, l’eccezione di giurisdizione sollevata dalla controinteressata.
L’eccezione è infondata.
L’art. 113, comma 1, lett g) CPA, prevede la giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente a “...gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità...”, residuando invece quella ordinaria laddove non sia rinvenibile la trasformazione del fondo in ragione di un presupposto atto formale di esercizio del pubblico potere (cfr., ex multis, Cass. S.U., 22.9.2022, n. 27748; Consiglio di Stato. 91.11.2020, n. 6863; TAR Lazio, 22.4.2024, n. 7879).
In particolare, non è necessaria la dichiarazione di pubblica utilità che ben può essere implicita nell’atto formale di esercizio del pubblico potere (cfr., a mero titolo di esempio, TAR Napoli, Sez. VI, 2.1.2022, n. 7542; TAR Lazio, 3.4.2025, n. 6784).
Ciò che importa è che siano rinvenibili comportamenti dell’Amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere da parte dell’Amministrazione stessa (cfr., ad esempio, Cass. Civ. S.U. 5.9.2022, n. 26033).
E, nel caso di specie, ben si rinvengono gli atti formali di esercizio del pubblico potere per la realizzazione del gruppo di riduzione nel terreno ove esso tuttora sussiste, e ciò non solo nelle allegate delibere comunali di approvazione del progetto di realizzazione della rete metanifera ma anche nella stessa determinazione n. 57 del 18.12.1998, con la quale il Comune ha affidato la concessione per la distribuzione del gas all’odierna controinteressata.
2.§.1. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto limitatamente alla dichiarazione dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento espresso.
Secondo quanto disposto dall'articolo 2, L. 241/1990, la P.A. ha l'obbligo di concludere il procedimento, avviato d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso.
Tale obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l'attività amministrativa e dal quale sorge un'aspettativa in capo al privato di ottenere una risposta esplicita all'istanza presentata.
Ormai da tempo, inoltre, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, partendo dal principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, e integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, tendono ad ampliare l'ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge.
Si afferma, cosi, che “esiste l'obbligo di provvedere, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, in fattispecie ulteriori nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento. Si tende, in tal modo, ad estendere le possibilità di protezione contro le inerzie della Amministrazione pur in assenza di una norma ad hoc che imponga un dovere di provvedere. Espressione di tale orientamento è, ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975 secondo cui "indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia” (Cons. Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318).
Inoltre, l'art. 1, comma 38, L. 190/2012, ha introdotto al comma 1 dell'art. 2, L. 241/90, la seguente disposizione: "Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo".
La novella normativa, espressamente prevedendo forme semplificate del provvedimento in ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilità dell'istanza proposta, implicitamente impone alla P.A. di esprimersi sempre e in ogni caso sulle richieste dei cittadini anche se queste, appunto, si rappresentino manifestamente infondate o inammissibili.
Per quanto concerne, nello specifico, la fattispecie in giudizio, rileva il collegio che l'art. 42-bis ha introdotto nell’ordinamento una facoltà di valutazione della fattispecie da parte dell’Amministrazione “che utilizza il bene” correlata all’eventuale acquisizione in via di sanatoria della proprietà sulle aree precedentemente da essa occupate, che fonda in capo ai proprietari medesimi una posizione di interesse legittimo autonomamente tutelabile mediante il rimedio processuale deputato alla rimozione del silenzio illegittimamente serbato. Conseguentemente, la P.A. ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo comunque venir meno la situazione di occupazione “sine titulo” dell’immobile con il ripristino della legalità.
Ancorché l'art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 non preveda un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può comunque sollecitare l'Amministrazione ad avviare il relativo procedimento con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990, essendo l'eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento.
La regolarizzazione dell’utilizzazione del bene ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, non è rimessa alla sola iniziativa della pubblica amministrazione, ma può essere stimolata anche dall’interessato che, quindi, può esso stesso agire in prima persona per ottenere la definizione della situazione proprietaria.
3.§. Per quanto esposto, quindi, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso che deve essere adottato nel termine 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inottemperanza si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta il cui compenso sarà posto in capo all’Amministrazione comunale con ogni conseguenza in materia di danno erariale.
Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte limitatamente all’accertamento dell’obbligo del Comune di Rivisondoli di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inottemperanza si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta il cui compenso sarà posto in capo al Comune.
Condanna il Comune di Rivisondoli e la società Adistribuzione srl al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM ON, Presidente
MA RI NI, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RI NI | RM ON |
IL SEGRETARIO